CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda preliminarmente che nella seduta del 20 settembre 2011 la Commissione

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bilancio ha espresso il proprio parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in esame, rinviando il seguito dell'esame delle altre proposte emendative alla seduta odierna. In particolare, rileva che il Governo si era riservato di effettuare un approfondimento in ordine alle implicazioni finanziarie dell'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione. Segnala, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che contiene tre proposte emendative ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Commissione bilancio del 20 settembre 2011. In particolare, osserva che l'emendamento Lanzillotta 9.32 dispone che le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di ricerca ed innovazione da essere ordinariamente sviluppati, attribuiscano priorità a specifici programmi focalizzati sulla sicurezza delle cure e sulla riduzione dei rischi emersi dai sistemi di segnalazione. Al riguardo, premesso che la proposta emendativa non sembra presentare effetti finanziari negativi per le regioni e le aziende sanitarie, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Rappresenta, inoltre, che l'emendamento Lanzillotta 14.34, che integra le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico al fine di tenere conto dell'accessibilità dei dati, non sembra determinare effetti finanziari. Da ultimo, rileva che l'emendamento Lanzillotta 15.31 dispone un censimento nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto, da parte del Ministero della salute, nonché l'avvio, sempre da parte dello stesso dicastero, di uno studio e dell'introduzione delle attività di telemedicina e teleconsulto nel nomenclatore tariffario nazionale per prestazioni sanitarie on line. Al riguardo osserva che le attività previste dall'emendamento appaiono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna quantificazione ne copertura. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.0100, relativo al personale universitario convenzionato operante presso le aziende ospedaliero universitarie, esprime parere contrario in quanto comporta maggiori oneri non quantificati, né coperti. In particolare osserva che il comma 3 appare incoerente con quanto previsto nei precedenti commi e, prevedendo il rimborso all'università del trattamento fondamentale, determina per il servizio sanitario nazionale maggiori oneri non quantificati, né coperti, e per l'università risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente spettanti ai sensi della legislazione vigente. Fa presente che il comma 4, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e successivi del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardanti la dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, anche a tutto il personale universitario con trattamento economico equiparato alla dirigenza del servizio sanitario nazionale dell'area III, compreso il personale delle elevate professionalità, comporta maggiori oneri per il servizio sanitario nazionale, non quantificati, né coperti. Rileva che parimenti onerosa risulta l'ulteriore previsione contenuta nel comma in esame relativa all'opzione riservate ai medici appartenenti alla categoria delle elevate professionalità tra l'equiparazione al personale ospedaliero e ai ricercatori universitari. Fa presente, infine, che la disposizione contenuta al comma 4, che stende ai medici universitari e ai ricercatori universitari la possibilità di permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, sulla base delle disposizioni contenute agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, determina maggiori oneri a carico di tutti i servizi sanitari regionali nei quali sono previsti e finanziariamente scontati blocchi del turn-over, con particolare riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Osserva, inoltre, che non può rilevarsi che la proposta emendativa determina l'ampliamento del campo di applicazione di disposizioni connotate da sistematicità, in

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controtendenza rispetto al generale processo di armonizzazione dei regimi pensionistici. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 15.31, mentre non formula osservazioni in riferimento alle ulteriori proposte emendative richiamate dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva come il provvedimento stia assumendo progressivamente i connotati di una riforma sanitaria e pertanto ritiene opportuno un approfondimento anche da parte dei competenti uffici della Camera sull'effettiva portata finanziaria delle misure in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) nel rilevare come si stia delineando l'espressione di un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, ritiene necessario che la Commissione bilancio sia estremamente rigorosa nei propri lavori, anche al fine di contrastare la tendenza a fare della Camera una dependance del Senato. A questo proposito, ricorda che in questi ultimi giorni sono state assunte numerose decisioni che pongono a rischio gli equilibri di bilancio, richiamando in primo luogo la scelta, che giudica erronea, di esprimere un parere contrario senza richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sull'istituzione di una nuova Cassa per la gestione del metano per autotrazione, in controtendenza rispetto alla tendenza a ridurre gli organismi pubblici. Parimenti, giudica con preoccupazione quanto avvenuto nella giornata di ieri in Assemblea, quando sono state approvate proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario. Nel ritenere come una tale situazione sia incompatibile con l'intento di introdurre la regola del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, invita il presidente a farsi portatore dell'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, osservando tuttavia come la Commissione debba svolgere in piena autonomia le proprie valutazioni senza appiattirsi sul parere espresso dal Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il provvedimento stia diventando il veicolo per l'approvazione di una serie di disposizioni poco attinenti all'originaria portata del medesimo, in un'ottica da fine stagione. Richiamando l'approvazione da parte dell'Assemblea di talune proposte emendative dell'opposizione con il parere contrario della Commissione, ritiene che occorra svolgere il necessario ruolo di approfondimento sulle singole disposizioni e fa presente che in Assemblea si potrebbe anche decidere un'inversione dell'ordine del giorno posponendo tale provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione ed il relativo subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che la formulazione della proposta emendativa testé trasmessa non presenti profili problematici di carattere finanziario, malgrado il comma 4 non rappresenti una garanzia assoluta in tale senso. Non formula osservazioni sul subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, il quale prevede che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa, osserva che, sul piano finanziario, esso è corredato da una clausola di neutralità finanziaria, precisa che l'inserimento avviene su base volontaria e non dà luogo alla corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli erogati a legislazione vigente. Parimenti non rileva profili problematici sotto il profilo finanziario per il subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

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Amedeo CICCANTI (UdCpTP) esprime dubbi sulla neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, pur prendendo atto della previsione, al comma 1, del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e della presenza di una clausola di invarianza riferita ai commi 1, 2 e 3. Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe valutarsi se l'attribuzione di responsabilità assistenziali agli specializzandi non determini il riconoscimento di trattamenti economici e previdenziali ulteriori rispetto a quelli attualmente corrisposti. Pur ritenendo encomiabili le finalità della proposta emendativa, reputa che non possa escludersi che da essa derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, a dispetto delle previsioni della clausola di invarianza, che rischia di dimostrarsi una affermazione apodittica, difficilmente verificabile a posteriori.

Marco CALGARO (UdCpTP), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Ciccanti, ricorda che già oggi gli specializzandi svolgono un ruolo negli ospedali e osserva che le disposizioni di cui alla proposta emendativa della Commissione affari sociali 10.0100 potrebbero dare luogo a contenzioso e a richieste di assunzione degli specializzandi presso le strutture ospedaliere, come già avvenuto in altre occasioni, con conseguenti problemi per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), pur apprezzando le considerazioni del collega Calgaro, osserva che esse si riferiscono ad un contesto normativo ormai superato, che in passato ha determinato l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica. Segnala, invece, che, a decorrere dai primi anni '90 del secolo scorso, la normativa in materia di retribuzione degli specializzandi è stata profondamente rivista e, pertanto, a suo avviso la proposta emendativa non dovrebbe determinare oneri per la finanza pubblica. Rileva, peraltro, che l'approvazione della proposta emendativa avrebbe effetti benefici, in quanto consentirebbe di rafforzare la preparazione pratica degli specializzandi, completandone la formazione di carattere teorico, e di mettere in campo nuove risorse umane, che altrimenti rischierebbero di essere sottoutilizzate. In questo contesto, ritiene altresì condivisibile il contenuto del subemendamento Binetti 0.10.0100.1

Marco CALGARO (UdCpTP), pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Marinello, fa presente che, attualmente, le scuole di specializzazione stipulano convenzioni con gli ospedali e non risulta chiaro il valore aggiunto della norma in discussione. Ribadisce la preoccupazione che la stessa potrebbe dare luogo a contenzioso.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, sottolinea che l'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione presenta adeguati meccanismi di salvaguardia finanziaria e consentirebbe di superare problemi comuni nella prassi.

Marco CALGARO (UdCpTP) sottolinea come, malgrado il dettato normativo sia tutt'ora chiaro, l'effettiva applicazione abbia dato luogo ad abusi che andrebbero perseguiti, ma rileva come ciò sia un problema di attuazione più che di formulazione della norma.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato l'emendamento 9.32, le proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 16 contenute nel fascicolo n. 2, nonché l'articolo aggiuntivo 10.0100 e il subemendamento 0.10.0100.1, riferiti al disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.33, 12.34, 15.1, 15.31 e 16.31 e sugli articoli aggiuntivi 11.0100, 14.030 e 16.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Maino MARCHI (PD), richiamando le considerazioni formulate nella seduta di ieri, ritiene che non vi siano ragioni per esprimere un parere contrario sugli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34, anche alla luce delle valutazioni svolte in passato dalla Commissione in occasione dell'esame di proposte emendative di analogo contenuto. Pertanto, rilevando che il Governo ha espresso un parere contrario sull'emendamento Miotto 12.34, per motivazioni che comunque giudica non condivisibili, ritiene che sia necessario, quantomeno, escludere l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Miotto 12.33.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, riformula la proposta di parere, espungendo dal novero degli emendamenti con parere contrario l'emendamento Miotto 12.33 (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 398.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Roberto MARMO (PT), relatore, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che disciplina il reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnalando che lo schema è corredato di una relazione tecnica, che dà conto di come le procedure di reclutamento saranno realizzate senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, rileva che l'articolo 17, comma 4, dello schema consente al personale che transita dai ruoli di Ferrovie dello Stato Spa e società collegate ai ruoli dell'Agenzia di conservare l'iscrizione a fondi di previdenza complementare e le relative prestazioni. Pur rilevando che i predetti passaggi devono avvenire nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, osserva che la previsione potrebbe determinare un incremento dei costi unitari dei transiti, tenuto conto che i fondi di previdenza complementare, di norma, prevedono che il contributo versato dal lavoratore sia integrato con un versamento a

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carico del datore di lavoro e che possano essere conferite quote dei trattamenti di fine rapporto. In proposito giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Anche per quanto attiene alle disposizioni che prevedono la stipula di apposite polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni professionali da parte del personale dell'Agenzia che, al pari delle precedenti, non sembrano trovare riscontro diretto nelle norme regolatrici di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007, osserva che si tratta di previsioni che potrebbero determinare un maggior onere unitario di personale rispetto alle previsioni effettuate in sede di approvazione delle norme istitutive dell'Agenzia. Anche in merito a tale aspetto ritiene necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione. Fa presente che analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento alle attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale, finalizzate ad elevare il livello delle professionalità interne, che l'Agenzia dovrà realizzare.
Per quanto concerne le modalità di copertura adottate per le spese di personale, rileva che le norme richiamano il «limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007». Poiché l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressamente richiamato dall'articolo 20 del provvedimento in esame, dispone che le nuove assunzioni possono essere effettuate nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, ritiene che andrebbe chiarito a quale parte delle risorse ex articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 le norme in esame facciano specificamente riferimento. Ciò al fine di verificare che si tratti di somme che rispondano effettivamente ai requisiti indicati dalla citata norma del decreto-legge n. 78 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria rileva l'opportunità, in armonia con quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, di esplicitare che all'attuazione del regolamento si provveda nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Rileva, inoltre, che la disposizione in esame, nel prescrivere l'invarianza degli oneri, fa riferimento all'aggregato del bilancio dello Stato, mentre, considerata la natura dell'Agenzia, sembrerebbe preferibile fare riferimento a quello della finanza pubblica. Su tale punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in merito a quanto disposto all'articolo 17, comma 4, dello schema di regolamento in oggetto, che, nei limiti delle risorse disponibili, consente al personale che transita dai ruoli di Ferrovie dello Stato Spa e società collegate ai ruoli dell'Agenzia di conservare, ove possibile, l'iscrizione a fondi di previdenza complementare e le relative prestazioni, fa presente che per la quantificazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Agenzia, riportate all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007, si è già fatto riferimento a tutti i costi sopportati dal gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresi quelli relativi al proprio personale. Ritiene, pertanto, che quanto previsto nello schema di regolamento debba essere confermato. Osserva che ciò risulta valido anche per quanto attiene alle disposizioni dello schema di regolamento che prevedono la stipula di apposite polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni professionali da parte del personale dell'Agenzia, polizze e coperture assicurative di cui il personale delle Ferrovie dello Stato utilizzato dall'Agenzia già usufruisce per lo svolgimento delle mansioni transitate all'Agenzia stessa. Rileva che lo schema di regolamento prevede all'articolo 15 che l'Agenzia promuova ed attui, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione e di aggiornamento del proprio personale per migliorare il livello di prestazione, assicurare la continuità operativa dei servizi incrementandone qualità ed efficienza e per sostenere i processi di cambiamento organizzativo. Osserva che si tratta di una

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attività che, sempre nei limiti delle risorse disponibili, sicuramente l'Agenzia deve promuovere, specie in considerazione della delicatezza dei compiti istituzionali ad essa attribuiti e del cambiamento introdotto dal decreto legislativo n. 162 del 2007, che ha disposto il passaggio di importanti compiti di presidio della sicurezza ferroviaria da una società ad una amministrazione pubblica. Fa presente, infine, che varie attività di formazione già gravavano sul personale delle Ferrovie dello Stato e che, pertanto, di tali oneri si è già tenuto conto. Ritiene, quindi, che quanto previsto nello schema di regolamento debba essere confermato. In merito al chiarimento relativo a quale parte delle risorse di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 la disposizione di cui all'articolo 20 dello schema di regolamento faccia riferimento, dichiara che tutte le entrate dell'Agenzia hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Fa presente che anche le «entrate proprie» di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale o commerciale, ma sono riferite a requisiti o attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere per tutta la durata dell'attività e che l'Agenzia deve effettuare. Fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al decreto legislativo n. 162 del 2007, nella sezione II, lettera c), chiarisce che agli oneri relativi al personale dell'Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso decreto legislativo. Ritiene opportuno, pertanto, specificare, all'articolo 20 dello schema di regolamento, che tutte le risorse di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 hanno le caratteristiche sopra indicate. Rileva che l'articolo 21, comma 1, dello schema di regolamento fa riferimento all'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse trasferite dallo Stato per il funzionamento dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 sono annualmente allocate in un apposito capitolo di bilancio dello Stato, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Concorda, infine, con l'opportunità di esplicitare che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Roberto MARMO (PT), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
le disposizioni in materia di formazione, copertura assicurativa e previdenza complementare previste, rispettivamente, dagli articoli 15, 16 e 17, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di adempimenti ai quali l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie già fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente;
tutte le entrate dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individuate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 hanno carattere certo e continuativo, in quanto scaturiscono da obblighi di legge che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana;

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ritenuta l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 21, al fine di:
prevedere che all'attuazione dello schema di decreto si provveda nel rispetto dei vincoli alle assunzioni per i nuovi enti, previsti dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato dall'articolo 20 del provvedimento in esame, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007;
riferire la clausola di invarianza ivi prevista all'aggregato della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato, in quanto l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è inserita nel conto consolidato della amministrazioni pubbliche;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che, ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007, solo una parte del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie proviene dal Ministero dei trasporti e dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, mentre la restante quota della pianta organica dovrà essere coperta attraverso procedure di reclutamento indette dall'Agenzia stessa. Nel rilevare che il personale che verrà assunto, che dovrà essere in possesso di requisiti di elevata professionalità, difficilmente potrà accontentarsi degli stipendi attualmente erogati ai dipendenti ministeriali e del gruppo Ferrovie dello Stato, si chiede con quali risorse si provvederà alle nuove assunzioni, dubitando che esse potranno realizzarsi senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, come affermato dall'articolo 21 dello schema in esame.

Roberto MARMO (PT) fa presente che la relazione precisa, inoltre, che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono quelle individuate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 e derivano, in primo luogo, da trasferimenti da parte dello Stato, nella misura di 11.900.000 euro annui; in secondo luogo, da entrate proprie, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia; infine dalle somme introitate in conseguenza dell'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposte dalle imprese ferroviarie a RFI Spa e versato all'Agenzia. Rappresenta che la relazione tecnica prosegue affermando che le maggiori entrate derivanti dalle entrate proprie e dall'incremento dei canoni d'accesso consentono, oltre allo sviluppo delle attività istituzionali, il completamento dell'organico dell'Agenzia sino alla dotazione organica massima di 300 unità, stabilita all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva che il completamento dell'organico è funzionale all'esigenza di estendere le competenze dell'Agenzia alle reti secondarie, cioè alle reti diverse da quella in gestione a RFI Spa. Rileva che l'aumento della dotazione organica fino al massimo di 300 unità resta comunque subordinato all'effettivo incremento delle risorse proprie, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva quindi che assumeranno particolare rilevanza gli incrementi delle entrate proprie derivanti dalle maggiori attività che l'Agenzia stessa dovrà

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svolgere, ai fini della copertura degli oneri necessari per il completamento dell'organico fino al massimo di 300 unità, che avverrà gradualmente nel tempo e nei limiti delle risorse dell'Agenzia. Sottolinea, in proposito, che l'ingresso nel sistema delle reti secondarie comporterà necessariamente un ulteriore incremento delle attività dell'Agenzia e, quindi, delle entrate. Evidenzia infine che il rilievo relativo all'articolo 21 è volto comunque a precisare che all'attuazione del regolamento in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene quindi che si possa procedere all'espressione del parere.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo.
Atto n. 400.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, illustra il contenuto dello schema, che disciplina la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sotto il profilo finanziario, osserva che le minori spese derivanti dall'introduzione delle norme in esame dovrebbero concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente quantificati con riferimento all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Giudica, pertanto, opportuno che il Governo fornisca un quadro aggiornato dei risparmi finora conseguiti in relazione alla riduzione dei costi degli organi collegiali prevista dall'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto e delle ulteriori economie attese dalla riorganizzazione in atto. Per quanto attiene ai profili sistematici del procedimento, ricorda che l'Istituto per il credito sportivo rappresenta in sostanza l'ultima banca pubblica residuata a seguito della privatizzazione realizzata nel 1990 e che il suo capitale è detenuto in misura maggioritaria da azionisti privati. In proposito, osserva che con la prevista riorganizzazione dell'Istituto tali soci privati sarebbero sottorappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione, ricordando il contenzioso attualmente in corso proprio a motivo di tale circostanza. Nel segnalare, altresì, che allo stato l'Istituto è sottoposto a una procedura di commissariamento, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dello schema di regolamento al fine di verificare le implicazioni sistematiche del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente di rinviare il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

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Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che L'Assemblea ha trasmesso cinque nuove proposte emendative. In particolare, fa presente che sono stati trasmessi quattro subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.0100: di questi, il subemendamento 0.10.0100.1 (nuova formulazione) rappresenta una riscrittura meramente formale dell'emendamento 0.10.0100.1 la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella giornata odierna. Segnala, inoltre, che i subemendamenti Palumbo 0.10.0100.2, 0.10.0100.3 e 0.10.0100.4 sono volti a rafforzare le previsioni di neutralità finanziaria già disposte dall'articolo aggiuntivo al quale sono riferite. Da ultimo, fa presente che l'articolo aggiuntivo 16.0100 della Commissione si limita a prevedere che alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore delle norme adottate dalle Regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dal provvedimento in esame. Osserva, pertanto, che le proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative in esame non recano profili problematici per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminati l'articolo aggiuntivo 16.0100 e i subemendamenti 0.10.0100.1 (nuova formulazione), 0.10.0100.2, 0.10.0100.3 e 0.10.0100.4, riferiti al disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il Governo si era impegnato a fornire chiarimenti in ordine ala quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dà conto del contenuto di una nota trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale si rappresenta che la proposta legislativa, al di là delle considerazioni sui fini perseguiti, basa la sua efficacia e la sua fattibilità in termini

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operativi sulla costituzione all'interno di una struttura pubblica centrale di una banca dati che riguardi sia i titolari di patenti nautiche che il naviglio da diporto iscritto nei registri. Sotto il profilo della quantificazione degli elementi oggetto della proposta di legge, fa presente che l'ultimo dato statistico ufficiale, rilevato dal conto nazionale dei trasporti, e aggiornato al 31 dicembre 2009, riporta 81.592 iscrizioni totali e 31.305 patenti rilasciate nell'anno 2009 con un andamento tendenzialmente crescente. In merito al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei corsi di aggiornamento conferma che gli oneri sono a carico dei richiedenti mediante tariffe da definire con apposito decreto. In relazione ai compiti di controllo ed agli obblighi di comunicazione previsti dal testo evidenzia che, stante la natura non particolarmente complessa delle attività a cura delle singole amministrazioni, gli stessi possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene in sede di espressione del parere dovrà prestarsi attenzione ai profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, verificando in particolare che le risorse in conto capitale non siano utilizzate per la copertura di spese di parte corrente, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.