CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 13.35.

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5-04507 Ghizzoni: Carenza di dirigenti scolastici, in particolare in Emilia Romagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto viene fornito un dato numerico di cui era già a conoscenza, riguardante la mancanza di ben un terzo dei dirigenti di ruolo delle istituzioni scolastiche emiliano-romagnole, situazione che pregiudica il buon funzionamento delle scuole. Lamenta, quindi, la sua insoddisfazione riguardo alla soluzione prospettata di ridurre le istituzioni scolastiche, nonché per il fatto che il ministero non ha preso in considerazione la sua proposta di assumere iniziative per derogare i parametri per la concessione dell'esonero dei docenti vicari, al fine di supportare ed agevolare la difficile funzione di dirigente in reggenza; ipotesi che è stata preclusa con la norma prevista nel decreto-legge n. 98 del 2011. In conclusione, esprime rammarico per la evidente sottovalutazione da parte del ministero del grave problema prospettato.

5-05022 Siragusa: Sulla possibile soppressione del sistema degli osservatori contro la dispersione scolastica in Sicilia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, poiché si è appreso, dopo la presentazione di tale interrogazione, che il sistema degli osservatori sarà conservato, anche se occorrerà dare continuità certa all'attività e all'efficacia. In particolare, rileva come la preposizione di un nuovo dirigente nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia abbia consentito di non vanificare il lavoro dell'osservatorio e di confermarne l'attività.

5-05104 Contento: Sulla richiesta di esborsi alle famiglie degli studenti per attività extradidattiche.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto non emerge alcun riscontro alle notizie contenute nell'articolo di stampa apparso sul Messaggero Veneto, che riportava gli esiti di ispezioni ministeriali, e che si riserva di trasmettere al sottosegretario per le opportune valutazioni. Osserva, comunque, che il problema prospettato sussiste realmente, come si evince sia dal tenore generale della risposta del Governo, che pure non conferma i fatti riportati, sia dalle notizie comunicate personalmente dai genitori di alcuni studenti nelle località indicate. Si riserva, pertanto, di approfondire successivamente la problematica in esame, anche con il competente Ministero.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Audizione informale di esperti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Atto n. 392.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di direttiva all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Maria Letizia DE TORRE (PD), intervenendo più sotto il profilo del metodo che del merito del provvedimento, rileva come, dopo aver trascorso due anni ad approfondire le questioni sul Fondo in esame, sia molto grave che tale Fondo sia notevolmente ridotto nella sua dotazione finanziaria da parte del Governo. Ricorda, al riguardo, di aver presentato da tempo un'apposita risoluzione, auspicando che entro breve termine sia affrontato l'argomento complessivo del Fondo anche con l'audizione di esperti della materia, senza che Governo e maggioranza procedano ad ulteriori tagli di risorse. Aggiunge la necessità che l'Esecutivo e i gruppi parlamentari che lo sostengono si decidano ad intervenire con atti concreti e veloci, in modo da pervenire già dal prossimo mese di ottobre ad individuare una soluzione definitiva del problema, come da tempo auspica il suo gruppo.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, rinviando alla relazione già svolta ed intervenendo per alcune precisazioni, ricorda, in relazione alla riduzione di risorse, che molti ministeri sono stati obbligati ad effettuare tagli lineari delle proprie dotazioni, considerato il momento di crisi economica complessiva, da affrontare con un atteggiamento di responsabilità. Al riguardo, rileva come sia importante che i finanziamenti non siano assegnati a pioggia alle autonomie scolastiche, ma definendo pochi criteri selezionati che rechino obiettivi di cui sia possibile valutare in concreto la ricaduta e l'efficacia. Tra l'altro, osserva come si debba valutare l'opportunità di non distogliere risorse finanziarie, pure nel quadro di economie complessive, in relazione alle attività di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento delle attività degli istituti tecnici superiori.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Atto n. 393.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che si è appena svolto un incontro informale tra i rappresentanti dei gruppi in Commissione, la collega Frassinetti e rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio

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universitario nazionale (CUN), dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e dell'associazione «Rete 29».

Manuela GHIZZONI (PD) auspica, innanzitutto, che la relatrice del provvedimento faccia tesoro delle osservazioni che sono state formulate dai soggetti che hanno partecipato all'incontro informale riferito dalla presidente Aprea. Al riguardo, tiene a ricordare che il Fondo finanziamento ordinario delle università (FFO), in realtà, non è stato incrementato per oltre 800 milioni dalla legge di stabilità, come pure si potrebbe evincere da una prima lettura della relazione al provvedimento, quanto piuttosto è stato reintegrato - se pure parzialmente - delle risorse finanziare originarie. Rileva, quindi, come in sostanza vi sia stato un decremento della dotazione finanziaria dell'FFO, che assume importanza cruciale ai fini della determinazione della politica di assunzioni del personale del settore. Fra l'altro, osserva come la legge n. 240 del 2010 contenga disposizioni alquanto difformi dalla legge di stabilità, omettendo ad esempio di indicare il termine entro il quale andrebbe adottato il piano straordinario. Al riguardo, rileva come una normativa così pasticciata sia emblematica dello stato di confusione in cui versa il Ministero. Ricorda, quindi, di aver presentato durante l'iter parlamentare della legge n. 240 del 2010, l'emendamento 5.2, che rispondeva all'esigenza di sviluppo del corpo docente dell'università, prevedendo un piano straordinario di assunzione di 1500 professori associati per anno fino al 2016, predisponendo a tal fine un apposito fondo finanziario, con una spesa per il primo anno di 90 milioni di euro. Tale emendamento non è stato poi evidentemente approvato, riducendosi nel piano attuale le risorse finanziare da 90 a 13 milioni di euro per il primo anno, ricavate tra l'altro dallo stesso FFO.
Nel merito, intende sollevare in particolare due questioni che risultano ostative ad una valutazione positiva del provvedimento in esame. In primo luogo, ritiene che l'indicato parametro del 90 per cento del rapporto tra FFO e spese fisse sia una norma discriminante, che esclude dalla possibilità di applicare il piano circa un terzo degli atenei italiani. Al riguardo, rileva che tale parametro è calcolato secondo spese fisse indicate dal Ministero e che, parimenti, l'FFO decresce in misura sempre maggiore per iniziativa dello stesso Ministero, di modo che la politica di assunzione del settore è di fatto determinata a livello governativo, non lasciando alcuna autonomia anche agli atenei virtuosi. Avverte, tra l'altro, come nel 2012 mancheranno circa 300 milioni per il pagamento delle spese fisse, tra cui gli stipendi dei professori e dei ricercatori universitari. Auspica, pertanto, che venga accolta la richiesta delle associazioni audite nel corso dell'incontro informale, di espungere dal provvedimento il criterio del 90 per cento. In secondo luogo, stigmatizza che siano esclusi dalla possibilità di applicare il piano straordinario gli istituti a fini speciali. Auspica, in conclusione, che la relatrice possa accogliere tali suggerimenti.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ghizzoni e invita la relatrice ad accogliere le indicazioni formulate in ordine all'eliminazione del vincolo rappresentato dal rispetto del criterio del 90 per cento tra FFO e spese fisse. Osserva, al riguardo, come un tale vincolo sia errato anche in termini di equità complessiva del provvedimento, in quanto impedirebbe l'assunzione anche dei soggetti abilitati secondo il sistema previgente, che non prevedeva tale tipo di vincolo all'assunzione, tra l'altro con il rischio che si decada dal termine finale di validità dell'idoneità già conseguita, senza essere assunti.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomine nn. 121 e 122.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, ricorda che il testo unificato in esame riassume una serie di proposte di legge recanti una disciplina delle attività relative all'estetica. In particolare, osserva che le proposte di legge n. 3107 e n. 3133, di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale, riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali; la proposta di legge n. 3116 ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare ex novo sia la figura di onicotecnico sia la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Attualmente la disciplina della professione di estetista è recata dalla legge n. 1 del 1990.
Rileva, quindi, che il testo unificato in esame si compone di otto articoli. L'articolo 3, che riguarda la competenza della Commissione cultura, subordina l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. Il comma 2 stabilisce che nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Ai sensi del comma 3, il percorso formativo si suddivide in due fasi, consistenti la prima nella frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre

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anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. La seconda, invece, consiste nella frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale, della durata di un anno, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che qualifica all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1. Ai sensi del comma 4, il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro. Il comma 5 prevede che le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel «libretto formativo del cittadino» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge. Il comma 6 precisa che tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Rileva, quindi, che l'articolo 4 individua le competenze delle regioni in materia di qualificazione professionale, stabilendo che, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.