CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene che nell'esame del provvedimento si debba partire dalla constatazione che la disciplina dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, ha creato dei problemi di funzionamento agli uffici giudiziari, ponendo dei limiti troppo rigidi all'attribuzione di funzioni ai magistrati ordinari che, avendo terminato il tirocinio, non abbiano tuttavia ancora conseguito della prima valutazione di professionalità. Rileva come dal dibattito sia emersa una sostanziale condivisione sulla possibilità di assegnare i magistrati «di prima nomina» alle funzioni requirenti, anche in considerazione della struttura gerarchica delle procure e della presenza di adeguati controlli. In questo senso si era espresso anche il Sottosegretario Caliendo nella precedente seduta. Rileva altresì come appaia prevalente anche l'orientamento volto a mantenere il divieto di destinare i predetti magistrati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
Sottolinea quindi come rimanga ancora da risolvere la questione dell'assegnazione dei giudici di prima nomina alle funzioni

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giudicanti monocratiche penali. Chiarisce come il PD sia favorevole a tale assegnazione e precisa come gli emendamenti del proprio gruppo offrano delle soluzioni, variamente graduate, che prevedono anche la necessità dello svolgimento, nel corso del tirocinio, di un periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Rileva, inoltre, come appaia irragionevole vietare l'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni giudicanti monocratiche penali, atteso che i GOT, che hanno un percorso formativo diverso, svolgono tali funzioni nei casi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale.
Evidenzia, infine, come sia a suo giudizio ravvisabile una contraddizione fra l'emendamento Di Pietro 1.1, che prevede la soppressione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, eliminando qualsiasi limite all'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle varie funzioni, e l'emendamento Di Pietro 1.3, che consentirebbe solo l'assegnazione alle funzioni requirenti.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva preliminarmente come l'emendamento Zeller 1.7 contenga una precisazione relativa alla Procura di Bolzano che, per quanto possa sembrare superflua, in realtà può apparire utile per evitare ogni dubbio interpretativo.
Ricorda quindi come la vigente disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sia stata approvata nella precedente legislatura con il voto di tutti i gruppi ed anche il consenso del CSM. Sembrerebbe quindi paradossale chiederne oggi la soppressione, come con l'emendamento Di Pietro 1.1, ponendosi piuttosto l'esigenza di apportare delle modifiche ragionevoli. Ritiene fuori discussione il mantenimento del divieto di destinare i magistrati di prima nomina allo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare. Appare parimenti fuori discussione che tali magistrati possano essere destinati a svolgere funzioni requirenti, anche per fare fronte a problemi che i magistrati non sonno stati in grado di risolvere da soli.
Rimane, come già evidenziato dalla collega Ferranti, il problema dell'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni giudicanti monocratiche penali. A suo giudizio, è fondata l'osservazione relativa alla irragionevolezza di un divieto di assegnazione a funzioni che sono svolte dai GOT nei casi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale. Considera peraltro irragionevole anche un'assegnazione dei magistrati di prima nomina all'intera sfera delle funzioni di competenza dei tribunali monocratici, ritenendo preferibile che anche in questo caso siano mantenuti i limiti previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale. Si potrebbe, inoltre, trovare una formulazione che dia risalto allo svolgimento di una parte del tirocinio nelle funzioni specifiche.

Giulia BONGIORNO, presidente, condividendo i rilevi che evidenziano l'irragionevolezza di prevedere un divieto di assegnazione dei magistrati ordinari di prima nomina a funzioni che attualmente sono svolte anche dai GOT, auspica che si possa trovare una soluzione di sintesi.

Federico PALOMBA (IdV) nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, precisa che l'emendamento Di Pietro 1.1 è volto ad abrogare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sul presupposto che il concorso il magistratura, che è ormai un concorso di secondo grado, ed il successivo tirocinio, rendano idonei i magistrati di prima nomina allo svolgimento di qualunque funzione giurisdizionale. Ove tale emendamento non fosse approvato, in subordine, con l'emendamento 1.3, si propone una soluzione che consenta quantomeno l'assegnazione alle funzioni requirenti.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda come l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 sia stato approvato con l'auspicio della magistratura associata, espresso ripetutamente per

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quarant'anni. In seguito all'approvazione, tuttavia, si è venuta a creare una situazione che ha sostanzialmente disatteso quell'auspicio.
Ritiene che, come avviene in Germania, sarebbe opportuno prevedere un periodo di sperimentazione delle leggi. Al contrario, nel nostro Paese accade talvolta che le leggi siano o modificate dopo poco tempo senza alcuna sperimentazione ovvero che siano addirittura disapplicate. La disposizione in esame, così come la norma che prevede il trasferimento de'ufficio dei magistrati, rientrano in questa casistica.
Ciò premesso, riservandosi di esprimere i pareri in via definitiva all'esito del dibattito, precisa che il Governo valuta favorevolmente l'emendamento Di Pietro 1.3 e l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01. Ritiene invece che la normativa vigente renda sostanzialmente superfluo l'emendamento Zeller 1.7.
Ritiene che le osservazioni degli onorevoli Ferranti e Contento sull'attribuzione di funzioni giudicanti monocratiche penali siano sostanzialmente condivisibili e costituiscano una buona base di discussione. Eviterebbe peraltro, come ad esempio nell'emendamento Ferranti 1.4, di fare riferimento ad un preciso numero di mesi di tirocinio mirato: ciò che costringerebbe il CSM ad impegnarsi con un anticipo di mesi sulle sedi cui assegnare i magistrati, creando non poche difficoltà nell'attuazione della norma.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la norma potrebbe essere formulata in modo tale da consentire al CSM ogni valutazione in ordine all'evidente opportunità di attribuire determinate funzioni ai magistrati che abbiano effettuato un adeguato periodo di tirocinio nelle funzioni medesime.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, nell'ottica della ricerca di una soluzione di sintesi, si possa riformulare il testo eliminando il riferimento ad un preciso periodo di tirocinio mirato. Ricorda peraltro come sul punto, dal 1998, vi sia un vuoto normativo e come il periodo di tirocinio sia regolato con disposizioni organizzative del CSM. Sottolinea comunque l'importanza che, nell'ambito del tirocinio, vi sia un periodo di tirocinio mirato nelle funzioni alle quali il magistrato sarà destinato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) in considerazione di quanto osservato dal Governo, ritira il proprio emendamento 1.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, invita il relatore a verificare se sia possibile elaborare una soluzione di sintesi.

Roberto RAO (UdCpTP), relatore, osserva come nel dibattito odierno siano emersi rilievi che consentono di compiere dei notevoli progressi nella redazione di un testo ampiamente condiviso. Tenendo conto degli interventi dei colleghi di maggioranza, di opposizione e del rappresentante del Governo, presenta quindi l'emendamento 1.100 (vedi allegato 2).
Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01. Invita quindi i presentatori al ritiro delle ulteriori proposte emendative.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore, non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01 (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante

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dagli emendamenti approvati, sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.