CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere i necessari approfondimenti rispetto alle questioni sollevate con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Ulteriore nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione affari sociali ha trasmesso un ulteriore nuovo testo del disegno di legge in esame, recante una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria e che nel nuovo testo trasmesso alla Commissione bilancio sono state introdotte numerose modifiche volte a superare le criticità evidenziate nella lettera inviata dal Presidente alla Commissione di merito in data 7 settembre 2011. In particolare, con riferimento all'articolo 3, ricorda che nella suddetta lettera era stata sottolineata l'opportunità di chiarire i criteri a cui fare riferimento per la determinazione del trattamento economico del Direttore scientifico degli IRCCS. Osserva che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito prevede che, nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non possa superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa. Rileva che le modalità di esercizio delle suddette attività e il trattamento economico sono determinati con decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla nuova formulazione del testo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Evidenzia che il testo reca poi ulteriori modifiche che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, rileva che all'articolo 1, comma 2, lettera p), è stato precisato il contenuto del criterio di delega relativo alla revisione della normativa concernente gli studi clinici e osservazionali; all'articolo 6, comma 1, è stato precisato che nell'attuazione della delega per la riforma degli ordini professionali sia assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; all'articolo 7 è stato precisato che le linee guida nazionali in materia di gestione degli eventi avversi siano adottate previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 6-bis hanno, invece, carattere prevalentemente formale. Rileva infine l'opportunità di introdurre un'osservazione volta a chiedere il rafforzamento del regime sanzionatorio di cui all'articolo 6-ter, sulla scorta del dibattito svoltosi in Commissione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel concordare con le osservazioni del relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4274, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo i quali:
il Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione, la cui istituzione è rimessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
i compiti demandati al predetto Comitato saranno svolti nell'ambito delle disponibilità di bilancio vigenti, avvalendosi anche del sistema informativo costituito dai dati sulla sperimentazione raccolti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed);
la finalità del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), è quella di riformulare e intervenire sull'intero apparato sanzionatorio anche alla luce delle eventuali violazioni delle ulteriori disposizioni che saranno previste in attuazione della delega prevista dal citato articolo 1, potendosi anche rivedere, con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie;
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), vanno ricondotte all'esigenza di creare i presupposti per centri clinici sempre più specializzati relativi agli studi di fase 0 e 1 ovvero ottimizzando gli esistenti, con il coinvolgimento anche delle regioni, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o degli eventuali finanziamenti che verranno destinati a tale fine;
le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti il finanziamento dell'Istituto Lazzaro Spallanzani, non determinano un'accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
dall'articolo 6-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le disposizioni di cui all'articolo 12-bis sono volte a conferire un riconoscimento giuridico al tavolo tecnico già istituito ed operante dal 24 febbraio 2011, presso il Consiglio superiore di sanità a cui partecipano, oltre a componenti ed esperti del Consiglio superiore di sanità e del Ministero della salute, anche rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, di CONSIP e di DigitPA. Trattandosi di un organismo operante presso il Consiglio superiore di sanità, l'attività svolta dai componenti e dagli esperti del Consiglio, così come quella svolta dai componenti designati dagli altri organismi sopra citati, rientra nei compiti istituzionali degli stessi e non comporta nuovi o maggiori oneri;
i sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 13 costituiscono una funzione già svolta dalle strutture territoriali a ciò deputate e non comportano nuovi o maggiori oneri;
considerata, inoltre, la necessità di prevedere che il regolamento di cui al comma 3-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
ritenuto che in base alla documentazione predisposta dal dicastero competente si può prescindere dalla redazione di una relazione tecnica aggiornata che dovrà comunque essere predisposta in concomitanza con l'avvio dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 2, lettera o) numero 3), dopo la parola: riassegnati aggiungere le seguenti:, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente,;

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All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: trattamento economico aggiungere la seguente: complessivo;
b) capoverso comma 3-ter, dopo le parole: della salute inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 6-ter, l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle sanzioni di carattere pecuniario per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 390.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca una nuova proposta di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 relativo a contributi ad enti, organismi, fondazioni ed altri organismi - ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e dell'articolo 80, comma 53, della legge n. 289 del 2002, rispetto a quella già presentata alle Camere con il precedente schema di decreto n. 222. Fa presente che tale schema era pervenuto all'esame della Commissione nel giugno 2010, contestualmente all'emanazione del decreto-legge 25 maggio 2010, n. 78 che, all'articolo 7, comma 24, prevedeva la riduzione, a decorrere dal 2010, degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi ai suddetti contributi ad enti. In sede di esame dello schema n. 222, la Commissione, accertata la riduzione delle disponibilità in questione di 13.500 euro - operata ai sensi del citato decreto-legge n. 78 del 2010 - e rilevato che lo schema provvedeva alla ripartizione di un ammontare di risorse superiore alle effettive disponibilità, ha approvato, in data 16 giugno 2010, un parere favorevole a condizione che gli importi considerati dallo schema fossero ridotti al fine di tenere conto della minore entità dello stanziamento. Rileva che lo stanziamento complessivo del capitolo 1613 è stato, peraltro, incrementato di 5.657 euro, a seguito del riparto delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. Ricorda, infatti, che in attuazione di quanto previsto dal comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 201, l'articolo 2, comma 10, di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 ha destinato un importo di 20 milioni di euro per il 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, inerente i contributi ad enti ed organismi, da ripartirsi in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di

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bilancio dei singoli Ministeri interessati. Nel segnalare che - come negli ultimi anni - gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale (IS.CO.NA), rileva che la dotazione di 25.884 euro viene ripartita attribuendo 22.519 euro, corrispondenti all'87 per cento del contributo totale, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e 3.365 euro, pari al 13 per cento del contributo totale, all'Istituto di contabilità nazionale (IS.CO.NA). Sottolinea che, come precisato nello schema di decreto, il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti. Nel ricordare che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole in data 15 giugno 2011 sullo schema di decreto recante la proposta di riparto dei contributi ad enti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativa all'anno 2011, ritiene che sia possibile esprimere nulla osta sullo schema in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con il relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizza la complessità della procedura relativa all'atto in esame, che prevede la concessione di un contributo di entità estremamente modesta. Richiama in proposito anche il parere reso nella seduta di ieri sul testo unificato delle proposte di legge in materia di commercializzazione di metano per autotrazione, dove, in controtendenza rispetto alle previsioni di razionalizzazione di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, si consente la sopravvivenza di due distinte Casse. Chiede quindi che per il futuro si possano individuare procedure più semplificate per l'erogazione di contributi di tale entità.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.