CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 388.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che le Commissioni erano chiamate a esprimere al Governo, entro il 6 settembre 2011, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Ricorda, altresì, che la V Commissione era chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.
Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore per la II Commissione, anche a nome dell'onorevole Rondini, relatore per la XII Commissione, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione

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delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Atto n. 388), che si compone di 12 articoli.
Rileva come gli articoli 1 e 2 rechino l'individuazione del campo di applicazione e le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della disciplina.
Con specifico riferimento all'articolo 2, e con riserva di ulteriori approfondimenti, esprime perplessità sulla definizione di «sostanza chimica» che, pur essendo tecnicamente corretta, non appare la stessa contenuta nel regolamento CE/689/2008 né quella sulla quale le istituzioni comunitarie si stanno orientando nella revisione del citato Regolamento. Osserva inoltre come, sempre nell'articolo 2, non sia prevista la definizione di «pesticidi», che è invece contenuta nel Regolamento. Ritiene quindi che tali aspetti del provvedimento debbano essere attentamente esaminati dalle Commissioni, in quanto funzionali alla configurazione di fattispecie sanzionatorie determinate e corrispondenti alle previsioni del diritto comunitario.
Quanto al regime sanzionatorio, segnala come gli articoli da 3 a 8 rechino le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli ivi obblighi indicati.
In particolare, l'articolo 3 detta le sanzioni per chi esporta in violazione degli obblighi di notifica da trasmettersi dalle parti agli altri paesi. L'articolo 4 prescrive le sanzioni all'esportatore o all'importatore che non informa sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche. L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all'esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall'obbligo di notifica. L'articolo 6 detta le sanzioni a chi esporta sostanze chimiche vietate. L'articolo 7 sanziona l'esportatore che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito. L'articolo 8 sanziona invece l'esportatore che viola le disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.
Come stabilito dall'articolo 9, per le sanzioni pecuniarie non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'articolo 10 stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta, dal Ministero della salute, a cui assegnare i proventi delle suddette sanzioni, e, per le rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. L'articolo 11 definisce le competenze per le regioni e le province di Trento e Bolzano e prevede, altresì, l'applicazione, per l'accertamento delle violazioni previste, della legge n. 689 del 1981, di modifica al sistema penale, relativamente alla disciplina riguardante le sanzioni amministrative. Infine, l'articolo 12 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Atto n. 387.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che le Commissioni erano chiamate a esprimere al Governo, entro il 6 settembre 2011, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

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Ricorda, altresì, che la V Commissione doveva esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.
Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Marco RONDINI (LNP), relatore per la XII Commissione, ricorda, anche a nome dell'onorevole Cassinelli, relatore per la II Commissione, che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo il prescritto parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il termine per l'espressione del parere è scaduto il 6 settembre scorso, ma, come ha ricordato il presidente, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, né sono pervenuti i rilievi della V Commissione.
Passando ai contenuti dello schema di decreto, fa presente che esso è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2009, che delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. I principi e criteri direttivi sono fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008, relativo alle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni europee.
Lo schema di decreto, come accennato, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (di seguito chiamato, per brevità, CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (cosiddetta direttiva DSP) e 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (cosiddetta direttiva DPP) e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH).
Lo schema consta di quattordici articoli. Si evidenzia, in premessa, che dalle disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le sanzioni previste (eminentemente di carattere amministrativo pecuniario e di carattere penale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, in caso di violazione del divieto in materia di sperimentazione sugli esseri umani) sono di nuova istituzione, non esistendo altri provvedimenti che prevedono analoghi comportamenti sanzionati.
L'articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione. L'articolo 2 indica il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, quale Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome quali Autorità competenti locali.
L'articolo 3 determina le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (disposizioni recate dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 del regolamento CLP), le sanzioni derivanti dall'omissione, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, della presenza di una sostanza classificata come pericolosa (articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento CLP), nonché le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme in materia di classificazione (di cui alla direttive 67/548/CEE e al regolamento CLP per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2010 e fino al

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1o giugno 2015) e delle norme in materia di etichettatura ed imballaggio, come previste dal regolamento CLP.
L'articolo 4 sanziona le violazioni degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 6 (Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle miscele), 8 (Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele) e 49 (Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni) del regolamento CLP. In particolare, gli obblighi informativi prevedono la raccolta di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP, nonché di tutte le informazioni e dei dati sperimentali disponibili ottenuti, anche non ai fini della classificazione, ma in ottemperanza di ulteriori disposizioni normative. Deve inoltre esserne garantita la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela.
L'articolo 5 elenca le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento CLP in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione penale (arresto fino a tre mesi) per i reati più gravi, in alternativa alla sanzione pecuniaria, da applicarsi per la fattispecie correlata alla sperimentazione sull'uomo (vietata insieme a quella sui primati non umani, mentre le prove su animali sono effettuabili soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati).
L'articolo 6 prescrive le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 (Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele), 12 (Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione) e 15 (Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele) del regolamento CLP. L'articolo 10 del regolamento CLP stabilisce che, oltre ad assegnare una classificazione, devono essere fissati i cosiddetti «limiti di concentrazione specifici» se informazioni adeguate e attendibili indicano che un pericolo di una sostanza contenuta in un'altra sostanza o miscela è già evidente quando è presente a un livello inferiore alle concentrazioni stabilite per ogni classe di pericolo o ai limiti di concentrazione generici. In casi eccezionali, in cui il pericolo di una sostanza non è evidente al di sopra di tali soglie, possono anche essere fissati limiti di concentrazione specifici più elevati.
L'articolo 7 riguarda la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento CLP in materia di etichettatura. In particolare, è sanzionato chi non etichetta o etichetta in modo non conforme l'imballaggio contenente una sostanza o una miscela o non ne aggiorna l'etichetta.
L'articolo 8 sanziona le violazioni degli obblighi collegati all'apposizione delle etichette (articolo 33 del regolamento CLP) e all'imballaggio (articolo 35 del regolamento CLP).
L'articolo 9 stabilisce l'importo delle sanzioni pecuniarie comminabili per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 (Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature) e 40 (Obbligo di notifica all'agenzia) del regolamento CLP.
L'articolo 10 stabilisce la sanzione per la violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 45 del regolamento CLP (Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria). L'articolo 45 prevede che gli Stati membri designino uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Il decreto legislativo n. 285 del 1998 ha indicato nell'Istituto superiore di sanità (ISS) l'organismo competente a ricevere tali informazioni. Il decreto del Ministro della salute del 19 aprile 2000 ha successivamente stabilito la creazione di una banca dati sui preparati pericolosi presso l'ISS; conseguentemente,

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l'archivio dell'ISS è divenuto l'organismo competente per la raccolta delle informazioni.
L'articolo 11 indica i criteri da applicare per la decurtazione delle sanzioni. L'articolo 12 è dedicato ai sistemi di controllo ufficiali, prerogativa delle Autorità competenti indicate dall'articolo 2, comma 2: Ministero della salute a livello nazionale e regioni e province autonome a livello locale. Le Autorità competenti, insieme all'Agenzia delle dogane, alla Guardia di Finanza e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento CLP secondo i principi dello sportello doganale unico.
L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Come sottolineato dalla relazione tecnica, le disposizioni introdotte dallo schema in esame, agiscono all'interno di un sistema strutturato, relativo al regolamento REACH, che pertanto non abbisogna di ulteriori risorse economiche. Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, questi verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al fine di incrementare le attività ispettive, nonché per predisporre un piano di iniziative volte ad esigenze formative e informative da attuarsi tramite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca.
Fa presente, infine, che l'articolo 14 detta alcune disposizioni finali: la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal provvedimento in esame e l'abrogazione degli articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2003 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 133 del 2009. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.