CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2011
527.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, sottolinea che l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea ed il Regno hascemita di Giordania, concluso il 15 dicembre 2010, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia giordani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Giordania, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali. La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei princìpi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate. L'Accordo in esame rinvia, peraltro, all'Accordo euromediterraneo

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di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1o maggio 2002, che ne costituisce in qualche modo la cornice normativa di riferimento.
L'accordo si compone di 29 articoli, suddivisi in tre Titoli, e quattro allegati.
Con riferimento al Titolo I dell'Accordo, che è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli da 2 a 12, sono da segnalare in particolare le seguenti disposizioni.
L'articolo 3 indica i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni. Tali requisiti sono riassumibili nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle parti contraenti l'accordo in esame, nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento e, infine, nel soddisfare il vettore tutti i requisiti legislativi, regolamentari ed amministrativi in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della parte contraente che rilascia l'autorizzazione.
Con l'articolo 4 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte.
Le misure circa la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Giordania da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Giordania o dei suoi cittadini sono indicate dall'articolo 5.
Con l'articolo 6 viene definito il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.
L'articolo 7 procede alla definizione degli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti.
I diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei sono indicati dall'articolo 8.
L'articolo 9 disciplina il regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio e lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti.
La disciplina degli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea è dettata dall'articolo 10. La norma stabilisce, in particolare, che tali oneri devono essere adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori ed equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti.
Ai sensi dell'articolo 11, le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.
L'articolo 12 stabilisce che le parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei.
Con riferimento al Titolo II, che tratta della cooperazione normativa ed è composto dagli articoli da 13 a 19, è da rilevare che, in base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

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Con riferimento al Titolo III, composto dagli articoli 21-29, che contiene le disposizioni istituzionali, è da segnalare l'istituzione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti. La risoluzione delle controversie va invece sottoposta al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo CE-Giordania, salva successiva procedura arbitrale. L'Accordo, stipulato a tempo indeterminato ma modificabile nel tempo, è oggetto di registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni.
Per quanto concerne gli allegati, si rileva che il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III fissa le norme applicabili per l'attuazione dell'accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.
In conclusione, rileva che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento esclude che dalla ratifica del presente accordo possano derivare oneri finanziari per l'Italia e sollecita un celere iter di ratifica.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Giordania. L'articolo dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV) dichiarano voto favorevole

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Osserva che il provvedimento, il cui contenuto appare eterogeneo, è finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale, adottando misure incisive e significative in diversi settori, quali la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie e la sanità elettronica, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, il testo si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi, di cui illustra sinteticamente il contenuto.
Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione nella sanità.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con la previsione di destinare una quota dei fondi al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

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L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di esercitare l'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.
L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti.
L'articolo 5 stabilisce che una quota dei fondi assegnati alla regione Lazio, pari a 45 milioni di euro, sia destinata per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
Il Capo II (articoli 6-11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.
Con l'articolo 6 viene conferita una delega al Governo per la riforma degli albi e degli ordini delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.
Gli articoli 6-bis e 6-ter - aggiunti nel corso dell'esame in Commissione - prevedono, rispettivamente, l'inserimento delle professioni di biologo e psicologo tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza del Ministero della salute e le sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione.
L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.
L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia. Al riguardo, occorre segnalare che tale materia appare rientrare nelle competenze primarie anche della X Commissione.
Con l'articolo 9 si prevede che i laureati in odontoiatria possano accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.
L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti; si specifica altresì che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali (ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa), oltre agli esami di natura chimico-analitica.
L'articolo 11, sostituendo l'articolo 102 del regio decreto n. 1265 del 1934 (testo unico delle leggi sanitarie), consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici).
Il Capo III (articoli 12-13) detta norme in tema di sanità elettronica.
L'articolo 12 introduce e disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), istituito dalle regioni e dalle province autonome, definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che il Ministero della salute avvii con le regioni un tavolo tecnico relativo alle attività di telemedicina e teleconsulto.
L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, patologia e impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazione di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario. Sottolinea, infine, che nel corso dell'esame in Commissione, è stato soppresso l'articolo 14 che prevedeva disposizioni in materia di servizi trasfusionali.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando che il testo in esame si sovrappone ad altri provvedimenti di regolamentazione delle professioni in corso di

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esame presso le Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera. Rilevato altresì che alcune disposizioni sulla medesima materia sono contenute anche nella manovra economica in corso di esame presso il Senato, ritiene il nuovo testo possa ingenerare una notevole confusione normativa.

Manuela DAL LAGO, presidente, nel condividere le osservazioni del deputato Lulli, ritiene opportuno manifestare formalmente al presidente della XII Commissione le perplessità emerse nel corso del dibattito.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.