CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2011
527.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 9.45.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
C. 3222 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e dell'emendamento ad esso riferito, contenuto nel fascicolo n. 1.

Pag. 51

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2011. In quell'occasione, la Commissione, preso atto degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica del 28 aprile 2011 negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tese a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica. In particolare, ricorda che le condizioni erano riferite all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, ed erano volte a chiarire che le attività poste in essere dall'amministrazione militare in relazione al provvedimento in esame fossero esclusivamente quelle che la stessa amministrazione già svolge, su richiesta degli interessati, in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi della normativa vigente, e richiedevano l'introduzione, all'articolo 1, comma 1, lettera d), di una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Fa presente inoltre che la Commissione di merito, nella seduta del 19 maggio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, nonché la condizione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, con l'inserimento del comma 2 dell'articolo 1, che disciplina il termine iniziale di efficacia delle disposizioni del provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, reputa comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Tortoli 1.20, che modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), relative all'istituzione di un albo delle imprese idonee ad espletare le attività relative alla bonifica degli ordigni bellici e all'istituzione di un'apposita Commissione di esperti per verificare l'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo. In proposito, osserva che l'emendamento, nel riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera d), diversamente dal testo attualmente all'esame dell'Assemblea, non contiene una specifica clausola di neutralità finanziaria relativa all'istituzione dell'albo. Al fine di garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giudica, pertanto, necessario introdurre anche nell'emendamento una specifica clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se dalla reviviscenza, sino alla data di applicazione della nuova disciplina, delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 1946, abrogate dal decreto legislativo n. 66 del 2010, possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che tale provvedimento prevedeva espliciti benefici in relazione alla bonifica dei campi minati. Al riguardo, osserva che la reviviscenza delle norme del predetto decreto potrebbe essere limitata ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime parere favorevole sul testo e concorda sull'opportunità di condizionare il parere favorevole sull'emendamento Tortoli 1.20 all'introduzione delle modifiche segnalate dal presidente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come si continui, malgrado l'annuncio di privatizzazioni e liberalizzazioni, ad adottare leggi di stampo sovietico. Osserva, infatti, come già il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preveda l'obbligo di effettuare l'analisi di tutti i rischi, compresi quindi quelli richiamati nel provvedimento in esame, che, a suo avviso, avrà l'unico effetto di imporre ulteriori oneri amministrativi alle imprese.

Pag. 52

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3222 e abb.-A, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici e l'emendamento ad esso riferito contenuto nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.20, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
nella parte consequenziale, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nella parte consequenziale, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto,».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria e che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica, osserva che, pur considerando la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 6, appaiono necessari chiarimenti del Governo sugli eventuali riflessi finanziari connessi all'attuazione di alcune previsioni contenute nel testo. Fa riferimento in particolare: all'istituzione del Comitato nazionale per le politiche in materia di sperimentazioni, ai sensi del comma 2, lettera g), in quanto il richiamo al limite degli ordinari stanziamenti di bilancio ed alle vigenti disposizioni in materia di contenimento degli oneri degli organi collegiali appare piuttosto riferito alla realizzazione della rete di comitati etici, prevista dalla medesima disposizione; alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, nell'ambito della razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio di cui alla lettera o) del medesimo comma. Poiché attualmente, in base alla normativa vigente, tali introiti sono versati al Ministero della salute, una loro diversa destinazione potrebbe riflettersi negativamente sul bilancio del medesimo Ministero. Appaiono necessari chiarimenti del Governo, infine, in riferimento alla previsione

Pag. 53

di forme di sostegno per l'attivazione o l'ottimizzazione dei centri clinici dedicati agli studi clinici di fase 0 e I, sia su pazienti sia su volontari sani ai sensi del comma 2, lettera d). In assenza di indicazioni nella relazione tecnica, in ordine alle concrete modalità di sostegno da realizzare nei settori di intervento richiamati dal testo, non è possibile escludere effetti onerosi connessi all'attuazione della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 2, lettera g), dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, il quale stabilisce indirizzi generali coerenti e promuove lo scambio di informazioni anche in riferimento alle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in corso di approvazione, prevedendo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, la realizzazione di una rete dei comitati etici, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione. Fanno parte del Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che dalla formulazione della norma non appare chiaro a quali risorse occorra fare riferimento ai fini della realizzazione della rete di comitati etici. In merito al Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento del Governo al fine di precisare se alla relativa istituzione e funzionamento si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento alla composizione del Comitato nazionale, evidenzia che la norma si limita a precisare che fanno parte dell'organismo anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome senza provvedere all'individuazione dei restanti componenti. Inoltre, osserva che la norma non esclude che ai componenti del suddetto Comitato siano corrisposti emolumenti, indennità o rimborsi spese. Tale mancata esclusione potrebbe rendere inefficace l'operatività della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 6 del presente articolo in relazione al complesso delle disposizioni recate dall'articolo stesso. Osserva che l'articolo 1, comma 4, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo siano trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere che gli schemi di decreti legislativi in esame siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini di una compiuta verifica dell'effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 6 del presente articolo. Fa presente che l'articolo 1 comma 6, dispone che dall'attuazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che, a tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega al Governo, di cui al comma 1, volta al riassetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo, premesso che una disposizione di analogo tenore è prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 123 del 2007, con riferimento alla delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo non contiene alcuna indicazione, anche di carattere quantitativo, in merito alle risorse finanziarie che saranno oggetto di diversa allocazione

Pag. 54

da parte delle amministrazioni competenti, né chiarisce le modalità con le quali si procederà a tale diversa allocazione. Dal punto di vista formale, rileva che l'articolo in esame, oltre alla clausola di invarianza finanziaria di portata generale di cui al comma 6, reca due clausole di invarianza anche al comma 2 e, in particolare, alla lettera i), numero 2), e alla lettera m), con riferimento alle disposizioni ivi previste. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di sopprimere le due clausole citate, stante la portata di carattere generale recata dalle disposizioni del comma 6. Sempre dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la norma in esame al fine di fare riferimento ad una «diversa allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni competenti». Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con particolare riferimento al comma 1, rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza al fine di renderla pienamente conforme alla prassi consolidata, in base alla quale occorre riferirsi ai «nuovi o maggiori oneri» anziché agli «ulteriori oneri». Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni riguardanti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'attenuazione del regime di esclusività nella direzione scientifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, introdotta dalla Commissione di merito, e il contestuale venire meno del meccanismo finanziario di salvaguardia costituito dalla riduzione della retribuzione, possa comportare un onere attualmente non previsto a carico di tali strutture del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 4, relativo all'impignorabilità dei fondi per la ricerca sanitaria, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dispone che le somme indicate negli specifici capitoli dello stato di previsione degli enti istituzionali destinatari del finanziamento delle attività di ricerca di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente disposizione sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Al riguardo, dal punto di vista formale, osserva che la disposizione dovrebbe fare più opportunamente riferimento al bilancio e non «allo stato di previsione» degli enti istituzionali destinatari dei finanziamenti sopra indicati. Con riferimento all'articolo 5, relativo al finanziamento per l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» di Roma, osserva che la norma sembra suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto alla disciplina vigente, dal momento che si tratta di un finanziamento diretto che non rende necessario il ricorso alle procedure previste dalla normativa vigente. Il Governo dovrebbe chiarire se tale previsione sia scontata negli attuali tendenziali di spesa e secondo quale ammontare annuo. Osserva inoltre che finanziamento è di natura capitale ma, dalla relazione di accompagnamento, sembrerebbe destinato al finanziamento anche di spese correnti, per esempio quelle di personale. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento del Governo.
Con riferimento all'articolo 6, recante delega per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che i princìpi ed i criteri di attuazione della delega non appaiono volti a modificare l'attuale collocazione degli enti in esame, esterna all'aggregato delle pubbliche amministrazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 2, lettere e) e f), rileva l'opportunità di modificare le clausole di invarianza, al fine di renderle pienamente conformi alla prassi consolidata, in base alla quale occorre riferirsi ai «nuovi o maggiori oneri» anziché agli «oneri aggiuntivi». Dal punto di vista formale, osserva che l'articolo in esame, al comma 1, reca una clausola di invarianza con riferimento all'attuazione della delega per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di

Pag. 55

odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. Considerato che le clausole di invarianza previste alle lettere e) e f) del comma 2 si riferiscono a principi e criteri direttivi dettati per l'attuazione della suddetta delega, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere tali clausole, stante la portata generale di quella prevista al comma 1. Con riferimento all'articolo 6-bis, relativo al riconoscimento delle professioni di biologo e psicologo nelle professioni sanitarie, appare necessario che il Governo chiarisca se la norma possa comportare riflessi a carico della finanza pubblica, soprattutto con riferimento alla possibile, conseguente inclusione dei rappresentanti degli ordini professionali in esame nella composizione di organi collegiali, quali il Consiglio superiore di sanità e la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Con riferimento all'articolo 6-ter recante disposizioni in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla necessità, per l'amministrazione giudiziaria, di custodire i beni confiscati possano derivare oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni non appaiono attribuire agli enti del Servizio sanitario nazionale compiti ed attività ulteriori rispetto a quelle attualmente svolte. Con riferimento all'articolo 8, recante riordino delle disposizioni in materia di attività idrotermali, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo dal momento che, da un lato, non si prevede alcuna modifica della normativa vigente in materia di attività idrotermali, dall'altro, non è prevista alcuna spesa in relazione alle attività necessarie per arrivare alla compilazione del testo unico. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che la disciplina in materia di attività idrotermali investe la competenza di enti, come le regioni, appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza al fine di riferirla alla «finanza pubblica» anziché al «bilancio dello Stato». Con riferimento all'articolo 9, recante requisiti per l'accesso degli odontoiatri a concorsi del Servizio sanitario nazionale, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di servizi erogati dalle farmacie, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 11, recante abrogazione del principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie in farmacia, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 12, recante istituzione del fascicolo sanitario elettronico, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, dal momento che, come affermato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, le disposizioni appaiono volte a rendere organica la disciplina in materia di fascicolo sanitario elettronico, senza autorizzare alcuna nuova spesa. Con riferimento all'articolo 12-bis, recante disposizioni in materia di telemedicina e teleconsulto, fa presente che, allo scopo di verificare l'effettività della clausola di invarianza degli oneri, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità di avvio e di funzionamento del tavolo tecnico. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione dovrebbe, più opportunamente, fare riferimento alle «risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» anziché alle «disponibilità finanziarie» del Ministero della salute. In casi analoghi, nei quali determinate misure devono essere implementate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il legislatore prevede l'utilizzo delle «risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Con riferimento all'articolo 13, recante istituzione di sistemi di sorveglianza, rileva che l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica è dimostrata dalla relazione tecnica limitatamente al settore dei dispositivi medici, essendo la tenuta dei relativi registri finanziata dagli introiti derivanti dal contributo delle imprese del settore, specificamente destinato

Pag. 56

a tale finalità. Non altrettanto può dirsi per gli altri settori che, sulla base delle disposizioni in esame, potranno essere interessati dall'istituzione di registri. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi volti a suffragare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità e di patologia.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, osserva come debbano essere approfondite le disposizioni dell'articolo 6, che reca la delega in materia di riforma degli ordini delle professioni sanitarie, al fine di verificare se esse considerino adeguatamente le peculiarità di tali professioni rispetto alle altre attività libero-professionali. In particolare, sollecita l'attenzione del Governo sulle disposizioni del comma 2, lettere h) ed i), in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie. In proposito, sottolinea come l'attuale assetto della materia, che prevede il conferimento di competenze giurisdizionali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie costituita presso il Ministero della salute, determina in sostanza la costituzione di un tribunale speciale, ripercorrendo esperienze superate a seguito dell'adozione della nostra Carta costituzionale. Ritiene, poi, condivisibili le disposizioni dell'articolo 6-ter, in materia di esercizio della professione sanitaria, osservando tuttavia come esse dovrebbero essere accompagnate dalla previsione di consistenti sanzioni di carattere pecuniario, al fine di garantire la non reiterazione delle condotte criminose. Osserva, peraltro, che il gettito derivante dalle sanzioni potrebbe eventualmente contribuire a far fronte agli oneri derivanti dalla custodia dei beni confiscati ai sensi della disposizione in esame, sottolineando come la previsione di sanzioni di carattere pecuniario potrebbe contribuire a preservare l'organicità del sistema sanzionatorio penale. Per quanto riguarda, inoltre, gli articoli 10 e 11, fa presente di giudicare con favore l'attuale sistema di erogazione dei farmaci nel nostro Paese e ritiene, pertanto, che debba valutarsi con estrema attenzione l'ampliamento ivi previsto dei servizi sanitari e parasanitari erogabili dalle farmacie, che potrebbero vedere snaturato il loro attuale ruolo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 4 che recano l'impignorabilità dei fondi per la ricerca sanitaria, rilevando come tale norma impedirà ai fornitori di potere riscuotere le somme loro spettanti sulla base di contratti gravanti proprio sui medesimi fondi. Si chiede inoltre se la retroattività della disposizione non riguardi il caso dell'istituto San Raffaele di Milano, ritenendo comunque non accettabile la disposizione sotto il profilo giuridico.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 1, rinvia al Ministero della salute la trattazione degli specifici elementi di dettaglio richiesti al fine di rendere pienamente efficace la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo in argomento. Condivide quanto affermato dal relatore circa l'esigenza di inserire nel testo un'apposita norma volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese ai componenti degli organismi collegiali di cui al comma 2, lettera g). Circa l'articolo 3 conferma l'assenza nel testo attuale di qualsiasi riferimento ai criteri di determinazione del trattamento economico del direttore scientifico nel caso di contestuale svolgimento delle funzioni di direttore di struttura complessa. Inoltre, ritiene contraddittorio ed incoerente riaffermare l'esclusività del rapporto e considerare al tempo stesso tale esclusività compatibile con altre funzioni, peraltro di notevole rilievo nell'ambito degli enti sanitari, quali quelle «primariali». Per altro verso, in merito a tale specifico aspetto, fa presente che occorre altresì considerare

Pag. 57

che la norma in questione non appare compatibile con l'ordinamento vigente per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Segnala infatti, che, ai sensi del citato decreto legislativo i direttori di struttura complessa possono a loro volta assumere il relativo incarico con rapporto di lavoro esclusivo, o non esclusivo e, che, in caso di esclusività, tale rapporto comporta, ai sensi dell'articolo 15-quinquies, la totale disponibilità della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza. In merito all'articolo 5, sottolinea la criticità circa il fatto che la disposizione prevede un'ammissione a finanziamento ope legis e non attraverso gli ordinari iter amministrativi, sottolinea in ogni caso che l'entità dello stanziamento, pari a 45 milioni di euro, peraltro ricompreso nel livello programmatorio assegnato alla regione Lazio e quindi non aggiuntivo rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa, da erogarsi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, non comporta rilevanti effetti sulla tempistica dei pagamenti, atteso che questo dipartimento provvede ad effettuare pagamenti in termini di cassa per importi dell'ordine medio di circa 800 milioni di euro annui. Con riferimento alla caratteristica della spesa conferma, in linea con quanto previsto dal testo, che, trattandosi di spesa di investimento, le risorse non possono essere in alcun modo impiegate per la copertura di oneri di natura corrente. Riguardo all'articolo 6-bis, nel chiedere l'integrazione della relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute, fa presente che il Consiglio superiore della sanità e la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie operano senza maggiori oneri per la finanza pubblica come previsto dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172 e dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950. Poiché la norma è stata inserita nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, chiede l'integrazione della relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute. In riferimento all'articolo 13, nel rinviare al Ministero della salute la trattazione di specifici elementi di dettaglio richiesti, fa in ogni caso presente che secondo quanto espressamente previsto dei commi 3 e 6 dell'articolo in esame, l'istituzione di registri regionali è meramente facoltativa e le attività demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, da svolgersi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, rientrano tra quelle istituzionalmente ad essi assegnate. Infine, fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla richiesta di modifiche di carattere formale segnalate dal relatore e dirette a rendere il testo pienamente conforme alla prassi consolidata.

Il ministro Ferruccio FAZIO, con riferimento alle questioni poste dall'onorevole Marinello, osserva in primo luogo come l'articolo 6, secondo quanto auspicato dallo stesso deputato, intenda tenere conto proprio delle peculiarità delle professioni sanitarie, rilevando altresì che il Parlamento potrà valutare se prevedere anche un intervento sanzionatorio di carattere pecuniario per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda l'articolo 10 del provvedimento, osserva come esso intenda assicurare un più puntuale e completo recepimento della delega di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, integrando conseguentemente le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2009. Per quanto riguarda, invece, le considerazioni dell'onorevole Borghesi, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4 sono state approvate dal Consiglio dei ministri in una fase nella quale non erano ancora note né prevedibili le difficili condizioni finanziarie dell'istituto San Raffaele di Milano e che esse non sono in alcun modo volte a tenere indenni le amministrazioni dall'inadempimento di obbligazioni relative alla materia della ricerca, intendendo piuttosto assicurare che eventuali creditori delle medesime amministrazioni non possano

Pag. 58

aggredire in sede esecutiva le risorse destinate al finanziamento della ricerca in materia sanitaria.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea come sarebbe preferibile prevedere il vincolo di destinazione per i fondi riservati alla ricerca, escludendo così la possibilità che possano essere utilizzati per scopi diversi, sottolineando come in tal modo il problema verrebbe risolto a monte, colpendo anche gli atteggiamenti non corretti di chi imputa genericamente a tale scopo fondi in realtà utilizzati per altro.

Il ministro Ferruccio FAZIO si dichiara disponibile a recepire le indicazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, rilevando altresì che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3 introdotta nel corso dell'esame in Commissione ha determinato la scomparsa dei limiti inizialmente previsti per la retribuzione dei direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ritiene, pertanto, possibile integrare conseguentemente la formulazione della disposizione in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) osservando come il provvedimento abbia un'indiscussa rilevanza, ritiene che sarebbe preferibile non esprimere un parere nella giornata di oggi e informare la Commissione di merito, secondo la prassi altre volte seguita, delle criticità emerse nel dibattito affinché la medesima possa adottare prima dell'espressione del parere le modifiche necessarie ad ottenere il parere favorevole della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento all'articolo 3, ritiene che occorra chiarire la questione della compatibilità tra l'incarico di direttore scientifico e direttore di struttura complessa, sottolineando come vi potrebbe essere il rischio di un'estensione anche ad altre figure professionali. Con riferimento alla questione dell'impignorabilità dei fondi per la ricerca, rileva come si dovrebbe procedere con una norma di carattere generale e non con un provvedimento ad hoc, pur ricordando come in talune leggi finanziarie sia stata prevista già la sospensione dell'esecutività dei decreti ingiuntivi per talune regioni. Ritiene quindi opportuno individuare una soluzione alternativa. In riferimento all'articolo 5, rileva come l'attribuzione diretta di fondi all'ospedale Spallanzani sia contraria ad ogni principio federalista e non tenga conto delle competenze della regione Lazio che occorrerebbe assolutamente coinvolgere nella decisione.

Massimo POLLEDRI (LNP), prendendo atto del dibattito svoltosi e delle indicazioni fornite dal Governo e considerando che, in base all'attuale calendario dei lavori, l'Assemblea della Camera avvierà l'esame del provvedimento il 19 settembre 2011, ribadisce l'opportunità che la Commissione trasmetta alla Commissione di merito una lettera nella quale indichi le modifiche necessarie a superare le criticità emerse in questa sede al fine di consentire la predisposizione di un testo che non presenti profili problematici, auspicando che non si proceda a richiedere la predisposizione di una relazione tecnica successivamente all'elaborazione di tale nuovo testo, ritenendo sufficiente che l'Amministrazione competente fornisca i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto evidenziato dall'onorevole Polledri, propone di informare la Commissione di merito delle criticità emerse nel dibattito in ordine ai profili finanziari del provvedimento al fine di consentire la predisposizione di un nuovo testo del disegno di legge.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 59

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 30 agosto 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella stessa seduta il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Bruno CESARIO circa gli articoli da 1 a 3, con riferimento all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della banca dati sei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, imbarcazioni e di navi da diporto e dell'archivio nazionale delle unità di diporto, concorda con il relatore in ordine alla necessità che vengano forniti elementi di dettaglio che consentano la verifica della quantificazione dell'onere indicato nel testo. Fa presente che dai predetti elementi si dovrà evincere, altresì, che gli eventuali oneri a carico dei soggetti pubblici, relativi alle attività connesse al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, saranno integralmente coperti mediante tariffe e che tutti gli ulteriori adempimenti previsti per le amministrazioni interessate dall'attuazione del provvedimento in oggetto saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda che il relatore, inoltre, aveva chiesto chiarimenti in merito ai profili di copertura finanziaria per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013 a valere, quanto a euro 600 mila per l'anno 2012 sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, con particolare riferimento alla possibilità che la ripartizione tra oneri di parte corrente e di conto capitale relativi all'istituzione e alla gestione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto, determini una dequalificazione della spesa, ritiene che utili elementi potranno essere forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di assicurare l'idoneità dei mezzi di copertura in rapporto alle tipologie ed ai relativi profili di cassa nonché effettivi oneri da sostenere ed evitare quindi la possibilità di una dequalificazione della spesa. Condivide, pertanto, la richiesta del relatore di specificare nella norma l'ammontare delle risorse da destinare, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, all'istituzione e alla gestione, rispettivamente, della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto. Circa l'articolo 5, sottolinea l'opportunità che in relazione all'istituzione di detto sportello venga fornita puntuale dimostrazione dell'effettiva operabilità della prevista clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che la previsione sembra suscettibile di determinare oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Testo unificato C. 3871 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame reca norme per la revisione della vigente disciplina sulla totalizzazione dei periodi

Pag. 60

assicurativi e per l'estensione del diritto alla pensione supplementare e che la Commissione di merito, nel corso dell'esame delle abbinate proposte di legge in materia, ha elaborato un testo unificato. Nel segnalare che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, per quanto concerne l'articolo 1, che reca una delega al Governo per la riforma del regime della totalizzazione, osserva che le disposizioni prevedono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello vigente, determinando un possibile aumento della spesa pensionistica non considerato nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2, in materia di sospensione della vigenza di norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che sospende una disciplina sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi che, con riferimento ai fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, ha introdotto il principio dell'onerosità per il richiedente in luogo di quello previgente che ne prevedeva la gratuità. Per quanto concerne, infine, l'articolo 3, in materia di pensione supplementare, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che elimina le limitazioni attualmente vigenti in materia.

Il sottosegretario Bruno CESARIO osserva che le disposizioni recate dal provvedimento comportano, come rilevato anche da relatore, maggiori oneri, non quantificati né coperti, sia in termini di possibilità di anticipo del pensionamento, sia in termini di maggiore importo dei trattamenti erogati e sia in quanto determinano minori entrate a favore degli enti previdenziali per oneri da ricognizione. In particolare, con riferimento all'articolo 1 fa presente che le disposizioni determinano effetti onerosi per la finanza pubblica, non quantificati né coperti; con riferimento all'articolo 2, per quanto di competenza, fa presente che la disposizione di cui all'articolo 2, rispetto alla vigente normativa introdotta dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, determina effetti onerosi sia in termini di minori entrate per oneri da ricongiunzione, sia in termini di anticipo dell'erogazione dei trattamenti pensionistici, nonché dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, non quantificati né coperti. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione degli effetti finanziari, ritiene prioritariamente necessario che il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali produca una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, tenendo conto anche degli effetti sugli enti previdenziali di diritto privato.

Maino MARCHI (PD), pur concordando sulla necessità di acquisire una quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, ricorda come, sul finire del mese di luglio, l'Assemblea della Camera abbia approvato all'unanimità la mozione n. 1-00690, che affronta i temi oggetto della proposta di legge in esame. Sottolinea, pertanto, l'esigenza di individuare celermente soluzioni alle questioni derivanti dal versamento di contributi a diverse gestioni previdenziali, auspicando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze possano individuare congiuntamente una soluzione che consenta di dare attuazione agli indirizzi formulati in modo unanime dall'Assemblea della Camera.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi e sottolinea come in tema di totalizzazione dei contributi previdenziali si registrino situazioni fortemente diversificate e sperequate, osservando come vada garantito il principio che i contributi previdenziali a qualsiasi titolo versati non vadano mai perduti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine alla quantificazione degli oneri della proposta in esame, propone di chiedere

Pag. 61

al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine ordinario di trenta giorni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.
Atto n. 382.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto MARMO (PT), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame e che il testo è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa presente di non avere osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame si limitano ad integrare, sul piano della disciplina sanzionatoria, la vigente normativa in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, senza innovarne il contenuto dal punto di vista sostanziale. Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Atto n. 389.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenziando che il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2009/81/CE sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza. Nel segnalare che il testo reca una clausola di neutralità finanziaria ed è corredato di una relazione tecnica che dà conto di tale

Pag. 62

neutralità, fa presente di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento, sottolineando il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda in ordine all'assenza di profili finanziari problematici.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.