CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 agosto 2011
525.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 agosto 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 627 Binetti e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle proposte di legge C 627 e abbinate, in materia di divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale. In particolare, il parere viene richiesto sul testo unificato elaborato nello scorso mese di luglio dalla I Commissione, quale risultante dagli emendamenti successivamente approvati.
Rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, prevedendo che, salvi i casi di giustificato motivo, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. Viene confermato il divieto, già previsto dallo stesso articolo 5, di celare o travisare il volto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate dalla legge o da regolamenti, la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, o infine la partecipazione a feste

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o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto. La violazione del divieto è punita con l'ammenda da 300 a 500 euro.
Sottolinea che l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, «Costrizione all'occultamento del volto», il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.
Rammenta, infine, che l'articolo 3 introduce l'articolo 24-bis alla legge n. 91 del 1992, il quale prevede che la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale - introdotto dal precedente articolo 2 della proposta in esame - preclude l'acquisto della cittadinanza italiana.
In conclusione, considerato che il testo unificato non contiene disposizioni direttamente riferite a materie di specifica competenza della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo unificato in oggetto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
C. 4454 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e la Giordania, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
Osserva che l'Accordo costituisce un importante superamento della dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei, favorendo nel contempo la creazione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'UE e la Giordania, nel cui ambito i vettori degli Stati aderenti all'intesa potranno liberamente stabilirsi, fornire i loro servizi, competere su una base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti ed armonizzate.
Si tratta del secondo accordo stipulato con un paese non europeo, dopo quello con il Marocco (ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009), in coerenza con le linee-guida fissate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore e in vista della creazione di uno spazio aereo euromediterraneo comune.
Ricorda che l'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1o maggio 2002, rappresenta il presupposto normativo di riferimento dell'Accordo in esame, a conferma del sostegno che l'Unione europea intende assicurare alla Giordania nel suo processo di democratizzazione e stabilizzazione. Ricorda altresì che l'Accordo si compone di un preambolo, 29 articoli, suddivisi in tre Titoli, e 4 allegati. L'articolo 1 reca le definizioni, - tra le quali si segnalano quella di «licenza di esercizio», quella di «convenzione», che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 - e precisa la delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso.
Con riferimento al Titolo I dell'Accordo, che è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli da 2

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a 12, segnala l'articolo 7, che definisce gli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti, l'articolo 20, che disciplina gli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente possono imporre per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte ai fini dell'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea, e l'articolo 11, il quale riconosce ai vettori aerei il potere di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.
Con riferimento al Titolo II, che tratta della cooperazione normativa ed è composto dagli articoli da 13 a 19, sottolinea che, in base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «Cielo unico europeo» alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.
Ricorda che il Titolo III, composto dagli articoli da 21 a 29, contiene le disposizioni istituzionali, e reca l'istituzione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'Accordo, che può formulare raccomandazioni ed anche adottare decisioni vincolanti per le parti. Inoltre, l'articolo 25 stabilisce che le disposizioni contenute nell'Accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Giordania e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
Per quanto concerne gli allegati, rammenta che il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III individua i regolamenti dell'Unione europea applicabili per l'attuazione dell'Accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei non appartenenti all'Unione europea (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'Accordo consente possa far capo la proprietà di un vettore aereo europeo.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sull'Accordo in esame, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.40.