CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 agosto 2011
525.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 agosto 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.
Atto n. 382.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), relatore per la XIII Commissione, osserva come lo schema di decreto legislativo sia emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), contenente la delega generale al Governo ad emanare disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.
In particolare, lo schema in esame detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla commercializzazione delle carni di pollame, contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 nonché nelle relative disposizioni nazionali attuative, di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole 29 luglio 2004 e 27 novembre 2009.
Per quanto riguarda i regolamenti comunitari, ricorda che il regolamento n. 1234/2007 reca le norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; nell'Allegato XIV vengono specificate le norme di commercializzazione, definendo l'ambito oggettivo di applicazione e la relativa classificazione, basata sulla qualità e sul peso. Il regolamento n. 543/2008 reca le modalità di attuazione del regolamento n. 1234/2007, ovvero le norme per la commercializzazione delle carni di pollame, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal 1o luglio 2008. In particolare, esso indica le denominazioni di vendita consentite, prevedendo che le stesse possano essere completate

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da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti. L'articolo 11 del provvedimento detta disposizioni in merito all'etichettatura che, fatta eccezione per l'allevamento organico o biologico, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati: a) «alimentato con il ... per cento di ...»; b) «estensivo al coperto»; c) «all'aperto»; d) «rurale all'aperto»; e) «rurale in libertà». A tali termini possono essere aggiunte solo indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento; anche l'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso può essere indicata solo a determinate condizioni. Tali indicazioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose, che tuttavia si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e che debbono essere compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame (paragrafo 3 dell'articolo 11). I provvedimenti nazionali debbono essere comunicati alla Commissione.
Per quanto riguarda la normativa nazionale di attuazione, ricorda che il decreto ministeriale 29 luglio 2004 ha dettato le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in attuazione della normativa comunitaria che aveva previsto la possibilità di integrare il contenuto delle etichette delle carni di pollame con particolari diciture (regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91). Con il successivo decreto ministeriale 27 novembre 2009, a seguito dell'entrata in vigore dei citati regolamenti n. 1234/2007 e 543/2008, è stato stabilito che le disposizioni del decreto ministeriale del 2004 che richiamavano la precedente normativa comunitaria devono intendersi riferite ai nuovi regolamenti comunitari.
In sintesi, il decreto ministeriale 29 luglio 2004 consente alle organizzazioni della filiera avicola di fornire in etichetta, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre alle informazioni circa il paese di origine e la denominazione dell'impresa, anche su talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni o dell'animale da cui sono tratte (tipologia di alimentazione, forma di allevamento, tipo genetico, eccetera).
Il citato disciplinare, di cui dovrà dotarsi l'organizzazione interessata, deve contenere in forma chiara: le informazioni che si intendono riportare in etichetta; le misure di garanzia della veridicità delle informazioni e del sistema di autocontrollo applicato dalla produzione alla vendita; l'organismo terzo designato ai controlli rispondente alla norma europea EN 45011; i criteri per garantire un nesso tra la carne e il lotto di animali di provenienza; - le misure da adottare per il mancato rispetto del disciplinare; le caratteristiche del logo e le modalità della sua apposizione sulle carni.
L'etichetta dovrà riportare le seguenti informazioni: logotipo dell'organizzazione, codice alfanumerico attribuito dal Ministero, numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità); Paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede); Paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede); Paese e macello in cui è avvenuta la macellazione; il laboratorio di sezionamento; alimentazione e forma di allevamento, in alternativa o entrambe. Queste informazioni dovranno essere riportate in forma semplice chiara e univoca, secondo le disposizioni dell'Allegato C. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare la relativa, specifica indicazione. In allegato al decreto sono forniti gli schemi per la redazione del piano di autocontrollo e del piano di controllo.
Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che esso è composto da 10 articoli.
Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente, il campo di applicazione della disciplina

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sanzionatoria introdotta - ovvero le violazioni ai regolamenti (CE) nn.1234/2007 e 543/2008 ed alle disposizioni nazionali attuative concernenti il sistema volontario di etichettatura - nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti).
Gli articoli da 3 a 5 dettano le sanzioni per le distinte tipologie di infrazioni, stabilendo unicamente sanzioni amministrative.
L'articolo 3 determina le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori da applicare nei casi di commercializzazione del pollame in presenza delle seguenti infrazioni in materia di etichettatura: assenza di un disciplinare (comma 1); informazioni non rispondenti al vero (comma 2); totale o parziale assenza delle informazioni dovute, o presenza delle stesse secondo modalità diverse da quelle prescritte nell'allegato 1 del provvedimento, relative alla forma di allevamento, all'alimentazione, all'età di macellazione e alla durata dell'ingrasso (comma 3); al riguardo, si segnala che l'allegato 1 riproduce e aggiorna prescrizioni già contenute nel citato decreto ministeriale del 2004; presenza di informazioni non comprese nel disciplinare (comma 4); mancata adozione da parte dell'operatore di un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni presenti nell'etichetta (comma 5); commercializzazione delle carni con modalità di presentazione al consumatore diverse da quelle di cui all'allegato 2 (comma 6); anche in questo caso, l'allegato 2 riproduce prescrizioni già contenute nel citato decreto ministeriale; reiterazione delle violazioni, che comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la non ammissione al pagamento nella misura ridotta (comma 7); mancata applicazione del disciplinare e condotta dell'operatore o dell'organizzazione tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare (comma 8).
L'articolo 4 individua nella revoca dell'autorizzazione a carico degli organismi indipendenti di controllo (da parte del Ministero delle politiche agricole) la sanzione per la mancata attuazione del sistema di controllo.
L'articolo 5 determina la sanzione per chiunque ostacola o impedisce agli organismi di controllo o agli esperti dell'Unione europea l'accesso ai locali dell'impresa, ai dati e alla documentazione da conservare.
L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, rinviando alla disciplina della legge n. 689 del 1981. I successivi commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni. Il comma 4 prevede che l'organismo indipendente di controllo debba segnalare entro 48 ore all'organizzazione produttiva e al Ministero delle politiche agricole e forestali nonché alle regioni e province autonome competenti le violazioni alla normativa e al disciplinare in materia di etichettatura.
L'articolo 7 individua il responsabile per la sanzione amministrativa pecuniaria. Mentre il comma l indica tale responsabile nella persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, il comma 2 rinvia, per la responsabilità di organizzazioni e operatori, all'applicazione della legge n. 689 del 1981 (Capo I, sez. I) o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
L'articolo 8 introduce l'istituto della diffida preventiva in caso di infrazioni minori, quali errori, omissioni formali o violazioni che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità. In tali ipotesi l'autorità di controllo può ricorrere alla diffida al trasgressore, cui è concesso un termine di 15 giorni per adeguarsi alle prescrizioni; alla mancata ottemperanza consegue l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa, aumentata fino al doppio. Quando invece la violazione è grave, riguardando la perdita della rintracciabilità delle informazioni o del pollame o delle sue carni nonché la mancata corrispondenza con quanto riportato in etichetta, l'autorità di controllo esclude l'organizzazione

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o l'operatore dal sistema di etichettatura volontaria, disponendo, altresì, il ritiro dal mercato del pollame nonché gli adempimenti necessari per una eventuale nuova rietichettatura.
L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto.
Nel rinviare al relatore per la II Commissione la più dettagliata illustrazione dell'impianto sanzionatorio recato dal provvedimento, ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo scorso 28 luglio, ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato ad alcune modifiche, considerate accoglibili dal Governo.
In particolare, oltre ad alcune modifiche formali, le modifiche richieste riguardano: la definizione di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che dovrà comprendere anche il controllo sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati; all'articolo 3, comma 6, la riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto delle modalità di presentazione di cui all'allegato 2; all'articolo 6, comma 4 (che prevede che l'organismo di controllo segnali immediatamente ogni violazione alle autorità di vigilanza), la previsione ulteriore che le inadempienze al disciplinare di etichettatura classificate gravi o essenziali nel piano di controllo del disciplinare saranno oggetto di accertamento da parte delle regioni per l'eventuale irrogazione di sanzioni; all'articolo 8, la più precisa indicazione delle ipotesi di minore gravità, oggetto di diffida preventiva.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Follegot, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si sofferma su talune disposizioni specificamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
Rileva quindi come l'articolo 3 determini le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, in difformità delle previsioni del regolamento n. 543/2008 nonché del decreto ministeriale attuativo 29 luglio 2004.
In particolare, per la commercializzazione di carni di pollame con etichettatura volontaria in assenza di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole (articolo 3, comma 1), si prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale, se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.
La medesima sanzione è comminata per i casi di commercializzazione di carni di pollame con etichettatura contenenti informazioni non corrispondenti al vero (articolo 3, comma 2), di commercializzazione di carni di pollame con etichettatura priva, anche parzialmente, delle informazioni previste, o con etichettatura difforme da quella di cui all'Allegato 1 (articolo 3, comma 3) ovvero con etichettatura con indicazioni non comprese nel disciplinare (articolo 3, comma 4).
In caso di inidoneità del sistema (adottato da operatori e organizzazioni) a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta (articolo 3, comma 5) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.
Per la commercializzazione di carni di pollame con modalità di presentazione al consumatore diverse da quelle di cui all'allegato 2 (articolo 3, comma 6) è stabilita una sanzione da 2.000 a 12.000 ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.
Il successivo comma 7 prevede che alla reiterazione della violazione consegua il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'impossibilità di oblazione (pagamento in misura ridotta).
Per le sopraelencate violazioni di cui ai commi da 2 a 6 ed indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, il comma 8

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prevede la revoca del disciplinare di etichettatura da parte dal Ministero delle politiche agricole e forestali quando la condotta dell'operatore o dell'organizzazione sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.
Quanto alla conformità con la norma di delega, ricorda come lo schema di decreto sia trasmesso in attuazione dell'articolo 3 della legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), che delega il Governo ad adottare «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti [...] in regolamenti comunitari [...], per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative». I principi e criteri direttivi, segnatamente, sono previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge.
L'articolo 3, commi 1, 5 e 6, dello schema di decreto legislativo prevedono, quando il quantitativo oggetto di violazione è pari o superiore a 25 quintali una sanzione di 600 euro per quintale o frazione, senza prevedere un limite massimo della sanzione. L'articolo 3, comma 7, e l'articolo 8, comma 1, secondo periodo, prevedono altresì la possibilità di un raddoppio della sanzione.
Le predette disposizioni dovrebbero quindi essere valutate alla luce del principio di delega che prevede il limite massimo di 150.000 euro per le sanzioni amministrative.
Le medesime disposizioni, inoltre, consentono di graduare la sanzione tra un minimo ed un massimo quando il quantitativo di prodotto oggetto di violazione è inferiore a 25 quintali e prevedono invece una sanzione fissa (600 euro per quintale) quando il quantitativo è superiore.
Per questi tre illeciti la sanzione compresa tra un minimo ed un massimo è differenziata ed è indice di una diversa valutazione di gravità delle 3 fattispecie (più grave quella del comma 1, meno grave quella del comma 5 e ancora meno grave quella del comma 6). I 3 illeciti sono peraltro equiparati dal punto di vista sanzionatorio in caso di applicazione della sanzione fissa quando il quantitativo oggetto di violazione è pari o superiore a 25 quintali.
L'equiparazione del trattamento sanzionatorio di fattispecie di diversa gravità quando il quantitativo oggetto di violazione supera un certo peso dovrebbe quindi essere valutata alla luce del criterio di delega che prevede di tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono la medesima sanzione per fattispecie di illecito diverse. A titolo esemplificativo, il comma 2 sanziona l'etichettatura con indicazioni non corrispondenti al vero, mentre il comma 3 sanziona l'etichettatura priva anche parzialmente delle informazioni o con informazioni riportate in modalità diverse da quelle prescritte.
Anche l'equiparazione sanzionatoria degli illeciti previsti da queste disposizioni dovrebbe essere valutata alla luce del criterio di delega che prevede di tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.