CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 agosto 2011
524.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 agosto 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricordando che il progetto di legge reca disposizioni per l'introduzione della patente e del patentino nautico a punti e prevede, inoltre, una delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni, fa presente che il testo, risultante dall'unificazione di proposte di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 3, relativi all'istituzione della patente nautica a punti, osserva che, in relazione all'introduzione della patente nautica a punti, le norme dispongono

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l'istituzione di una banca dati e di un archivio nazionale delle unità da diporto, nonché un'apposita autorizzazione di spesa. Osserva, in proposito, che l'assenza di relazione tecnica non consente di verificare la congruità delle somme indicate dal testo per la dotazione strumentale - 600 mila euro per il 2012 - e per le spese di gestione, pari a 100 mila euro a decorrere dal medesimo anno. Ritiene, pertanto, necessario acquisire dal Governo dati ed elementi che consentano una verifica delle predette quantificazioni. Con riferimento al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, a suo avviso andrebbe confermato che gli eventuali oneri a carico di soggetti pubblici saranno posti integralmente a carico dei richiedenti mediante apposite tariffe. Per quanto concerne gli ulteriori adempimenti introdotti per le pubbliche amministrazioni interessate, reputa opportuno acquisire conferma che gli stessi - in particolare, i compiti di controllo e gli obblighi di comunicazione previsti dal testo - potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 5, autorizza, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede, quanto a 600 mila euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 100 mila euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Appare, inoltre, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della ripartizione, disposta dall'autorizzazione di spesa in esame, tra oneri di parte corrente e di conto capitale relativi all'istituzione e alla gestione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto, al fine di evitare una dequalificazione della spesa. A tale proposito, rileva l'opportunità di specificare nella norma l'ammontare delle risorse da destinare, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, all'istituzione e alla gestione, rispettivamente, della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto. Con riferimento all'articolo 4, recante delega al Governo in materia di norme sanzionatorie, fa presente di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto che gli introiti derivanti dalle sanzioni hanno carattere eventuale e possono quindi essere accertati soltanto a consuntivo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire elementi per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal presidente in sostituzione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 agosto 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.55.

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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 381.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Fa presente, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto attiene al merito del provvedimento, sostituendo il relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2008 e che il testo è corredato di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, osserva che, in base all'articolo 3, all'Organismo di controllo, individuato nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengono assegnate ulteriori unità di personale reperite esclusivamente nell'ambito del personale del Ministero già in servizio. In proposito, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di dare applicazione alla norma nell'ambito delle risorse disponibili, chiarendo, fra l'altro, se tali ulteriori assegnazioni di personale risultino compatibili con la funzionalità degli uffici presso cui le stesse prestano attualmente servizio. Osserva inoltre che, in base all'articolo 5, il 50 per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni dovrebbe essere destinato al potenziamento del servizio del Ministero delle infrastrutture preposto all'attività di vigilanza e di controllo. A suo avviso, andrebbe chiarita l'effettiva destinazione di tali mezzi finanziari, tenuto conto che le risorse provenienti da sanzioni, essendo di carattere eventuale, potrebbero essere utilizzate solo per il finanziamento di spese aventi, analogamente, carattere eventuale, con esclusione, ad esempio, della quota fissa delle spese di personale. In ordine agli adempimenti cui l'Organismo è chiamato in base alle norme in esame - monitoraggi, indagini conoscitive, verifiche, ispezioni - andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità dello svolgimento di tali compiti rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria previsto dall'articolo 21. Rileva, infatti, che appare possibile un disallineamento temporale tra l'esecuzione di detti adempimenti e l'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Con riferimento all'articolo 4, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità applicative della disposizione che pone a carico delle strutture regionali la trattazione dei reclami riguardanti i servizi ferroviari di competenza delle regioni, anche al fine di verificare se a tali adempimenti si possa fare fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da ultimo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che includono le norme del testo in esame tra i livelli essenziali delle prestazioni, andrebbe chiarito se tale previsione possa incidere sull'entità delle risorse che le pubbliche amministrazioni erogano a

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compensazione degli oneri del servizio pubblico universale sostenuto dalle aziende del trasporto ferroviario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal presidente in sostituzione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque.
Atto n. 379.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, con riferimento agli effetti finanziari dello schema, fa presente di non avere osservazioni da formulare, ritenendo tuttavia opportuno che il rappresentante del Governo confermi che, come affermato dalla relazione tecnica, i compiti di vigilanza e di controllo previsti dal decreto siano già attualmente esercitati dalle amministrazioni interessate in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma quanto riportato dalla relazione tecnica in ordine alla circostanza che le amministrazioni interessati già esercitano i compiti di vigilanza e controllo loro attribuiti dallo schema in base alla normativa vigente.

Roberto SIMONETTI (LNP) formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, confermando quanto affermato dalla relazione tecnica, ha evidenziato che i compiti di vigilanza e di controllo previsti dal decreto sono già esercitati, sulla base della legislazione vigente, dalle amministrazioni interessate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

Renato CAMBURSANO (IdV) e Pier Paolo BARETTA (PD) annunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 378.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto MARMO, relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana e che la norma di delega è contenuta nell'articolo 26, della legge comunitaria per il 2009. Illustra quindi il contenuto del provvedimento, il quale reca disposizioni relative alle materie prime che possono essere

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utilizzate per la correzione del tenore proteico del latte, ai trattamenti utilizzabili per la conservazione del latte parzialmente o totalmente disidratato nonché alla sua etichettatura. Segnala, inoltre, che viene incrementato il limite massimo delle sanzioni amministrative esistenti in materia di etichettatura e di utilizzo di sostanze non consentite. Dal punto di vista finanziario, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di neutralità finanziaria, ai sensi della quale i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Richiamando il contenuto della relazione tecnica allegata allo schema, ritiene che il provvedimento non presenti profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con il relatore.

Roberto MARMO (PT), relatore, propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sullo schema in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea la rilevanza dell'articolo 1, comma 4, della legge comunitaria del 2009, ai sensi del quale il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è tenuto a ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.