CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), relatore, illustra il provvedimento in esame, volto ad introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista. Riferisce che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale: si prescrive che l'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale. Con l'articolo 2, rileva, si prevede la definizione organica di tale attività individuando un ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere; in particolare si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti del corpo (piercing), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo. Segnala che viene espressamente escluso dall'attività professionale di estetista ogni atto di diagnosi clinica o terapeutica, di prescrizione di farmaci. Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, osserva che l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di estetista sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento

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di percorsi formativi che, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nel rispetto dell'autonomia scolastica. Precisa che l'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, demandando la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni; la norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica le materie fondamentali oggetto di studio. Sottolinea che l'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività professionale disciplinata dalle proposte di legge; la norma stabilisce che l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche sia esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Fa notare che le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie. Osserva che l'articolo 6 dispone che il controllo è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre l'articolo 7 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività. Con l'articolo 8, evidenzia, si dispone che in sede di prima attuazione della legge, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime un orientamento fortemente critico sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di esclusiva competenza regionale. Per tale motivo, evidenzia che sarebbe opportuno riconoscere al provvedimento il carattere di legge-cornice riservando alla disciplina regionale la specifica regolamentazione della materia. Esorta altresì il relatore a precisare se i contenuti del provvedimento attengono ad una complessiva disciplina delle scienze estetiche ovvero alla regolamentazione dei soli profili professionali e della relativa formazione.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), relatore, nel condividere le perplessità del deputato Pepe, ravvisa l'opportunità di consentire alla Commissione ulteriori approfondimenti sul tema.

Davide CAPARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale adottando misure nei settori della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica. Riferisce che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, mentre l'articolo 2 circoscrive la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori: con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

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province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Osserva che l'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello; l'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria; l'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. Evidenzia che l'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista: i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che l'articolo 6-bis dispone che le categorie professionali dei biologi e degli psicologi sono ricomprese tra le professioni sanitarie; l'articolo 6-ter interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure: le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure. Riferisce che l'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 9 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale. Fa notare che l'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie: in particolare, si rendono coerenti le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti e si consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. Rileva che l'articolo 12 introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico, mentre l'articolo 12-bis dispone che il Ministero della salute avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Sottolinea quindi che l'articolo 13 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; con regolamento, da adottare su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel valutare favorevolmente le finalità perseguite dal provvedimento ed i contenuti del medesimo, ritiene opportuna una tempestiva approvazione del testo in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sul provvedimento, in quanto estremamente eterogeneo nei contenuti e recante una delega eccessivamente estesa e relativa a materie che richiederebbero un iter parlamentare ordinario. Ritiene inoltre che occorra prestare maggiore attenzione all'impatto che il provvedimento può avere sull'attuale quadro economico e finanziario ed in particolare andrebbero verificati gli effetti in relazione all'andamento dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria. Per tali motivi, pur condividendo taluni dei contenuti contemplati dal disegno di legge, esprime una valutazione critica sull'articolato.

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Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene necessario che il testo sia coordinato con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al decreto legislativo sulle spese sanitarie, e sia altresì coordinato con i provvedimenti in corso di esame sulla riforma delle professioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur avanzando riserve in ordine alle previsioni di cui all'articolo 5, ritiene condivisibile il testo nel suo complesso ed esprime apprezzamento sulle considerazioni formulate dal deputato Pepe e dal senatore Vaccari. Reputa anch'egli necessario coordinare le previsioni del testo con i progetti di legge in corso di esame in materia di professioni.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.