CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 LUGLIO 2011

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Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha trasmesso alla Camera dei deputati una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità riguardante il collega Carmine Patarino. Questi era stato querelato da Nicola Putignano per avere sporto una denuncia nei suoi confronti nella quale si accusava il Putignano stesso di fare indebite pressioni sul consiglio comunale di Castellaneta Marina. Dallo stesso episodio fattuale l'autorità giudiziaria aveva fatto scaturire a carico di Patarino due imputazioni penalistiche, una per diffamazione e una per calunnia.
Secondo uno sviluppo procedurale non del tutto lineare, alla Camera era pervenuta una domanda d'insindacabilità relativa non già al fatto complessivamente inteso ascritto all'onorevole Patarino ma solo all'accusa formalmente ricondotta al reato di diffamazione. La contestazione sulla calunnia invece aveva dato luogo a un procedimento distinto che era continuato nonostante la trasmissione degli atti alla Camera per la parte del procedimento relativa alla diffamazione.
La Camera dei deputati, con delibera del 28 ottobre 2009, su conforme proposta della Giunta, aveva deliberato per l'insindacabilità sulla diffamazione, risultando chiarito tuttavia che tale delibera investiva il fatto complessivamente inteso a prescindere dalla sua parziale qualificazione giuridica. Per questo il Presidente della Camera, in data 29 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003, aveva comunicato l'esito della deliberazione sia al giudice che procedeva per la diffamazione sia al giudice che

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procedeva per la calunnia. Quest'ultimo, vale a dire la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, trasmette ora nuovamente gli atti alla Camera ai fini di una deliberazione anche sull'imputazione di calunnia (proc. pen. n. 1316/2009 R.G. APP.).
La richiesta della corte d'appello è del tutto inammissibile in virtù del principio del ne bis in idem. La Camera dei deputati ha deliberato sull'intero fatto e tale deliberazione è vincolante anche per la Corte d'appello di Lecce. Ove ve ne fosse bisogno, conforto ulteriore del vigore di questo principio si trae dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2011 secondo la quale «l'insindacabilità è una qualità che caratterizza in sé e ovunque l'opinione espressa dal parlamentare, la quale proprio per il fondamento costituzionale che l'assiste è necessariamente destinata a operare soggettivamente e oggettivamente erga omnes». Analogamente si era già espressa la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2008. Gli atti verranno pertanto restituiti alla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per il tramite del Presidente della Camera, in ragione della loro improcedibilità.
(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che si affronti e si definisca immediatamente la questione - oggi all'ordine del giorno - inerente alla domanda di insindacabilità del collega Belcastro per la causa che lo oppone all'onorevole Di Pietro.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, chiarisce che la domanda cui fa riferimento il collega Palomba non è la prima all'ordine del giorno. Vi si arriverà compatibilmente con la discussione dei punti precedenti. In caso di necessità, essa sarà rimessa all'ordine del giorno della prossima seduta.

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini.
(Doc. IV, n. 19).

(Esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), relatore, riferendo introduttivamente sulla richiesta in titolo, fa presente che essa viene avanzata dal GIP presso il tribunale dell'Aquila, nell'ambito del procedimento penale n. 1113/10 RGNR. Si contesta al collega Verdini il tentativo in abuso di ufficio per aver cercato di intercedere presso varie autorità in favore del titolare di una società di lavori edilizi. La richiesta inerisce a tre conversazioni telefoniche del periodo maggio-giugno 2009. Una di queste conversazioni del deputato Verdini è peraltro interrotta giacché lo stesso Verdini passa l'apparecchio a Gianni Chiodi. Per questa parte, dunque, non v'è competenza della Giunta e della Camera a deliberare. Come il Presidente Castagnetti ha ricordato nella seduta del 20 luglio scorso, il deputato Verdini ha chiesto che l'autorizzazione domandata sia concessa. Siccome gli risulta che il collega Verdini è presente, si riserva di ascoltarlo e di avanzare successivamente una proposta.
Soltanto in via generale, osserva tuttavia, a proposito della disciplina delle intercettazioni, che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede la previa autorizzazione per la sottoposizione del parlamentare a intercettazioni. Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione in parte qua si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione.
Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero

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occasionali e non mirate perché l'onorevole Verdini non sarebbe stato il bersaglio delle captazioni, giacché le intercettazioni risalirebbero al maggio e al giugno 2009 mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Verdini sarebbe di vari mesi successiva. Tuttavia, nel contestare il tentativo di abuso di ufficio, l'imputazione fa riferimento alla violazione di legge asseritamente consistita nell'aver contravvenuto al decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «codice dei contratti pubblici»). In pratica, il deputato Verdini avrebbe violato le norme sulla trasparenza dell'affidamento dei lavori versando in un conflitto d'interessi giacché egli vantava un credito nei confronti di Riccardo Fusi ed avrebbe interessenze in due società a responsabilità limitata con lo stesso imprenditore. Queste circostanze potrebbero rivelare la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta e quello in via indiretta. Osserva, inoltre, che il decreto di autorizzazione alle intercettazioni fa riferimento al reato di associazione per delinquere mentre invece la contestazione successiva è di tentato abuso d'ufficio, fattispecie per le quali le intercettazioni non sarebbero ammissibili.

(Viene introdotto il deputato Verdini).

Denis VERDINI (PdL) chiede che l'autorizzazione richiesta sia concessa giacché essa fa parte di un compendio documentale di 26 mila pagine che purtroppo egli conosce a memoria. Egli ha parlato più volte con le persone captate e le relative intercettazioni sono state già utilizzate nei modi più vari. Esse sono del tutto inconsistenti dal punto di vista penale perché trasformano fatti di vita in fatti criminosi. Egli è stato totalmente screditato e quindi vorrebbe che la completezza documentale gli servisse per difendersi in giudizio da un'accusa che giudica fantasiosa.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché nessuno intende porre domande, congeda l'onorevole Verdini.

(Il deputato Verdini si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, concordando la Giunta, sospende la trattazione della domanda in titolo e ne rinvia il seguito alla seduta di domani.

Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese.
(Docc. IV, nn. 20 e 21).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che - come è ormai ampiamente noto dagli organi di stampa che circolano da molti giorni - in data di sabato 23 luglio 2011 il pubblico ministero Vincenzo Piscitelli gli ha fatto pervenire una lettera con la quale è accompagnata la documentazione relativa alla revoca della misura cautelare nei confronti di Barbieri e Marchese. Il relatore Gava è stato immediatamente informato dell'arrivo degli atti. Avverte altresì che in data di ieri, 26 luglio, il collega Milanese ha presentato una memoria. Essa è stata immediatamente posta a disposizione di tutti i componenti. Lo stesso onorevole Milanese, ritualmente invitato a intervenire, gli ha fatto sapere di essere stato convocato per un impegno presso l'autorità giudiziaria e che sarà disponibile in altra data.
Risulta che nei giorni passati diversi componenti abbiano preso visione del materiale. Si tratta oggi di concordare su quale accessibilità darvi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno riprodurre la memoria dell'onorevole Milanese.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che si debba prendere le mosse dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prescrive la segretezza degli atti solo fin quando l'indagato non ne abbia avuto conoscenza. Gli atti di cui si discute sono indubbiamente fuoriusciti dall'ambito di applicazione di tale disposizione. Tenuto anche conto che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento impone alla Giunta e ai suoi componenti di farsi un'idea compiuta dell'affare assegnato e, quindi, di formulare

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una proposta - oltretutto in termini da esso stesso definiti tassativi - gli sembra evidente che la documentazione deve essere offerta alla cognizione dei membri nel modo più ampio possibile. Crede che non possa aleggiare sui componenti la Giunta un aprioristico sospetto di divulgazione indebita dei documenti e quindi propone che siano fatte copie del materiale pervenuto in modo da consentire la più agevole consultazione anche da parte dei parlamentari che non risiedono a Roma. Quanto in particolare alla memoria del collega Milanese, non vede davvero problemi alla sua diffusione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rifacendosi anche a quanto ha appena detto il Presidente circa la conseguita notorietà dei contenuti della documentazione sulla stampa quotidiana e in televisione, crede che debba esservi una par condicio quanto meno tra parlamentari e giornalisti. Espresso sdegno per il mercimonio di atti giudiziari praticato ovunque in Italia, pensa che sarebbe giusto riprodurre una copia per ciascun componente, eventualmente avvalendosi di accorgimenti tecnici volti a evitare manomissioni e il contenimento dei costi quali, per esempio, la «personalizzazione» delle copie o la loro resa in formato PDF contrassegnato da elementi distintivi. Circa la memoria si associa alla considerazione del collega Sisto.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che l'esame della Giunta deve sempre svolgersi sull'atto di cui si chiede l'autorizzazione all'esecuzione. Questo è pubblico e ciò dovrebbe porre tutti i componenti al riparo da sospetti e inconvenienti di sorta. La restante documentazione giudiziaria deve rimanere riservata. La memoria dell'onorevole Milanese dovrebbe invece essere distribuita.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che, una volta raggiunta la notorietà sui mass-media, i documenti perdano ogni carattere di segretezza e che quindi dovrebbero essere liberamente distribuiti.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si rammarica della diffusione indebita della documentazione avvenuta già prima che presso la Giunta fosse aperto il plico che la conteneva. Auspica che il collegio definisca sollecitamente le questioni deferitegli dal Presidente della Camera.

Antonio LEONE (PdL), nel ringraziare il Presidente Castagnetti per la sensibilità usata nel voler condividere la decisione circa la pubblicità da dare agli atti, concorda anch'egli sulla necessità di distribuire la memoria e si dichiara non contrario a una limitata distribuzione della restante documentazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) teme che tutto questo preambolo sulla pubblicità degli atti sia un mero pretesto per procrastinare l'esame del merito della questione. In realtà il tema procedurale saliente di oggi è se il gruppo del PdL chiederà o meno la proroga del termine dei trenta giorni. Invita i componenti a concordare una linea definita sull'accessibilità degli atti e a passare poi senz'altro a una responsabile definizione del calendario dei lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, condivide il riferimento del collega Sisto all'articolo 329 del codice di procedura penale ma non può dimenticare che la materia è disciplinata anche dall'articolo 114 del medesimo codice, il cui comma 2 vieta la pubblicazione di atti d'indagine, i quali - quantunque non più segreti - pertengano a indagini preliminari ancora non concluse. Deve dunque ribadire il vigore della regolamentazione, formatasi negli anni in via di prassi, che ha esposto nella seduta del 9 marzo 2011 e che, pertanto, conferma. Gli atti pervenuti dal dottor Piscitelli saranno quindi offerti in consultabilità limitata ai soli membri della Giunta, che li esamineranno presso la

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Giunta, previa firma per presa visione. Tale consultazione sarà agevolata da un limitato numero di copie che per nessun motivo potranno essere asportate. Viceversa, dispone che la memoria dell'onorevole Milanese, essendo un atto difensivo che l'interessato vuole sottoporre alla massima attenzione dei parlamentari, sia distribuita a ciascun membro.
(Così rimane stabilito).

Fabio GAVA (PdL), relatore, riferendo sulle domande in titolo, rileva che, come il Presidente ha testé riferito, tra lunedì e martedì scorsi è stata acquisita copiosa documentazione. Per un verso, la procura di Napoli ha spedito documenti d'indagine e giudiziari anche in relazione ai coindagati Barbieri e Marchese; per altro verso, il deputato Milanese ha depositato una ponderosa memoria che or ora è stata consegnata ai componenti. In essa, munita di numerosi allegati, si propongono talune richieste istruttorie che sin d'ora egli pensa di dover accogliere. Più in particolare, il collega Milanese chiede che siano acquisite agli atti della Giunta le trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche relative a Paolo Viscione tra il 15 e il 23 febbraio 2010.
Rammentato che l'inchiesta giudiziaria cui inerisce la domanda in titolo si snoda essenzialmente su due filoni, l'uno per una pretesa «vendita» dei posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze e l'altro per un asserito sodalizio delinquenziale tra l'onorevole Milanese, il medesimo Viscione e altri, osserva che la scarcerazione, disposta dal GIP Amelia Primavera, del Barbieri e del Marchese costituisce un elemento di attenuazione delle esigenze cautelari anche a carico dello stesso deputato Milanese, quanto meno per il primo filone, pur se le osservazioni del GIP medesimo in parte differiscono dalle valutazioni espresse dal pubblico ministero nel parere sull'istanza di revoca della misura cautelare.
Premesso che il Viscione è persona dalle cospicue pendenze giudiziarie e sebbene egli si sia fatto già un'idea sul complesso della vicenda, crede di poter avanzare sin d'ora una proposta di concessione solo per quanto attiene all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza. Quanto invece alla richiesta di autorizzazione all'arresto, auspicherebbe che su di essa la Giunta discutesse dopo aver preso compiuta conoscenza non solo della documentazione già disponibile ma anche di quella di cui il Milanese chiede l'acquisizione. Sicché, riepilogando, sulla richiesta di arresto propone di aderire alle richieste istruttorie del deputato interessato e avanza sin d'ora la proposta che la Giunta richieda al Presidente della Camera la proroga del termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara immediatamente favorevole alle proposte del relatore sui tabulati e sulle cassette di sicurezza. Invita la Giunta a deliberare su tali proposte già nella seduta odierna. Si oppone invece a ogni richiesta istruttoria, giacché presso la Giunta non si celebra il processo sul merito delle accuse. Espressa la contrarietà del gruppo del PD a ogni proroga del termine, chiede che si pervenga sollecitamente alla deliberazione anche sull'arresto.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che la Giunta è chiamata immediatamente dal medesimo relatore a pronunciarsi sulle richieste sugli atti d'indagine (perquisizione delle cassette di sicurezza e acquisizione dei tabulati). Chiede che si voti senz'altro sulle proposte di concessione. Per quanto concerne l'arresto, si può certamente lavorare nel prosieguo della settimana ed anche nella prossima.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda invece con la tempistica e le richieste istruttorie prospettate dal relatore.

Maurizio TURCO (PD), preso atto che il relatore ha avanzato la proposta di richiedere al Presidente della Camera la proroga del termine, crede pregiudiziale conoscere se il medesimo Presidente Fini porrebbe

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subito all'ordine del giorno dell'Assemblea la domanda di arresto ove la Giunta ne esaurisse l'esame entro il 6 agosto. Diversamente, sarebbe inutile ogni sforzo di conclusione entro il termine ed egli appoggerebbe allora la proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) è contrario a pervenire ai voti, sia sulle domande di autorizzazione agli atti d'indagine sia sulla domanda di arresto. Ha avuto soltanto da pochi minuti copia della memoria del collega Milanese, la quale fa chiaro riferimento al fumus persecutionis. Gli appare evidente che non si può decidere frettolosamente.

Maurizio PANIZ (PdL) non si oppone alle proposte del relatore inerenti ai tabulati telefonici e alle cassette di sicurezza, pur chiedendo che al voto si proceda nella prossima seduta. Il suo gruppo non appoggerà la richiesta di proroga ma si rimetterà alle valutazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), compiacendosi con il collega Paniz del fatto che neanche il gruppo di maggioranza relativa sosterrà la richiesta di proroga, rimarca che tale richiesta non è stata avanzata per il collega Papa e quindi sarebbe una chiara disparità di trattamento farne beneficiare il collega Milanese.

Fabio GAVA (PdL), relatore, deve far presente ai colleghi che la sua proposta di richiedere la proroga del termine con riferimento alla domanda di arresto non ha carattere dilatorio, tanto che ha già avanzato le proposte di merito sulle restanti domande di autorizzazione. Ribadisce che la sua posizione è motivata da una lettura attenta della memoria del collega Milanese.

Anna ROSSOMANDO (PD), apprezzato lo sforzo del relatore che consente di avviare l'esame delle domande in titolo, è fermamente contraria alla richiesta di integrazione documentale formulata nella memoria difensiva dal collega Milanese e fatta propria dal relatore. La memoria svolge valutazioni che trascinano l'esame della Giunta sul terreno del merito processuale che non deve interessare il Parlamento. Si tratta di tematiche che tutt'al più possono concernere gli ordinari gravami nel procedimento penale e, forse, profili disciplinari dei magistrati procedenti. La Giunta dispone già di tutto ciò che le occorre per decidere.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) deve invece ribadire il suo appoggio alla posizione del relatore. L'onorevole Gava si mostra ragionevole sia nei confronti della Giunta, cui sottopone con onestà e schiettezza lo stato del suo approfondimento, sia verso l'opinione pubblica che comunque attende un segnale di serietà.

Donatella FERRANTI (PD) intende ribadire con nettezza la contrarietà del gruppo del PD a ogni ipotesi di proroga. La Giunta deve lavorare con serietà utilizzando tutto il tempo a sua disposizione. Potrebbe, d'altronde, votare oggi stesso sulle proposte di concessione avanzate dal relatore. Quest'ultimo, tuttavia, nel richiedere l'acquisizione dei documenti indicati dall'interessato, rischia di fuorviare il senso del lavoro della Giunta: si domanda, allora, perché non richiedere integrazioni documentali anche al pubblico ministero Piscitelli o, addirittura, ai pubblici ministeri dei diversi procedimenti penali cui si fa riferimento nella memoria; e, ancora, si chiede perché non acquisire atti anche dalle parti private di quei procedimenti. Le sembra chiaro che il sistema dell'allargamento a raggiera del materiale da acquisire non solo si risolve in una tattica dilatoria ma anche in una dispersione di energie del tutto immotivata rispetto alle competenze proprie della Giunta, che non deve duplicare l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima deve limitarsi a valutare la sussistenza o meno del fumus persecutionis sulla base della documentazione originariamente trasmessa, che è ampiamente sufficiente a deliberare.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, osservato incidentalmente che la posizione

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del relatore gli sembra ragionevole, poiché stanno per iniziare votazioni elettroniche in Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta che convoca sin d'ora per domani, giovedì 28 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (Rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR - n. 451/10 RGT) (Doc. IV-ter, n. 20) (Rel. Sisto).

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI CONFRONTI DI REMO DI GIANDOMENICO, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI (DOC. IV, N. 10) (Rel. Castagnetti)

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA CATIA POLIDORI (NELLA QUALITÀ DI PERSONA OFFESA) (Doc. IV, n. 17) (Rel. Samperi)

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Rel. Bernini Bovicelli).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso l'Ufficio del Giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GDP) (Doc. IV-ter, n. 21) (Rel. Santelli).