CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 Fallica e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea che il provvedimento in esame appare serio, doveroso e utile, rilevando come sarebbe opportuno che anche le moto d'acqua fossero sottoposte ad analoga regolamentazione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge, che prevede (articolo 1) l'istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione da diporto. L'articolo 2 dispone che alla patente nautica a punti sia attribuito un punteggio di venti punti - annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 - che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dai decreti legislativi (da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 5). Dell'accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - al personale addetto alla citata banca dati. Con l'articolo 3 viene istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun natante, devono essere riportati nella banca dati. Il comma 3 prevede l'istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto. L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina sanzionatoria, prevista dal decreto legislativo 171 del 2005, per le violazioni commesse dai conducenti in possesso della patente nautica. L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista. Ai titolari di patente nautica in corso di validità alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame viene attribuito un punteggio di venti punti (articolo 6). L'articolo 6-bis novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizzando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della

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salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica. Le disposizioni dell'articolo 6-ter prevedono che le imprese di consulenza automobilistica possano autenticare anche le sottoscrizioni di negozi, estrarre copie conformi all'originale necessarie per l'annotazione dei suddetti atti, e - in base ad un apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'Agenzia delle entrate - registrare gli atti per via telematica, ove ne sia prevista la registrazione. L'articolo 6-quater, mediante l'inserimento dell'articolo 27-bis nel Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171 del 2005), prevede l'uso dei dispositivi supplementari di allarme acustico e di segnalazione visiva da parte dei conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché di organismi equivalenti, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea, il testo in esame non sembra presentare aspetti problematici in relazione alla normativa europea, non intervenendo nelle materie direttamente disciplinate dalla direttiva 94/25/CE, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia, direttiva recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 171 del 2005.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, chiedendo delucidazioni al relatore in ordine alle moto d'acqua, per le quali anche occorrerebbe prevedere una patente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sulla questione, sottolineando che lo schema di decreto in esame detta disposizioni per qualsiasi imbarcazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenir, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenenedo in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, quali a ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie e la sanità elettronica, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, il testo ora si compone di 16 articoli suddivisi in 3 capi.
Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione nella sanità.
L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con la previsione di destinare una quota dei fondi al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.
L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di esercitare l'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

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L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti.
L'articolo 5 dei fondi assegnati alla regione Lazio, pari a 45 milioni di euro, per la realizzazione del progetto riguardante l'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
Il Capo II (articoli 6-11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.
Con l'articolo 6 viene conferita una delega al Governo per la riforma degli albi e degli ordini delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.
Gli articoli 6-bis e 6-ter - aggiunti nel corso dell'esame in Commissione - prevedono, rispettivamente, l'inserimento delle professioni di biologo e psicologo tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza del Ministero della salute e le sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione.
L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.
L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia.
Con l'articolo 9 si prevede che i laureati in odontoiatria possano accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.
L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie tramite i fisioterapisti e di prestazioni analitiche di prima istanza, che devono comprendere anche gli esami strumentali.
L'articolo 11, sostituendo l'articolo 102 del regio decreto 1265 del 1934 (testo unico delle leggi sanitarie), consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici).
Il Capo III (articoli 12-13) detta norme in tema di sanità elettronica.
L'articolo 12 introduce e disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), istituito dalle regioni e dalle province autonome, definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, patologia e impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazione di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.
L'articolo 14 in materia di servizi trasfusionali è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.
Per quanto concerne i profili di interesse della XIV Commissione, la definizione delle politiche nazionali in materia di sanità è di competenza esclusiva degli Stati membri. L'azione dell'UE, come definita nell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è indirizzata la miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Essa rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.
Per quanto concerne le disposizioni previste dal provvedimento in esame in materia di professioni sanitarie, ricorda che la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda il riconoscimento delle professioni cosiddette «regolamentate», il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

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Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Al riguardo, potrebbe risultare opportuno inserire nella delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista di cui all'articolo 6 un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
Ricorda inoltre che la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 381.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1317/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 - entrato in vigore il 3 dicembre 2009 - stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture. Come sottolineato nella relazione illustrativa del provvedimento, le disposizioni ivi contenute introducono sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario. Attualmente, infatti, i servizi di trasporto ferroviario sono privi di qualsivoglia quadro normativo nazionale in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri, essendo le singole «Carte dei servizi» le uniche fonti attraverso cui, le imprese ferroviarie, autonomamente, disciplinano tali diritti in relazione alla qualità del servizio fornito.
Il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni, disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari non ancora collegati ad alcuna sanzione penale o amministrativa.
Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli, suddivisi in 8 Capi.
Il Capo I (articoli 1-5) è relativo alle disposizioni generali.
L'articolo 1 definisce la finalità delle norme ivi contenute relative alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Reg. n. 1371/2007, precisando che le

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medesime norme attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.
L'articolo 2 detta le definizioni che trovano applicazione in relazione al decreto in esame, mentre l'articolo 3 designa la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo previsto dal Regolamento. Con successivo decreto ministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto, si attribuiranno le competenze dell'organismo ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta Direzione generale. Si precisa che, ai fini dello svolgimento di tali competenze, saranno assegnate ulteriori unità di personale da reperire esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero.
L'articolo 4 definisce le funzioni dell'organismo di controllo, ai fini della corretta applicazione del regolamento, quali lo svolgimento di monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi; l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni; l'acquisizione di documentazione dalle imprese ferroviarie; la presentazione di una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento; l'istruttoria e la valutazione dei reclami pervenuti.
L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni - modellato su quello dettato dalla legge 689/1981 -, disponendo, in particolare, che il dirigente dell'organismo di controllo nomini il responsabile del procedimento sanzionatorio che è chiamato a formulare la proposta di avvio dello stesso e a predisporre lo schema di atto di contestazione, entro i termini stabiliti dal decreto medesimo. È previsto che il procedimento si concluda comunque entro 6 mesi dal suo avvio e che l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie sia determinato, tra l'altro, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità. Vengono altresì stabiliti vincoli di riassegnazione delle somme, pari al 50 per cento degli importi delle sanzioni, da destinare allo stato di previsione della spesa del citato Ministero per il potenziamento del servizio di vigilanza e controllo, nonché specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di tutela del segreto d'ufficio riguardante i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio.
I Capi da II a VIII introducono la disciplina sanzionatoria, applicabile alle imprese e ai gestori del trasporto ferroviario per le diverse tipologie di violazioni delle norme del regolamento relative ai diritti dei passeggeri. Per ogni fattispecie, viene determinata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile, di volta in volta, all'impresa ferroviaria, al venditore di biglietti, al gestore della stazione, al tour operator (come definiti dall'articolo 2).
Il Capo II (articoli 6-11) quantifica le sanzioni per le violazioni in materia di contratto di trasporto, di obbligo di informazione e vendita di biglietti.
L'articolo 7 attua le previsioni dell'articolo 6, par I del regolamento, stabilendo l'inefficacia di clausole che deroghino o introducano limitazioni agli obblighi contrattuali nei confronti dei passeggeri.
L'articolo 10 prevede le sanzioni relative a diverse violazioni del regolamento in materia di vendita di biglietti. Il comma 1 stabilisce che i canali di vendita debbono essere ampi e facilmente fruibili dal pubblico e che le imprese ferroviarie, anche in via telematica, forniscono al pubblico informazione adeguata e trasparente in materia di prezzi e condizioni di vendita dei biglietti.
L'articolo 11 concerne le violazioni delle imprese ferroviarie e venditori di biglietti in materia di sistemi di informazioni di viaggio e prenotazioni.
Il Capo III (articoli 12 e 13) concerne le violazioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli.
Il Capo IV (articoli 14 e 15) riguarda le violazioni in materia di ritardi, perdita di coincidenze e soppressioni di treni.

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Il Capo V (articolo 16) è relativo alle violazioni in materia di servizi a persone con disabilità e mobilità ridotta
Il Capo VI (articolo 17-19) riguarda le violazioni di obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizio.
Il Capo VII è costituito dal solo articolo 20, relativo alla violazione di obblighi informativi nei confronti dei passeggeri (a carico di imprese ferroviarie, tour operator e gestori delle stazioni) (articolo 29 Reg.), punita con la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro
Il Capo VII dello schema di decreto (articolo 21) relativo alle disposizioni finanziarie e finali reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sull'atto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.
Atto n. 382.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 23 ottobre 2007 e n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, relativi alla commercializzazione delle carni di pollame nonché delle disposizioni applicative di quest'ultimo regolamento, in materia di etichettatura volontaria delle stesse carni. Lo schema integra, con l'impianto sanzionatorio introdotto, oltre che il quadro normativo comunitario di cui ai due Regolamenti (CE), anche quello nazionale relativo ai DM Politiche agricole e forestali 29 luglio 2004 e 27 novembre 2009 in materia di etichettatura delle carni di pollame a fini di commercializzazione. Come riportato nella relazione illustrativa allo schema in esame, il DM 29 luglio 2004 ha disciplinato le modalità di etichettatura volontaria di dette carni sulla base di un disciplinare, in attuazione delle previsioni del Reg. (CEE) n. 1538/1991 (ora abrogato), che aveva previsto la possibilità di integrare il contenuto delle etichette delle carni di pollame con particolare diciture (specifiche caratteristiche delle forme di allevamento; età, alimentazione e ingrasso del pollame, conservazione del prodotto, eccetera).
Lo schema di decreto è emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni, disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.
Il provvedimento consta di 10 articoli.
Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta - ovvero le violazioni ai Reg. nn. 1234/2007 e 543/2008 ed alle disposizioni attuative di cui al DM 24 luglio 2004 - nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti).
L'articolo 3 determina le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, in difformità delle previsioni del Reg. 543/2008 nonché del DM attuativo 29 luglio 2004. Il successivo comma 7 dell'articolo 3 prevede che alla reiterazione della violazione consegue il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'impossibilità di oblazione (pagamento in misura ridotta). Per le sopraelencate violazioni di cui ai commi da 2 a 6 ed indipendentemente

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dall'applicazione delle sanzioni, il comma 8 prevede la revoca del disciplinare di etichettatura da parte dal Ministero delle politiche agricole e forestali quando la condotta dell'operatore o dell'organizzazione sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.
L'articolo 4 individua nella revoca dell'autorizzazione a carico degli organismi indipendenti di controllo (da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali) la sanzione per la mancata attuazione del sistema di controllo.
L'articolo 5 determina nella sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro la pena per chiunque ostacola o impedisce agli organismi di controllo o agli esperti della UE l'accesso ai locali dell'impresa, ai dati e alla documentazione da conservare.
L'articolo 6, comma 1, rinvia alla disciplina della legge 689/1981 per il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. I successivi commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e province autonome le autorità competenti all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che entro 48 ore l'organismo di controllo debba segnalare all'organizzazione produttiva e al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché alle regioni e province autonome competenti, le violazioni alla normativa in materia di etichettatura.
L'articolo 7 individua il responsabile per la sanzione amministrativa pecuniaria. Mentre il comma lo indica nella persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, il comma 2 rinvia, per la responsabilità di organizzazioni e operatori, all'applicazione della legge 689/1981 (Capo I, sez. I) o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
L'articolo 8 introduce l'istituto della diffida preventiva in caso di infrazioni minori, quali errori, omissioni formali o violazioni che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità. In tali ipotesi l'autorità di controllo può ricorrere alla diffida al trasgressore, cui è concesso un termine di 15 giorni per adeguarsi alle prescrizioni; alla mancata ottemperanza consegue l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa, aumentata fino al doppio. Quando invece la violazione è grave, riguardando la perdita della possibilità di identificare il pollame, le sue carni ed ogni fattore della produzione nonché la mancata corrispondenza di quanto riportato in etichetta, l'autorità di controllo esclude l'organizzazione o l'operatore dal sistema di etichettatura volontaria, disponendo, altresì, il ritiro dal mercato del pollame nonché gli adempimenti necessari per una, eventuale, nuova rietichettatura.
L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sull'atto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.55.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno rinviare alla seduta già prevista per il pomeriggio odierno il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.
COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), sottolineata la necessità di pervenire ad un parere favorevole sul provvedimento, da tutti condiviso, esprime - come già evidenziato in una precedente seduta - forti perplessità in ordine alla condizione 7) formulata dal relatore. Ritiene infatti che l'Italia, anche per la sua posizione geografica, non debba commettere l'errore di trasferire alla competenza esclusiva dell'Unione europea la politica degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti alimentari.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per il parere formulato, che tiene conto del dibattito svoltosi; si associa quindi alle considerazioni del collega Maggioni, ritenendo che quanto indicato dalla condizione 7) non consentirebbe i negoziati nell'ambito dei previsti accordi tra Stati membri e Stati dell'Africa settentrionale.

Massimo POMPILI (PD), relatore, accoglie la richiesta formulata dagli onorevoli Maggioni e Formichella di eliminare dalla proposta di parere la condizione 7), e formula quindi una ulteriore nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Marco MAGGIONI (LNP), preso atto della nuova proposta del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sul parere formulato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 10.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla riunione della XLV COSAC, svolta a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che gli scorsi 29, 30 e 31 maggio 2011 si è svolta a Budapest la XLV riunione della COSAC ed invita l'onorevole Formichella a svolgere una relazione sull'incontro.

Nicola FORMICHELLA (PdL) rende una relazione sull'incontro in oggetto (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

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Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Varsavia dal 10 all'11 luglio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che gli scorsi 10 e 11 luglio 2011 si è svolta a Varsavia la riunione dei Presidenti COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto (vedi allegato 3).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, richiama la proposta di documento finale formulata nella seduta del 20 luglio scorso, segnalando che ha ritenuto opportuno modificarla trasformando in condizioni le osservazioni a), b), c) e f) (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) ritiene condivisibile la proposta di documento finale predisposta dal relatore, come anche la proposta da ultimo formulata. Giudica positiva, in particolare, l'osservazione b), che evidenzia l'utilità che la Commissione trasmetta tempestivamente ai parlamenti, oltre ai documenti ufficiali, ogni ulteriore elemento di informazione e valutazione utile al fine di consentire ai parlamenti nazionali di intervenire adeguatamente, secondo le rispettive procedure e competenze, nell'ambito dei meccanismi di governance economica. Condivide altresì la necessità, evidenziata dalla condizione 4), di accelerare la predisposizione dei regolamenti che definiranno le modalità di associazione dei parlamenti nazionali alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol. Si tratta di un tema di particolare rilievo, soprattutto con riferimento alla situazione dell'Italia, che deve ancora dotarsi di tutti gli strumenti necessari per esercitare le competenze che sono attribuite agli Stati membri, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.
Ritiene inoltre - come opportunamente evidenziato nella proposta di documento - che la Commissione europea debba fare uno sforzo, sia in termini di tempi che in termini qualitativi, per dare conto in modo più rapido e più puntuale ai rilievi formulati nei pareri espressi dai Parlamenti nazionali; si tratta di un'esigenza che può essere fatta valere, a suo avviso, sia trasmettendo il documento che la XIV Commissione si accinge ad approvare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, sia attraverso gli uffici della Commissione europea a Roma.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide i contenuti della proposta di documento formulata dal relatore e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale, con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
S. 2824 Governo.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 517 del 26 luglio 2011, a pagina 18, in indice, ventunesima riga:
dopo la parola: «Esame», aggiungere la seguente: «congiunto»;
a pagina 19, prima colonna, quinta riga, dopo la parola: «Esame», aggiungere la seguente: «congiunto».
a pagina 225, in indice, trentaduesima riga:
dopo la parentesi: «(», aggiungere le seguenti parole: «Seguito esame»;
dopo la parentesi: «(» la parola: «Esame» è soppressa;
a pagina 229, seconda colonna, diciassettesima riga:
dopo la parentesi: «(», aggiungere le seguenti parole: «Seguito esame»;
dopo la parentesi: «(» la parola: «Esame» è soppressa.