CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia, riferiti alla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quindi alla discussione della risoluzione Bernardo n. 7-00649, avente ad oggetto interventi sulle agenzie di rating, ed infine all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Emendamenti C. 2364 ed abb.-A.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio

Pag. 113

dalla II Commissione Giustizia riferiti al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, gli emendamenti approvati in linea di principio, in sede legislativa, dalla medesima II Commissione, riferiti alla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Ricorda, preliminarmente, che la Commissione ha già esaminato in tre occasioni il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, esprimendo su di esso parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 17 novembre 2009, esprimendo parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 13 luglio 2010, ed esprimendo parere favorevole con condizione ed osservazione, nella seduta del 13 aprile 2011.
Passando ad illustrare il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia, rileva come gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502 Bernardini, nonché l'emendamento Di Pietro 1.100, siano riferiti al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, il quale apporta alcune modifiche alla legge n. 108 del 1996 in materia di usura.
In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge un nuovo comma 2-bis dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 108, che ha istituito, presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, al quale è affidato il compito di erogare mutui senza interesse a favore dei soggetti che esercitino attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professioni, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Nella formulazione antecedente all'approvazione degli emendamenti trasmessi, il nuovo comma 2-bis consente l'erogazione di mutui da parte del predetto Fondo anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. La disposizione precisa che il mutuo non è concedibile all'imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti da parte del fallito, fallimento, nonché per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (a meno di riabilitazione) e che, se il mutuo è già concesso a favore dell'imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l'erogazione fino al termine del relativo procedimento penale.
In tale contesto, l'emendamento 1.500 consente l'erogazione dei mutui non più solo agli imprenditori individuali, ma a tutti gli imprenditori falliti, mentre l'emendamento 1.501 subordina tale erogazione ad un previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento (e non più ad un mero parere di quest'ultimo), prevedendo altresì che l'eventuale provvedimento contrario del giudice rispetto alla richiesta di erogazione del mutuo è reclamabile dinanzi al tribunale fallimentare, di cui non può far parte lo stesso giudice che ha emanato il provvedimento oggetto di reclamo.
L'emendamento 1.502 precisa che l'esclusione dalla possibilità di fruire dei mutui, nel caso in cui l'imprenditore fallito sia incorso in condanne per alcuni reati, si applica solo nel caso di condanne definitive, eliminando inoltre la predetta causa di esclusione nelle ipotesi in cui l'imprenditore sia solo indagato o imputato.
L'emendamento 1.100 amplia invece il novero dei reati la cui commissione, in caso di condanna definitiva, esclude l'imprenditore dal beneficio del mutuo, comprendendovi

Pag. 114

anche i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia.
Per quanto attiene direttamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'emendamento 18.1 Contento, il quale integra il comma 1 dell'articolo 18, che consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della privacy e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.
La modifica prevede che l'accesso ai dati da parte degli organismi di conciliazione sia subordinato all'autorizzazione del giudice.
Ricorda che, rispetto a tale disposizione, la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 13 aprile 2011, una condizione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».
La modifica recata dall'emendamento appare orientata nel senso indicato dalla predetta condizione.
Passando alle proposte emendative che non attengono ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo gli emendamenti 2.1 Contento e 2.500 Bernardini, riferiti all'articolo 2, il quale novella in più punti la legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
In particolare, l'emendamento 2.1 Contento modifica il nuovo comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 44, introdotto dalla lettera b) del comma 2.
Al riguardo, rammenta che il nuovo comma 1-bis, in analogia con quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge, consente, con riferimento ai soggetti vittime di usura, l'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999 anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato.
In tale ambito, l'emendamento 2.1 precisa che l'elargizione è condizionata alla sussistenza di tutte le condizioni indicate dall'articolo 4, comma 1 (il quale prevede che: a) la vittima non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; b) la vittima non deve aver concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi; c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non deve essere sottoposta a misura di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, né destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della predetta normativa; d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, devono essere state riferite all'autorità giudiziaria), e non più solo alla sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera c) del predetto articolo 4.
L'emendamento 2.500 Bernardini modifica, invece, la lettera e), numero 1), dell'articolo 2, la quale sostituisce il comma 7 dell'articolo 20 della medesima legge n. 44, prevedendo che, ai fini dell'efficacia delle sospensioni dei termini previste in favore delle vittime dei fenomeni

Pag. 115

di usura o estorsione (si tratta dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; dei termini di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari), sia necessario un provvedimento favorevole (anziché il semplice parere) del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo.
In connessione con tale modifica, l'emendamento modifica anche il nuovo comma 7-bis del medesimo articolo 20 (introdotto dalla predetta lettera e), prevedendoche il Procuratore della Repubblica competente, dopo essere stato informato dal Prefetto relativamente all'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, trasmette entro sette giorni il proprio provvedimento (anziché il proprio parere) al giudice o ai giudici dell'esecuzione in merito alla domanda di elargizione.
All'articolo 15, il quale disciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'emendamento 15.1 (nuova formulazione) Ferranti modifica il comma 3, prevedendo che il decreto del Ministro della giustizia con il quale sono determinati i criteri e le modalità di iscrizione nel registro in cui devono essere iscritti i predetti organismi, disciplina anche la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di conciliazione, al segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsto dalla legge quadro sui servizi sociali, agli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, i quali possono, a domanda, iscriversi nel predetto registro.
All'articolo 17, il quale precisa i compiti degli organismi di composizione delle crisi, l'emendamento 17.30 (nuova formulazione) Rao modifica il comma 1, prevedendo che, oltre alle funzioni in merito alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, essi assumono anche ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti, al raggiungimento dell'accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti ed alla buona riuscita di quest'ultimo, collaborando con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
All'articolo 20, il quale reca le disposizioni transitorie e finali, l'emendamento 20.6 (nuova formulazione) Contento modifica il comma 2, prevedendo che i compiti i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti anche (e non più solo) da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Rispetto alla precedente versione della disposizione viene meno il limite temporale in base al quale tale attività può essere svolta dal professionista solo fino alla data in cui le funzioni di composizione delle crisi sono svolti in esclusiva dagli organismi di cui all'articolo 15: in tal modo la previsione del comma 2 si qualifica come deroga rispetto all'esclusiva sancita in favore dei predetto organismi dal comma 1 dell'articolo.
L'emendamento prevede, inoltre, che le tariffe applicabili all'attività svolta in quest'ambito dal professionista sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Segnala, altresì, che non sono stati modificati gli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del testo si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Pag. 116

Al riguardo, ricorda che, rispetto a tali disposizioni, la Commissione Finanze, nel parere espresso nella seduta del 13 aprile 2011, aveva formulato un'osservazione con cui si chiedeva alla Commissione di merito di coordinarne il disposto.
Propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 18.1 Contento, e nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi, formulando una proposta di parere in questi termini (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Bruno CESARIO condivide la valutazione del relatore sugli emendamenti trasmessi.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale è stata sottoscritta anche dai rappresentanti in Commissione del Partito Democratico e della Lega Nord Padania e da altri componenti della Commissione, ricordando, innanzitutto, come da tempo si discuta, sia a livello europeo sia a livello internazionale, sul ruolo delle agenzie di rating, anche alla luce di episodi che hanno evidenziato un serie di criticità particolarmente preoccupanti, soprattutto in relazione all'incapacità, dimostrata da alcune di esse, nel valutare con il dovuto anticipo alcune patologie registratesi con riferimento ai mutui sub prime da cui si è innescata la crisi economico-finanziaria globale.
Al fine di superare tali elementi critici, l'Unione europea è intervenuta di recente con l'adozione del regolamento (UE) n. 153 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito, che ha modificato il previgente regolamento (CE) n. 1060/2009, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro normativo in materia.
Rammenta, inoltre, come la Commissione, in esito all'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, della proposta del predetto regolamento, di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, abbia approvato, il 19 ottobre 2010, un documento finale nel quale si sottolinea come le carenze riscontrate nell'operatività delle agenzie di rating siano imputabili, tra l'altro, all'assenza di un adeguato quadro regolatorio e di vigilanza sulla loro attività, nonché ad alcune caratteristiche delle stesse agenzie.
Sulla base di tali premesse, il predetto documento evidenzia la necessità di sciogliere alcuni nodi fondamentali che condizionano negativamente l'operatività delle agenzie di rating.
In tale ottica, vengono in considerazione, in primo luogo, i conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta dalle agenzie e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione.
Ulteriori fattori distorsivi sono rappresentati dai meccanismi di remunerazione dei servizi di rating, i quali sono pagati dai soggetti che emettono i prodotti finanziari sottoposti alla valutazione, nonché

Pag. 117

dal sostanziale oligopolio esistente nel mercato di tali servizi, sostanzialmente ristretto, soprattutto in alcune aree del mondo, alle tre principali società operanti nel settore.
A ciò si aggiunge l'insufficiente trasparenza nei meccanismi e nelle procedure per la realizzazione dei rating stessi.
Osserva, quindi, come l'esigenza di un intervento in materia appaia ormai indifferibile, atteso che le iniziative adottate da alcune tra le più autorevoli agenzie stanno avendo un impatto negativo assai rilevante sugli andamenti dei mercati dell'area euro e appaiono tali, specie per la tempistica, da suscitare forti e diffuse critiche.
In particolare, la Consob ha recentemente convocato i rappresentanti di Standard & Poor's per chiedere chiarimenti in merito alla diffusione, effettuata a mercati aperti, di un comunicato sulla manovra correttiva adottata dal Governo italiano con il decreto-legge n. 98 del 2011, prima ancora della pubblicazione del testo definitivo della manovra stessa. Tali valutazioni hanno avuto gravi ripercussioni sull'andamento delle quotazioni in borsa, mettendo a repentaglio la stabilità dei mercati.
Inoltre, a molti è apparso assai azzardato il declassamento, da parte di Moody's, del debito pubblico portoghese, che ha prodotto effetti destabilizzanti sui mercati finanziari dell'intera zona euro.
Il ripetersi di simili episodi induce a ritenere che possano esservi gravi superficialità, da parte di alcune agenzie di rating, nel sottostimare le conseguenze delle loro iniziative sulle aspettative dei mercati, già fortemente condizionati da spinte speculative e da timori anche irrazionali.
Osserva, peraltro, come l'accentuazione della volatilità dei mercati, determinata dalle anticipazioni intempestive dei giudizi di rating, smentisca clamorosamente la funzione, che proprio le agenzie di rating dovrebbero svolgere, di concorrere alla stabilizzazione dei mercati e alla diffusione, tra gli intermediari e i risparmiatori, della consapevolezza circa le condizioni reali dei mercati stessi, attraverso un'accurata valutazione della solvibilità degli emittenti, sia pubblici sia privati.
L'impatto che può essere determinato da tali giudizi, amplificato dalla rapidità nella circolazione delle notizie, sta mettendo a repentaglio la tutela del risparmio e può produrre costi elevatissimi in termini di peggioramento delle condizioni di collocamento del debito sovrano di alcuni Paesi, in particolare quelli gravati da un più elevato stock di debito pubblico, esasperando le condizioni di recessione e di contrazione della domanda.
In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche in vista dell'imminente ulteriore revisione, in sede di Unione europea, del citato regolamento (CE) n. 1060/2009.
In particolare, occorre contrastare comportamenti, sostanzialmente riconducibili ad ipotesi di aggiotaggio o simili, tra i quali alcuni recentemente posti in essere dalle agenzie di rating, suscettibili di alterare l'equilibrio e di destabilizzare i mercati finanziari e di incidere sulle condizioni di collocamento del debito, eventualmente sottoponendo la questione alla neocostituita European Securities Market Authority (ESMA), cui è affidata a livello europeo la complessiva azione di vigilanza sulle agenzie di rating, nonché valutando l'opportunità di inserire apposite previsioni in merito nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, in vista della sua imminente revisione preannunciata dalla Commissione europea.
Inoltre, appare necessario introdurre efficaci ed effettivi meccanismi di responsabilizzazione delle agenzie di rating nel caso in cui le loro valutazioni sugli emittenti risultino scorrette o gravemente viziate, e prevedere, nel caso in cui le loro decisioni e i loro comportamenti non siano ispirati al rispetto delle regole di deontologia professionale, puntuali misure sanzionatorie di carattere pecuniario.
Da ultimo, la risoluzione sottolinea, da un lato, l'esigenza di individuare nuovi obblighi volti a realizzare la massima trasparenza per quanto riguarda gli elementi di

Pag. 118

informazione sottostanti i giudizi di rating e, dall'altro, l'opportunità di valutare la possibilità di istituire un'agenzia di rating creditizio pubblica e indipendente, al fine di controbilanciare il potere delle tre maggiori agenzie e di migliorare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di rating, connotato invece da una pericolosa condizione di sostanziale oligopolio.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della risoluzione.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Formula una proposta di documento conclusivo dell'indagine (vedi allegato 2) nel quale, oltre a dare conto delle risultanze delle audizioni svolte, si formulano alcune proposte in merito alle problematiche affrontate, che potranno costituire un'utile base di lavoro per le iniziative parlamentari che si intenderà assumere al riguardo.
Invita quindi i componenti della Commissione ad approfondire il contenuto della proposta di documento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì prossimo, nella quale si procederà alla votazione della proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 506 del 6 luglio 2011, a pagina 91, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: «2033/48/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2003/48/CE».