CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2011
513.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.10.

Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate.
C. 1655 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Il sottosegretario Guido CROSETTO rileva che, ai fini di un inquadramento complessivo della tematica affrontata dalla proposta di legge in esame, sia opportuno richiamare alcuni elementi dell'attuale disciplina. Ricorda in primo luogo che i ruoli tecnici e degli specialisti sono stati costituiti per le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza con la legge n. 212 del 1983. La citata legge ha previsto il grado apicale di Maggiore (raggiungibile secondo le disponibilità dei posti dovuti a vacanza organica) e un limite di età di 63 anni, per dare possibilità ai Sottufficiali più anziani di transitare anche in età avanzata nella carriera degli Ufficiali. Successivamente, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha altresì disposto che il raggiungimento del grado apicale avvenisse non a seconda delle disponibilità dei posti, ma per anzianità, generando più favorevoli condizioni di avanzamento (norma che peraltro non risulta applicabile alla Guardia di finanza). Inoltre, la legge n. 299 del 2004 ha previsto, per gli appartenenti ai citati ruoli, il conseguimento del grado di Tenente colonnello il giorno dopo la cessazione del servizio.
Attualmente la disciplina che individua le modalità del transito degli Ufficiali appartenenti ai ruoli in esame nel ruolo speciale - procedura mai attività perché presumibilmente non di interesse della categoria in esame - è confluita nell'articolo 2219 e nell'articolo 2241 del codice dell'ordinamento militare. Tali disposizioni prevedono l'avanzamento al grado di Capitano e al grado di Maggiore in base all'anzianità e che nelle aliquote di valutazione siano inclusi gli Ufficiali (aventi rispettivamente 5 anni di anzianità di grado da Tenente e 7 anni di anzianità di grado da Capitano) e i Capitani che abbiano

Pag. 20

maturato complessivamente 12 anni di anzianità di servizio dalla nomina a Tenente.
Avuto riguardo al descritto contesto legislativo, l'iniziativa in esame, seppure non comportante un miglioramento del trattamento economico per il personale in esame (destinatario del trattamento economico di omogeneizzazione che prescinde dal grado di Maggiore o Tenente colonnello), deve tuttavia essere valutata anche in relazione alla possibilità di ingenerare disparità di trattamento con i parigrado degli altri ruoli.
Il rischio di ingenerare tali problemi si potrebbe porre in quanto gli Ufficiali dei ruoli normali/speciali restano nel grado di Maggiore da 4 a 7 anni, a differenza dei ruoli in esame per i quali si prevederebbe la promozione a Tenente colonnello dopo solo 3 anni da quella a Maggiore. Inoltre, i partecipanti ai concorsi per l'accesso alle carriere degli Ufficiali dei ruoli normali/speciali necessitano del titolo di studio del Diploma di scuola media superiore, mentre per i ruoli in esame non era richiesto alcun titolo. Ancora, la proposta in esame garantirebbe ex lege il raggiungimento del grado di Tenente colonnello quando non tutti gli Ufficiali dei ruoli speciali (anche di pari anzianità di servizio) hanno la garanzia che ciò avvenga. Infine, restando ferma la promozione a grado superiore il giorno dopo la cessazione dal servizio, tutti gli Ufficiali dei ruoli in esame raggiungerebbero il grado di Colonnello, e quindi la dirigenza, senza che sia necessario il possesso di idoneo titolo di studio.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.