CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2011
511.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della gioventù Giorgia Meloni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che nel corso della discussione svolta in Commissione sulle proposte di legge costituzionale n. 1990 e abbinate in materia di soppressione delle province, era emerso l'orientamento maggioritario dei gruppi parlamentari nel senso di non procedere alla soppressione delle province, ma di rivederne la disciplina costituzionale in vista di una loro razionalizzazione.
Dopo il rinvio del provvedimento in Commissione, era stato costituito un comitato ristretto, proprio allo scopo di verificare la possibilità di addivenire ad una nuova disciplina in materia di istituzione,

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modificazione o soppressione delle province. La legittima richiesta del gruppo dell'Italia dei valori di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea nella quota riservata alle opposizioni ha impedito la conclusione dei lavori del comitato ristretto.
Successivamente l'Assemblea, con l'approvazione di un emendamento che sopprimeva l'articolo 2 e conseguentemente tutti gli altri articoli del provvedimento, ha respinto nel suo complesso la proposta di legge costituzionale in materia di soppressione delle province e le altre proposte abbinate.
Peraltro, nell'ambito del comitato dei nove si è raggiunto un accordo di massima tra i gruppi nel senso che, una volta concluso l'esame delle proposte di legge costituzionale tendenti alla soppressione delle province, la Commissione avrebbe posto in tempi brevi al proprio ordine del giorno la discussione delle altre proposte di legge costituzionale in materia di province. Posizione da lui riportata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio scorso.
Mantenendo fede a quell'impegno, oggi la Commissione avvia l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. Si tratta della proposta di legge costituzionale C. 1242 cost. Gibelli «Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzioni di nuove province», C. 4439 cost. Bersani «Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province», C. 4493 cost. Pastore «Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali» e C. 4499 Calderisi «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province».
Le proposte di legge costituzionale in esame si muovono nell'ottica di una razionalizzazione e ridefinizione della disciplina costituzionale delle Province. Tutte propongono modifiche al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, mentre la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi interviene anche sull'articolo 114 della Costituzione. Le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge C. 1242 cost. Gibelli, recano inoltre disposizioni riguardanti le città metropolitane, il riassetto delle province e il regime transitorio.
Ricorda che l'articolo 114 della Costituzione vigente al primo comma inserisce le Province, insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato tra gli enti costitutivi della Repubblica. Il secondo comma definisce le Province, insieme alle Città metropolitane e alle Regioni, come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione vigente statuisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione avviene con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
Ribadisce che la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi, all'articolo 1, interviene sull'articolo 114 della Costituzione. Il comma 1 modifica il primo comma dell'articolo 114, trasformando province e città metropolitane in enti eventuali e non più indefettibili. Il comma 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 114, modificando e inglobando anche la disciplina per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, prevista dal primo comma dell'articolo 133. Le Province vengono eliminate dal novero degli enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Alla legge regionale e non più alla legge statale è affidata l'eventuale istituzione o soppressione delle province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali. In particolare si prevede che le province possano essere istituite, senza alcun onere per lo Stato e sentiti i Comuni interessati, con legge regionale con funzioni di programmazione di area vasta conferite dalle Regioni e con

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funzioni di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, secondo quanto stabilito con legge dello Stato. Viene stabilito inoltre un vincolo costituzionale per l'istituzione delle Province, consistente nel requisito di una popolazione non inferiore ai cinquecentomila abitanti. Inoltre, al fine di evitare che coincidano l'ente Regione e l'ente Provincia, si stabilisce che in una Regione non possa essere costituita una sola provincia. Il comma 3 inserisce un comma, dopo il secondo, all'articolo 114, al fine di stabilire che la costituzione delle Città metropolitane porti come conseguenza la soppressione delle Province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento delle loro funzioni, stabilendo quindi una alternatività tra i due enti. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4499 sopprime il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, come conseguenza della modifica dell'articolo 114.
Le altre proposte di legge costituzionale in esame non intervengono sull'articolo 114, mantenendo le province tra gli enti costitutivi della Repubblica ma, nel modificare il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, prevedono che le Province siano istituite con legge regionale anziché con legge dello Stato. In particolare la proposta di legge C. 4439 Bersani prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i comuni interessati; la proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che la Regione, con proprie leggi, dispone l'istituzione e la soppressione delle province, la modifica delle loro circoscrizioni e la loro denominazione; la proposta di legge C. 1242 Gibelli prevede il ricorso alla legge regionale per l'istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali, con l'approvazione, mediante referendum, della maggioranza delle popolazioni interessate e con il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.
La proposta di legge C. 4493 Pastore inserisce un nuovo comma, dopo il primo, all'articolo 133 della Costituzione, fissando, al pari della proposta di legge C. 4499 Calderisi, alcuni requisiti vincolanti per l'istituzione delle province: una popolazione non inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale non inferiore a tremila chilometri quadrati. Il nuovo comma dell'articolo 133 prevede inoltre che le Regioni nelle aree metropolitane istituiscono in luogo della Provincia, sentiti i comuni interessati, la Città metropolitana con il requisito di una popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti, con le funzioni della provincia e con le funzioni comunali di ambito metropolitano. Con la legge istitutiva della Città metropolitana la Regione disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre province.
Le proposte di legge C. 4439 Bersani, C. 4493 Pastore e C. 4499 Calderisi contengono ulteriori disposizioni che non modificano direttamente articoli della Costituzione.
In particolare l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina la costituzione delle città metropolitane. Si prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, le città metropolitane, individuate con legge dello Stato, siano costituite con legge regionale, sentiti i comuni interessati e che la loro costituzione comporti la soppressione delle province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento alle città metropolitane delle loro funzioni e del personale ad esse assegnato. Qualora una regione non adempia alla costituzione della città metropolitana entro dodici mesi, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani prevede l'assegnazione da parte del Governo di un tempo ulteriore per tale adempimento. In caso che persista il mancato adempimento da parte della Regione, il Governo provvede alla costituzione della Città metropolitana mediante decreto-legge da convertire entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. L'articolo 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina il riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo innanzitutto che le loro funzioni fondamentali siano

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determinate con legge dello Stato. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, con legge regionale, previa consultazione degli enti territoriali interessati e verifica dell'adeguatezza della dimensione del territorio delle province in relazione alla gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, le Regioni provvedono alla revisione della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle province. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato devono essere rivisti gli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato medesimo che in ciascuna Regione non devono superare il numero delle province istituite. L'articolo 4 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina infine il riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale. Queste, sempre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della leggi dello Stato concernenti le Città metropolitane e le Province, previste dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di tali leggi.
L'articolo 2 della proposta di legge C. 4493 Pastore e l'articolo 3 della proposta di legge C.4499 Calderisi recano disposizioni transitorie. La proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, ogni Regione con propria legge provvede a riordinare le circoscrizioni delle Province esistenti in base ai criteri (non meno di trecentomila abitanti o non meno di tremila chilometri quadrati di territorio) stabiliti dal nuovo comma dell'articolo 133 della Costituzione, inserito dalla medesima proposta di legge. Decorso tale termine si prevede che sia lo Stato, con propria legge, a riordinare o sopprimere le province.
La proposta di legge C. 4499 Calderisi prevede che la legge dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla medesima proposta di legge, fissi un termine entro cui sono soppresse le province, ad eccezioni di quelle istituite dalle Regioni secondo quanto stabilito dalla medesima legge dello Stato. Con legge dello Stato sono stabilite norme per il trasferimento alle province istituite dalle Regioni o, in loro mancanza, alle Regioni stesse, dei beni e del personale delle province soppresse.

David FAVIA (IdV) esprime soddisfazione per il fatto che, anche grazie alla proposta di legge per la soppressione delle province presentata dal suo gruppo e respinta dall'Assemblea, il dibattito sulle province sia finalmente cominciato. Chiarisce, tuttavia, che la posizione del suo gruppo rimane per l'eliminazione di questi enti, preannunciando nel contempo la presentazione di una nuova proposta di legge costituzionale in materia di province.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Annagrazia CALABRIA (PdL), premesso che il suo intervento riguarderà in modo particolare il disegno di legge del Governo, ricorda che quest'ultimo prevede due interventi: l'abbassamento dell'età per essere eletti alla Camera e al Senato e l'inserimento nella Costituzione di una norma di principio intesa a valorizzare il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese.
Ritiene che la previsione di questo principio sia un elemento di pregio del disegno di legge del Governo, che, attraverso l'articolo aggiuntivo 31-bis, rafforza quanto previsto dall'articolo 31 - il quale stabilisce che la Repubblica protegge la

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maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo - conferendo ai giovani uno specifico e autonomo risalto nella Costituzione. Si tratta di una disposizione che viene incontro a una richiesta della società civile, che chiede alla politica un impegno nei confronti delle nuove generazioni, e che è tanto più importante in quanto negli ultimi anni molti stanziamenti per interventi a favore dei giovani sono stati ridotti.
A suo avviso, peraltro, sarebbe utile una migliore definizione del concetto di «merito», tale da chiarire che l'accesso alle cariche pubbliche deve certamente avvenire in base alle competenze individuali, ma garantendo in ogni modo condizioni effettive di eguaglianza.
Esprime il proprio favore anche in relazione alla proposta di abbassamento dell'età per essere eletti alle Camere, osservando che, del resto, se ad una certa età si è maturi per eleggere i propri rappresentanti, si deve essere considerati anche maturi per essere eletti e che la partecipazione attiva dei più giovani alla vita politica è oggi essenziale per modernizzare le istituzioni. Non c'è dubbio, d'altra parte, che l'attenzione per le fasce più deboli della società, tra cui sono i giovani, debba essere una preoccupazione di tutti coloro che governano il paese.
Esprime peraltro qualche personale perplessità sulla effettiva capacità di un giovane di soli diciotto anni di ricoprire cariche pubbliche di un certo tipo. A suo avviso, sarà fondamentale, una volta approvata la riforma, che i partiti vaglino attentamente le candidature dei giovani, basandosi su criteri effettivamente meritocratici; ancor meglio, la riforma per l'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo dovrebbe, a suo giudizio, accompagnarsi a una riforma della legge elettorale. A queste condizioni, tuttavia, non si vede perché un giovane di diciotto anni che militi attivamente in campo politico e che abbia maturità, passione e preparazione non dovrebbe accedere alle cariche pubbliche.
In conclusione, nel ribadire il proprio favore rispetto alle due proposte contenute nel disegno di legge del Governo, auspica un rapido iter del provvedimento.

Sandro GOZI (PD) rileva che le proposte in esame vanno nella giusta direzione, ossia quella di adeguare la Costituzione ai tempi moderni, di ricostruire il legame tra la politica e i giovani, che sono davvero una componente fondamentale della società, e di aumentare la rappresentatività del Parlamento, ampliando il corpo elettorale e ammettendo all'elezione anche fasce di popolazione che, per età, sono state fino ad oggi escluse.
Ricorda come da un sondaggio del 2010, riportato dall'IPSO, risulti che il 66 per cento dei giovani italiani di età inferiore a trentaquattro anni, ovvero due su tre, non ha nessuna fiducia nella politica e come sia scarsa in modo preoccupante la partecipazione dei giovani al voto e alla vita politica attiva del paese. A suo avviso, un segnale di attenzione e di apertura contribuirebbe a recuperare questa fascia sociale alla vita politica, nell'interesse di tutti.
Ritiene giunta l'ora di combattere la gerontocrazia che impera ormai ovunque in Italia, non da ultimo nei partiti e nella vita politica. Va combattuta come un mito infondato l'idea secondo cui sarebbero meritevoli di accedere agli incarichi di responsabilità solo coloro che, grazie all'età, avrebbero accumulato la necessaria esperienza, mentre i più giovani dovrebbero pazientemente aspettare il proprio turno. È ora di affermare il principio secondo cui gli incarichi di responsabilità, anche nei partiti, devono essere attribuiti non in base all'età, ma all'effettivo merito e alle capacità. È assurdo, del resto, che, mentre sono considerati abbastanza adulti da poter essere penalmente responsabili e da poter combattere e morire per l'Italia nel mondo, i diciottenni non siano ritenuti pronti per essere eletti in Parlamento.
Fa notare, d'altra parte, che neanche gli argomenti impiegati dai costituenti per motivare la scelta di escludere i più giovani dall'elettorato passivo sono in contrasto

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con l'abbassamento dell'età per essere eletti: le motivazioni facevano infatti riferimento alla maturità e all'esperienza, ma oggi un diciottenne, grazie alle tecnologie e ai tempi del mondo contemporaneo, possiede un'esperienza e una maturità che forse non avevano i diciottenni di 60 anni fa. Né si può trascurare che oggi la gran parte dei paesi europei ammette i diciottenni all'elettorato passivo.
Quanto, infine, alla tesi secondo cui per rinnovare la classe politica occorrerebbe «ben altro», e, in particolare, una riforma della legge elettorale, fa presente che abbassare il limite costituzionale di età per essere eletti è un buon punto di partenza per cominciare a cambiare le cose: intanto si faccia questo e poi si penserà anche a rivedere la legge elettorale eliminando il sistema delle liste bloccate.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che nessuno chiede di parlare, ricorda che numerosi deputati hanno preannunciato di voler intervenire ed invita i rappresentanti dei gruppi presenti a sollecitare gli interventi.

Salvatore VASSALLO (PD) sollecita nuovamente la presidenza ad attivarsi affinché si possa svolgere un effettivo confronto diretto tra i componenti la Commissione sulla materia in esame, informando i deputati iscritti a parlare in ordine ai giorni nei quali l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere la discussione.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che è compito dei rappresentanti dei gruppi riferire ai rispettivi componenti in merito alla organizzazione dei lavori decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Aggiunge che, in ogni caso, è stata sua cura disporre che tutti i deputati iscritti a parlare fossero informati telefonicamente prima delle sedute dedicate alla discussione di carattere generale sul provvedimento: questo nonostante il fatto che, di regola, tali informazioni sono diramate solo mediante la ordinaria convocazione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. - Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 19.25.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
C. 4509 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il decreto in esame, approvato in prima lettura dal Senato, reca misure per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare quanto previsto dagli impegni presi in sede europea.
Il decreto-legge, originariamente composto di 41 articoli, strutturati in 3 titoli è stato oggetto di modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2814 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia.
Con riferimento alla numerazione degli articoli del testo originario, appaiono di particolare interesse della I Commissione gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,14,15 e 21.
Il Titolo I reca disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica e norme in materia di entrate. Il capo I del titolo prevede misure di riduzione dei costi della politica e degli apparati.
L'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media ponderata del PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche nei 6 principali Stati dell'area Euro.
In particolare, il comma 1, primo periodo stabilisce che il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del decreto, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Nell'allegato sono comprese la Corte Costituzionale e le Camere.
Per quanto riguarda il trattamento economico dei giudici della Corte, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone, all'articolo 6, che «I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.» La materia è disciplinata dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'applicazione del meccanismo disegnato nel comma in esame (ove la media degli altri sei principali Paesi dell'area euro fosse inferiore alla retribuzione mensile del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria) dovrebbe avvenire comunque in maniera non confliggente con quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1953.
Il medesimo comma 1, secondo periodo, stabilisce per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, che il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il comma 2 dispone che il tetto di cui sopra si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati.
Ebbene, l'organizzazione interna delle Camere, compresa la disciplina del trattamento giuridico e economico del personale, è riservata in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea, costituzionalmente garantita ex articolo 64 della Costituzione; le Camere hanno inoltre autonomia contabile, fondata, secondo

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la Corte costituzionale, su una vera e propria consuetudine costituzionale (cfr. sent. n. 129/1981), e dispongono di un proprio bilancio le cui modalità di approvazione sono riservate a norme dei regolamenti parlamentari rappresentando la definizione dell'ammontare delle somme occorrenti al fabbisogno annuale una scelta autonoma di ciascuna Camera.
Gli articoli 2 e 3 dispongono misure di riduzione del numero e del costo delle c.d. auto blu e aerei blu. L'articolo 4, modificato dal Senato, pone il divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio. In base alla modifica introdotta dal Senato, la limitazione dei benefici per i Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale, da valutare alla luce della natura degli ordinamenti degli organi costituzionali, riguarda non i benefici riconosciuti, ma quelli che vengono riconosciuti.
L'articolo 5 prevede economie degli organi costituzionali e riduzioni delle dotazioni di CNEL, organi di autogoverno della magistratura e autorità indipendenti. Il comma 2-bis, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegali.
L'articolo 6, modificato dal Senato in via formale, riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici, mentre l'articolo 7 prevede la concentrazione delle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data. L'articolo 8 prevede che tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale informazioni sulle società di cui detengono quote di partecipazione, disposizione che sarebbe opportuno coordinare con l'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che elenca il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
Il capo II è dedicato alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 9 introduce l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. «spending review») diretto alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.
L'articolo 10, modificato dal Senato in via formale, reca una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato ed individua altre misure per il monitoraggio della spesa pubblica.Al comma 13, tuttavia, non è specificato con quali modalità potrà operare la riduzione delle spese di funzionamento: se in maniera uniforme per i vari enti ed organismi coinvolti (in relazione alle rispettive dotazioni di bilancio) o se saranno possibili interventi selettivi.
L'articolo 11 reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. L'articolo 12, modificato dal Senato in via formale, dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 13 rimodula la dotazione di alcuni fondi.
L'articolo 14, modificato dal Senato in via formale, prevede il riordino di alcuni enti, come la COVIP e la società per azioni Cinecittà - Luce, la soppressione di altri, come Istituto nazionale per il Commercio Estero, ovvero la trasformazione, come nel caso dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
L'articolo 15 introduce una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il capo III del Titolo I prevede misure di contenimento della spesa con riferimento a particolari settori.
L'articolo 16, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate a contenere le

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spese in materia di pubblico impiego. Con le modifiche si prevede l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa delle forme di penalizzazione economica per le assenze per malattia nella pubblica amministrazione, fermo restando il trattamento accessorio.
L'articolo 17, modificato dal Senato, dispone misure di razionalizzazione della spesa sanitaria. La modifica apportata riduce a 105 milioni di euro - dai 486,5 inizialmente previsti - l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 a cui concorre ordinariamente lo Stato. Viene infatti anticipata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle disposizioni che prevedono la quota di partecipazione di 10 euro, a carico dei cittadini non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
L'articolo 18, ampiamente modificato e integrato al Senato, reca disposizioni in materia previdenziale e dispone, tra l'altro: un progressivo elevamento, a decorrere dal 1o gennaio 2020, da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private; la modifica della normativa in materia di ammortizzatori sociali; per il biennio 2012 e 2013, la disapplicazione della rivalutazione automatica; la modifica della disciplina relativa all'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita.
Il nuovo comma 22-bis introduce un contributo di perequazione, applicabile dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. I nuovi commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies prevedono un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità.
L'articolo 19 reca disposizioni di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, prevedendo misure sul sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, la riduzione del numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico e altre disposizioni finalizzate al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico.
L'articolo 20, modificato dal Senato, ridisegna il patto di stabilità interno introducendo, tra l'altro, nuovi criteri di «virtuosità».
Il Capo IV del Titolo I reca disposizioni di carattere finanziario.
In particolare, l'articolo 21, modificato dal Senato, dispone il finanziamento di spese indifferibili. Tra queste, il comma 1 autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. I commi 2 e 3 destinano risorse per il trasporto pubblico locale. Il comma 4, introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Il comma 6 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. Il comma 7 dell'articolo 21 riduce di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011, la dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.
Il comma 8 prevede, in attuazione dell'articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di carattere finanziario, per gli accordi ed i trattati internazionali, e per gli obblighi di carattere internazionale, dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario. Il comma 9, stanzia 64 milioni di euro annui,

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a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.
L'articolo 22, modificato in via formale dal Senato, prevede una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).
Il capo V reca disposizioni in materia di entrate. I commi da 1 a 4 dell'articolo 23 introducono una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri UE. I commi 5 e 6, oggetto di modifica durante l'esame al Senato, incrementano l'aliquota IRAP applicata nei confronti di alcuni soggetti passivi.
Il comma 7 dell'articolo 23, modificato dal Senato, incrementa l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Il comma 8 riduce dal 10 al 4 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni. Il comma 9 modifica il regime di riporto delle perdite a fini IRES. I commi 10 e 11, modificato dal Senato, modificano la disciplina fiscale dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. I commi da 12 a 15 ampliano l'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni aziendali straordinarie. Il comma 16 dispone che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite.
I commi da 17 a 20 dell'articolo 23 eliminano l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari.
Il comma 21 introduce, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.
I commi 22 e 23 recano disposizioni finalizzate a ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività. I commi da 24 a 27 ampliano la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie a società ed enti di assicurazione. Il comma 28 reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore. Il comma 29 detta norme volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia tributaria.
Il comma 30 differisce dal 1o luglio al 1o ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione della disposizioni relative al cosiddetto «accertamento esecutivo». Il comma 31 estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. I commi 32 e 33 recano disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive all'agente della riscossione. Il comma 34 proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli. I commi 35 e 36, modificati dal Senato, attribuiscono a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007.
I commi da 37 a 40 modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari.
Il comma 41 modifica le norme concernenti l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto «spesometro»). Il comma 42 sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente. Il comma 43 consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale.

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Il comma 44 differisce al 30 giugno 2012 la sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa nel Comune di Lampedusa. Il comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana.
Il comma 46 consente al contribuente di destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Il comma 47 affida a un regolamento il compito di apportare modifiche al regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.
I commi da 48 a 50 recano infine disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali.
I commi 50-bis e 50-ter, inseriti dal Senato, modificano la disciplina fiscale delle cd. stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario. Il comma 50-quater conferma dal 1o gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti.
I commi da 1 a 7 dell'articolo 24 introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. I commi da 8 ad 11 concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici. I commi 17 e 18 dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU). I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori. I commi da 24 a 27 disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi. Il successivo comma 28 stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico. I commi da 29 a 31 dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.
Il comma 32 prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti. Il comma 33 istituisce il Bingo a distanza, diversificandolo dal Bingo «di sala».
Il comma 34 interviene in materia di regolamentazione del «poker sportivo».
I commi 35 e 36 dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. I commi 37 e 38 dispongono in ordine alla procedura di messa a gara di ulteriori punti vendita di giochi in luoghi in cui la pubblici.
I commi 39 e 40 dell'articolo in titolo disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il comma 41 modifica le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco. Da ultimo, il comma 42 stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio.
L'articolo 25 reca modifiche alla disciplina per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili.
Il Titolo II prevede disposizioni per lo sviluppo.
L'articolo 26 prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.
L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
L'articolo 28 integra la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

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L'articolo 29, modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia di liberalizzazione, prevede al comma 1 la modifica della disciplina su particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Governo, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. È stato introdotto anche il comma 1-ter, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze approvi, su conforme deliberazione del Consiglio del Ministri, uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi.
L'articolo 30 prevede un progetto strategico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche con il finanziamento a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate.
L'articolo 31 prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di «Fondi di Venture Capital» specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese.
L'articolo 32, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali. I commi 2-7 disciplinano i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE. Il comma 8, dispone un finanziamento per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Il comma 9 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. I successivi commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria di tali interventi.
Il comma 12 stabilisce che l'esclusione dalla disciplina degli appalti pubblici delle associazioni e fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.
I commi 13-15 istituiscono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome «la sessione per la coesione territoriale».
Il comma 16 destina una quota del «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. I commi 17 e 18 dettano disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015.
L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.
L'articolo 34 introduce l'articolo 42-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, che disciplina l'acquisizione, al patrimonio indisponibile dell'autorità, di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico.
L'articolo 35, ai commi da 1 a 3, al fine di salvaguardare le risorse ittiche, prevede il fermo temporaneo della pesca di 45 giorni e autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a concedere alle imprese di pesca una compensazione.
I successivi commi 4 e 5 dispongono semplificazioni degli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni.
I commi 6 e 7 introducono un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte.
I commi 8-9 novellano la disciplina in forma agevolata della riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

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alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido.
L'articolo 36, modificato dal Senato, reca un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. A tal fine, istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasforma l'ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il comma 10-bis, introdotto dal Senato, è aumentato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.
L'articolo 37, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di ordinamento giudiziario. In particolare, i commi 1-3 prevedono che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. I commi 4 e 5 autorizzano i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni, con le facoltà universitarie, con le scuole di specializzazione e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.
I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal TU spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto. I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti. I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione. I commi 18 e 19 prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia.
Il comma 20 introduce per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare il controllo di regolarità contabile. Il comma 21 mira a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all'atto della prima nomina.
L'articolo 38, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.
L'articolo 39, modificato dal Senato, detta disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare correlativamente alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il Titolo III, che si compone degli articoli 40 (modificato dal Senato) e 41, contiene le disposizioni finali.
Alcune disposizioni sono collegate con provvedimenti il cui esame è in corso. Infatti, l'articolo 29, come modificato dal Senato, riferendosi alle riforme in tema di liberalizzazioni prevede che, trascorsi 8 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione «ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero». L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale AC 4144 prevede l'inserimento all'articolo 41 della Cost. della disposizione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Inoltre, i commi 1-5 dell'articolo 37 riprendono, pur con alcune modifiche, i contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo A.S. 2612, recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

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Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali. Tale ambito competenziale è altresì richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Detto coordinamento - come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 35 del 2005) - non sembra peraltro costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo.
Occorre inoltre considerare la materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
A tale ambito materiale sono tra le altre riconducibili le disposizioni del provvedimento che recano specifiche misure di carattere tributario (si vedano, ad esempio, l'articolo 23 e l'articolo 26).
Per quanto riguarda singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
Con riguardo ad altri princìpi costituzionali, si possono ricordare i seguenti articoli.
L'articolo 18, comma 5, prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1o gennaio 2012, che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto sia ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.
A tale riguardo, si fa presente che numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite.
L'articolo 19, comma 11, prevede che l'organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità.
Sul punto, merita ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.
L'articolo 34 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità l'articolo 42-bis, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo, in parte oggetto di liquidazione forfettaria stabilita nella misura del 10 per cento. In merito a tale materia è intervenuta copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela del diritto di proprietà garantito dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Doris LO MORO (PD) rileva come l'ultima premessa della proposta di parere della relatrice spieghi per quale ragione,

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nonostante i numerosi problemi del testo evidenziati dalle precedenti premesse, il parere proposto sia favorevole. Il suo gruppo, pur non intendendo creare problemi alla maggioranza, non potrà tuttavia che votare contro la proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.35.