CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
S. 2814 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In ordine alle disposizioni che afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione, si sofferma su talune previsioni dell'articolato. Rileva che l'articolo 1 disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri Stati dell'area Euro; fa notare che le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle predette norme. Sottolinea che l'articolo 6 riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti per le campagne per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, mentre l'articolo 12 dispone in ordine alle operazioni di acquisto,

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vendita, censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, affidando parte delle attività manutentive del patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio. Osserva che l'articolo 16 reca disposizioni finalizzate a contenere le spese in materia di pubblico impiego; in particolare si autorizza il Governo a disporre un'ulteriore proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti limitazioni del turn over nelle amministrazioni dello Stato. Si sofferma quindi sull'articolo 17, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, che al comma 1 demanda la definizione delle misure necessarie ai fini del conseguimento dei nuovi livelli finanziari, ad un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che deve essere stipulata entro il 30 aprile 2012. Segnala che, al comma 1, lettera a), si prescrive che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi individuati tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale; la formulazione dei prezzi di riferimento è contemplata nelle more del perfezionamento delle attività riguardanti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura. Rileva che una norma in parte analoga è posta nell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365). Rammenta quindi che la lettera d) della disposizione in oggetto prevede, con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa, l'introduzione, a decorrere dal 2014, mediante regolamento governativo, di misure di compartecipazione alla spesa (tickets) per l'assistenza farmaceutica e per le altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Fa notare che tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e possono essere ridotte dalle medesime regioni, purché sia assicurato l'equilibrio economico finanziario. Sottolinea che il comma 4 concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e la lettera a) introduce una procedura per l'ipotesi in cui si riscontri che l'attuazione dei piani di rientro sia ostacolata da disposizioni regionali di rango legislativo. In ordine all'articolo 19, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, evidenzia che al comma 16 si prevede l'emanazione di un decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore. Si sofferma quindi sull'articolo 20, che ridisegna il patto di stabilità interno introducendo nuovi criteri di «virtuosità»: il comma 1 prevede un sistema facoltativo, alternativo e «consensuale» di definizione del patto su base regionale, anche per gli enti locali; il comma 2 prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, per distribuire il concorso agli obiettivi finanziari e si stabiliscono taluni vantaggi finanziari per gli enti più virtuosi. Osserva che il comma 5 determina, a partire dal 2013, ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, cui vengono chiamati gli enti sottoposti al patto, per un totale di 3,2 miliardi per il 2013 e di 6,4 milioni per il 2014 ed anni successivi (per un totale di 9,7). Precisa che tale ulteriore riduzione non si applica agli enti più virtuosi. Segnala che i commi 7 e 8 riducono i fondi di riequilibrio e perequativo, nonché i trasferimenti erariali dovuti agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, mentre il comma 10 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto. Evidenzia che il comma 16 estende anche alle risorse perequative il sistema di conseguenze negative che colpisce

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i trasferimenti erariali agli enti locali, a partire dal momento della soppressione dei trasferimenti in attuazione del c.d. «federalismo fiscale». Osserva che l'articolo 21, ai commi da 2 a 5, detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare reca la disciplina relativa all'organismo di regolazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria ed alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attribuendo allo Stato le relative funzioni. Rileva che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale. Si sofferma quindi sull'articolo 23, che al comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana, nonché sull'articolo 27, che prevede un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Osserva che l'articolo 28, in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, prevede la possibilità di allargare l'offerta merceologica consentendo in determinati impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di punto di vendita di quotidiani e periodici. Rileva che l'articolo 32 reca disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture: i commi 13-15 disciplinano una sessione per la coesione territoriale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Richiama quindi l'articolo 35, recante disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia, che al comma 6 prevede una disciplina sperimentale in virtù della quale determinati esercizi commerciali sono esentati dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente l'impostazione complessiva della manovra; esprime tuttavia apprezzamento per le previsioni volte ad attenuare la rigidità dei contenuti del Patto di stabilità interno, che reputa possa configurarsi quale strumento innovativo per acquisire risorse da destinare alle spese delle autonomie locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), in ordine alle disposizioni sul Patto di stabilità interno, ritiene necessario che l'attuazione della relativa disciplina avvenga di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) relatore, rammenta che molte amministrazioni locali sono fortemente penalizzate dalla rigidità del Patto di stabilità, in quanto viene loro preclusa la possibilità di utilizzare risorse di cui hanno la piena disponibilità per non superare i vincoli fissati dal Patto. Ritiene opportuno escludere dal Patto di stabilità quelle spese che gli enti locali sono costretti ad affrontare per motivi di emergenza.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) relatore, illustrando il provvedimento in esame, segnala che il comma 1 dell'articolo 1, in considerazione dello

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stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, consente, sino al 31 dicembre 2011, lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania; tale smaltimento potrà avvenire in deroga al divieto di smaltimento extraregionale ed è comunque richiesto il nulla osta della regione di destinazione. Osserva che il comma 3 prescrive che in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania. Rileva che il comma 2 integra il disposto del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di dodici mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione di «ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico». Ai sensi del comma 2, rileva, al predetto Commissario regionale spetta non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti. Segnala che il Commissario provvede ai compiti affidatigli dalla norma anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Ricorda che lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è formalmente cessato il 31 dicembre 2009, data fino alla quale la gestione dell'emergenza è stata affidata al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, nella persona dell'allora Capo del Dipartimento della protezione civile. Rammenta che con il decreto-legge n. 195 del 2009 è stata introdotta una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, innanzitutto attraverso l'istituzione di una «unità operativa» e di una «unità stralcio» per definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività, nonché per consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) rammenta che il decreto-legge in esame segue una serie di provvedimenti di urgenza sulla stessa materia che si sono rivelati del tutto inefficaci ed inadeguati a risolvere la grave crisi ambientale connessa alle problematiche sullo smaltimento dei rifiuti in Campania. Sostiene che il previsto trasferimento dei rifiuti campani nelle regioni limitrofe appare insufficiente a risolvere la crisi e peraltro viola il principio cardine secondo cui ciascun territorio deve poter smaltire i rifiuti che produce attraverso una politica integrata che contempli la realizzazione di impianti di termovalorizzazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, esprime apprezzamento per l'osservazione formulata dal deputato Pizzetti in ordine alla necessità che i rifiuti siano smaltiti nei territori ove sono prodotti. Ravvisa l'opportunità che una aliquota della parte differenziata dei rifiuti sia smaltita in Campania attraverso il sistema dei termovalorizzatori.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 e abb., approvato al Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) relatore, illustra il provvedimento in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Riferisce che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Rileva che nella suddetta Giornata, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica ed ambientale. Osserva che in occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che l'articolo 2 apporta al testo della legge n. 113 del 1992 le modifiche necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato; i comuni sono tenuti a provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica. Evidenzia che l'articolo 3 prevede, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'istituzione di un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico teso a proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti e a monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi». Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; è concessa, inoltre, la facoltà al Comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali: la tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 5 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili. La disposizione, rileva, è volta altresì a promuovere il rispetto da parte degli studenti del verde pubblico attraverso l'inserimento di programmi relativi alla tutela e alla promozione del verde nell'ambito dell'educazione ambientale e l'individuazione di una giornata, ogni anno, in cui gli alunni delle scuole primarie siano coinvolti in manifestazioni provinciali nelle quali essi possano mettere a dimora una pianta nei parchi pubblici. Riferisce che l'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre l'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia

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degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, definiti «alberi monumentali»; un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali. Segnala che l'articolo 8 prescrive che le disposizioni della legge sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 506 di mercoledì 6 luglio 2011, pagina 193, prima colonna, dopo il secondo capoverso «considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia "tutela della salute" che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra in ambiti di competenza regionale concorrente»; sia inserito il seguente «rilevata la necessità che il provvedimento sia rispettoso e non invasivo delle competenze regionali».