CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del collega Alfonso Papa. Essa è stata lunga e articolata e tutti hanno avuto possibilità di porgli domande. Nella seduta del 6 luglio si è altresì concordato di concludere l'esame in data odierna, fatto salvo un eventuale supplemento di audizione del collega Papa se il relatore avesse individuato punti di estrema importanza sui quali fosse strettamente necessario ascoltarlo ulteriormente. A tal fine, il deputato Papa è stato nuovamente convocato. Domanda quindi al relatore se abbia individuato tali circoscritti profili su cui tornare a sentire brevemente il deputato interessato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) risponde affermativamente e chiede che si dia luogo a un supplemento di audizione.

(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sommariamente richiamati i passaggi dell'audizione svoltasi nella seduta del 6 luglio scorso, gli domanda se possa produrre documenti volti a chiarire e a comprovare l'atteggiamento di persecuzione che i pubblici ministeri di Napoli hanno sviluppato nei suoi confronti.

Alfonso PAPA (PdL), richiamandosi a quanto scritto nella sua memoria e a quanto esposto nell'audizione, conferma che tutte le sue convinzioni circa l'atteggiamento vessatorio dei magistrati procedenti trovano riscontro negli ampi atti afferenti alla procedura di rimozione per incompatibilità del dottor Agostino Cordova dalla procura di Napoli. In tal sede questi era difeso da Carlo Nordio e si discusse del cosiddetto «libro bianco» degli avvocati contro Cordova, della contrapposizione tra «guelfi» e «ghibellini» e della rivista Il ghibellin fuggiasco che vide la pubblicazione del numero «0» e di tre successivi numeri. Le pubblicazioni cessarono

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per la confluenza di quel gruppo in Magistratura Democratica. Ricorda altresì che elementi d'interesse possono trarsi da una procedura disciplinare contro la dottoressa Cristina Ribera.

Dopo che Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha chiesto che il deputato Papa si attenga ai fatti della causa in titolo e ha esortato il relatore ad evitare inutili ripetizioni, Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sottolinea l'utilità dell'attuale momento dell'esame, data la delicatezza della decisione che la Giunta si appresta a prendere. Domanda al deputato Papa se vi siano episodi che intenda richiamare con specifico riferimento ai dottori Woodcock e Curcio.

Alfonso PAPA (PdL) ribadisce che Curcio era parte di uno schieramento nella procura che si contrapponeva a Cordova e che buoni testimoni di questa contrapposizione sono anche i magistrati Paolo Fortuna e Cristina Ribera. Per quanto riguarda invece il dottor Woodcock, i dissapori nacquero quando questi era uditore giudiziario a Napoli e gestì malamente i suoi rapporti con l'ex Presidente della Repubblica Cossiga. Woodcock lo ritiene anche responsabile per le sue attività - nell'ambito del ministero della giustizia - di addetto ai rapporti col CSM.
A conferma di quanto è venuto esponendo, chiede al Presidente di poter depositare agli atti della Giunta alcuni documenti e una pen drive, riferiti alle indagini e in particolare alla corrispondenza tra Woodcock e il dottor Catello Maresca, dalla quale si evince che, a seguito di riunioni di coordinamento tra magistrati titolari di distinte inchieste, il primo abbia chiesto al secondo di trasmettergli brogliacci di intercettazioni telefoniche tra lui e Bisignani. Questo, a suo avviso, dimostra le palesi violazioni di legge in cui i magistrati sono incorsi e quindi l'intento persecutorio in suo danno. Tanto si evince ormai anche dal fatto che vi è un attacco concentrico nei confronti suoi e della sua famiglia, giacché non passa giorno che i quotidiani non parlino della sua sfera personale: gli risulta, infatti, essere indagata per favoreggiamento anche una sua cugina.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, autorizza il deputato Papa al deposito del materiale e lo congeda.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, essendosi conclusa definitivamente l'audizione del collega Papa, propone, conformemente a quanto concordato in via di massima nella scorsa seduta, che l'esame prosegua ora con gli interventi dei membri della Giunta sulla proposta del relatore e si concluda in data odierna.

Dopo che Maurizio PANIZ (PdL) ha escluso che vi siano già oggi le condizioni per pervenire al voto, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, propone allora di svolgere la discussione oggi, prevedendone la conclusione nella seduta di domani mattina, che inizierà alle 8,30, nella quale prima del voto potrà svolgersi un numero limitato di interventi. Per rispettare il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento, la Giunta dovrà comunque pervenire al voto conclusivo entro le ore 10.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo a nome dei deputati del Terzo Polo, osserva come la domanda all'esame appaia particolarmente delicata, in quanto l'eventuale autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere determinerebbe l'effetto speciale non solo di sottrarre al destinatario il bene della libertà personale ma anche quello di privare il plenum dell'Assemblea di un suo componente. Ancorché i fatti all'origine della vicenda, diversamente dai precedenti nei quali la Giunta ha autorizzato l'arresto di un parlamentare, non si connotino come un delitto di sangue e possano perciò sembrare meno gravi dal punto di vista

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penalistico, dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari emergono condotte gravi e discutibili, ictu oculi in contrasto con l'etica pubblica e con il modus vivendi che dovrebbe essere proprio di un parlamentare e che, viceversa, in questo caso dimostrano un'attitudine a delinquere. Ciò si evince, tra l'altro, sia dalla disponibilità in capo al deputato Papa di schede telefoniche «taroccate», finalizzata a sottrarsi ad eventuali intercettazioni telefoniche; sia da altre modalità di condotta che non appaiono coerenti con l'obbligo di trasparenza richiesto ad esponenti delle istituzioni.
Con riferimento all'eventuale ricorrere del fumus persecutionis da parte dell'autorità procedente, questo si dovrebbe desumere da un atteggiamento scorretto dell'autorità stessa ovvero da una grave carenza motivazionale negli atti di indagine, che sia indizio di valutazioni non serene da parte del giudice. Tali aspetti non ricorrono in questa circostanza. Né, d'altro lato, può essere dato particolare peso alla ricostruzione della vicenda fatta dall'on. Papa circa i rapporti preesistenti nella procura di Napoli, essendo assai risalenti nel tempo i fatti su cui il medesimo deputato si è diffuso durante la sua audizione. Da essi non è possibile trarre un atteggiamento persecutorio da parte dei magistrati. Ai fini della valutazione della sussistenza del fumus persecutionis è invece compito della Giunta quello di valutare l'atteggiamento del giudice in sede di emissione dell'ordinanza. In tale contesto non sembrano emergere né vizi di palese parzialità né di inconsistenza della motivazione. Peraltro, l'ordinanza del GIP si discosta in alcuni punti dalle richieste del pubblico ministero: ciò dimostra che egli non è influenzato da intenti vessatori anche nel valutare l'esigenza delle misure cautelari. Per tali motivi preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) in via preliminare ricorda che alla Giunta non compete il compito di sostituirsi agli organi chiamati a rendere giustizia. Il compito della Giunta è, da un lato, verificare l'esistenza del fumus persecutionis e, dall'altro, quello di verificare in via meramente formale se sussistano i presupposti indicati dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari.
Con riferimento al primo aspetto, esclude che l'on. Papa possa essere stato perseguitato in ragione della sua carica politica. A conferma del ricorrere del fumus persecutionis, infatti, l'on. Papa ha allegato fatti e circostanze risalenti nel tempo e connessi all'attività associativa ed ai rapporti interni alla magistratura, fatti che rientrano nella normale attività dialettica in seno a qualsiasi struttura od organizzazione e del tutto inconferenti a dimostrare l'esistenza del fumus. Gli appare inoltre inopportuno il richiamo al dott. De Magistris, che non ha condotto le indagini in questo procedimento penale. Peraltro, gli atti di investigazione condotti dalla procura di Napoli sono stati sottoposti all'attenzione di un giudice terzo, che li ha valutati in modo molto attento: appare quindi evidente come il GIP che ha avanzato la domanda di autorizzazione alla Camera sia estraneo a quei motivi di contrasto in seno alla procura di Napoli richiamati dall'on. Papa. Il vaglio operato dal GIP è stato inoltre improntato al massimo rigore, avendo egli escluso la rilevanza delle intercettazioni riferite all'utenza dell'on. Papa - ritenendo rilevanti esclusivamente le intercettazioni di conversazioni svolte su utenze intestate a soggetti terzi - ed avendo disposto l'applicazione della misura cautelare in relazione a solo otto contestazioni sulle venti proposte dalla pubblica accusa. A suo avviso, quindi, le affermazioni dell'on. Papa rappresentano tentativi di autodifesa volti soltanto ad infangare l'ordine giudiziario nel suo complesso.
Con riferimento invece ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare, il compito della Giunta non è quello di verificare la sussistenza dei fatti di reato ma esclusivamente se essi siano stati o meno oggetto di valutazione distorta da parte della magistratura. Al riguardo, non si possono sottacere quattro circostanze.

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In primo luogo, dagli atti emerge chiaramente che l'on. Papa è aduso ad avvicinare operatori economici e professionisti, al fine di favorirli dietro compenso ovvero di intimorirli, assoggettarli e concuterli. Si configurano così i reati di violazione del segreto d'ufficio, concussione e favoreggiamento personale. Ciò si riscontra con certezza quantomeno nei casi De Martino, Chiorazzo e Matacena.
In secondo luogo, sembra evidente che l'on. Papa sia incline all'illecito penale. L'episodio in proposito più significativo è rappresentato dalla vicenda della donazione della Jaguar e del successivo rientro in possesso della medesima vettura per mezzo di un falso materiale.
In terzo luogo, l'on. Papa non può dirsi un «perseguitato politico», anche tenuto conto della scarna attività parlamentare sinora svolta.
In quarto ed ultimo luogo, non sembra potersi affermare che l'on. Papa sia vittima di una montatura giudiziaria: molte delle circostanze che gli vengono imputate sono confermate da varie persone e atti istruttori. Tra tutti, ricorda le deposizioni di Bisignani, di De Martino, di Fasolino, di Gallo e di Matacena; le dichiarazioni dei magistrati Marconi e Miller; le intercettazioni delle conversazioni tra la Valanzano ed il padre, nonché tra il La Monica e il Nuzzo. Per tali ragioni, ritiene che i fatti allegati dall'on. Papa a dimostrazione dell'esistenza del fumus persecutionis non abbiano alcuna pertinenza con il procedimento penale nel quale è coinvolto, ma rientrino esclusivamente nella sfera personale del medesimo. A suo avviso, la giustizia ordinaria deve fare il suo corso senza che esso possa essere ostacolato da un organo politico, tanto più che se l'on. Papa avesse impugnato l'ordinanza innanzi al tribunale per il riesame, la Giunta avrebbe ora a disposizione ulteriori elementi di valutazione, al momento invece assenti. Preannuncia pertanto il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Elio Vittorio BELCASTRO (PT) in via preliminare ritiene che il parlamentare debba non soltanto essere ma anche apparire persona di specchiata rispettabilità: per tale motivo reputa molti dei fatti ascritti all'on. Papa deprecabili sotto il profilo morale e dell'opportunità. Tuttavia, la domanda pervenuta dall'autorità giudiziaria di Napoli appare particolarmente pesante: a suo avviso, in situazioni analoghe, un cittadino comune non sarebbe mai stato destinatario di una misura simile che, ribadisce, è la più grave tra quelle previste dall'ordinamento. Al riguardo, auspica che i colleghi d'opposizione rivisitino la loro posizione e rifuggano dal compiacimento di comminare un arresto. A suo parere, non ricorrono infatti quegli elementi che, ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, giustificano l'applicazione di una misura cautelare. Posto che il procedimento penale proseguirà il suo corso e si concluderà con l'emanazione di una sentenza giusta, non ritiene di voler contribuire all'applicazione di una misura privativa della libertà personale nei confronti di una persona la cui responsabilità penale non è stata ancora accertata. Peraltro, ricorda come l'articolo 68 della Costituzione sia volto a tutelare non una 'casta', bensì il Parlamento rispetto al rischio che pochi magistrati - non ispirati ai quei principi di garantismo che dovrebbero essere viceversa patrimonio di tutta la categoria - possano voler interferire nella vita politica del Paese. Ritenuto quindi che appare legittimo il sospetto che dietro la domanda cautelare possa esserci un intento persecutorio e richiamato il precedente del collega Margiotta (la misura cautelare nei confronti del quale fu poi annullata dalla Cassazione), preannuncia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Mario PEPE (Misto-R-A) non si sospingerà sul terreno della valutazione giuridica, ma consegnerà alla Giunta due sole riflessioni: da un lato, sottolinea che la procura di una città tormentata come Napoli, che non riesce a spezzare i legami con la camorra, scatena una guerra contro il Parlamento avvalendosi di intercettazioni assunte contra legem; dall'altro, evidenzia il fatto che il nome dell'on. Papa,

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negli atti di indagine, viene sempre associato al suo incarico di membro della Commissione giustizia, il cui operato è stato ed è oggetto di contestazioni da una certa parte della magistratura. Rivolgendosi, in particolare, ai colleghi Consolo e Lo Presti, ricorda che, quando nel 1993 è stato modificato l'articolo 68 della Costituzione, è stato ferito gravemente l'istituto della libertà del parlamentare: con l'eventuale arresto dell'on. Papa, esso morirebbe definitivamente. Voterà a favore della proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo, manifesta perplessità e amarezza rispetto ai contenuti della difesa dell'on. Papa, dal quale si sarebbe aspettata considerazioni più consone alla sede parlamentare e al ruolo di magistrato che egli ha ricoperto. L'audizione dell'on. Papa - che è apparsa inusualmente lunga, nebulosa e quanto mai fuorviante, volta a suscitare forme di pietismo del tutto incongrue rispetto alla sede - è stata incentrata non su fatti ma esclusivamente sulla descrizione dei rapporti interpersonali e, in particolare, di pretese inimicizie nell'ambito della procura di Napoli derivanti dalla sua vicinanza alla figura del dottor Cordova.
Peraltro, anche nel merito delle vicende riportate dall'on. Papa, rileva una serie di inesattezze: all'epoca dei fatti da lui narrati, il dottor Woodcock non era certamente persona influente nell'ambito della procura di Napoli, essendo semplice uditore giudiziario. Lo stesso on. Papa, come si evince dalla delibera del CSM di trasferimento d'ufficio del dottor Cordova nel 2003, nella quale è riportato l'intero iter della vicenda, incluso il nome dei soggetti auditi, all'epoca era un giovane magistrato, e il suo nome, assieme a quello di Woodcock e di Curcio, non risulta mai citato negli atti. La stessa incompatibilità d'ufficio del dottor Cordova, deliberata dal CSM, certo non dipendeva da quella lotta tra 'guelfi' e 'ghibellini' richiamata dall'on. Papa, ma da motivi oggettivi legati alle modalità di conduzione degli uffici della procura da parte del Cordova stesso. Il ruolo che l'on. Papa sostiene di aver svolto a quel tempo e le inimicizie dei dottori Woodcock e Curcio nei confronti del dottor Cordova (e, indirettamente, nei suoi stessi confronti) sono smentiti per tabulas: tutto ciò le sembra sufficiente a sgombrare il campo da malintesi una volta per tutte.
È stato poi affermato che il fumus persecutionis nei confronti dell'on. Papa potrebbe derivare dall'attività da questi svolta nella Commissione giustizia della Camera: anche questo dato risulta privo di fondamento fattuale. Per quanto le risulta, nel corso della XVI legislatura l'on. Papa ha svolto in un'unica occasione la funzione di relatore su un provvedimento; egli partecipa assai di rado ai lavori della Commissione e ha presentato alla Presidenza della Camera cinque proposte di legge che non attengono alla materia della giustizia o vi attengono per profili marginali. Né le paiono rilevanti gli atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anch'essi in numero esiguo. Non è quindi sostenibile che l'on. Papa sia un perseguitato in ragione della sua attività politico-parlamentare.
Venendo al merito della domanda in titolo, rileva come il vaglio sulla legittimità degli atti e delle indagini svolte sia già stato effettuato dal GIP con l'ordinanza di emanazione dell'arresto: la Giunta non può dunque valutare la legittimità di tali atti sulla base di risultanze istruttorie parziali prodotte dall'on. Papa. Inoltre, la domanda avanzata dal GIP non si basa affatto su intercettazioni effettuate in modo illegittimo ma esclusivamente su intercettazioni su utenze intestate a prestanomi, che solo successivamente si è accertato fossero in uso all'on. Papa. Il GIP ha inoltre effettuato un accurato scrutinio delle richieste del pubblico ministero e, in numerosi casi, ha ritenuto che i fatti addotti non costituissero presupposto per l'applicazione della custodia in carcere. Da tali elementi si ricava sia l'insussistenza del fumus persecutionis sia l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare richiesta: i reati di corruzione, concussione ed estorsione - cui si aggiunge il rischio di inquinamento probatorio adeguatamente

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motivato nell'ordinanza - appaiono legittimare la richiesta di tale misura, peraltro avanzata anche nei confronti di altri coindagati. Tanto più che è stata la stessa procura a richiedere il riesame dell'ordinanza di cui si discute, tenuto conto che alcuni capi d'imputazione formulati non sono stati ritenuti dal GIP idonei a fondare l'applicazione della restrizione personale; inoltre, l'on. Papa non ha offerto alcun elemento che potesse dimostrare che il GIP fosse mosso da un intento persecutorio nei suoi confronti. Afferma, ancora, che il parlamentare che si ritenga colpito ingiustamente da un provvedimento che disponga l'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti dovrebbe rivolgersi al giudice del riesame e non alla Giunta, che non è chiamata a valutare le vicende personali di un deputato, ma alla quale spetta solo di verificare l'assenza di un intento persecutorio del magistrato procedente e la presenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura richiesta.
Conclude replicando al deputato Belcastro che non v'è da parte di alcuno un compiacimento nell'irrogare una misura detentiva e che - al contrario di quanto da lui affermato - se si fosse trattato di una persona non appartenente al Parlamento, questa sarebbe già ristretta in carcere, come d'altronde lo sono i coindagati, salvo il La Monica che è fuggito all'estero.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), intervenendo per fatto personale, replica all'onorevole Pepe, specificando che la richiesta all'esame non è assimilabile ai precedenti. Quanto al caso Cosentino, sul quale era relatore, propose il diniego dell'autorizzazione all'arresto perché constatò un divario temporale molto marcato tra l'inizio delle indagini e l'emersione di elementi a carico del deputato, da un lato, e l'effettivo avvio del procedimento penale nei suoi confronti e della richiesta custodiale, dall'altro. Quanto poi al caso Margiotta, la Giunta votò all'unanimità per il diniego data l'inconsistenza del compendio indiziario, comprovata peraltro anche in sede giurisdizionale.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta che l'intesa unanime raggiunta a conclusione dell'audizione del deputato Papa è nel senso che domani la Giunta tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame della questione alle ore 8,30 per concluderlo tassativamente entro le 10 con la votazione sulla proposta di diniego del relatore Sisto.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica - come ormai è ampiamente noto - che in data 7 luglio 2011 il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta una domanda di autorizzazione alla custodia cautelare in carcere del deputato Marco Milanese, proveniente dal giudice per le indagini preliminari di Napoli. Nella medesima giornata del 7 luglio tale domanda è stata stampata, distribuita e resa accessibile su Internet. Successivamente, l'11 luglio 2011, il medesimo Presidente Fini ha altresì deferito alla Giunta due ulteriori domande di autorizzazione, provenienti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, l'una ad acquisire i tabulati dello stesso collega Milanese e l'altra a perquisire le sue cassette di sicurezza.
A tale ultimo riguardo, constata che il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Piscitelli, considera le cassette di sicurezza alla stregua del domicilio del parlamentare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Osserva al proposito che, pur letteralmente non obbligata, questa soluzione interpretativa trova un riscontro in un precedente dell'XI legislatura, nel quale - come in questo caso - le cassette di sicurezza erano state sottoposte a sequestro ma non aperte.
Valutata l'opportunità di procedere a un esame congiunto delle tre domande, inizialmente aveva conferito l'incarico di relatore al collega Paolini, il quale però, in data di ieri, gli ha rassegnato per iscritto la rinuncia all'incarico medesimo. Ha

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quindi assegnato il compito di riferire alla Giunta su tali questioni al collega Fabio Gava.
Ricorda altresì che la documentazione allegata alle domande, trasmessa anch'essa alla Giunta nella giornata di lunedì 11 luglio, è stata immediatamente posta a disposizione di tutti i componenti, i quali tuttora possono prenderne visione, secondo le consuete modalità, che ha peraltro ricordato nella seduta del 9 marzo scorso.
Fa poi presente che il 5 luglio è pervenuta la domanda di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni telefoniche del collega Verdini. Ha incaricato di riferire al riguardo il deputato Enrico Costa.
Avverte infine che verrà posto all'ordine del giorno della seduta di domani anche il seguito dell'esame delle domande d'insindacabilità relative ai colleghi Belcastro e Cirielli e dell'ex deputato Di Giandomenico.

La seduta termina alle 11.