CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che i deputati Benedetto Della Vedova e Giuseppe Consolo entrano a far parte della Commissione, mentre cessano di farne parte i deputati Francesco Proietti Cosimi e Francesco Divella.
Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05095 Lo Monte e Zeller: Equiparazione a fini fiscali tra le ricevute dei pagamenti effettuati mediante strumenti di moneta elettronica e le fatture.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

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Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ringraziare il Sottosegretario, ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettera p), del decreto-legge n. 70 del 2011, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esonerato dall'obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagateemesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.
Nel prendere quindi atto del tenore sostanzialmente interlocutorio della risposta, auspica che l'Agenzia dell'entrate, nel contemperare - anche alla luce delle prescrizioni comunitarie - gli obiettivi di semplificazione con l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di disporre di elementi atti a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione, non adotti un'interpretazione che, negando l'equiparazione alle annotazioni o alle fatture ai fini fiscali delle ricevute ovvero degli estratti conto relativi ai predetti acquisti mediante carte di credito o di debito, comporti in tali casi la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA da parte dei contribuenti, vanificando sostanzialmente le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore.

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Alberto FLUVI (PD), nel dichiararsi disponibile ad attendere che il Governo proceda ad ulteriori approfondimenti in materia, evidenzia come il 25 maggio scorso, nel rispondere alla sua interrogazione n. 5-04749, il Sottosegretario avesse informato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 maggio 2011, aveva deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, il quale, all'articolo 1, comma 1, prevede che il consiglio di amministrazione deve essere composto dal presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo sport; da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali che assume la carica di vice-presidente; da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; da un membro designato dalla giunta nazionale del CONI e da un membro designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
Il citato schema prevede inoltre, all'articolo 2, una disposizione transitoria secondo la quale i membri già insediati alla data di entrata in vigore del regolamento, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti degli organi collegiali.
A dispetto di ciò, con un decreto emanato il 17 giugno scorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo ha inopinatamente nominato il presidente uscente commissario straordinario dell'Istituto per il credito sportivo, adottando in tal modo una decisione - fondata sull'erroneo presupposto giuridico dell'intervenuta decadenza del consiglio di amministrazione in carica - del tutto diversa dalla soluzione prefigurata nel menzionato schema di decreto del Presidente della Repubblica.
Nel prendere atto che il Governo non è in grado, al momento, di dare una risposta esauriente al quesito posto dall'interrogazione, e nell'accedere pertanto alla richiesta di rinvio, chiede comunque al Presidente

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di assumere ogni opportuna iniziativa affinché l'Esecutivo dia risposte tempestive ed esaustive agli atti di sindacato ispettivo, soprattutto quando essi hanno ad oggetto, come nel caso di specie, provvedimenti governativi contraddittori, dovuti a repentini e inspiegabili ripensamenti, tutelando in tal modo non solo la dignità degli interroganti, ma anche quella della Commissione nel suo complesso.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, e con il consenso del presentatore, avverte che l'interrogazione n. 5-05096 sarà svolta in altra seduta.

5-05097 Barbato: Misure per contrastare l'incremento del prezzo dei carburanti.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, per l'ennesima volta, la risposta fornita dal Governo all'interrogazione risulti molto deludente, limitandosi a richiamare interventi normativi che, nel corso degli ultimi anni hanno interessato il settore dell'accisa dei carburanti da autotrazione, nonché ad affermare che non sussiste la possibilità, per il Governo, di definire amministrativamente il livello dei prezzi di tali prodotti, la cui dinamica è lasciata al libero andamento del mercato. A tale proposito, rileva, tuttavia, come il prezzo finale dei carburanti sia in larga misura condizionato dal sempre crescente carico tributario che grava su di essi: in tale contesto, appare evidente come le misure da ultimo adottate dall'Esecutivo, volte a ritoccare ulteriormente l'aliquota dell'accisa, abbiano contribuito in maniera decisiva, unitamente al forte rincaro dei prezzi del petrolio, ad innalzare il prezzo della benzina e del diesel a livelli ormai intollerabili.
Ritiene, quindi, che il Governo non possa sottrarsi alle proprie responsabilità per tale scelta, completamente sbagliata, che ha colpito in misura indiscriminata tutti i consumatori, a prescindere dalle rispettive condizioni reddituali. In tal modo, infatti, si sono privilegiate in modo brutale gli obiettivi di cassa, in totale dispregio delle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, le quali risultano già gravemente colpite dalla crisi economica in atto.
Dichiara pertanto la sua completa insoddisfazione per la risposta fornita, la quale testimonia, ancora una volta, dell'assoluta incapacità di questo Esecutivo di definire una politica economica che sia in grado di affrontare i reali problemi del Paese.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
Ricorda innanzitutto che il Cariforum riunisce, all'interno del gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (Caricom), unitamente alla Repubblica dominicana, che nel Caricom figura come osservatore.
Il Caricom è stato istituito il 1o agosto 1973, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri, che sono: Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago.
Obiettivo generale della Caricom è quello di intensificare il commercio tra gli Stati membri e favorire la competitività delle loro produzioni, mantenendo una politica di rigido protezionismo fondata su elevate barriere tariffarie al commercio con Paesi terzi.
Segnala quindi come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia connesso con la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou, il cui disegno di legge di conversione (A.C. 4374) è stato recentemente esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze, la quale ha espresso su di esso parere favorevole nella seduta del 29 giugno scorso.
Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo di partenariato economico in esame, esso si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.
In linea generale, l'Accordo apre tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei Paesi caraibici. Al tempo stesso esso pone al riparo alcune merci dai regimi di liberalizzazione, proteggendo alcune industrie sensibili ed emergenti e prevedendo una tempistica piuttosto protratta per quanto riguarda la liberalizzazione, nonché salvaguardie atte a prevenire incrementi delle importazioni che potrebbero risultare pregiudizievoli per le ancora fragili economie della regione.
Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è l'obiettivo di creare un mercato regionale integrato nei Caraibi, attraverso l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei Paesi Cariforum, contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi.
Da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea sosterrà mediante misure di cooperazione.
L'Accordo, inoltre, rimuove immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE, con l'unica eccezione dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.
L'UE ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'UE e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro nell'UE, garantendo a tal fine agevolazioni più ampie di quelle solitamente offerte dall'Europa nel contesto di qualsiasi altro accordo commerciale.
Sul lato dei Paesi caraibici è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Tali Paesi beneficeranno di «norme sull'origine» migliorate, a sostegno dello sviluppo di industrie

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che importano materiali per produrre beni destinati ad essere poi esportati in Europa.
Una dichiarazione in materia di cooperazione allo sviluppo annessa all'Accordo impegna l'UE a utilizzare il sostegno finanziario Aid for Trade (aiuto per il commercio) per aiutare i Paesi caraibici a dare attuazione all'APE stesso.
L'Accordo contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei Paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari sovranamente.
Passando ad una breve analisi delle disposizioni dell'Accordo, gli articoli da 1 a 18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, nonché i principi e gli elementi essenziali dello stesso, che coincidono con quelli indicati dal già citato Accordo di Cotonou: parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Gli scambi commerciali e le questioni connesse sono oggetto degli articoli da 9 a 59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione degli scambi.
In tale ambito evidenzia, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, gli articoli da 9 a 22, i quali disciplinano la materia dei dazi doganali.
In particolare, gli articoli 14, 15 e 16, prevedono la non applicazione dei dazi doganali sulle esportazioni di merci e di prodotti originari degli Stati del Cariforum importate nella Comunità, mentre sulle importazioni negli Stati del Cariforum di prodotti originari della Comunità si applicano dazi doganali non superiori a quelli indicati nell'Allegato III. Inoltre, gli articoli 20 e 22 recano disposizioni in materia di cooperazione, sia per quanto riguarda il contrasto alle irregolarità e alle frodi nel settore doganale, sia per quanto riguarda il rafforzamento dell'amministrazione tributaria e l'aumento del gettito fiscale.
In questo contesto segnala anche gli articoli da 29 a 36, che disciplinano specificamente la cooperazione doganale ai fini della facilitazione degli scambi commerciali tra gli Stati del Cariforum e la Comunità. Tali disposizioni prevedono che la legislazione e le procedure in materia doganale delle Parti contraenti si ispirino alle norme internazionali applicabili in questo settore, in modo da facilitare ulteriormente gli scambi commerciali, sottoporre gli operatori economici ad obblighi ragionevoli e non discriminatori, adottare norme e procedure trasparenti, nonché applicare tecniche doganali moderne, anche attraverso il ricorso a mezzi elettronici; inoltre l'articolo 36 prevede l'istituzione di un Comitato speciale per la cooperazione doganale, incaricato di sorvegliare l'attuazione di tali disposizioni e di rafforzare la cooperazione ed il dialogo in materia tra le Parti.
Gli articoli da 60 a 121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, nell'ottica di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica, compensando i possibili effetti pregiudizievoli per i Paesi di tale area con un'apertura europea molto più ampia di quanto non faccia il Cariforum.
A tale riguardo segnala l'articolo 33, il quale autorizza i prestatori di servizi degli Stati del Cariforum a prestare servizi nel territorio della Comunità in una serie di settore specificamente elencati, tra cui meritano di essere richiamati, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quelli dei servizi di contabilità e dei servizi di consulenza fiscale.
Appaiono altresì rilevanti per la competenza della Commissione Finanze gli articoli da 103 a 108, relativi ai servizi finanziari.
In particolare, l'articolo 104 prevede che la Comunità europea e gli Stati del Cariforum possano adottare o mantenere in vigore, per motivi prudenziali, misure volte alla tutela degli investitori, dei titolari di depositi o polizze, nonché dei soggetti verso i quali sussistono obblighi fiduciari da parte di un prestatore di

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servizi finanziari, oltre che misure per la salvaguardia dell'integrità e stabilità dei rispettivi sistemi finanziari. Inoltre la disposizione specifica che nessuna disposizione dell'Accordo implica l'obbligo, per le Parti contraenti, di rilevare informazioni relative agli affari o alla contabilità di singoli clienti, ovvero informazioni riservate di cui siano in possesso soggetti pubblici.
L'articolo 106 prevede altresì che la Comunità europea e gli Stati del Cariforum autorizzino i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli autorizzati ai sensi della propria rispettiva legislazione nazionale in circostanze analoghe, ferma restando la possibilità di stabilire specifiche forme giuridiche per la prestazione del servizio e di sottoporre ad autorizzazione la prestazione stessa.
L'articolo 108 esclude dall'applicazione dell'Accordo le attività svolte dalle banche centrali e dalle autorità monetarie, precisando altresì che rimane ferma la possibilità che soggetti pubblici svolgano o forniscano in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di regimi pensionistici pubblici o di regimi di sicurezza sociale obbligatori.
Sempre per quel che concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli da 122 a 124, relativi ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali.
In dettaglio, l'articolo 122 vincola le Parti contraenti a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti concernenti operazioni correnti tra residenti delle due Parti siano effettuati in valuta liberamente convertibile. L'articolo 123 esclude invece ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali, nonché alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e degli utili derivanti, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del Paese ospitante, nonché gli investimenti effettuati in conformità al Titolo II dell'Accordo.
L'articolo 124 consente alle Parti di applicare ai movimenti di capitale misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitale causino o rischino di causare serie difficoltà alla politica monetaria o di cambio di uno o più Stati del Cariforum o dell'Unione europea.
Le questioni connesse agli scambi - che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali - sono affrontate dagli articoli da 125 a 201.
In particolare, si mira a prevenire distorsioni della concorrenza, come cartelli o abuso di posizioni dominanti, lasciando tuttavia alle Parti il diritto di mantenere o istituire monopoli di carattere pubblico o privato.
L'articolo 129 contiene specifiche previsioni per le imprese pubbliche che, su richiesta del Cariforum, sono esentate dall'osservanza delle prescrizioni dell'Accordo limitatamente ad alcuni settori.
Nell'Accordo vi sono inoltre molteplici disposizioni di cooperazione in direzione dell'innovazione scientifica, tecnologica, informatica e nelle comunicazioni. Riconoscendo i vigenti quadri pattizi internazionali con riferimento ai diritti d'autore, ai marchi e alle patenti, l'Accordo prevede invece da parte del Cariforum l'organizzazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro la fine del 2013, prodromico a un accordo specifico con l'Unione europea sullo stesso argomento. Negli appalti pubblici, lungi dal prevedere per le aziende europee la partecipazione alle gare per contratti nazionali nella regione caraibica, le disposizioni dell'Accordo mirano soprattutto a stabilire nei vari paesi criteri di trasparenza.
La prevenzione e risoluzione delle controversie formano oggetto degli articoli da 202 a 223, mentre gli articoli da 224 a 226 trattano le eccezioni generali alle norme dell'Accordo.

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Sotto tale ultimo profilo evidenzia, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 226, il quale esclude che alcuna disposizione dell'Accordo o qualunque intesa adottata a norma dello stesso inibisca le Parti contraenti dall'applicare disposizioni della propria legislazione fiscale che distinguano tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di investimento dei capitali. Inoltre, la disposizione chiarisce che l'Accordo non esclude l'adozione o applicazione di misure per prevenire l'elusione o l'elusione fiscale, e che restano impregiudicati i diritti e gli obblighi cui le Parti contraenti sono soggette in forza di convenzioni fiscali, le quali prevalgono sulle contrastanti disposizioni dell'Accordo.
Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli da 227 a 232, che istituiscono diversi organismi come il Consiglio congiunto Cariforum-CE, il Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo, il Comitato parlamentare e il Comitato consultivo Cariforum-CE.
Le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli da 233 a 250, trattano di problematiche quali la collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite, le difficoltà nella bilancia dei pagamenti che alcuni Paesi possono attraversare, le relazioni giuridiche tra l'Accordo in esame e l'Accordo di Cotonou o gli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del commercio.
In tale contesto richiama, in quanto rilevanti per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli 236 e 237.
L'articolo 236 impegna le Parti contraenti a promuovere il dialogo e a condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie, mentre l'articolo 237 impegna le Parti a prevenire e combattere le attività finanziarie illecite, il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, conformandosi alle norme internazionali in materia, nonché attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione.
I 7 Allegati all'Accordo riguardano rispettivamente i dazi all'esportazione, i dazi sui prodotti originari dei paesi del Cariforum, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.
I 3 Protocolli riguardano invece, rispettivamente, la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale - ricalcando sostanzialmente le norme già contenute in accordi bilaterali della Comunità europea con singoli paesi -, la cooperazione culturale, i cui concetti si ispirano alla convenzione UNESCO dell'ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

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Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Formula una proposta di documento conclusivo dell'indagine (vedi allegato 3) nel quale, oltre a dare conto delle risultanze delle audizioni svolte, si formulano numerose proposte in merito alle problematiche affrontate, che potranno costituire un'utile base di lavoro per le iniziative parlamentari che si intenderà assumere al riguardo.
Invita quindi i componenti della Commissione ad approfondire il contenuto della proposta di documento, ai fini di una sua prossima approvazione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.