CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Esame Atto n. 364 - Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, relatore, fa presente che il provvedimento all'esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009.
Al riguardo, osserva come la richiesta di parere avanzata al Comitato da parte delle Commissioni riunite I e XI, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, sia certamente pertinente, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo presenta, per quanto attiene alle competenze del Comitato per la legislazione, taluni profili di carattere problematico, sia sotto il profilo del rispetto delle previsioni recate dalla norma di delega, sia con riguardo alla qualificazione di alcune disposizioni in termini di norme di interpretazione autentica piuttosto che di norme di natura sostanziale con effetti retroattivi.
Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato l'Atto n. 364, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalle Commissioni riunite I e XI,
e rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
esso presenta un contenuto omogeneo, recando alcune disposizioni integrative, modificative ed interpretative del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il quale è stata data attuazione alla delega in

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materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009;

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:
il provvedimento è volto a dare attuazione alla norma di delega contenuta dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009 (delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) ed, in particolare, al comma 3 dell'anzidetta disposizione, che dispone che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, il Governo possa adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, secondo le modalità indicate al comma 2 del medesimo articolo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi individuati nei successivi articoli della legge di delega;
esso, all'articolo 1 - laddove, mediante una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2009, recante «Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», disciplina le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni - reca una disposizione che, da un lato, non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, la quale, all'articolo 6, si limita ad introdurre una modifica di carattere sostanziale alla disciplina in questione e, dall'altro, appare estranea sia all'ambito materiale disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ai contenuti dell'articolo 32 che è volto novellare, tenuto conto che esso, composto di un solo comma, definisce l'oggetto, l'ambito e le finalità del titolo IV del decreto legislativo n. 150;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
il provvedimento, all'articolo 2, commi 2 e 3, introduce due norme di interpretazione autentica dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, per le quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»; al fine di assicurare una piena coerenza con la norma di delega contenuta al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 2009, che autorizza il Governo ad adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già entrati in vigore appare quindi opportuno che esse siano riformulate in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, conferendo loro, eventualmente, efficacia retroattiva;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:
lo schema di decreto legislativo, al già richiamato articolo 1 - laddove, incidendo sull'ambito materiale di applicazione dell'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge n. 78 del 2009, modifica la disciplina concernente le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni - reca una disposizione il cui contenuto è stato riprodotto dall'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

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finanziaria»; da tale circostanza consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative non conforme alle esigenze di riordino normativo, che, inoltre, è suscettibile di ingenerare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:
il provvedimento, al più volte citato articolo 1, peraltro, richiama impropriamente l'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge n. 78 del 2009, piuttosto che l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, tenuto conto che tale ultima disposizione è stata modificata dalla prima e che, a norma del paragrafo 12, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi: «Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante»;
infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1 - che, nel novellare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2009, recante «Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», disciplina le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, recando una disposizione che non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, nonché estranea sia all'ambito materiale disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ai contenuti dell'articolo 32 che è volto a novellare - sia soppressa la disposizione in questione, anche tenuto conto che il contenuto della medesima è stato riprodotto dall'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria».

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 2 e 3 - laddove introduce due norme di interpretazione autentica dei commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione - valutino le Commissioni, al fine di assicurare la piena coerenza della disposizione in questione con la norma di delega contenuta al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 2009, che autorizza il Governo ad adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già entrati in vigore, l'opportunità di riformulare le anzidette disposizioni in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, conferendo loro, eventualmente, efficacia retroattiva».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.