CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2011
506.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico.
S. 863.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), relatore, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ravvisa l'opportunità di prevedere una serie di condizioni da apporre al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. In particolare, reputa utile che siano introdotte nel testo norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze. Ritiene necessario altresì che siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, nonché che siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA. Considera utile che siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione e che siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici. Reputa quindi necessario rivedere la possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le

Pag. 190

aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) sottolinea che il testo in esame contraddice apertamente l'impostazione che in materia si era affermata in sede di accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, soprattutto in relazione alle caute forme di liberalizzazione del settore che dovrebbero attuarsi preservando rigorosamente la vigilanza ed i controlli sulle farmacie e parafarmacie. Al riguardo esprime forti riserve sulla prevista possibilità di vendita dei farmaci in locali o supermercati in cui sia assente la figura del farmacista. Aggiunge che la disciplina recata dal provvedimento viola decisamente le competenze legislative delle regioni e a tal proposito richiama i contenuti del parere contrario espresso sull'articolato dalle autonomie regionali in sede di Conferenza delle regioni. Valuta negativamente il testo in quanto contempla una regolamentazione eccessivamente dettagliata e lesiva della competenza concorrente regionale. Sostiene che il profilo della distribuzione sul territorio delle farmacie vada rimesso alla competenza piena delle regioni e debba essere comunque parametrato non soltanto alla densità della popolazione locale bensì soprattutto alle specifiche peculiarità del territorio considerato. Esprime preoccupazione per l'affermazione della esclusività della distribuzione al pubblico dei medicinali ad eccezione dei farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica. Ricorda che tale principio di esclusività era stato superato dalla legge n. 405 del 2001, che consentiva alle regioni di disporre la distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci. Fa notare che la nuova disciplina implicherebbe peraltro un aumento di oneri cui difficilmente si potrebbe far fronte in considerazione dell'attuale carenza di risorse pubbliche da destinare al comparto sanità. Esprime quindi rilievi critici in relazione alla previsione, di cui all'articolo 20, comma 1, di un concorso straordinario per soli titoli che le regioni dovrebbero indire entro soli tre mesi dall'approvazione della legge, salvo il potere sostitutivo del Governo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo le osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, ritiene che le considerazioni svolte dal relatore possano ampiamente rispondere ai predetti rilievi.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) segnala che in Commissione sanità al Senato è in corso una discussione in merito al nuovo Piano sanitario; ravvisa quindi l'opportunità che le tematiche in oggetto possano essere ulteriormente approfondite in un provvedimento di più ampio respiro. Ritiene necessario che le parafarmacie, in quanto presidi sanitari a tutti gli effetti, distribuiscano farmaci in presenza della figura del farmacista.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che siano salvaguardate le competenze e le funzioni delle autonomie regionali ed in tal senso dichiara la sua contrarietà sul testo in esame, di cui valuta negativamente la portata e le finalità.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), relatore, rileva che occorre potenziare il collegamento tra presidi sanitari e singole realtà territoriali. Si dichiara concorde con la proposta di aumentare il previsto termine di soli tre mesi entro cui le regioni devono indire i concorsi straordinari di cui all'articolo 1, comma 20. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando l'intento del relatore di recepire le istanze emerse nel corso del dibattito, segnala che la Conferenza delle regioni ha espresso un parere contrario sul testo in esame. Sostiene l'esigenza che si determini una maggiore collaborazione ed uno stretto coordinamento tra lo Stato ed i diversi livelli di governo del territorio su materie in cui sono coinvolte competenze

Pag. 191

legislative attribuite alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione. Ritiene altresì opportuno che non si proceda all'esame di provvedimenti che ledono apertamente le attribuzioni delle autonomie regionali. Per tali motivi, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.
S. 2422.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. Evidenzia che il provvedimento intende fornire un chiarimento normativo in ordine a problemi di interpretazione emersi in fase di attuazione della predetta legge. Sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, i cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere «permessi d'ospite» in altri ambiti di diverse regioni ed ottenerne i rispettivi consensi. Segnala che in alcune regioni, a cacciatori regolarmente muniti di autorizzazioni, sono state irrogate sanzioni dalle autorità di controllo venatorio, sulla base di una lettura restrittiva del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, che recita: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una della seguenti forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanete territorio destinato all'attività venatoria programmata». Rileva che sulla base del menzionato articolo è stata dichiarata l'irregolarità dei cacciatori provenienti dalla «zona Alpi» che cacciavano, ancorché muniti di regolari permessi, in zone diverse dalle Alpi. Osserva che il testo in esame intende sancire la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali mediante la modifica del predetto articolo 12, comma 5, prevedendosi la soppressione della dicitura contestata «in via esclusiva». Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel rilevare che la disciplina in oggetto prevede una opportuna differenziazione tra ambiti territoriali e modalità di svolgimento dell'attività venatoria, esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel segnalare che la competenza sulla materia oggetto del provvedimento è chiaramente assegnata alle regioni dal Titolo V della Costituzione, rammenta che l'orientamento dei gruppi parlamentari della Commissione agricoltura alla Camera è nel senso di non apportare singole e frammentarie modifiche alla legge n. 157 del 1992.

Il deputato Ugo LISI (PdL), relatore, osserva che la proposta di parere da lui presentata pone l'attenzione sul necessario coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma. Aggiunge che il provvedimento

Pag. 192

intende precisare la portata della disposizione cui si riferisce al fine di risolvere i problemi interpretativi che si sono verificati in talune regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) deplora il frammentario e disomogeneo intervento del legislatore in materia di attività venatoria. Sostiene che la legge sulla caccia andrebbe sottoposta ad una revisione organica al fine di adeguare l'attuale normativa alle esigenze di tutela del territorio e dell'agricoltura.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), pur condividendo l'esigenza di pervenire ad una riforma complessiva ed organica della legge sulla caccia, ravvisa l'opportunità di apportare specifici interventi che possano migliorare singole disposizioni della legge. In tal senso valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.