CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2011
505.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13. 05.

7-00518 Mariani: Sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Raffaella MARIANI (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della regione Umbria, della Comunità montana Peligna, della Comunità Montana del Catria e del Nerone e del Comitato No Tubo nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Mariani sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene

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il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svoltasi, la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame preliminare del decreto legge in titolo, che proseguirà nella giornata di domani, 6 luglio, per concludersi nella giornata di giovedì 7 luglio, nel corso della quale la Commissione procederà, previa acquisizione dell'autorizzazione del Presidente della Camera, anche allo svolgimento di audizioni informali.

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, ricorda che il decreto legge in esame è volto a stabilire, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le misure necessarie «a superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, che si rende indispensabile fronteggiare con somma urgenza».
Ricorda, quindi, che, dovendo affrontare la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti in Campania, che durava dal 1994, il Governo è intervenuto più volte in questa legislatura, attraverso la decretazione d'urgenza. In particolare, dopo l'emanazione del primo decreto-legge nel maggio 2008 (decreto-legge n. 90 del 2008), che aveva dettato disposizioni organiche per fronteggiare la situazione di grave emergenza allora in atto, il Governo aveva emanato nel dicembre 2009 un nuovo decreto-legge (decreto-legge n. 195 del 2009) che aveva introdotto una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza e l'avvio della fase post-emergenziale. Considerato, peraltro, il riemergere di una situazione di elevata criticità nella regione, il Governo era intervenuto nuovamente nel novembre dello scorso anno (decreto-legge n. 196 del 2010) per definire con urgenza misure atte ad assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata, nonché per consentire il subentro, da parte degli enti territoriali campani, nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Ciò detto, riferisce che, con il decreto-legge in esame, il Governo torna ad affrontare la situazione dettando misure dirette a superare la nuova situazione di criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania.
In particolare, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, l'articolo 1, al comma 1, consente - sino al 31 dicembre 2011 - lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) della regione Campania.
Lo stesso comma precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga sia al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall'articolo 182, comma 3, del Codice ambientale(decreto legislativo n. 152 del 2006), sia alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010.
Al riguardo, ricorda che l'attuale testo del comma 3 dell'articolo 182 del Codice ambientale, come sostituito dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità

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tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010, prevede che - fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge n. 90 del 2008 - ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuova, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.
Segnala, peraltro, che, a chiusura della norma derogatoria dettata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, è previsto che, ai fini dello smaltimento, è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.
Su questo punto, ritiene opportuno ricordare che, ai sensi della disciplina emergenziale dettata dal decreto-legge n. 90 del 2008, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania, oggetto della disposizione recata dal comma in esame, sono assimilati ai rifiuti urbani e quindi, come tali, soggetti al divieto di smaltimento extraregionale, divieto che (come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 23 gennaio 2009) si applica solo ai rifiuti urbani e non anche a quelli speciali.
Ciò detto, rileva che, in stretto collegamento con la disposizione contenuta nel comma 1 appena illustrato, il successivo comma 3 dell'articolo 1 prescrive che, in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti dal comma 1 abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.
Al riguardo, ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 205 del 2010 (con cui è stata profondamente modificata la parte IV del Codice ambientale), detta i principi di autosufficienza e prossimità. In particolare il paragrafo 3 dell'articolo 16 della direttiva stabilisce che la rete di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica deve permettere lo smaltimento o il recupero «in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica». Tali principi sono stati trasfusi nella normativa nazionale dall'articolo 182-bis del Codice ambientale, introdotto dal citato decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha sancito (peraltro, riprendendo il contenuto del previgente articolo 182 del Codice ambientale) che «lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».
Quanto al contenuto del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, osserva anzitutto che esso integra le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo

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al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di 12 mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione di «ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico».
Ai sensi del comma 2 in esame, al citato Commissario regionale spetta non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.
Un'ulteriore novella dispone che il Commissario provveda - con oneri a carico degli enti locali interessati e nei limiti delle risorse presenti nei rispettivi bilanci - ai compiti affidatigli dalla norma, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008.
Ricorda, quindi, che i richiamati commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008, che disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, consentivano al Sottosegretario stesso di: provvedere - anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario -, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica; utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (cosiddetto Testo unico espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero di ricorrere alle procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo per l'emergenza rifiuti in Campania di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008; porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del citato Fondo di cui all'articolo 17; disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul citato Fondo di cui all'articolo 17.
Ritiene, peraltro, di dover fare presente che il richiamato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sulla base del quale il Commissario - a norma della novella introdotta dal comma 2 in esame - potrebbe procedere autoritativamente all'acquisizione delle aree da destinare a discarica è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza 8 ottobre 2010, n. 293).
Infine segnala che le novelle di cui al comma 2 tengono in ogni caso ferma la necessità che il Commissario proceda all'aggiudicazione mediante la procedura di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice appalti), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Alessandro BRATTI (PD), nel riservarsi di approfondire i contenuti della relazione svolta dal collega Ghiglia, ricorda, anzitutto, che questa mattina è stata avviata la discussione in Assemblea sulle mozioni concernenti iniziative urgenti sull'emergenza rifiuti a Napoli, formulando l'auspicio che tale discussione possa concludersi prima dell'esame da parte dell'Assemblea del decreto-legge in titolo, in modo da poter incidere anche sulle scelte normative che questo ramo

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del Parlamento sarà chiamato a fare nei prossimi giorni. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento d'urgenza in esame, il quinto dall'inizio della legislatura che interviene sull'emergenza rifiuti in Campania, è l'ennesimo provvedimento adottato da un Governo che aveva fatto di questa problematica un bandiera della propria capacità di risolvere i problemi e che oggi misura la profondità del proprio insuccesso.
A suo avviso, infatti, il decreto-legge in esame è la più aperta testimonianza del fallimento delle politiche di questo Governo e della contraddittorietà delle scelte via via adottate, da ultimo la cancellazione del piano Bertolaso per la individuazione delle ulteriori discariche necessarie allo smaltimento dei rifiuti campani, che, di fatto, è la prima causa dell'attuale situazione di emergenza.
Altrettanto grave, inoltre, è il fatto che, soprattutto in quest'ultimo anno, pur avendone tutti i poteri, né la regione Campania, né le province interessate, tutte governate da maggioranze di centrodestra, hanno operato concretamente per l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi termovalorizzatori, per la realizzazione - cosa ancor più grave, che ha destato la contrarietà delle popolazioni e degli amministratori locali - degli interventi di compensazione ambientale sempre promessi in ogni decreto-legge a favore delle aree in cui si trovano i siti delle discariche, a partire da quelle abusive e illegali, nonché per l'individuazione, infine, come richiesto dal Partito Democratico fin dall'inizio, delle cave abbandonate da utilizzare come siti di sversamento temporaneo dei rifiuti.
Di fronte alla gravità della situazione attuale, di fronte ai rifiuti per strada, il decreto-legge in esame è, a suo avviso, più che inutile, privo di senso. In mancanza degli indispensabili impianti che rendano autosufficiente il ciclo dei rifiuti in Campania, e in attesa dell'individuazione di nuovi siti da destinare a discarica, l'unica soluzione è data da un atto di solidarietà delle altre regioni, di tutte le altre regioni, che si facciano carico dell'esigenza di ricevere i rifiuti provenienti dalla Campania.
In questo quadro di generale solidarietà fra tutte le regioni italiane, il ruolo più importante è, a suo avviso, quello che dovrebbero svolgere le regioni che hanno una capacità impiantistica tale da non dover smaltire in discarica i rifiuti provenienti dalla Campania, ma da recuperarli a fini di produzione di energia. Sotto questo profilo, ritiene che l'Emilia-Romagna e, soprattutto, la Lombardia - dove l'inceneritore di Brescia già oggi utilizza rifiuti speciali provenienti da fuori regione - potrebbero essere in prima fila per accogliere, in modo oltretutto produttivamente vantaggioso, una gran parte dei rifiuti campani opportunamente trattati.
Al contrario, invece, con il decreto-legge in esame, il Governo opta per il trasferimento dei rifiuti campani nelle regioni più vicine, adottando in questo modo la scelta meno efficace e più gravida di rischi, se è vero che trasferire i rifiuti campani - ad esempio - nel Lazio, in Calabria o in Sicilia equivarrebbe solo ad estendere l'emergenza rifiuti in regioni che già oggi si trovano ad un passo da una situazione emergenziale.
Conclude, quindi, sottolineando anzitutto la necessità di apportare incisive modifiche al testo del decreto-legge in esame, ad esempio indicando date certe per l'individuazione da parte degli organi regionali e locali, ai quali il Governo ha da tempo attribuito tutti i poteri, dei siti per le nuove discariche e per i nuovi impianti indispensabili per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti.
Nel ricordare, infine, che il Partito Democratico ha sempre avuto sull'emergenza rifiuti in Campania un atteggiamento costruttivo, richiama la maggioranza e il Governo alla necessità ineludibile di adottare scelte coraggiose, capaci di incidere su situazioni compromesse - a partire da quelle relative agli affidamenti dei lavori e alla gestione del personale addetto al ciclo dei rifiuti - e di riaffermare quel ruolo di indirizzo e di coordinamento del Governo nazionale,

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al quale finora si è rinunciato e senza il quale non è possibile immaginare né il definitivo superamento dell'emergenza in atto in Campania né la costruzione di una politica nazionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che ponga l'Italia al livello delle sfide industriali e ambientali che le stanno davanti.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime piena condivisione per le giuste osservazioni formulate dal collega Bratti, sottolineando, in particolare, che di fronte alla grave situazione di emergenza in atto, vi è l'assoluta necessità che tutte le istituzioni coinvolte collaborino lealmente e che tutte le regioni italiane si assumano le proprie responsabilità, dando ciascuna il meglio di sé per contribuire, con spirito di solidarietà, al superamento dell'attuale situazione. Nel ribadire, quindi, la necessità che i gestori pubblici e privati degli inceneritori siti nelle regioni del Nord accolgano i rifiuti provenienti dalla Campania, segnala l'esigenza che il Governo vigili affinché questo positivo atto di responsabilità e di solidarietà, peraltro remunerato, non si trasformi in occasione per un ingiustificabile aumento del prezzo dei rifiuti conferiti e quindi in un inaccettabile aggravio di costi a carico della regione e dei cittadini campani.
Nel denunciare, inoltre, l'inadeguatezza e la non esaustività del decreto-legge in esame, ribadisce la necessità che il Governo nazionale modifichi il testo del provvedimento, da un lato, rendendo possibile l'adozione di un Piano nazionale che coinvolga tutte le regioni italiane, senza costringere le autorità locali della Campania, a cominciare dal sindaco di Napoli, a dover trattare con ciascuna regione; dall'altro lato, facendo sì che le autorità regionali e locali della Campania operino fattivamente per la realizzazione di tutti gli impianti necessari a garantire un'autosufficiente gestione del ciclo dei rifiuti.
Conclude, quindi, stigmatizzando l'atteggiamento, a suo avviso, irresponsabile del Governo nazionale che non risponde adeguatamente alla grave emergenza in atto.

Tino IANNUZZI (PD), preliminarmente, ricorda che il decreto-legge in esame è il quinto provvedimento d'urgenza emanato dal Governo in carica sull'emergenza rifiuti in Campania. Si tratta di un provvedimento, sin dall'inizio richiesto dal Partito Democratico come atto di riconoscimento della gravità della situazione e del fallimento delle scelte del Governo e della maggioranza di centrodestra, che è stato emanato con grave ritardo a causa delle divisioni all'interno della maggioranza e all'esito di un dibattito tutto interno al centrodestra che ha assunto toni sempre più inaccettabili e oltraggiosi nei confronti dei cittadini e delle popolazioni campane.

Angelo ALESSANDRI, presidente, richiama il collega Iannuzzi alla necessità di concludere il suo intervento, in ragione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rassicurandolo che sarà sua cura restituirgli, in ogni caso, la parola all'inizio della seduta prevista per la giornata di domani.

Tino IANNUZZI (PD), prendendo atto dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia alla seduta di domani il prosieguo del suo intervento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali

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e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
C. 4240 Lanzarin.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Atto n. 369.

COMITATO RISTRETTO

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 491 dell'8 giugno 2011, a pagina 399, seconda colonna, all'ultima riga, deve leggersi «Viola, Guido Dussin» in luogo di «Guido Dussin».