CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2011
503.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, con riferimento ancora alla discussione di carattere generale che è stata impostata nelle scorse sedute sulle domande d'insindacabilità, il cui seguito è oggi all'ordine del giorno, e segnatamente con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è opportuna un'ulteriore segnalazione. Con la sentenza Onorato c. Italia (ric. n. 26218/06) depositata lo scorso 24 maggio 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato da parte del nostro Paese una nuova violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti. Il caso ineriva a una deliberazione di insindacabilità parlamentare adottata dal Senato nella XIV legislatura. Ne era derivato per il dottor Pierluigi Onorato, magistrato di cassazione, un ostacolo al diritto a un equo processo, dalla Corte europea ritenuto sproporzionato. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che è ormai nota, si arricchisce dunque di un ulteriore tassello.
In questo solco deve altresì segnalare che la Corte costituzionale italiana, lo scorso venerdì 24 giugno 2011, ha emanato una sentenza sfavorevole alla Camera dei deputati (la n. 194) relativa a una deliberazione della XIV legislatura adottata dalla Camera stessa in favore di Vittorio Sgarbi, il quale aveva reso, in una trasmissione televisiva, dichiarazioni ritenute offensive dai dottori Boccassini e Colombo. Crede che anche questi elementi possano essere d'interesse per il dibattito.

La Giunta prende atto.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che, nella scorsa seduta, la Giunta deliberò a maggioranza di richiedere all'Autorità

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giudiziaria di Napoli di trasmettere la richiesta, avanzata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, di applicare la predetta misura. A seguito della deliberazione della Giunta, ha immediatamente inoltrato la domanda al predetto giudice e questi ha provveduto a trasmettere assai sollecitamente la documentazione, la quale è pervenuta nel pomeriggio di venerdì 24 giugno. Essa è stata immediatamente inviata al relatore e messa a disposizione dei componenti, i quali ne hanno preso visione a partire dalla giornata di lunedì. Fa altresì presente che l'interessato è stato ritualmente invitato a intervenire o altresì a inviare memorie. Dà quindi la parola al relatore, il vicepresidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, intende iniziare la sua esposizione con l'espressione letteraria francese je suis désolé: questo stato d'animo gli deriva dal constatare una terribile confusione e abbondanza di eventi inserita nel 'tritacarne mediatico' di questi giorni. La vicenda oggetto del procedimento contro il collega Papa coinvolge poteri e apparati dello Stato, dalla magistratura alla Guardia di finanza, al Comitato per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Scusatosi con il collega Pierluigi Mantini per una polemica giornalistica degli scorsi giorni (dovuta verosimilmente a un fraintendimento), manifesta l'intenzione di svolgere una serie di considerazioni che mettano ordine nel panorama dei fatti descritti sia nei provvedimenti giudiziari sia sugli organi d'informazione. In questo caso il motto latino cuique suum assume un senso particolare giacché auspica che sia i colleghi di maggioranza sia quelli di opposizione vorranno dare un contributo alla chiarificazione, secondo i compiti propri della Giunta. È per questo che imposterà il suo ragionamento essenzialmente sul terreno metodologico e attende contributi rispetto alla sua, che sarà - nonostante la proposta finale - una relazione aperta.
Prese le mosse dal contenuto normativo dell'articolo 291 del codice di procedura penale (richiamato nella domanda dallo stesso GIP), il quale prescrive che il compendio documentale che guida le decisioni giudiziarie in materia di custodia cautelare deve comprendere anche gli elementi favorevoli all'imputato, precisa che tali elementi invece mancano alla disponibilità della Giunta. Pertanto domanda - senza che ciò comporti l'interruzione dell'esame della richiesta in titolo - che la Giunta medesima acquisisca medio tempore tutti gli atti depositati dagli uffici della pubblica accusa. Solo così la Giunta potrà scongiurare il pericolo di dover jazzare i vari elementi offerti confusamente all'attenzione dei suoi componenti e di rifuggire dall'impulso di concedere frettolosamente l'autorizzazione.
A guisa di suggestione iniziale, crede per esempio che debba far meditare la circostanza risultante da organi di stampa che il deputato Papa sia stato pedinato e fotografato anche nei pressi di Palazzo Montecitorio, con evidente intento persecutorio. Si tratta, a suo avviso, di uno scempio mediatico che deve essere contrastato. D'altronde, quando la Giunta affrontò il caso dell'on. Cosentino ebbe a disposizione copiosissima documentazione. Ribadisce quindi le sue perplessità sul fatto che il COPASIR abbia acquisito l'intera documentazione a meri fini conoscitivi mentre la Giunta è stata inspiegabilmente limitata nelle fonti documentali; insiste nella sua nuova richiesta istruttoria anche per poter consentire a tutti i membri di vagliare la concretezza delle esigenze cautelari e di non accontentarsi di formule stereotipate.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve osservare che la discussione sull'eventuale nuova richiesta di atti si è già esaurita nella scorsa seduta. Prega quindi il relatore di proseguire nello svolgimento della relazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, rimarca come il fumus persecutionis non si manifesti in sedi o momenti tipizzati bensì possa emergere in qualsiasi fase del procedimento. Di qui l'esigenza di avere una più completa conoscenza dell'indagine. A ogni

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modo, egli deve sottolineare come l'articolo 68 della Costituzione, al terzo comma, preveda il divieto di sottoporre membri del Parlamento a intercettazione di conversazione. Dagli atti, e anche da un articolo pubblicato oggi su Libero, emerge come gli inquirenti abbiano sottoposto terzi a intercettazioni con la certezza che avrebbero colto anche la conversazione dell'on. Papa. Questo gli sembra un evidente indice di fumus persecutionis, forse non in senso soggettivo ma, quanto meno, sotto il profilo oggettivo. D'altronde, i magistrati della pubblica accusa muovono dalla convinzione preconcetta che il Papa e gli altri indagati facciano parte di un'associazione per delinquere. Nella loro richiesta il vocabolo «associazione» compare ben 35 volte e quello «sodalizio» addirittura 48. Sicché è chiaro che l'elemento fondante dell'ipotesi accusatoria sia quello associativo ed è quello che il GIP per primo non condivide.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve far presente al relatore che, infatti, oggetto dell'esame della Giunta è l'ordinanza del giudice e non la richiesta dei pubblici ministeri.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, riprendendo il suo dire, esorta i membri della Giunta a non rimanere ciechi, sordi e muti di fronte alla palese violazione delle prerogative dell'on. Papa, il quale - occorre ribadire - non solo è stato pedinato e intercettato ma anche fotografato come altresì risultano intercettati altri parlamentari. Si tratta quindi di metodi investigativi inaccettabili che rivelano il fumus persecutionis, confermato in qualche modo dalle dichiarazioni rese alla stampa nei giorni scorsi dal procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Lepore, a mo' di fatto concludente postumo.
Osservato ancora come i membri della Giunta non possano atteggiarsi a meri tecnocrati, svolge rilievi su quella giurisprudenza della Corte di cassazione che distingue con nettezza come 'stereofonici' gli elementi che concorrono a determinare la gravità degli indizi di reato da quelli su cui possono basarsi le esigenze cautelari. Gli sembra che il riferimento fatto dal GIP alle abitudini di vita dell'on. Papa, quale elemento indicativo della capacità di reiterare il reato o di darsi alla fuga, sia del tutto fuori luogo. Si domanda infatti che cosa ne sarebbe stato del collega Papa o di qualsiasi altro deputato se non vi fosse l'articolo 68 della Costituzione.

Dopo che le deputate FERRANTI, ROSSOMANDO e SAMPERI - cui si associano i deputati PALOMBA e LO PRESTI - hanno risposto che Alfonso Papa sarebbe probabilmente recluso in carcere, il relatore SISTO replica esortando i colleghi a interpretare in modo corretto l'articolo 3 della Costituzione, che non è una lama per tagliare la testa a tutti ma garantisce parità di trattamento a parità di condizioni. Ribadita quindi la sua avversione culturale all'impostazione argomentativa offerta dal GIP in ordine al pericolo di fuga, prosegue il suo intervento domandando agli altri componenti per quale motivo la misura cautelare prescelta dall'autorità giudiziaria sia la restrizione in carcere. Al proposito, si attenderebbe risposte analoghe e coerenti a quelle date dai colleghi Lanfranco Tenaglia e Pierluigi Mantini in precedenti casi della XV legislatura, in particolare sul caso dell'on. Simeoni.
Ricordato che la Camera dei deputati, nella storia repubblicana, ha concesso l'autorizzazione all'arresto solo in quattro casi (i notori precedenti Moranino, Saccucci, Negri e Abbatangelo, relativi a gravi reati contro la persona o contro l'ordine pubblico), invita ancora una volta i colleghi a considerare il paso doble costituito dalla richiesta dei pubblici ministeri e dal provvedimento del GIP come un insieme oggettivamente persecutorio e propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego. A ogni modo, insiste nella sua richiesta istruttoria di acquisizione documentale.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, prega invece il relatore di recedere dalla sua nuova richiesta istruttoria sia perché dell'argomento si è già discusso nella scorsa seduta sia perché, in definitiva, egli

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ha già formulato una conclusione nel merito basata su una certa ampiezza di argomenti, segno che evidentemente egli e gli altri componenti dispongono di un sufficiente materiale istruttorio. L'esame deve ora proseguire sul binario della discussione sul merito, anche per rispettare il termine regolamentare dei trenta giorni dall'assegnazione della richiesta alla Giunta; a tal fine - considerato anche che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, in cui sono previste votazioni - propone ai colleghi un rinvio del seguito dell'esame a mercoledì 6 luglio 2011.

Dopo interventi dei deputati MANTINI (UdCpTP) e CONSOLO (FLpTP), la Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR - n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI)