CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 giugno 2011
502.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 giugno 2011.

Audizione di rappresentanti di Assobioplastiche, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00558 Alessandri su iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 giugno 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11). Pag. 63
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno scorso.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che è stato assegnato alla XIV Commissione per l'esame generale e alle altre Commissioni per l'esame delle parti di rispettiva competenza, il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota. Tale documento sarà trattato congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione per il 2011 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, il cui esame è stato già avviato nella seduta del 23 giugno scorso.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) relatore, riferisce che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione per il 2011 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011, il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
Al riguardo, osserva che tale Programma, elaborato dalle tre presidenze per il periodo dal luglio 2011 al dicembre 2012, è stato predisposto in stretta collaborazione con la Commissione europea ponendo al centro dell'attività del Consiglio - anche in raccordo con l'azione del Parlamento europeo cui il Trattato di Lisbona ha notevolmente potenziato il ruolo - l'obiettivo di fornire all'UE e ai suoi Stati membri i mezzi per uscire completamente dalla crisi e ripristinare le condizioni per una crescita economica sostenibile e di lungo periodo.
Con riferimento alle materie rientranti nella competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto che nella parte del Programma dedicata alle misure da porre in campo per migliorare la competitività delle economie europee, le tre presidenze indicano l'obiettivo programmatico del raggiungimento di un accordo in merito ad un quadro legislativo adeguato per l'aggiudicazione dei contratti di concessione sui servizi (che dovrebbe essere presentato intorno alla metà del 2011), nonché in merito alle proposte di semplificazione e di aggiornamento delle direttive dell'UE sugli appalti pubblici (attese entro la fine del 2011), e inizieranno i lavori sulla proposta di regolamento relativa all'accesso delle imprese e dei beni di paesi terzi al mercato UE degli appalti (che dovrebbe essere presentata entro la fine del 2011).
Fa altresì presente che nella parte del Programma dedicata alle politiche energetiche, si indica espressamente che, nel perseguimento dell'obiettivo strategico della costruzione di un mercato energetico integrato paneuropeo, grande importanza sarà assegnata all'ammodernamento delle reti infrastrutturali e all'adattamento delle reti stesse alla produzione di energia da fonti a bassa emissione di CO2 (reti intelligenti). Osserva, inoltre, che nel Programma si riconosce apertamente la necessità di dare importanza alle fonti di energia locali (convenzionali e non) e segnatamente alle fonti di energia rinnovabili. In tal senso, sarà dato seguito all'attuazione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili per quanto attiene alla sostenibilità dei biocombustibili e al finanziamento e al coordinamento ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 20 per cento e dell'intensificazione dei lavori sull'integrazione delle energie rinnovabili nelle reti energetiche.
Quanto ai temi più propriamente rientranti nella materia «Ambiente», fa presente che le tre Presidenze pongono al centro del loro programma di azione durante il mandato di 18 mesi fino al dicembre 2012 le seguenti priorità.

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La prima di tali priorità d'azione è individuata nell'adozione da parte del Consiglio europeo di decisioni sulla tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, mantenendo standard di qualità elevata e svolgendo un ruolo di coordinamento (definito «cruciale» nel Programma) delle varie politiche ed azioni per continuare a trasformare l'ambiente in un motore per l'occupazione e la crescita sostenibile.
Il Programma indica, inoltre, come prioritaria l'attuazione dell'iniziativa faro europea sull'uso efficiente delle risorse naturali, specificando a tal fine saranno messe in campo una pluralità di azioni, tra cui quelle in materia di basse emissioni di CO2, di efficienza energetica, di uso delle risorse idriche e di biodiversità. Tenendo conto, peraltro, che gli obiettivi del consumo e della produzione sostenibili sono assi portanti della strategia Europa 2020 e che la Commissione europea ha annunciato che la sua attività in materia ambientale nel 2011 e nel 2012 si concentrerà su questa particolare tematica, le tre Presidenze pongono come obiettivo programmatico prioritario della loro azione, l'intervento in termini di orientamenti politici (conclusioni del Consiglio) ovvero in termini di iniziative legislative nelle materie relative all'ecologizzazione della politica agricola comune (PAC), alla definizione di nuove politiche sull'uso delle risorse idriche (con la presentazione nel 2012 di un «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee», in linea con la designazione del 2012 come «anno dell'acqua»), alla promozione degli appalti verdi nella pubblica amministrazione, allo sviluppo della progettazione ecocompatibile nel settore delle costruzioni, ad una più efficace politica di gestione dei rifiuti.
La terza priorità ambientale indicata nel Programma si fonda sulla affermata esigenza di chiarire ulteriormente il valore economico della biodiversità e dei servizi ecosistemici, come pure sulla necessità di garantire sufficienti finanziamenti per l'attuazione delle azioni in materia di biodiversità. In tal senso, il Programma rende manifesto che il Consiglio si adopererà, nel 2011 e nel 2012, per l'effettiva attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità, nonché per la gestione delle zone Natura 2000, compresi gli adeguati finanziamenti.
La quarta priorità nell'azione delle tre Presidenze riguarda poi la governance ambientale, sia all'interno dell'UE sia a livello internazionale, che rimane una preoccupazione costante dell'UE. Sotto questo profilo, nel ricordare che a livello globale la discussione sulla governance si concentrerà sulla conferenza sullo sviluppo sostenibile 2012 delle Nazioni Unite (UNCSD 2012 -«Rio+20») e probabilmente si svilupperà in una più ampia riflessione sulla progettazione di una architettura istituzionale opportuna ed efficace per lo sviluppo sostenibile, il Programma assume come direttrice dell'azione del Consiglio «Ambiente» quella di sviluppare la discussione sulla strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile (indipendentemente dai lavori relativi alla strategia Europa 2020) e di esprimere una valutazione approfondita dell'attuale programma d'azione UE per l'ambiente (con scadenza a metà del 2012), e sul suo rinnovo.
Per quanto concerne specificamente la lotta ai cambiamenti climatici, nel Programma si fa presente che i negoziati su un regime internazionale in materia di cambiamenti climatici per il periodo dopo il 2012 saranno in una fase cruciale, con conseguenze di ampia portata per l'efficacia della governance multilaterale, durante l'intero periodo. A giudizio delle tre presidenze, quindi, lo slancio positivo della conferenza di Cancun alla fine del 2010 deve essere mantenuto al fine di ottenere ed attuare un accordo globale, completo e giuridicamente vincolante. In questo senso, le tre Presidenze si impegnano a coordinare efficacemente la posizione dell'UE attraverso l'intero processo, in particolare la preparazione della conferenza delle Parti di novembre/dicembre 2011 a Durban. Nel programma si sottolinea, inoltre, che i lavori nel contesto dell'UE, concernenti sia la mitigazione che l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono tanto importanti quanto quelli nel quadro internazionale e che sulla base della tabella di

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marcia 2050 verso un'economia a basse emissioni di carbonio presentata dalla Commissione, l'UE deve sviluppare una prospettiva strategica. Il Consiglio vaglierà per questo attentamente l'opportunità di fissare fasi intermedie verso il raggiungimento dell'obiettivo per il 2050, in stretta correlazione con la strategia UE 2020 e la sua iniziativa faro sull'efficienza delle risorse, operando nella direzione di favorire lo sviluppo di una nuova strategia globale di adattamento ai cambiamenti climatici entro la fine del 2012.
Infine, le tre presidenze indicano fra gli obiettivi programmatici prioritari della loro azione quello di promuovere il rafforzamento degli strumenti di controllo dei risultati delle politiche ambientali, ad esempio attraverso il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra o dell'impatto in termini di gas a effetto serra del cambiamento indiretto di destinazione del suolo correlato alla produzione di biocarburanti.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 giugno 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Atto n. 361.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 21 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel sottolineare come la materia della prevenzione degli incendi sia stata oggetto dal 1994 di diverse proroghe e come nel 2008 sia stato introdotto, a fini di semplificazione, la figura del tecnico professionista abilitato alla certificazione, esprime apprezzamento in via generale sulla proposta di legge formulata dal relatore. Ritiene comunque che alcune delle osservazioni introdotte nel parere possano destare qualche problema applicativo. A tale proposito, fa notare come, relativamente all'osservazione di cui alla lettera d), sia difficile, all'interno di officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o conburenti, individuare gli addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, essendo verosimile che in tali officine gli addetti svolgano più mansioni.
Analogamente richiama l'attenzione sulla questione dei campeggi, e quindi sull'osservazione di cui alla lettera i), evidenziando come possa verificarsi che su una stessa superficie possano collocarsi un numero variabile di roulotte con conseguente variabile aumento del rischio di incendio.

Ettore ROSATO (PD), premettendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere, invita il relatore a considerare alcune proposte di modifica. In primo luogo, relativamente all'osservazione di cui alla lettera g), ritiene che andrebbe prevista non l'esclusione tout court dei laboratori artigiani di oreficeria e argenteria, ma solo quella dei laboratori fino a 25 addetti. In secondo luogo, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera i), invita a valutare la congruità del riferimento alla «capacità ricettiva superiore a 600 persone», considerato che per gli alberghi il limite è rappresentato da 25 persone, nonché la congruità del riferimento alla superficie lorda superiore a

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36.000 metri quadri. In terzo luogo, invita a considerare l'ipotesi di cassare l'osservazione di cui alla lettera m), stante che l'innalzamento del limite da 200 mq a 300 mq per la superficie delle autorimesse pubbliche e private e dei parcheggi pluripiano e meccanizzati non risponde ad alcuna logica, se non a quella di sottrarre una serie di autorimesse e parcheggi ai controlli antincendio.

Franco STRADELLA (PdL) dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come, a suo giudizio, il contenuto di talune delle osservazioni dovrebbe avere un carattere più stringente e, quindi, andrebbero trasformate in condizioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) precisa come sia sicuramente condivisibile l'obiettivo di semplificare la disciplina per l'accesso al certificato antincendio. Pur premettendo che un intervento puntuale sull'Allegato I al provvedimento in esame non appare auspicabile, trattandosi di un allegato dal contenuto prettamente tecnico, fa notare come le tabelle inserite in tale Allegato rispondano a criteri datati che andrebbero rivisti.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, alla luce del dibattito testè svoltosi, e premettendo come la proposta di parere rechi osservazioni e non condizioni in considerazione della natura spesso tecnica del contenuto delle stesse, riformula la proposta di parere (vedi allegato 2): inserendo, all'osservazione di cui alla lettera g), l'esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria e argenteria fino a 25 addetti; prevedendo, all'osservazione di cui alla lettera i), il riferimento «alla capacità ricettiva superiore a 400 persone» in luogo della «capacità ricettiva superiore a 600 persone» ed eliminando anche il riferimento alla superficie lorda superiore a 36.000 metri quadri; cassando l'osservazione di cui alla lettera m).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Atto n. 369.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprime il prescritto parere sullo schema di regolamento in titolo, articolato in quattro Capi e sei articoli, che introduce numerose semplificazioni di procedure amministrative a vantaggio delle piccole e medie imprese in materia di disciplina delle acque reflue e di impatto acustico.
Sul piano generale, preme sottolineare due cose essenziali: la prima è che il provvedimento in esame viene incontro alle giuste esigenze del mondo delle imprese, soprattutto delle piccole e delle piccolissime aziende, senza modificare tuttavia la normativa di settore contenuta, rispettivamente, nel Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) e nella legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) e, soprattutto, senza diminuire i livelli di tutela ambientale garantiti dalla legislazione vigente.
Il secondo punto che ritiene importante evidenziare che - come è giustamente indicato nella relazione illustrativa - il risparmio derivante dall'entrata in vigore delle disposizioni di semplificazione introdotte dallo schema di regolamento in esame è stimato in ben 800 milioni di euro all'anno per il sistema complessivo delle PMI, che - è bene ricordarlo - rappresenta il 99,9 per cento delle imprese italiane e al cui interno le microimprese (1-9 addetti) costituiscono oltre il 94 per cento del totale.
Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto dell'articolato, rileva che l'articolo 1, dispone l'applicazione del provvedimento alle PMI, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive

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del 18 aprile 2005, vale a dire alle microimprese (con meno di 10 occupati e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), alle piccole (con meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) e alle medie imprese (con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro).
L'articolo 1 prevede, inoltre, che l'appartenenza ad una delle indicate categorie di imprese, è attestata direttamente da parte dell'impresa interessata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Il Capo II reca disposizioni relative ad alcune semplificazioni relative alla disciplina delle acque reflue.
In particolare l'articolo 2 riguarda i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche.
Il comma 1 prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 101, comma 7, lettera e) del Codice ambientale, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che, prima di ogni trattamento depurativo, presentino le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da una serie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A.
La tabella 1 indica direttamente le caratteristiche qualitative di alcune sostanze presenti nelle acque ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche. Per le sostanze non comprese nella tabella, si fa rinvio ai valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice ambientale, con riferimento alle emissioni in acque superficiali.
La tabella 2 individua, invece, una serie di attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 101, comma 7, del Codice ambientale.
In estrema sintesi si ricorda che i criteri generali della disciplina degli scarichi sono fissati agli articoli 101 e seguenti del Codice ambientale. In particolare l'articolo 101, comma 1, prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice. Il comma 2 dello stesso articolo 101 dispone che le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Codice, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Da ultimo, il comma 7, lett. e), prevede che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
Ricorda, infine, che il citato comma 7, alle lett. a), b), c) e f) individua, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, una serie di attività che generano acque reflue assimilate alle domestiche, che il provvedimento in esame integra con l'elenco della tabella 2.
Sul punto, segnala che nel parere predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si rileva l'opportunità di integrare l'elenco delle acque reflue assimilate alle domestiche, mentre l'ANCI segnala con un emendamento l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, la sostituzione della tabella 1 dello schema in esame con la tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 alla parte terza del Codice ambientale.
Ritiene altresì utile ricordare che, nell'ambito delle riunioni tecniche preparatorie che hanno visto il coinvolgimento anche delle associazioni imprenditoriali, una proposta analoga a quella delle regioni e dell'ANCI risulta essere stata avanzata dalle associazioni aderenti a Rete Impresa Italia. Tra le ulteriori proposte formulate dalla Confindustria si ricorda: l'estensione a 10 anni della validità dell'autorizzazione

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agli scarichi; la sostituzione dell'autorizzazione con un'autocertificazione nella quale si attesta il rispetto dei limiti di cui all'allegato 5 della parte terza del Codice ambientale. Alcune delle associazioni imprenditoriali - Rete Impresa Italia, Confartigianato, Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA), Confindustria - hanno proposto, inoltre, di estendere l'assimilazione alle acque reflue domestiche a talune attività di impresa non incluse nello schema in esame, soprattutto in considerazione dell'effettivo consumo di acqua all'interno del processo produttivo.
Tornando al contenuto del provvedimento in esame, osserva che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e), del Codice ambientale, in assenza della disciplina regionale, vengano applicati i criteri di assimilazione indicati nel comma 1 del medesimo articolo.
Il successivo articolo 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del Codice ambientale, introduce una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali se non si siano, nel frattempo, verificate delle modifiche rispetto all'autorizzazione a suo tempo concessa.
La relazione illustrativa sottolinea che la finalità di tale disposizione è quella di semplificare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione.
Il comma 1 di tale articolo prevede che, laddove non si siano verificate modifiche nell'impianto e nelle sostanze utilizzate nel processo produttivo rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, possa presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che dovrà attestare che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico ed al ciclo produttivo.
Il comma 2 esclude, poi, dalla prevista semplificazione gli scarichi di sostanze pericolose la cui disciplina - ovviamente più restrittiva - è contenuta nell'articolo 108 del Codice ambientale.
Per quanto riguarda il regime autorizzatorio relativo agli scarichi, si ricorda che esso prevede gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta e che per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione. L'articolo 124, commi 1 e 2, del Codice dispone, infatti, che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Il comma 7 prevede che, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione venga presentata alla provincia o all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. Il comma 8 fissa la validità dell'autorizzazione in quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Il Capo III, con l'articolo 4, introduce quindi alcune importanti semplificazioni documentali in materia di impatto acustico volte, come evidenzia la relazione illustrativa, ad introdurre il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività ed alla tutela degli interessi pubblici.
Il comma 1 prevede che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato B, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2-4, della legge n. 447 del 1995. L'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico permane qualora alcune di tali attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari) utilizzino impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di

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strumenti musicali. È ammessa la dichiarazione sostitutiva qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore indicati nel successivo comma 2.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 garantiscono, come sottolinea la relazione illustrativa, effettività allo strumento dell'autocertificazione riducendo gli oneri a carico delle imprese, dato che è stato rilevato che il costo unitario medio degli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre 3.000 euro. Pertanto vengono chiariti i casi in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (comma 2) e quelli per i quali è invece necessaria la documentazione di impatto acustico come previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 447 del 1995 (comma 3).
Fa presente, al riguardo, che in sede di Conferenza unificata le regioni e l'ANCI hanno rilevato l'opportunità di una modifica del comma 1, della soppressione dei commi 2 e 3 e dell'integrazione della tabella B. In particolare, è stato proposto di modificare il comma 1 prevedendo che siano escluse dalla certificazione acustica le attività a bassa rumorosità come descritte con maggior precisione nella nuova tabella B. Analoga proposta volta a circoscrivere con maggiore precisione le attività a bassa rumorosità esentate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico è stata avanzata dalle associazioni aderenti a Rete Impresa Italia. Confindustria propone invece la definizione di un elenco delle attività soggette alla previsione di impatto acustico, piuttosto che un elenco delle attività escluse, considerando anche il contesto in cui è destinata ad operare l'attività (per es. in zone residenziali o destinate ad attività produttive).
Ricorda che la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) prevede l'obbligo di presentare una documentazione di impatto acustico per la realizzazione o modifica di una serie di opere elencate dall'articolo 8, comma 2 (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade extraurbane, urbane e locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia), ma anche per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (comma 4). Il comma 3 prevede inoltre, l'obbligo di presentare una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione per una serie di insediamenti quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. Il comma 5 prevede che la documentazione di impatto acustico sia presentata mediante una autocertificazione del titolare, rinviando alle regioni la definizione delle modalità applicative. Da ultimo il comma 6 dispone che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati con DPCM 14 novembre 1997, deve contenere la documentazione di impatto acustico con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
Le disposizioni del Capo IV recano le disposizioni attuative.
In particolare, l'articolo 5 riguarda la modalità di presentazione da parte delle imprese delle istanze di autorizzazione, della documentazione, delle dichiarazioni e delle altre attestazioni richieste in materia ambientale, e ne dispone l'invio esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, ai sensi del regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo SUAP (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010), che concepisce il SUAP come unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa.

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Al riguardo, l'UPI ha rilevato la necessità che il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali sia disposto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, considerato che le Province sono in gran parte competenti al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. Inoltre, per uniformare le procedure di autorizzazione, ha rilevato l'opportunità di predisporre un modello unificato quale unico strumento utilizzabile dalle imprese, da predisporre con decreto interministeriale.
L'articolo 6 affida, infine, ai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, la predisposizione di forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento in esame, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con le associazioni imprenditoriali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3465 Cosenza e del disegno di legge C. 4290 Governo, approvato dal Senato recanti Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.