CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che in data 9 giugno 2011 è pervenuta la seguente lettera del Presidente della Camera:
«Onorevole Presidente, Le comunico che, a seguito dell'assunzione da parte dell'on. Cesario dell'incarico di sottosegretario di Stato, si intende che egli non faccia più parte della Giunta per le autorizzazioni. Mi riservo di procedere, in tempi brevissimi alla sua sostituzione con un rappresentante del Gruppo Misto, al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari in seno alla Giunta. Con i migliori saluti.» In data di ieri, 21 giugno 2011, è stato conseguentemente nominato membro della Giunta l'on. Mario Pepe, cui dà il benvenuto.
Ricorda altresì, in ordine a una domanda d'insindacabilità avanzata dall'ex deputato e oggi senatore Vincenzo Nespoli, imputato per diffamazione in un procedimento penale avviato su querela dell'ex deputato Domenico Tuccillo (20639/02 RGNR-Napoli), che, nella XIV legislatura, essa era stata esaminata dalla Giunta, la quale aveva concluso per l'insindacabilità, mentre l'Assemblea non aveva deliberato. Mantenuta all'ordine del giorno della XV legislatura, la questione era stata nuovamente esaminata dalla Giunta, la quale aveva concluso per la sindacabilità. Ma anche in tal caso l'Assemblea non aveva esaminato il documento. La domanda è stata quindi mantenuta all'ordine del giorno della legislatura in corso. Tuttavia, con accordo unanime della Giunta, il 28 luglio 2010 la domanda è stata cancellata dall'ordine del giorno della Giunta stessa perché il senatore Nespoli non ha manifestato più l'interesse alla deliberazione. Oggi il medesimo senatore Nespoli fa presente che la sua eccezione di prescrizione del reato non risulta allo stato accolta dal giudice procedente e che quindi il suo interesse alla deliberazione rivive. Egli pertanto torna a sollecitare che la Giunta si pronunzi. Nel frattempo, la cancelleria della V sezione penale del tribunale di Napoli ha chiesto alcuni ragguagli in ordine alla cronologia della domanda d'insindacabilità del sen. Nespoli. Tali informazioni appaiono essere utili al giudice

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proprio per decidere sull'applicazione della prescrizione richiesta dall'ex collega. È per questo che ha prontamente risposto con lettera del 16 giugno scorso.
Se non vi sono obiezioni, la Giunta pertanto potrebbe attendere l'esito dell'udienza del 5 luglio 2011, già fissata dal tribunale di Napoli, e poi, ove non fosse accolta l'eccezione, affrontare la questione nel merito.
(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica altresì che in data 26 maggio 2011, il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta una nuova domanda di autorizzazione a procedere ex articolo 96 della Costituzione inerente al collega Lunardi. Dalla documentazione trasmessa, appare a prima vista che la nuova domanda in realtà sia in tutto e per tutto la mera ripetizione - senza elementi di novità - di quella di cui l'Assemblea della Camera ha deliberato la restituzione l'8 marzo 2011.
La domanda restituita in tale data (doc. IV-bis, n. 2) era la reiterazione di una precedente (doc. IV-bis, n. 1), di cui pure l'Assemblea aveva deliberato la restituzione in data 6 ottobre 2010, ma fondata su una motivazione giuridica chiaramente diversa, pur nella proposizione della stessa domanda di autorizzazione a procedere; invece, in questo caso tra il documento IV-bis, n. 2 e la nuova domanda non vi è alcun elemento di novità o differenziazione, talché ci troveremmo di fronte a un idem su cui sarebbe preclusa una seconda pronunzia. Informalmente sono stati quindi domandati chiarimenti al presidente del collegio dei reati ministeriali di Perugia in ordine all'effettiva volontà sottostante alla richiesta. È evidente che, ove intento dell'autorità giudiziaria fosse quello di reiterare sic et simpliciter la richiesta su cui la Camera ha già deliberato, la Giunta non potrebbe che rifarsi al principio del ne bis in idem, incontestato nell'ordinamento parlamentare e comunque fissato e ribadito nelle sedute della Giunta, tra le altre, del 29 settembre e 13 ottobre 1999, 11 dicembre 2001, 3 e 24 febbraio 2010 e dalla Corte di cassazione (V sezione penale, nella sentenza n. 29453 del 2006) per quanto riguarda l'insindacabilità parlamentare; nella seduta del 17 settembre 2008 per quanto concerne le autorizzazioni ad acta; nella seduta del 2 agosto 2006 del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, a proposito dei reati presidenziali. Se non vi sono obiezioni, la Giunta resterà quindi in attesa di un riscontro da parte dell'autorità giudiziaria di Perugia per poi procedere nell'esame ovvero restituire gli atti pervenuti alla medesima autorità.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, con riferimento alla discussione di carattere generale che la Giunta ha impostato nelle scorse sedute sulle domande d'insindacabilità, il cui seguito è oggi all'ordine del giorno, e segnatamente con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è opportuna una ulteriore segnalazione. Con un atto d'intervento depositato alla Corte di giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo lo scorso 9 giugno 2011 nella causa C-163/10, l'avvocato generale presso la Corte medesima Nilo Jääskinen ha preso posizione circa i limiti dell'insindacabilità parlamentare italiana, la quale - per effetto dei rinvii contenuti nelle fonti del diritto dell'Unione europea a quelle nazionali - vale anche per i parlamentari europei di elezione italiana. Ebbene, anche facendo espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte dei diritti di Strasburgo (v. i nn. da 90 a 95 dell'atto d'intervento), l'avvocato generale Jääskinen esclude che l'insindacabilità parlamentare possa applicarsi a fatti che non abbiano un nesso organico con la funzione parlamentare del soggetto interessato. Si dovrà certamente attendere la decisione da parte della Corte ma crede che già questa presa di posizione possa essere d'interesse per il dibattito della Giunta.

La Giunta prende atto.

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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, precisando che l'interessato è stato ritualmente invitato a intervenire o altresì a inviare memorie, dà la parola al relatore, il vicepresidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, premette che un esame completo da parte della Giunta della domanda in titolo dovrebbe poter contare su un compendio documentale più ampio e certo. I mezzi di comunicazione ogni giorno danno ampiamente e, forse, anche indebitamente conto della circostanza che esistono diverse fonti documentali ulteriori rispetto al testo della domanda pervenuta. Ciò rischia di rendere - allo stato - il lavoro della Giunta non esaustivo. Sotto questo profilo, avverte la necessità logica di avere a disposizione non solo l'ordinanza del GIP con cui è disposta la custodia cautelare ma anche l'atto del pubblico ministero che quella custodia ha domandato. In sostanza, se il provvedimento del GIP si atteggia a risposta, è necessario che la Giunta conosca anche la domanda che l'ha determinata. Non si può infatti valutare compiutamente una risposta se non si conosce il contenuto della domanda. Tanto più che il GIP non ha accolto in toto le richieste della pubblica accusa ma vi si è confrontato in modo critico e dinamico, aderendo ad alcune di esse, riducendo l'ambito di altre e respingendone altre ancora. È per questo che, anche come impulso di coscienza, avverte la necessità che la Giunta acquisisca tale atto del pubblico ministero in modo da poter giovarsi della sinergia tra domanda accusatoria e risposta del giudice. Tutto ciò consentirebbe non già di esaminare i gravi indizi di colpevolezza, estranei all'oggetto dell'esame della Giunta, bensì i profili delle esigenze cautelari e la sussistenza del cosiddetto fumus persecutionis.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario a quella che definisce una richiesta preliminare del relatore, la quale peraltro appare in netto contrasto con il consueto approccio della maggioranza, assai critico verso la produzione investigativa e probatoria degli uffici della pubblica accusa. Gli pare che dalla richiesta a disposizione della Giunta sia perfettamente desumibile il contenuto della domanda cautelare del pubblico ministero, di cui l'organo giudicante ha effettuato un rigoroso vaglio. Quanto alla diffusione sulla stampa dei contenuti dell'inchiesta relativa alla domanda in titolo, osserva che la stampa fa bene il suo mestiere e garantisce l'effettività del diritto dei cittadini a essere informati. Ribadisce la sua contrarietà all'intento dilatorio che oggi appare emergere nello schieramento di maggioranza e crede che non si possa in nessun caso dare al collega Papa la medaglia di perseguitato politico. In questa legislatura la Giunta ha concesso a tutti un salvacondotto, eccezione fatta per taluni avversari politici della maggioranza: auspica che non voglia farsi 'lavanderia' anche in questo caso e che viceversa sia data prontamente una risposta all'opinione pubblica.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si sarebbe aspettato di ascoltare una relazione e non un'avvocatesca eccezione preliminare. I parametri del rito parlamentare sono ben disciplinati e non offrono spazi ad attività più proprie di un collegio difensivo: l'acquisizione di ulteriori documenti non fornirebbe infatti significativi elementi aggiuntivi utili per la Giunta ma forse solo per il collegio difensivo dell'on. Papa, il quale peraltro, eventualmente, potrebbe farsi parte diligente in tal senso. Crede che neanche gli esponenti della Lega nord vorranno prestarsi a una simile operazione.

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Donatella FERRANTI (PD) si aspettava anch'ella di ascoltare una relazione e non già un'eccezione pregiudiziale, come da un avvocato difensore. Tale eccezione è solo volta a perdere tempo e comunque ha l'intento di sottoporre ad un vaglio penetrante - che non spetta alla Giunta - gli atti di indagine della procura della Repubblica. L'acquisizione documentale richiesta potrebbe eventualmente essere giustificata all'esito di una discussione di merito, ma non in chiave preliminare. Tanto più che il pubblico ministero è una parte del processo e l'esame della Giunta deve incentrarsi sul provvedimento restrittivo che promana dal GIP, come attestato dai precedenti. Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, in questo caso ha emanato una misura completa e selettiva dei vari aspetti proposti nell'inchiesta. L'ordinanza è improntata al maggior garantismo possibile e soltanto in essa la Giunta dovrebbe, se vi riesce, cercare gli indici di un eventuale fumus persecutionis, il quale dovrebbe sostanziarsi in un intento di perseguire il deputato in ragione della sua attività politico-parlamentare. La richiesta del collega Sisto è dunque intempestiva e priva di supporto motivazionale.

Maurizio PANIZ (PdL) non ha bisogno di difendere il relatore Sisto, il quale regge benissimo la dialettica parlamentare, ma rimarca che la Giunta, da Regolamento, dispone di 30 giorni di tempo per riferire all'Assemblea. Non vede motivi per affrettarsi e rinunciare all'acquisizione di elementi utili alla decisione. Personalmente, non ha comunque difficoltà ad affermare che gli atti sinora pervenuti dimostrino l'evidente fumus persecutionis nei confronti del collega Papa, stante in particolare la vaga accusa di associazione per delinquere. Replicando al collega Palomba, sottolinea che il gruppo cui appartiene ha sempre votato contro le richieste di arresto, a prescindere dall'appartenenza politica dell'interessato alla deliberazione. Ricorda al riguardo il caso del collega Margiotta, il quale fu poi pienamente prosciolto dall'autorità giudiziaria.

Anna ROSSOMANDO (PD) stenta a comprendere il senso della richiesta preliminare del relatore e si domanda se, paradossalmente, essa non sia volta, in qualche modo, a interloquire direttamente con il pubblico ministero. In realtà, la relazione si dovrebbe centrare sul provvedimento del GIP e non sulle paventate contraddizioni tra questo e la domanda della pubblica accusa che lo ha suscitato. Tanto più che l'ordinanza del GIP si palesa selettiva delle richieste del pubblico ministero. La Giunta inoltre non può ignorare che si tratta di reati gravi, tra cui spicca la concussione, reato che appare, nel caso di specie, di portata ben più rilevante rispetto all'associazione per delinquere.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) constata che il collega Paniz ha sconfessato la fondatezza della richiesta del relatore. L'on. Paniz già prefigura la sussistenza del fumus persecutionis ed è dunque entrato nel merito. Invita i colleghi a proseguire in questo solco, dovendosi, a suo avviso, ritenere superata la richiesta istruttoria di acquisire ulteriori atti.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara anch'ella contraria alla richiesta del relatore sia perché il suo accoglimento attenterebbe al segreto istruttorio, non essendo ancora arrivato il tempo della discovery, sia perché l'ordinanza pervenuta già reca circostanziato materiale documentale e testimoniale. Osservato che gli altri coimputati sono già in custodia cautelare, vuoi in carcere vuoi a domicilio, invita i colleghi a proseguire l'esame nel merito.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), osservato che dalla documentazione pervenuta non emerge uno scenario edificante, nondimeno accoglierebbe la richiesta del relatore, stante il carattere fumoso di alcuni capi di imputazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, deve constatare che la richiesta del relatore non è rituale. Una richiesta di rinvio per approfondimenti è generalmente accolta nella prassi degli organi referenti,

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tanto più che in questo caso non c'è l'esigenza regolamentare di pervenire alla conclusione dell'esame nella seduta odierna; viceversa, l'istanza di acquisizione documentale dovrebbe scaturire da una necessità maturata a seguito dell'esame di merito. Il clima che si respira nel Paese consiglia, a suo avviso, di accelerare i tempi di esame della domanda, anche nell'interesse dei soggetti coinvolti: invita pertanto l'on. Sisto a svolgere la relazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, insiste nella sua richiesta sia a motivo del termine regolamentare dei 30 giorni, sia per la sua esigenza di svolgere un approfondimento. Del resto, il fumus persecutionis non si manifesta in sedi o momenti tipizzati bensì può emergere in qualsiasi fase del procedimento. Di qui l'esigenza di avere una completa cognizione dell'indagine.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rammenta che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede che l'interlocutore del Parlamento nelle questioni di immunità è il giudice che ha emanato il provvedimento la cui esecuzione si chiede di autorizzare. In questo caso, dunque, sarebbe inequivocabilmente il GIP. Richiama altresì l'articolo 5 della medesima legge, che prescrive che sia il provvedimento dell'autorità competente ad enunciare «il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate» e a fornire «alla Camera gli elementi su cui [si] fonda il provvedimento».

Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, interrompendo, ha ricordato che nel caso del deputato Cosentino la documentazione trasmessa era assai copiosa e ricomprendeva gli atti investigativi, Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ribadisce la sua contrarietà alla richiesta istruttoria del relatore, la quale fornirebbe anche per il futuro il pretesto per fare un'indagine sull'indagine. D'altronde, se il provvedimento fosse non sufficientemente motivato, secondo il principio imputet sibi, sarebbe l'autorità giudiziaria a sopportarne le conseguenze.

Federico PALOMBA (IdV), replicando al collega Paniz, rammenta il caso del deputato Zazzera, per il quale la maggioranza votò per non applicare la prerogativa parlamentare. Insiste comunque nella sua contrarietà alla richiesta istruttoria.

Maurizio PANIZ (PdL) ribadisce che l'esigenza manifestata dal relatore non è mossa da intenti dilatori. Crede che, sebbene non opportuno nell'ordinario svolgimento dei lavori della Giunta, se necessario si dovrà arrivare a un voto sulla proposta dell'on. Sisto.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che la relazione del collega Sisto sarebbe stata a suo avviso necessaria anche per capire quali carenze conoscitive egli avverta, per colmare le quali ha avanzato la sua richiesta istruttoria. È evidente che, formulata in maniera generica, la richiesta di acquisizione documentale avrebbe una latitudine incontrollabile.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, assicura che la sua richiesta istruttoria è mossa esclusivamente dall'esigenza culturale di approfondire e di poter disporre di un quadro cognitivo adeguato. Crede che una simile richiesta non sia peregrina e che, ove avanzata da un relatore, non sia stata mai respinta.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene necessario dissipare un equivoco. Altro è l'anelito dell'Ulisse di Dante, per cui occorre conoscere il massimo possibile, altro invece è esorbitare dal percorso procedurale degli ambiti istituzionali propri, individuati dalla richiesta del GIP di Napoli. Se il relatore cerca materiale per svolgere il processo al processo, forse dovrebbe addirittura riconsiderare l'opportunità di mantenere il suo incarico. Se proprio ritiene la documentazione indispensabile, il relatore potrebbe sollecitare l'on. Papa in tal senso.

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Antonino LO PRESTI (FLpTP) crede opportuno evitare una conta dei voti sulla questione discussa e investirne, piuttosto, il Presidente della Camera.

Federico PALOMBA (IdV) si associa alla richiesta di investire il Presidente della questione.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce la sua contrarietà a ogni acquisizione documentale, stante la totale irrilevanza del riscontro che se ne otterrebbe, che anzi costituirebbe un'indebita interferenza nell'attività giudiziaria.

Armando DIONISI (UdCpTP) invita anch'egli a evitare il voto sulla questione.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che la Giunta deve concludere l'esame della domanda entro il 15 luglio 2011. Personalmente, è contrario alla richiesta del relatore giacché la pronunzia della Giunta deve far riferimento al provvedimento per il quale si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Constatato però che sulla questione si è evidenziata una spaccatura tra i componenti della Giunta, si dovrà necessariamente procedere a un voto. Pone pertanto in votazione la proposta del relatore di domandare al giudice per le indagini preliminari di Napoli di trasmettere copia della richiesta a lui avanzata dall'ufficio del pubblico ministero, senza allegati e senza eventuali ulteriori documenti la cui esistenza non è nota alla Giunta. Resta inteso che se la Giunta approverà la proposta del relatore, la relativa istanza istruttoria verrà inviata immediatamente al giudice di Napoli e che la Giunta - a prescindere dall'effettiva ricezione della documentazione - riprenderà comunque l'esame della domanda nel merito nella seduta del 29 giugno 2011.

La Giunta approva a maggioranza.

La seduta termina alle 10.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR - n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI)