CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.
C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Golfo, illustra il contenuto dell'Accordo con l'Argentina sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 21 marzo 2007 a Roma, che si compone di un breve Preambolo, 24 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

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Quanto ai contenuti dell'Accordo, composto di un breve Preambolo, ventiquattro articoli (aggregati in dodici capitoli) ed un allegato, essi sono largamente modellati sul testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane), improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione.
Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e argentino si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dei due Paesi in ragione della loro appartenenza all'Unione europea (l'Italia) e al MERCOSUR (l'Argentina), nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.
Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono - o sembrano essere - in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.
L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano svolgere indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.
L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono - o

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sembrano costituire - infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata - o sembra si sia verificata - l'infrazione doganale.
La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.
L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.
L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-argentina che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche argentino, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
Gli articoli 22-24 contengono le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza di esso.
Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 25 maggio scorso, esso consta di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 31.914 euro l'anno a decorrere dal 2011.
L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segnala infine che, nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario Alfredo Mantica ha sottolineato che la ratifica dell'Accordo in titolo avviene in un momento di rinvigorita collaborazione economica tra i due Paesi. L'Accordo di mutua assistenza amministrativa si pone l'obiettivo di combattere le infrazioni alla legislazione doganale che pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei nostri due Paesi, attraverso una più stretta ed efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali. Esso potrà contribuire a rinsaldare la fiducia tra gli operatori economici, incentivando la presenza italiana in un Paese in cui la nostra classe imprenditoriale si trova pienamente a suo agio, non solo per le interessanti opportunità del mercato, ma anche alla luce delle affinità umane e culturali che da sempre ci accomunano.

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D'altro canto, gli investimenti di importanti gruppi italiani, quali Telecom, ENEL, IVECO-Fiat, Finmeccanica e quelli più recenti di Pirelli, confermano l'assoluto rilievo che il sistema economico italiano attribuisce al mercato argentino. Con detta ratifica, che si colloca più in generale nella politica di attenzione verso l'America latina da noi tradizionalmente osservata, l'Italia si propone di collaborare in un settore importante, anche per le criticità ancora riscontrate dagli operatori economici italiani che talvolta impediscono ai rapporti economici di esprimere appieno tutte le loro potenzialità. In particolare, sono state rilevate difficoltà in ambito doganale a seguito di una recente normativa nazionale che ha comportato blocchi commerciali di grande nocumento per alcune grandi imprese, specialmente per il comparto dell'auto-motive e dell'agroalimentare.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Massimo ZUNINO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011 è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 19 maggio 2011, in sede di prima applicazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010). In base a tale disposizione, il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che lo stesso Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 31 gennaio una relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. In base al parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, la relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, presentato il 9 novembre del 2010. Per quanto riguarda la procedura, il richiamato parere prevede che le Commissioni di merito, limitatamente ai profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono un parere alla XIV Commissione; quest'ultima procede all'esame generale dei documenti e presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea può concludersi con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.
Da un punto di vista metodologico - pur apprezzando la struttura della relazione trasmessa ed evidenziandone la conformità rispetto alle previsioni della legge n. 11 del 2005 - rileva il ritardo nella sua trasmissione, che di fatto pregiudica l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, presentato già nello

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scorso ottobre 2010 e oramai in buona misura già attuato.
Passando al merito dei documenti, rispetto ai profili di competenza della X Commissione, assume particolare centralità per il Governo il completamento del mercato unico al fine del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli assi di intervento considerati prioritari per l'Italia sono i seguenti: proprietà intellettuale, lotta alla contraffazione, controlli doganali, PMI, infrastrutture materiali e immateriali, concessioni di servizi e concorrenza, semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti.
In tale contesto, il Governo intende in primo luogo attribuire importanza alle iniziative contenute nell'Atto per il mercato unico (COM(2011)206) del 13 aprile 2011. Ricordo che tale documento - che costituisce una delle priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2011 nonché della prossima Presidenza polacca del Consiglio dell'UE - è stato assegnato alla X Commissione lo scorso 4 maggio 2011. Esso prospetta dodici azioni prioritarie per rilanciare il mercato unico europeo al fine di sfruttarne pienamente le potenzialità e consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare delle opportunità che esso offre in termini di crescita e sviluppo; tali azioni dovranno essere tradotte nel corso del 2011 in pertinenti proposte legislative, così da consentirne la realizzazione entro la fine del 2012. Tra le azioni chiave segnala l'accesso delle PMI ai finanziamenti; la tutela dei diritti dei consumatori, in particolare con riferimento al commercio online; gli interventi in materia di infrastrutture energetiche; la promozione dell'imprenditoria sociale; il miglioramento del quadro normativo per le imprese; la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; lo sviluppo del settore dei servizi.
Nella relazione programmatica, il Governo si sofferma specificamente su tali ultimi due profili; con riferimento al settore dei servizi e delle professioni, sottolinea l'esigenza di portare avanti le iniziative per dare completa attuazione alla cosiddetta direttiva servizi in Italia (con particolare riferimento alla creazione degli «sportelli unici») ed evidenzia la necessità di tener conto, in sede di eventuale revisione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, delle rilevanti esigenze nazionali. Sarebbe utile qualche ulteriore chiarimento con riferimento a tali esigenze, così come in relazione alle criticità riscontrate nell'attuazione della direttiva servizi.
Ricorda che la X Commissione, in congiunta con la Commissione Giustizia, nella seduta dell'11 marzo 2010, ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della cosiddetta direttiva servizi, ponendo alcune questioni, che incidono sui confini tra la nozione di «professione regolamentata» e quella di «professione non regolamentata», riferite al decreto legislativo di attuazione della sopra richiamata direttiva 2005/36/CE. La necessità di aprire il settore dei servizi e delle professioni ad una maggiore competizione è oggetto inoltre delle raccomandazioni per l'Italia presentate dalla Commissione europea lo scorso 7 giugno, nell'ambito della procedura del semestre europeo, ai fini della espressione da parte del Consiglio di raccomandazioni sui rispettivi piani nazionali di riforma.
Sulla delicata questione del brevetto unico europeo, si registra l'impegno del Governo ad opporsi fermamente all'avvio della cooperazione rafforzata per la creazione di un brevetto unico europeo e per il relativo regime linguistico, oggetto di due proposte di regolamento (COM(2011)215 e 216) del 13 aprile 2011, assegnate alla X Commissione lo scorso 4 maggio. Occorre fare presente che alla cooperazione rafforzata partecipano tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Italia e Spagna che considerano lesiva del principio di parità linguistica la proposta di mutuare per il futuro brevetto unico europeo la prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) basata sull'utilizzo di francese, inglese o tedesco. La relazione evidenzia la necessità di perseguire una soluzione per il brevetto europeo che non sia discriminatoria, ma che tuteli i princìpi di pari dignità e

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rispetto delle diversità linguistiche e culturali degli Stati membri, assicurando una generale accessibilità di tutti i brevetti in lingua inglese con effetto giuridico vincolante anche per il regime delle controversie, e che implichi la definizione di un regime delle traduzioni permanente modificabile solo al'unanimità.
Il Governo ha già presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione che autorizza la cooperazione rafforzata, evidenziando, oltre che l'assenza di un valido fondamento giuridico, anche il pregiudizio al mercato interno e gli effetti distorsivi della concorrenza e discriminatori per le imprese italiane che deriverebbero dalla sua attuazione. Anche la XIV Commissione Politiche dell'UE, nell'ambito della procedura volta a verificare la conformità delle proposte di atti legislativi europei al principio di sussidiarietà, ha approvato un parere motivato fortemente critico sulle due proposte di regolamento, già inviato alle istituzioni comunitarie. Ricorda che sulla materia del regime linguistico del brevetto unico europeo si era già espressa in senso contrario anche la X Commissione lo scorso 22 dicembre 2010 (in occasione dell'esame della precedente proposta di regolamento sul regime di traduzione del futuro brevetto dell'UE), sottolineando come l'opzione di utilizzare solo inglese, francese e tedesco, oltre che palesemente contraria al principio della parità di trattamento tra tutte le lingue ufficiali dell'UE stabilito dal TFUE, fosse suscettibile di creare ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei Paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto.
Rileva che il Governo si sofferma su ulteriori profili attinenti alla proprietà intellettuale, tra cui la proposta di direttiva presentata lo scorso 24 maggio e sostenuta dal Governo italiano per l'armonizzazione degli aspetti relativi alla tutela delle opere orfane (vale a dire le opere protette dal diritto d'autore i cui titolari sono sconosciuti o introvabili); la necessità di una proposta di direttiva sulle misure penali per rafforzare la lotta alla contraffazione e alla pirateria; la proposta di direttiva quadro sulla gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on-line transfrontalieri.
Passando alla tematica delle misure a favore delle piccole e medie imprese segnala che essa, oltre che priorità dell'Atto unico europeo, è affrontata anche dalla Comunicazione della Commissione europea (COM (2011)78) in materia di riesame dello Small Business Act (SBA) per l'Europa.
Il Governo italiano, che attribuisce speciale importanza a tale documento, evidenzia l'esigenza di creare un ambiente giuridico e fiscale favorevole per le PMI e si sofferma su due ulteriori aspetti: da un lato, l'introduzione della definizione di micro, piccola e media impresa, con la previsione di misure specifiche in applicazione del principio pensare prima di tutto in piccolo; dall'altro, una maggiore attenzione al concetto di passaggio generazionale, al fine di individuare in maniera più efficace le imprese potenzialmente innovative.
Il tema delle PMI è di particolare interesse anche per questa Commissione, che lo scorso 25 maggio ha iniziato l'esame della revisione dello Small Business Act e sta svolgendo un ciclo di audizioni in materia; tenendo conto della rilevanza del settore per l'Italia (come sottolinea la relazione illustrativa, l'81 per cento della forza lavoro è impiegato in una PMI) e dell'importanza che ad esso attribuisce lo stesso Governo, si ritiene di grande importanza la partecipazione del Governo ai lavori di questa Commissione al fine di fornire i necessari chiarimenti ed elementi informativi nell'ambito dell'esame della revisione dello SBA.
Un'altra importante materia, su cui si registrano chiare indicazioni del Governo, è quella degli aiuti di Stato. La relazione programmatica indica come prioritario il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG) (la cui procedura di consultazione pubblica dovrebbe concludere entro luglio 2011) ed evidenzia

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in particolare la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica. In proposito ricorda che la relativa comunicazione della Commissione europea, presentata lo scorso 23 marzo 2011, è stata assegnata il 31 marzo alle Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive.
Il Governo, confermando la posizione già espressa su precedenti documenti già inviati alle istituzioni comunitarie, richiama inoltre i lavori volti al riesame degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, che riprenderanno e si svilupperanno nel 2011 e aggiunge che nel corso del 2011 potrebbero essere elaborati dalla Commissione europea Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle istituzioni finanziarie alla luce della crisi economica e finanziaria.
Passando poi alla politica energetica, sottolinea l'importanza di strategie condivise a livello europeo. L'Italia, infatti, è tra i maggiori Stati membri dell'UE, quello che presenta le più evidenti criticità in relazione al più elevato grado di dipendenza dalle forniture estere. Il costo sostenuto dal nostro Paese per l'acquisto di prodotti energetici pesa gravemente sulla bilancia commerciale; la dipendenza dall'estero espone l'Italia a una forte vulnerabilità che riduce anche i margini di manovra nelle scelte di politica estera. L'interesse dell'Italia è, quindi, quello di adottare politiche in materia di energia sempre più condivise a livello europeo, con particolare riferimento al completamento del mercato unico e al potenziamento e all'interconnessione delle reti. Quest'ultima appare decisiva per ridurre rischi di black-out o carenze negli approvvigionamenti che i singoli Stati dovessero affrontare.
Giudica quindi condivisibile l'interesse manifestato dal Governo nella relazione per il rafforzamento delle infrastrutture energetiche. Allo stesso tempo, si devono sottolineare alcuni elementi positivi che contraddistinguono la situazione nel nostro Paese a partire dai risultati conseguiti in materia di risparmi ed efficienze energetiche. Appare apprezzabile, in proposito, l'indicazione per cui la progressiva evoluzione ad una economia a basso contenuto di carbonio deve realizzarsi in primo luogo attraverso un uso efficiente delle risorse. Per questo motivo, opportunamente si afferma che l'iniziativa faro adottata in proposito deve perseguire, allo stesso tempo, la crescita della produttività delle risorse stesse e la riduzione dell'impatto ambientale del relativo sfruttamento. La relazione, da ultimo, segnala che l'Italia ha posto una riserva di esame sulla recente proposta di direttiva Euratom per la modifica della vigente normativa in materia di combustibile di materiale esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Rileva, infine, in materia di tutela dei consumatori, che il Governo indica tra gli impegni prioritari per il 2011 il dibattito sulla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori e sottolinea il proprio interesse a fornire un contributo anche in relazione alla prevista adozione da parte della Commissione di un atto di carattere non legislativo, volto ad illustrare i principi generali riguardanti le azioni di ricorso collettivo e i futuri orientamenti strategici. Con riferimento a tale ultimo profilo, il Governo richiama gli orientamenti già espressi con il proprio position paper del 2008 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie.
Concludendo, si dichiara disponibile a predisporre un parere articolato alla XIV Commissione, anche in relazione agli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Raffaello VIGNALI, presidente, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato un testo base che recepisce le indicazioni contenute nelle proposte di legge in titolo (vedi allegato).

Fabio GAVA (PdL), relatore, sottolinea che il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto ha consentito di approfondire i diversi aspetti connessi alla disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Osserva che particolare attenzione è stata dedicata alla formazione degli operatori del settore e nel testo si prevede un percorso distinto in due fasi: la prima comprende la frequenza di un percorso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato; la seconda fase si realizza con la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata di un anno che si conclude con l'ammissione ad un esame il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche bionaturali che consente l'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale. Ritiene che il testo adottato dal Comitato ristretto rappresenti una buona sintesi delle diverse esigenze evidenziate nei provvedimenti in titolo, sottolineando che esso è stato ampiamente condiviso dalle diverse componenti politiche presenti in Commissione. Auspica pertanto che esso sia adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), domanda al relatore se, in base alla nuova disciplina recata dal testo unificato, gli attuali operatori del settore potrebbero avere problemi a continuare la propria attività, ovvero se si renderà per loro necessario un iter formativo integrativo.

Fabio GAVA (PdL), relatore, rileva che - ai sensi del testo predisposto che modifica l'impostazione delle proposte di legge impostate originariamente su un percorso di studi di tre più due anni - la formazione è perfettamente coerente con il percorso formativo attuale, di competenza delle regioni, e le norme transitorie consentono agli operatori che esercitano attualmente di continuare la propria attività.

Elisa MARCHIONI (PD) ritiene che il testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenti una buona sintesi di tutte le tematiche emerse nel corso dell'esame relativamente alla professione di estetista e possa configurarsi come un valido contributo per una nuova disciplina del settore delle scienze estetiche e bionaturali, garantendo nel contempo le competenze delle regioni.. A suo giudizio il testo potrà consentire la tutela della concorrenza e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali al

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mercato, garantendo altresì la tutela dei consumatori.

Raffaello VIGNALI, presidente, propone quindi di adottare il testo elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di adottare il testo elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.