CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2011
496.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PD, entra a far parte della Commissione il deputato Alberto Losacco, mentre cessa di farne parte il deputato Marco Fedi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.
C. 4388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo con l'Argentina sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 21 marzo 2007 a Roma, si compone di un breve Preambolo, 24 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e argentino si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dei due Paesi in ragione della loro appartenenza all'Unione europea (l'Italia) e al MERCOSUR (l'Argentina), nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.
Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono - o sembrano essere - in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.
L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano svolgere indagini su un'infrazione doganale

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con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.
L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata, o sembra si sia verificata, l'infrazione doganale.
La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.
L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Nel contempo, tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE e dell'Argentina al MERCOSUR fanno sì che, qualora richieste dalle competenti rispettive istituzioni, le autorità nazionali dei due Paesi possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.
L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-argentina che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche argentino, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
Gli articoli 22-24 contengono le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza di esso.
Segnala, quanto al disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 25 maggio scorso, che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 31.914 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Atto n. 367.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto - come previsto dalla disposizione di delega recata dall'articolo 16 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) - all'attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2). In particolare, lo schema di decreto è volto ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.
Ricorda che i criteri e principi direttivi della delega, indicati al comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 96 del 2010 sono i seguenti:
prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO2 siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, mediante studi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2;
prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.

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Segnala quindi che lo schema di decreto in esame si compone di 36 articoli e tre allegati.
Il Capo I (articoli 1-6) reca le norme relative alle finalità ed all'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo.
Le disposizioni dei capi II e III (articoli 7-17) disciplinano l'analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.
Le norme contenute nel Capo IV (articoli 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente.
Le disposizioni dei Capi V e VI (articoli 28-33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata dell'articolato, ricorda - quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE - che, in una relazione (COM(2011)217) presentata il 20 aprile 2011, la Commissione valuta positivamente i risultati del programma energetico europeo per la ripresa economica (EEPR) attraverso il quale, a partire dal 2009, l'UE ha cofinanziato un gruppo mirato di progetti strategici nel settore energetico.
In particolare, sono stati considerati ammissibili al finanziamento totale di 1 miliardo di euro sei progetti dimostrativi per la cattura e lo stoccaggio di CO2 destinati a diventare operativi entro il 2015 secondo gli auspici del Consiglio dell'Unione europea, tra i quali è stato incluso anche l'impianto dimostrativo integrato di cattura di CO2 su larga scala, relativo alla centrale Enel di Porto Tolle (Progetto ZEPT - Zero Emission Porto Tolle) a cui è stato destinato un finanziamento fino a 100 milioni di euro.
Tale contributo sarà erogato sulla base di contratti di sovvenzione che sosterranno i costi di capitale in fase di investimento - ovvero la fase del progetto durante la quale avviene la costruzione - unicamente imputabili alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. Tale sostegno non potrà superare l'80 per cento del totale dei costi d'investimento.
La relazione segnala che per l'impianto di dimostrazione per la cattura e lo stoccaggio di CO2 di Porto Tolle i finanziamenti hanno consentito di selezionare quattro contraenti per eseguire gli studi preliminari dettagliati ingegneristici e progettuali (Front-End Engineering and Design, FEED) per l'unità di cattura del carbonio. Secondo la relazione, gli studi di fattibilità hanno individuato quale struttura adatta allo stoccaggio di CO2 un acquifero salmastro situato al largo della costa adriatica settentrionale, mentre sono in corso ulteriori studi dettagliati dei serbatoi.
Segnala infine che il progetto ZEPT figura nell'elenco dei progetti che il 9 maggio 2011 il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha inviato alla BEI ai fini della valutazione per l'ammissione al finanziamento previsto dal programma NER 300 per la dimostrazione di tecnologie energetiche innovative, la cui aggiudicazione è prevista per la metà del 2012.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
COM(2010)733.
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.
COM(2010)738.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la bozza di parere formulata, che appare nel complesso condivisibile e che pare coprire le questioni principali affrontate dalle proposte di regolamento, in un ambito di grande rilevanza per il settore agroalimentare italiano.
Condivide, in particolare, le valutazioni formulate in premessa, con riferimento sia al principio di sussidiarietà che al principio di proporzionalità. Ritiene altresì condivisibile il richiamo recato dalla prima osservazione alla necessaria trasparenza, chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del luogo di produzione e luogo di origine, che rappresentano la forza del sistema produttivo italiano. Ritiene inoltre opportuna l'esigenza sottolineata dalla osservazione di cui alla lettera c), volta ad assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva. Si tratta di una notazione importante, che meritava forse di essere maggiormente sviluppata, ma che appare in ogni caso apprezzabile. Risulta appropriata anche l'osservazione di cui alla lettera d), mentre suscita alcune perplessità l'osservazione recata dalla lettera e), che, nell'intenzione di fissare un termine di scadenza della delega, introduce a suo avviso un fattore di complicazione e di rallentamento; ciò anche in considerazione del fatto che sufficienti garanzie sono offerte da quanto invocato alla precedente lettera d), anche mediante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 490 del TFUE.
Manifesta in conclusione la disponibilità del suo gruppo ad esprimersi favorevolmente sulla proposta di parere formulata dal relatore, ove sia soppressa l'osservazione di cui alla lettera e).

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, pur sottolineando la fondatezza dell'osservazione di cui alla lettera e), ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata dal collega Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Prima relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

Mario PESCANTE, presidente e relatore, rileva come l'avvio dell'esame congiunto

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della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 segni una tappa «storica» nel rafforzamento degli strumenti di intervento del Parlamento nella formazione delle politiche e della normativa europea. Si apre, per la prima volta, una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale la Camera potrà definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.
L'introduzione di questa nuova sessione è un risultato di grande rilievo, frutto della combinazione di modifiche legislative e dell'intervento della Giunta per il regolamento, operati o sollecitati dalla XIV Commissione.
Anzitutto, l'articolo 15 della legge 11 del 2005 - integralmente sostituito dalla legge comunitaria per il 2009 per effetto dell'approvazione all'unanimità, presso la XIV Commissione, di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle relazioni per il 2007 e per il 2008 e confluita nelle due risoluzioni, a prima firma Centemero, approvate in Assemblea - ha disposto la presentazione, in luogo di un'unica relazione annuale, di due distinte relazioni: una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una relazione di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo.
La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.
In attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di settore, appare opportuno, in sede di avvio dell'esame presso la XIV Commissione, concentrarsi sui profili procedurali e di metodo e sugli elementi generali della relazione programmatica e del programma legislativo, anche al fine di stabilire le opportune attività conoscitive. Sulla base delle indicazioni della commissioni di settore e dei risultati delle audizioni si potrà passare ad un esame più specifico del merito dei due documenti, in vista della predisposizione della relazione per l'Aula.
In ordine agli obiettivi e potenzialità della sessione programmatica, ricorda che l'introduzione di questa nuova sessione «programmatica» o di fase ascendente è un risultato di grande rilievo che è forse passato in secondo piano rispetto alle altre grandi innovazioni nelle procedure di collegamento della Camera con l'UE, previste in particolare dalla riforma della legge n. 11 del 2005 e dai due pareri della Giunta relativi alla applicazione delle nuove prerogative dei parlamenti nazionali previste dal Trattato di Lisbona.
La nuova procedura intende infatti colmare una lacuna che è stata avvertita con evidenza nel corso di questa legislatura e delle precedenti legislature: l'assenza di una grande ed approfondito dibattito in Parlamento sull'andamento generale del processo di integrazione e sul ruolo che nel suo ambito il nostro Paese può e deve svolgere. Si è infatti determinato nella legislatura in corso un paradosso: mentre, grazie al ruolo di impulso della XIV Commissione, tutte le iniziative legislative e non legislative dell'UE, sono state oggetto di uno specifico esame, con una crescita esponenziale del numero di atti di indirizzo adottati dalla Camera, sono state rare e frammentarie le occasioni per discutere

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nel loro complesso delle grandi priorità strategiche e, più in generale, dello stato e delle prospettive dell'Unione.
Per un verso, infatti, l'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, che pur si sarebbe prestato a questo scopo, si è svolto spesso in modo tardivo, con scarsa partecipazione dei deputati e senza una reale interlocuzione con il Governo; per altro verso, la vecchia relazione annuale del Governo - anche per il ritardo sistematico nella sua trasmissione e nel suo esame, determinato dall'abbinamento con la legge comunitaria e per la pessima qualità redazionale - si è rivelato di scarsa utilità, contenendo indicazioni scarse e obsolete sulla posizione e gli orientamenti del Governo.
La nuova sessione europea ha l'ambizione di superare queste lacune, consentendo, attraverso l'esame contestuale e incrociato dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni europee da parte di tutti gli organi della Camera, Commissioni permanenti e Assemblea, lo sviluppo di un reale dibattito, esteso anche alle parti sociali, alle categorie produttive e a tutti gli altri soggetti interessati. È fondamentale affinché questo dibattito sia tempestivo ed efficace che esso si collochi in un fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, in cui non si siano ancora cristallizzate in documenti specifici molte delle scelte regolative della Commissione europea e non si siano definite in modo netto le posizioni negoziali delle altre Istituzioni e degli Stati membri. In questa fase la possibilità di riportare gli esiti del dibattito parlamentare nazionale nella formazione delle scelte europee è amplificata.
L'intervento precoce del Parlamento è peraltro non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea. Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'UE e di quelle nazionali è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'UE.
Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea - culminata nell'esito negativo dei referendum sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi - una piena conoscenza e valutazione del quadro complessivo degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità.
Al tempo stesso, le istituzioni stesse acquisirebbero un feed back in merito alla posizione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione e i cittadini stessi comprenderebbero meglio il valore aggiunto l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali. Ciò a maggior ragione in un fase come quella attuale, caratterizzata da una crisi economica e finanziaria di portata globale a fronte della quale l'azione dei singoli stati membri si sta dimostrando evidentemente insufficiente.
Non a caso la Camera dei deputati ha proposto in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere «istituzionale» l'esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta - che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale - è stata rilanciata dalla delegazione della XIV Commissione anche in seno alla COSAC, proponendo che le riunioni del primo e del secondo semestre di ogni anno siano dedicate ad una discussione, rispettivamente, della strategia politica annuale e del programma di lavoro della Commissione.
Perché la sessione di fase ascendente possa svolgere le funzioni sopra richiamate sono tuttavia necessari tre presupposti.
In primo luogo, occorre, come già ricordato in premessa, che la relazione programmatica del Governo sia trasmessa alle Camere entro il termine del 31 dicembre

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di ogni previsto dalla legge n. 11 del 2005 in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica; ciò anche in considerazione del fatto che il programma di lavoro della Commissione europea è presentato generalmente alla fine di ottobre o all'inizio di novembre.
In secondo luogo, occorre che la relazione non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le relazioni presentate secondo la normativa previgente e indichi in modo chiaro gli orientamenti del Governo per ciascuna grande politica e per le principali iniziative legislative. Ciò non soltanto allo scopo di assicurare che la Camera intervenga in una fase precoce del processo decisionale europeo ma anche di assicurare che il Governo, in tutte le sue articolazioni, operi una riflessione coerente sugli obiettivi e gli strumenti della propria azione complessiva a livello europeo.
Il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della relazione programmatica può, in altri termini, risolvere un ulteriore profilo di criticità emerso in merito alla partecipazione dell'Italia all'UE: l'assenza di una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, in grado di inserire i singoli dossier in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale.
Con specifico riferimento alla relazione programmatica e al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, ribadisce nuovamente che la relazione programmatica per il 2011 è stata trasmessa alla Camera soltanto il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005. Questo ritardo viene, sia pure indirettamente, giustificato nella premessa della stessa relazione con riferimento al non facile lavoro di preparazione richiesto dalla prima applicazione della nuova disciplina. È stato infatti necessario, come ricordato sempre dalla premessa, definire l'appropriata struttura del documento ed adeguare l'impostazione dei contributi delle diverse Amministrazioni.
Pur tenendo conto di queste obiettive difficoltà, non si può non osservare che il forte ritardo della trasmissione ha determinato l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, come la natura stessa della sessione richiederebbe, per le ragioni indicate in precedenza. È stata così significativamente pregiudicata l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, presentato già nello scorso ottobre e oramai in buona misura già attuato. Va quindi ribadita la necessità che le prossime relazioni siano trasmesse nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge.
La struttura della relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 11 del 2005 e costituisce, in linea generale, un apprezzabile progresso rispetto alla vecchia relazione annuale. Il documento reca, infatti, per quasi tutte le politiche e ai profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea l'indicazione, sia pure in termini a volte generici, delle azioni dell'UE che il Governo considera prioritarie.
Di grande rilevanza è l'indicazioni degli strumenti di coordinamento apprestati per assicurare, attraverso il contributo di tutte le amministrazioni interessate, la formazione e la difesa della posizione nazionale su dossier complessi, come la riforma del bilancio dell'Unione europea.
Particolarmente accurata è anche la sezione le strategie di comunicazione del Governo per il 2011 in relazione alle attività dell'Unione e alla partecipazione ad essa dell'Italia, che risponde non soltanto al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ma anche agli indirizzi più volte espressi dalla Camera.
Va tuttavia sottolineato che il documento presenta diversi aspetti critici che ne pregiudicano parzialmente l'utilità ai fini dell'esame parlamentare.
In primo luogo, la relazione indica soltanto per alcuni settori gli orientamenti del Governo in merito alle specifiche iniziative avviate o preannunciate dalle Istituzioni europee; le sezioni relative ad

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alcune politiche si risolvono addirittura in una mera elencazione delle attività in corso a livello europeo, senza alcuna valutazione in merito alla loro rilevanza per l'Italia. Nel corso dell'esame andrà verificato se tali lacune siano indice dell'assenza nelle amministrazioni interessate di una chiara posizione sulle attività dell'UE.
In secondo luogo, le varie sezioni del documento sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, che rende non agevole la lettura e l'analisi.
Un terzo e più rilevante problema discende dal fatto che la relazione, sia nel caso in cui indica gli orientamenti del Governo relativi alle singole politiche o iniziative, sia in assenza di tali indicazioni, tiene conto solo in modo occasionale degli indirizzi già definiti in relazione a numerose questioni o progetti legislativi dalle Camere. È il caso, in particolare, della riforma del bilancio e della politica di coesione e della nuova governance economica.
Tali lacune potrebbero peraltro essere colmate acquisendo dal Governo gli opportuni elementi di conoscenza e valutazione nel corso dell'esame presso le Commissioni di settore e la XIV Commissione.
Con riguardo al programma di lavoro della Commissione europea, essendo stato il documento presentato alla fine dello scorso ottobre, appare poco utile una riflessione generale sulla sua impostazione e sulle sue priorità, essendo esse oramai in via di attuazione o superamento.
Potrà invece essere opportuno verificare se il programma contenga obiettivi o iniziative di particolare rilievo su cui la relazione programmatica del Governo non fornisce indirizzi specifici.
Potrebbe risultare altresì utile operare una prima valutazione del programma della prossima Presidenza polacca del Consiglio dell'UE che, anche se non formalmente assegnato, contiene indicazioni importanti sugli orientamenti che la Presidenza stessa intende seguire nel prossimo semestre.
In conclusione, in attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di settore e in conformità alla prassi consolidata, propone di svolgere un ciclo di audizioni, non limitato ai soggetti ascoltati negli anni precedenti ma anche ad ulteriori interlocutori qualificati che offrano un contributo effettivo all'inquadramento ed approfondimento delle politiche europee.
Si tratta, in particolare, di rappresentanti del Ministero dell'economia, in considerazione della centralità delle questioni relative alla nuova governance economica, ai mercati finanziari, alla riforma del bilancio europeo; del Vicepresidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali e i rapporti con i parlamenti nazionali, anche alla luce della recentissima relazione della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali; europarlamentari italiani che rivestano cariche specifiche. Ciò anche alla luce di alcuni episodi recenti in cui è emerso un singolare disallineamento tra la linea del Governo e del Parlamento e quella degli europarlamentari su dossier di grande rilevanza per l'interesse del Paese (come il brevetto europeo).
Si potrebbe altresì procedere all'audizione del rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (CIACE), dell'Ambasciatore della Polonia in Italia, con riferimento al programma della Presidenza polacca del Consiglio dell'UE, di rappresentanti delle parti sociali e delle categorie produttive (Confindustria, Rete italiana imprese e sindacati), di rappresentanti delle regioni, a livello sia di giunte sia di assemblee e consigli, e degli enti locali.
Alla luce della passata esperienza, per rendere le audizioni efficaci e concentrate sui profili di maggiore rilievo per l'esame parlamentare, si potrebbero trasmettere prima di ciascuna audizione alcuni quesiti specifici e mirati ai soggetti da audire.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta da ultimo formulata dal Presidente, e suggerisce, con riferimento all'audizione

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di europarlamentari italiani, di prendere innanzitutto contatto con i capi delle delegazioni italiane nei vari gruppi politici.

Sandro GOZI (PD) nel condividere le proposte di audizioni formulate dal Presidente, sottolinea l'opportunità di ascoltare, oltre a rappresentanti del Ministero dell'economia, anche rappresentanti del Ministero dell'interno, tenuto conto della centralità, in questa fase, dei temi dell'economia e dell'immigrazione.
Sottolinea quindi l'esigenza, rilevata dal Presidente stesso, di impegnare il Governo sin d'ora a presentare già il prossimo autunno la Relazione programmatica per il 2012, al fine di consentire una effettiva sessione di fase ascendente.

Nicola FORMICHELLA (PdL) chiede al Presidente di farsi portavoce, anche a nome del PdL, di tale istanza.

Mario PESCANTE, presidente e relatore, osserva che tale esigenza potrà essere oggetto di adeguato rilievo sia nella proposta di relazione che si riserva di formulare a conclusione dell'esame in Commissione che nella risoluzione che presenterà in occasione della discussione degli atti in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.