CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2011
490.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Atto n. 361.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, ricorda che lo schema di regolamento, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, reca la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Preliminarmente, ricorda che la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta nel regolamento di semplificazione adottato (ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997) con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, di cui il presente schema prevede l'abrogazione. Successivamente all'emanazione del citato regolamento la materia è stata, in parte, rilegificata con il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

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recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», che, all'articolo 16, ha disciplinato il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). In tale quadro normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dettata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010). La relazione illustrativa evidenzia, in proposito, che «tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione degli incendi».
Il presente schema di regolamento si inserisce in questo complesso quadro normativo, che si propone di semplificare attraverso l'abrogazione di alcune disposizioni, la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e il raccordo con la normativa vigente. Di particolare rilievo è, inoltre, il raccordo con la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (cosiddetto Regolamento SUAP). La nuova disciplina dettata dallo schema in esame, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga pertanto semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un'elevata tutela della pubblica incolumità. Come specificato dall'analisi di impatto della regolamentazione, il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46 per cento dei costi amministrativi gravanti complessivamente sulle piccole e medie imprese.
Passando al contenuto del provvedimento, segnala preliminarmente che l'articolo 1 reca le definizioni ed il significato degli acronimi utilizzati nel testo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lo schema di regolamento in esame individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del comma 2 rientrano nel campo di applicazione dello schema in esame tutte le attività elencate nell'Allegato I. Il successivo comma 3 specifica che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate in Allegato sono distinte in tre categorie (A, B e C) in relazione ai seguenti parametri: dimensione dell'impresa; settore di attività; esistenza di specifiche regole tecniche; esigenze di tutela della pubblica incolumità. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno individuare con maggiore precisione le attività da sottoporre ai controlli nell'ambito delle tre categorie A, B e C, con specifico riferimento ai limiti e alla distinzione tra le medesime, ciò soprattutto al fine non generare dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione dello schema in esame. I commi 4 e 5 prevedono la revisione dell'elenco delle attività di cui all'Allegato I in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio e con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 139 del 2006, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. In proposito, segnala che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema di decreto, rileva l'opportunità di una riformulazione del comma 5 volta ad esplicitare direttamente nel testo le modalità con le quali deve essere effettuata la revisione delle elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
Il comma 7 dell'articolo 2 prevede, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, che le modalità di presentazione delle istanze

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oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. Faccio presente, al riguardo, che il Consiglio di Stato segnala l'incoerenza con il livello della fonte regolamentare in esame e con il nuovo assetto regolatorio della previsione relativa alla possibilità «che anche il contenuto delle istanze oggetto dello schema sia demandato alla specifica disciplina di un decreto del Ministro dell'interno, che si configura come un atto amministrativo a contenuto generale».
Il comma 8 dell'articolo 2 conferma quanto già stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, in merito alla definizione con decreto interministeriale dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In proposito, osserva che la disposizione riproduce quanto già previsto da una norma vigente di cui non si prevede l'abrogazione.
L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'obbligo di presentazione di apposita istanza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Lo stesso comma chiarisce che tale obbligo opera limitatamente alle attività incluse nelle categorie B e C.
L'articolo 4 disciplina, al comma 1, la presentazione dell'istanza, da parte dei soggetti responsabili delle attività interessate, per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI). La relazione illustrativa evidenzia che «la SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento». Ai sensi del comma in esame, infatti, l'istanza citata è presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Ai sensi del medesimo comma 1 il Comando: verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati; rilascia apposita ricevuta in caso di esito positivo delle verifiche effettuate.
I commi 2 e 3 dell'articolo 4 disciplinano i controlli di prevenzione degli incendi, prevedendo modalità differenziate a seconda della categoria di attività. I commi 2 e 3 prevedono che, per tutte le attività di cui all'Allegato I (A, B e C), il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza per il rilascio del CPI, effettui controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il comma 2 dispone che, per le sole attività meno pericolose (categorie A e B), i controlli siano disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. I commi 2 e 3 dispongono che entro lo stesso termine di 60 giorni, nei casi in cui il controllo accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che l'interessato non provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni. Qualora il controllo abbia esito positivo, il Comando provinciale: per le attività di tipo A e B, a richiesta dell'interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica; per le attività della categoria C, rilascia il CPI entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche.
Il comma 4 dell'articolo 4 prevede che il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisca, dai soggetti responsabili delle attività soggette al presente regolamento, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate

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da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Il Consiglio di Stato svolge, in proposito, un'articolata analisi facendo notare che, nel caso in cui gli elenchi abbiano una funzione meramente dichiarativa del possesso di titoli autorizzativi già in essere, che abilitano allo svolgimento delle predette attività di certificazione, il testo «dovrebbe rendere del tutto esplicita tale finalità, evitando ogni ambiguità» oppure, «se invece si intende intestare al Ministero un potere di ridefinizione costitutiva di tali requisiti, occorrerebbe porsi e risolvere il problema della fonte primaria di tale potere e comunque, risolto tale profilo, sarebbe consigliabile rinviare, ad esempio, ad un apposito allegato l'elencazione predeterminata dei requisiti ritenuti necessari per il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nell'elenco».
L'articolo 5 disciplina le modalità di presentazione, da parte del titolare delle attività indicate nell'Allegato I, della richiesta di rinnovo periodico (quinquennale) di conformità antincendio al Comando provinciale. Tale presentazione si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento, cui segue la contestuale ricevuta, emessa dal Comando, dell'avvenuta presentazione. La relazione tecnica sottolinea che «l'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento».
L'articolo 6, volto a disciplinare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, riproduce in buona parte il dettato del vigente articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998. Il campo di applicazione dell'articolo in esame viene ristretto alle sole attività non soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di eliminare le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni di tale decreto legislativo.
L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi. I commi 1 e 3 dell'articolo in esame riproducono nella sostanza le disposizioni recate dal testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998. L'unica modifica di rilievo è l'aggiornamento al mutato assetto organizzativo, per cui in luogo dell'Ispettorato regionale l'articolo in esame si riferisce alla Direzione regionale. Il comma 2 reca una disposizione, aggiuntiva rispetto al contenuto del vigente articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998, che consente la presentazione dell'istanza di deroga anche ai titolari di attività non incluse nell'Allegato I, qualora siano disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Ai sensi dell'articolo 8, per gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, è prevista la possibilità di richiedere al Comando, per i progetti di particolare complessità, l'esame preliminare della fattibilità di tali progetti ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
L'articolo 9 prevede, per i titolari delle attività di cui all'Allegato I, la possibilità di richiedere visite tecniche al Comando provinciale dei vigili del fuoco per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi anche durante la realizzazione dell'opera.
L'articolo 10 disciplina il raccordo tra le disposizioni dello schema in esame in materia di prevenzione incendi e le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (cosiddetto Regolamento SUAP). Il comma 1 dispone che il Regolamento SUAP si applica alle attività rientranti

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nel campo di applicazione del presente decreto, cioè a quelle elencate nell'Allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Il comma 2 specifica poi che, ai soli fini antincendio, le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario disciplinato dal Capo IV del medesimo decreto. Il comma 3, infine, stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA - ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame - integra la documentazione che deve essere trasmessa al SUAP in seguito all'ultimazione dei lavori.
L'articolo 11 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 12 reca le abrogazioni, che decorrono dalla data di entrata in vigore dello schema in esame.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito che si svolgerà in Commissione e di talune osservazioni svolte in precedenza.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.50.

Decreto-legge 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che - a seguito dell'inserimento dei provvedimenti in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 giugno, con la formula «ove concluso dalla Commissione» - nella seduta di domani sarà concluso l'esame preliminare in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO DEI NOVE

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952-A Guido Dussin.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.45 e dalle 14.50 alle 15.30.

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COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.
Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.