CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rosa DE PASQUALE. (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante

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del Governo. Ricorda che da diverso tempo il suo gruppo ha sottolineato l'esigenza che sia l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», sia quello curricolare di diritto diventino effettivi per le scuole superiori di secondo grado, mediante un aumento del monte ore dedicato e un insegnamento impartito da docenti di diritto qualificati. Rileva, ancora una volta, che tali insegnamenti non sono ancora svolti in modo effettivo, non essendovi ore e insegnanti specificamente dedicati; a ciò si aggiunge l'aggravio dell'ulteriore diminuzione delle ore di insegnamento di lettere. Osserva che con le modifiche intervenute, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore di secondo grado, sono intervenute altre riduzioni di ore curricolari per insegnamenti i docenti dei quali, pur così penalizzati, dovrebbero provvedere anche alla docenza del diritto. Sottolinea, inoltre, che con la medesima riforma sono state eliminate tutte le forme di sperimentazione che contemplavano per i licei proprio l'insegnamento del diritto e dell'economia. Ricorda, infine, che la scuola aveva dimostrato di sapersi adattare alle esigenze espresse dagli studenti e dalle famiglie, attivando numerose sperimentazioni di insegnamento, per le quali il Governo ha ora invece fatto venire meno ogni possibilità di reale insegnamento.

5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gabriella CARLUCCI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che è in corso di approvazione in Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011 che, tra l'altro, ha disposto il reintegro del Fondo unico per lo spettacolo. Rileva, tuttavia, l'insufficienza di tale reintegro, che non riuscirà a dare completa soluzione ai problemi del mondo dello spettacolo. Rammenta, infatti, che l'istituzione del FUS risale al 1985 e che le modalità di erogazione dei finanziamenti ivi previste sono ormai superate e incapaci di assicurare il governo della complessa filiera dello spettacolo in Italia. Sottolinea, in particolare, che l'attuale regolamentazione del FUS non prevede la partecipazione degli enti locali che oggi sono tra i protagonisti istituzionali del comparto. Al riguardo, ricorda che la Commissione cultura ha approvato all'unanimità la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, C. 136 e abbinate, per dare una compiuta risposta ai problemi evidenziati, in particolare introducendo un'adeguata disciplina sulle modalità di erogazione dei finanziamenti e sugli incentivi fiscali assicurati ai privati i quali, al di là del puro mecenatismo, intendano finanziare il settore dello spettacolo. Deve sottolineare, invece, che il Governo, pur essendosi sempre espresso favorevolmente sulla legge in questione, non ha mai assicurato la relativa copertura finanziaria, impedendo di fatto la definitiva approvazione del provvedimento. Auspica, quindi, che a breve la situazione possa essere sbloccata, giungendo in tempi rapidi all'approvazione della legge-quadro attesa da molti anni da tutto il settore dello spettacolo dal vivo.

5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Rileva infatti che da tre anni la scuola d'infanzia in Italia ha un organico di fatto bloccato, nonostante non siano stati operati tagli specifici nel comparto specifico. Al riguardo, sottolinea che l'aumento delle richieste di iscrizione alla scuola dell'infanzia ha provocato lunghe liste di attesa, fenomeno registrato anche dal CENSIS.

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L'Italia si trova quindi ad essere inadempiente ai dettami dell'Europa che raccomanda invece di investire nella scuola dei primi anni; non si riesce quindi a soddisfare tutte le domande di iscrizione di bambini per la scuola d'infanzia, creando molto disagio alle famiglie ed in particolare alle madri lavoratrici. Stigmatizza quindi l'affermazione contenuta nella risposta del Governo secondo la quale, per l'anno scolastico corrente, vi sarebbe un incremento di circa 560 posti per il settore in questione. A tal proposito, ricorda per esempio che la Regione Toscana ha messo a disposizione 96 nuovi posti, per fare fronte alle nuove esigenze, accollandosi un ruolo che non le compete. Sottolinea, quindi, che l'Esecutivo è ancora una volta inadempiente non chiarendo quali siano le politiche strategiche che intende perseguire per far crescere la scuola dell'infanzia, per la quale è fondamentale riservare le necessarie e adeguate risorse. Auspica, infine, che con il cosiddetto «triennio di contenimento», posto in essere dal Governo, vi sia la reale intenzione politica di riprendere ad investire nel settore, anche se nella risposta fornita non vi è alcun accenno in merito.

5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta del rappresentante del Governo che dimostra sensibilità nel comprendere l'importanza di rivedere le quattro aree disciplinari previste per il sostegno alla scuola secondaria di secondo grado. Al riguardo, ricorda peraltro che ai docenti di sostegno è richiesto di seguire tutte le materie curriculari, a prescindere dalla propria area di appartenenza, solo sulla base delle necessità che gli alunni, di volta in volta, presentano. Aggiunge che ai docenti di sostegno, mediatori didattici e dell'integrazione e non meri ripetitori dei docenti curriculari, si richiede di sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni che si trovano in situazioni di disagio. Evidenzia, quindi, che la suddivisione di aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge, essendo il riferimento normativo per ogni ordine di scuola sempre la legge n. 104 del 1992. Auspica, quindi, la revisione delle suddette suddivisioni, ricordando peraltro che le medesime hanno provocato diversi squilibri per le posizioni in graduatoria dei docenti.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di esaminare dapprima il disegno di legge C. 4362 Governo e, indi, il disegno di legge C. 4357.

La Commissione concorda.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.
C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato senza modificazioni, si compone di 3 articoli e reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali, le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori, la partecipazione al voto referendario del 2011 per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1, comma 1, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del testo unico sull'elettorato attivo di cui al d.P.R. 223/1967. Rileva che l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 2 della legge 241/1969, in materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori, introducendo una agevolazione tariffaria per i viaggi aerei di andata e ritorno e limitatamente al territorio nazionale per gli elettori che si recano nella sede elettorale dove sono iscritti. L'agevolazione consiste nel rimborso del costo del biglietto, nella misura pari al 40 per cento del costo e con un tetto massimo di 40 euro a biglietto di andata e ritorno.
Aggiunge quindi che l'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto ai referendum dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini la possibilità, previa richiesta, di votare per corrispondenza all'estero, per la circoscrizione Estero. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossimi referendum del 12 e 13 giugno 2011. Segnala che il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo, trattandosi, tra gli altri - per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura - dei professori e ricercatori universitari, e dei docenti titolari di incarichi e contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 12 e 14 - quest'ultimo recentemente abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c) della L. 240/2010, ma i contratti a tempo determinato stipulati in base alle disposizioni da esso recate mantengono ovviamente validità - della legge 230/2005 e della legge 240/2010, in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per almeno 6 mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno 3 mesi. Ricorda che l'esercizio del diritto di voto è condizionato alla presentazione di una apposita dichiarazione degli interessati disciplinata dai commi da 2 a 6 dell'articolo 2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 35o giorno antecedente la data della votazione in Italia (8 maggio 2011) al comando - per i militari - o all'amministrazione di appartenenza - per i dipendenti pubblici - o all'ufficio consolare, per professori e ricercatori. L'attestazione dei requisiti è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione possono votare solo per corrispondenza nella circoscrizione Estero. È prevista la possibilità di revoca della dichiarazione, che permette all'interessato di votare in Italia nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli elettori impegnati in missioni internazionali, anche se hanno presentato la richiesta di voto per corrispondenza, possono votare in Italia previa attestazione del comando, qualora per cause di forza maggiore non abbia potuto votare all'estero.
Sottolinea inoltre che il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza e alla formazione delle liste degli elettori che ne hanno diritto. Ai sensi del comma 7, con riguardo all'esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, si applicano le disposizioni della legge

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n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 104 del 2003, in quanto compatibili. Ai sensi del comma 8, negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di «attività istituzionali», per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto - nella modalità per corrispondenza, deve intendersi - anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l'articolo 19, commi 1 e 4, della legge 459/2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero. In ogni caso, il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto. Osserva quindi che il comma 12 reca l'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, stimati in 700 mila euro per l'anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Infine, segnala che il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del d.P.R. n. 200 del 1967, prevedendone la decorrenza degli effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. Come chiarisce la relazione tecnica, la decisione di confermare gli articoli e gli importi dei diritti consolari fino al 31 dicembre 2011 è finalizzata a garantire l'esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico ed è motivata dalla previsione per il 2011 di importanti adempimenti per il Ministero degli affari esteri, tra i quali, appunto, l'effettuazione del referendum.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 4357, recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», il quale contiene disposizioni su variegate materie attinenti al rilancio dell'economia nei vari settori della vita sociale ed economica del Paese.

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Al riguardo, segnala che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi ha convenuto sull'opportunità di procedere ad una serie di audizioni nel corso dell'esame del provvedimento. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 4, al comma 16 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.
Richiama l'attenzione, in particolare, sulla lettera a) della disposizione in commento che, novellando l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, eleva da cinquanta a settanta anni la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela del Codice, nonché sulla lettera b), la quale, sostituendo l'articolo 12, comma 1, del Codice, sposta ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica; la lettera c), infine, novellando il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 del Codice, dispone l'inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Osserva quindi che l'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame concerne la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Al riguardo, ricorda che gli Uffici segnalano l'opportunità di chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché l'opportunità di chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica. Rileva che i membri fondatori della Fondazione sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Al riguardo, riterrebbe opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsioni di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti.
Ricorda quindi che il comma 10 autorizza la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che la Fondazione eroga prestiti - buoni studio - a tassi vantaggiosi e garantisce i finanziamenti accordati dal sistema bancario. Il comma 15 autorizza la spesa di complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2011 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi dal 3 al 14 dell'articolo 9 in esame. In particolare, 9 milioni costituiscono la dotazione del fondo per il merito degli studenti universitari e 1 milione è a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione a decorrere dal 2012. L'onere è coperto ai sensi dell'articolo 11, comma 2. In merito ai profili di quantificazione finanziaria, rinvia ai rilievi contenuti nel Dossier di commento al provvedimento curato dagli

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Uffici. Al riguardo, segnala che nel corso della Conferenza dei presidenti delle Commissioni educazione dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011, alla quale ha partecipato in rappresentanza della Commissione, è emerso che da tempo proprio l'Ungheria ha adottato un sistema di erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore completamente autofinanziato dai privati, ai quali tali prestiti vanno poi rimborsati, fortemente apprezzato dalle famiglie e dagli studenti. Giudica quindi molto positiva l'iniziativa del ministro Gelmini di aprire in questo settore ad un sistema misto pubblico/privato, considerata la situazione di indisponibilità dell'erario.
Con riguardo al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA, osserva che l'articolo 9, comma 17, dispone che, all'esito di una apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Rileva, al riguardo, che i due criteri enunciati sembrano trovare ulteriore specificazione nel riferimento alle cessazioni del personale, nonché agli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico. Ogni anno il MIUR, d'intesa con gli altri due Ministeri sopra citati, verifica il piano ai fini di eventuali rimodulazioni. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997. La relazione illustrativa evidenzia che «l'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno 2011-2012». Rileva, al riguardo, che nell'ultimo periodo del comma 17 dovrebbe essere citato anche il comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che è quello che disciplina la procedura di autorizzazione, mentre il comma 3-bis ne prevede l'applicabilità a tutte le amministrazioni. Segnala inoltre che gli Uffici hanno evidenziato nel Dossier di commento al provvedimento alcuni rilievi di carattere finanziario alle disposizioni in esame. Osserva quindi che l'articolo 9, comma 18, intende affrontare la questione dell'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA. In tale prospettiva si pone, infatti, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di tale personale, avente effetto immediato per corrispondere alle attese di tanti precari che, delusi dai tempi lunghi delle procedure ordinarie di assunzione, preferiscono adire, in numero sempre crescente, il giudice ordinario per ottenere la sospirata nomina in ruolo, per garantire una continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e per conferire il maggiore grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola. L'intervento normativo consente, inoltre, di rendere coerente con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 1999/70/CE l'impianto legislativo esistente, garantendo un piano attraverso il quale trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato, instauratisi per rispondere alle esigenze connesse al funzionamento del servizio scolastico, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di stabilità di bilancio dello Stato, evitando l'abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Nel dettaglio, ricorda che il citato articolo 9, comma 18, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scola- stico

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ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, stante quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999, con riferimento alle normative europee. In sostanza, la norma esclude il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo un periodo di contratti a tempo determinato.
Evidenzia poi che con il comma 19 dell'articolo 9 in esame si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione comunque di durata annuale riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza, che, originariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, è stato poi prorogato al 31 agosto limitatamente ad alcuni anni scolastici. Il comma 20 dell'articolo 9 in esame dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni 3 anni - anziché con cadenza biennale - con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. A tal fine novella l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, che aveva disposto l'aggiornamento biennale - anziché annuale - delle graduatorie in questione, all'epoca graduatorie permanenti e poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Con riguardo alle modalità dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie relative alla - eventuale - provincia prescelta per il trasferimento, la disposizione in commento - che non reca una disciplina esplicita - ripristina, di fatto, quella anteriore all'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, ovvero il cosiddetto inserimento «a pettine». Osserva quindi che il comma 21 dell'articolo 9 in esame dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. A tal fine, sostituisce integralmente l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994. La disposizione citata stabilisce il termine di due anni per la richiesta di trasferimento ad altra sede nella stessa provincia, e di tre anni per il trasferimento in altra provincia. Da tale previsione sono ora esclusi i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile - di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 - ovvero che assistono persone con handicap in situazione di gravità, i quali, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della stessa legge n. 104 del 1992, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il proprio consenso ad altra sede. Ricorda infine che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione cultura, che l'articolo 1 istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca, mentre l'articolo 9, commi 1 e 2, introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470 del 19 aprile 2011, a pagina 102, seconda colonna, le righe dalla prima alla terza sono soppresse.