CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 maggio 2011
482.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 23 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.
C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo è stabilito alle ore 12 di domani.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge, approvato dal Senato senza modificazioni, si compone di 3 articoli e reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali (articolo 1, comma 1); le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori (articolo 1, comma 2); e la partecipazione al voto referendario del 2011 (per corrispondenza) dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio (articolo 2). L'articolo 3 reca la consueta formula sull'entrata in vigore.
L'articolo 1, comma 1, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del testo unico sull'elettorato attivo (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967).
È forse utile ricordare che le Commissioni elettorali circondariali, disciplinate dagli articoli 23 e seguenti del testo unico sull'elettorato attivo sono istituite in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario e svolgono importanti funzioni nel

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procedimento elettorale preparatorio, tra cui l'esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale in materia di aggiornamento delle liste elettorali; e l'esame e la decisione sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali.
La Commissione elettorale circondariale viene costituita con decreto del presidente della corte di appello dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti: di questi, un effettivo ed un supplente sono designati dal prefetto, che li sceglie tra i dipendenti dello Stato, mentre gli altri tre effettivi e gli altri tre supplenti sono eletti dal consiglio provinciale, che li individua tra gli elettori dei comuni del circondario estranei all'amministrazione dei comuni medesimi. Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della Commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti (articolo 22 del testo unico).
La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale).
Il testo unico sull'elettorato attivo prevede la decadenza dei membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si riducano a un numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l'intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.
Una disposizione analoga a quella prevista nell'articolo 1, comma 1, del decreto in esame era contenuta nel decreto-legge n. 3 del 2009 (convertito con la legge n. 26 del 2009), ma con effetto limitato alle elezioni del 2009. Successivamente il decreto-legge n. 194 del 2009 (convertito con la legge n. 25 del 2010) ha esteso l'ambito di applicazione della misura fino al 2010.
Con il decreto in esame la previsione viene introdotta nell'ordinamento a regime e non solo limitatamente alle elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011.
L'articolo 1, comma 2 introduce una agevolazione tariffaria per i viaggi aerei di andata e ritorno, e limitatamente al territorio nazionale, a favore degli elettori che si recano nella sede elettorale dove sono iscritti. L'agevolazione consiste nel rimborso del costo del biglietto, nella misura pari al 40 per cento del costo e con un tetto massimo di 40 euro a biglietto di andata e ritorno. Prima dell'entrata in vigore del decreto erano previste solo agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario, per chi si reca a votare, e non anche per il trasporto aereo.
L'articolo 2, infine, reca disposizioni per consentire l'effettivo esercizio del diritto di voto nei referendum ai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali. Viene prevista in favore di questi cittadini la possibilità, su richiesta, di far pervenire il voto per corrispondenza attraverso la circoscrizione Estero.
La disciplina prevista troverà applicazione esclusivamente in occasione dei referendum del 12 e 13 giugno 2011.
Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 2 individua i soggetti beneficiari della facoltà di votare per corrispondenza. Si tratta del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali; dei dipendenti di amministrazioni dello Stato,

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e delle Regioni, che per ragioni di servizio si trovino all'estero, purché la durata prevista del soggiorno sia superiore a 3 mesi; dei professori e ricercatori universitari e dei docenti universitari titolari di incarichi e contratti a tempo determinato che prestino servizio all'estero per almeno 6 mesi, presso istituti universitari e di ricerca, purché alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno 3 mesi. La facoltà è ammessa inoltre per i familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui si è detto, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è subordinato alla presentazione di una apposita dichiarazione degli interessati, disciplinata dai commi da 2 a 6 dell'articolo 2 del decreto.
La dichiarazione doveva essere presentata entro il 35o giorno antecedente la data della votazione in Italia (ossia entro l'8 maggio 2011) al comando (per i militari) o all'amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) o all'ufficio consolare (per professori e ricercatori). L'attestazione dei requisiti è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione possono votare solo per corrispondenza nella circoscrizione Estero. È prevista la possibilità di revoca della richiesta, che permette all'interessato di votare in Italia nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli elettori impegnati in missioni internazionali, anche se hanno presentato la richiesta di voto per corrispondenza, possono comunque votare in Italia quando per cause di forza maggiore non abbiano potuto votare all'estero. Occorre in questo caso una attestazione del comando.
Il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza e alla formazione delle liste degli elettori che ne hanno diritto.
Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, il comma 7 prevede che allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni della legge n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003), in quanto compatibili.
Ai sensi del comma 8, negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e per i loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto - nella modalità per corrispondenza, deve intendersi - anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l'articolo 19, commi 1 e 4, della legge n. 459 del 2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero.
In ogni caso, il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.
Il comma 12 reca l'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, stimati in 700 mila euro per l'anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel

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Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
Infine, il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, prevedendone la decorrenza degli effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. Come chiarisce la relazione tecnica, la decisione di confermare gli articoli e gli importi dei diritti consolari fino al 31 dicembre 2011 è finalizzata a garantire l'esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico ed è motivata dalla previsione per il 2011 di importanti adempimenti per il Ministero degli affari esteri, tra i quali, appunto, l'effettuazione del referendum.
Sul provvedimento è previsto il parere delle Commissioni Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura e Lavoro, oltre che del Comitato per la legislazione

Roberto ZACCARIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.