CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2011
481.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.
Atto n. 358.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, nel ricordare che la Commissione ha esaurito, lo scorso 17 maggio, il ciclo di audizioni informali previste sul provvedimento in esame, comunica che nel frattempo è anche pervenuto il parere reso sullo schema di decreto dalla Conferenza Unificata, che si è pronunciata nella giornata di giovedì 5 maggio 2011. Avverte, inoltre, che è stata trasmessa la valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio) - ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento - in ordine alle conseguenze di carattere finanziario. Fa presente, pertanto, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di ieri, ha convenuto sull'opportunità di prevedere che la Commissione possa concludere l'esame dello schema di decreto nei primi giorni della prossima settimana, tendenzialmente nella mattina di mercoledì 25 maggio, anche andando oltre il termine per l'espressione del parere parlamentare, fissato per la giornata di lunedì 23 maggio; a tal fine, invita il rappresentante del Governo a fornire le opportune rassicurazioni circa l'esigenza che non si provveda alla definitiva adozione del provvedimento in esame prima che sia stato acquisito il parere della Commissione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO conferma la disponibilità del Governo ad attendere le determinazioni di competenza della Commissione prima di procedere alla

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definitiva adozione del provvedimento, ferma restando l'esigenza che il parere parlamentare intervenga entro termini utili al compimento delle successive procedure per la definitiva approvazione del testo nei limiti temporali fissati dalla legge di delegazione.

Marialuisa GNECCHI (PD), nello svolgere alcune considerazioni di natura generale sul provvedimento in esame, fa notare che esso interviene su una materia complessa, che nel corso degli anni è stata oggetto di diversi provvedimenti legislativi, grazie ai quali è stato possibile introdurre nell'ordinamento giuridico fondamentali diritti civili in favore dei lavoratori (sia madri che padri), nel segno del riconoscimento di una «pari genitorialità» che, a suo avviso, occorre sviluppare ulteriormente e non certo limitare, al fine di farla entrare definitivamente nella coscienza collettiva della società. Auspica, quindi, che il provvedimento in esame possa essere migliorato in questa direzione, soprattutto laddove è in gioco la tutela di soggetti deboli della società, come i disabili, ai quali sarebbe necessario garantire ampie forme di assistenza da parte di entrambi i genitori, anche laddove la madre sia una lavatrice autonoma o una casalinga, a prescindere dagli oneri finanziari che decisioni di tale portata potrebbero comportare.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara in via preliminare che si sarebbe attesa un più ampio esercizio della delega legislativa, maggiormente conforme ai criteri e ai principi più complessivi sanciti dal Parlamento sul tema, tenuto conto che il provvedimento in esame, piuttosto che provvedere ad un riordino generale della materia dei permessi e dei congedi, interviene limitatamente ad alcuni istituti disciplinati dalla normativa vigente. Entrando più dettagliatamente nel merito del provvedimento, si sofferma innanzitutto sull'articolo 2, che, aggiungendo un articolo 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001, disciplina la facoltà delle lavoratrici di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della donna. Fa presente, in proposito, che tale previsione, nonostante determini un certo appesantimento delle procedure, interviene introducendo elementi di garanzia in favore delle donne, tutelando il loro rientro al lavoro e salvaguardandone al contempo la salute e l'integrità fisica; occorre, peraltro, verificare l'opportunità di includere formalmente, in tale ambito, le lavoratrici che non hanno diritto all'esercizio del congedo di maternità in forma flessibile.
Passando ad esaminare l'articolo 3, che modifica l'articolo 33 del richiamato decreto legislativo n. 151, fa notare innanzitutto che occorre chiarire se i periodi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (concessi per l'assistenza al minore) siano da considerarsi aggiuntivi o meno nel computo del periodo massimo, non superiore a tre anni, del congedo parentale per l'assistenza a minore con grave disabilità, facendo notare che la nuova formulazione della norma non appare chiara in proposito. Ritiene, inoltre, che la disposizione in esame, conferendo il diritto al congedo per assistenza al minore con handicap grave solo alternativamente ai due genitori, non appare dotata di adeguata flessibilità, escludendo la possibilità dell'assistenza da parte di entrambi i genitori in quei casi di particolare disagio fisico, eventualmente certificati da apposita documentazione medica, in cui essa può apparire necessaria, anche laddove il soggetto disabile sia ricoverato presso un istituto di cura. Si domanda, inoltre, se non sia il caso di estendere la possibilità di godere in alternativa dei permessi all'altro coniuge, anche nel caso in cui la donna lavoratrice sia una lavoratrice autonoma o una casalinga, atteso che una norma di tale portata garantirebbe maggiori forme di assistenza al minore.
Per quanto riguarda l'articolo 4, che interviene sul comma 5 dell'articolo 42 del

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decreto legislativo n. 151, fa notare che esso ridefinisce la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità troppo rigido e schematico e non ammettendo la possibilità che all'attività di assistenza al disabile si alternino, seppur in diversi periodi, altri familiari tra quelli identificati dalla legge.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, intervenendo per una richiesta di precisazione, si domanda se le considerazioni appena svolte intendano ipotizzare il riconoscimento di una libertà di scegliere le persone più adeguate a prestare assistenza al disabile al variare di determinate circostanze, anche temporali.

Amalia SCHIRRU (PD) precisa che sarebbe auspicabile riconoscere tale libertà di scelta, ammettendo la possibilità di indicare, per periodi diversi, un altro familiare, chiamato a prestare assistenza, considerato che nel corso dello svolgimento del lavoro di cura possono sorgere nuove esigenze sia nella vita del disabile sia in quella del lavoratore, alle quali si dovrebbe far fronte con una certa flessibilità.
Tornando alle restanti parti del provvedimento, evidenziata la necessità di evitare possibili abusi nel ricorso a tali forme di permessi e congedi, ritiene importante - oltre ad una maggiore sinergia tra le amministrazioni competenti ad esercitare i controlli e ad una corretta applicazione della normativa vigente - operare anche una responsabilizzazione del medico di base e favorire una piena valorizzazione dei servizi sociali esistenti. Giudica poi opportuno collegare l'indennità di congedo all'ultima retribuzione del lavoratore, comprensiva di tutte le voci accessorie maturate, assicurando, al contempo, una completa copertura previdenziale dei periodi di congedo.
Soffermandosi, infine, sull'articolo 7, in materia di congedo per cure per gli invalidi, ritiene opportuno espungere dal testo quelle disposizioni che equiparano il periodo di congedo a quello per assenze per malattia, ai fini del calcolo del trattamento economico dovuto, dal momento che una simile previsione, oltre ad apparire palesemente iniqua, non assicurando un adeguato sostegno economico a soggetti in difficoltà, potrebbe indurre il lavoratore malato - soprattutto in quei casi di particolare gravità in cui questi è costretto a sottoporsi a cure mediche costanti e ripetute nel tempo (come nell'ipotesi di soggetti sottoposti a dialisi) - a rimanere a lavoro anche quando ciò comporterebbe un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Auspica, in conclusione, che il relatore, nel formulare la propria proposta di parere, tenga conto delle osservazioni appena svolte, al fine di contribuire all'adozione di un testo che sia in grado di contemperare i diritti fondamentali di soggetti in difficoltà e dei loro familiari con la legittima esigenza di evitare un utilizzo distorto di benefici previsti dalla legge.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
C. 4116 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 aprile 2011.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - nell'ambito dell'Ufficio di presidenza

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integrato dai rappresentanti dei gruppi - si è convenuto di proseguire nella giornata odierna l'esame del provvedimento in titolo, fermo restando che, avendo taluni gruppi preannunciato la presentazione di proprie proposte di legge sull'argomento, di cui hanno prospettato la richiesta di abbinamento, sarà opportuno attendere l'eventuale assegnazione alla Commissione anche di dette proposte, prima di concludere l'esame preliminare e stabilire le modalità di prosecuzione dell'iter.

Giuliano CAZZOLA (PdL), ricollegandosi a quanto comunicato dal presidente, preannuncia che proprio oggi avverrà la presentazione di una proposta di legge da parte del suo gruppo, di cui auspica l'abbinamento al provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto positivamente di quanto riferito dal deputato Cazzola, si domanda se anche altri gruppi intendano contribuire alla discussione attraverso la presentazione di ulteriori proposte di legge.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara che il suo gruppo è concretamente impegnato nello svolgimento dei necessari approfondimenti sulla materia, al fine di verificare l'opportunità di elaborare una propria proposta normativa ovvero di sottoscrivere direttamente la proposta di legge preannunciata dal deputato Cazzola.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una ulteriore precisazione, ritiene che, nonostante si sia recentemente intervenuti sul piano legislativo prorogando alla fine dell'anno corrente l'efficacia delle graduatorie dei concorsi, sia comunque necessario agire con tempestività per adottare con urgenza misure efficaci in favore dei vincitori di concorso e degli idonei, sollecitando a tal fine l'iter del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce delle considerazioni sinora svolte, ribadisce l'opportunità di attendere l'eventuale assegnazione alla Commissione della proposta di legge oggi preannunciata, prima di proseguire nell'esame preliminare e stabilire le più idonee modalità di svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa, rilevando come la sede del Comitato ristretto sembri quella più opportuna per una valutazione approfondita di eventuali provvedimenti abbinati. In proposito, peraltro, intende fare presente che - secondo le intese intercorse nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - l'esame proseguirà con estrema celerità, non appena assegnata alla Commissione la proposta di legge di iniziativa della maggioranza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.