CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Ulteriore nuovo testo C. 1952.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il provvedimento in esame, recante norme volte a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un «marchio di qualità» da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo. Riferisce che l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», al fine di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico; la sostenibilità ambientale; il benessere dei fruitori. Osserva che l'articolo 2 statuisce che, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito

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delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica; prevede inoltre, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente. Fa notare che l'articolo 3 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo. Evidenzia che gli articoli da 4 a 7 precisano i termini secondo cui la certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione su efficienza energetica, soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» viene presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire, ai fini della verifica delle dichiarazioni e del rilascio della relativa certificazione. Precisa che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità», cui partecipano anche le regioni secondo modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». Rileva che l'articolo 10 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
Ulteriore nuovo testo C. 797.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, illustra il provvedimento in esame, riferendo che il testo in esame, attraverso una novella all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, precisa che nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione può essere attribuita da regioni e province autonome di Trento e Bolzano la denominazione «unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica» e ai medici specialisti in tale disciplina deve essere riconosciuta la competenza professionale corrispondente a tale denominazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che contempla l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia

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del dolore. Osserva che la modifica è volta a rendere l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Evidenzia che il testo riconosce in capo a regioni e province autonome la facoltà di attribuire la più conforme denominazione ai servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Segnala che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materie tutela della salute e professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione di rappresentanti dell'ANPCI.
(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE (PD), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce, quindi, l'audizione.

Franca BIGLIO, presidente dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI), svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) e, a più riprese, Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replica Franca BIGLIO, presidente dell'ANPCI.

Mario PEPE (PD), presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.