CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 9 del provvedimento contenute nei fascicoli 1 e 2 e delle proposte emendative riferite all'articolo 1 contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti non comprese nel fascicolo n. 1.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio, nella seduta del 27 aprile 2011, si è già espressa sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea. Nel segnalare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, osserva che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 pubblicati nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 9. A tale ultimo riguardo, nel richiamare le considerazioni e le richieste di chiarimento formulate nella seduta del 27 aprile scorso, fa presente che nel fascicolo n. 2 non sono più presenti gli emendamenti Polledri 7.2030 e Castellani 5.2001 già contenuti nel fascicolo 1 e sui quali era stato richiesto un chiarimento al Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento alle nuove proposte emendative, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento De Nichilo Rizzoli 5.2006, che prevede che l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari oltre che secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, anche dall'Accordo sancito tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente le linee di indirizzo per l'assistenza di tali persone, adottato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 maggio 2011. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1, 3.46, 3.48, 3.59, 3.129, 3.2073, 3.2077, 3.2078, 4.29, 4.32, 4.82, 4.116, 4.117, 4.2004, 4.2015, 4.2016, 4.2020, 5.4, 5.7, 5.9, 5.37, 5.2004, 6.43, 6.61, 6.62, 7.37, 7.38, 7.68, 7.69, 7.71, 7.2031, 7.2033, 7.2040, 8.9, 8.14, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.1924 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.03, 8.02, 8.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Con riferimento all'emendamento 3.2021 e agli identici emendamenti 7.2008 e 7.2029, fa presente che è necessario l'inserimento di una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, invece, che l'emendamento De Nichilo Rizzoli 5.2006 non presenti profili finanziari problematici.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite all'articolo 1 non contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti e le proposte emendative riferite agli articoli da 2

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a 9 del progetto di legge C. 2350 e abb.-A, approvato dal Senato (fascicolo n. 2);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.2021;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazioni delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 7.2008 e 7.2029;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazioni delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.46, 3.48, 3.59, 3.129, 3.2073, 3.2077, 3.2078, 4.29, 4.32, 4.82, 4.116, 4.117, 4.2004, 4.2015, 4.2016, 4.2020, 5.4, 5.7, 5.9, 5.37, 5.2004, 6.43, 6.61, 6.62, 7.37, 7.38, 7.68, 7.69, 7.71, 7.2031, 7.2033, 7.2040, 8.9, 8.14, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.1924 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.03, 8.02, 8.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Massimo VANNUCCI (PD) esprime un giudizio critico sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, osservando come i chiarimenti forniti dal Governo non abbiano consentito di superare i problemi posti dalla scelta dell'Esecutivo di non procedere ad una preliminare modifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In proposito, ricorda come il precedente Governo avesse deliberato una revisione di tali livelli, ma, a seguito del termine anticipato della legislatura, i nuovi livelli non fossero stati formalmente adottati. Conferma, pertanto, la propria valutazione contraria sul provvedimento, che, a suo avviso, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Nuovo testo unificato C. 3222 e abb.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente preliminarmente che la Ragioneria generale dello Stato aveva restituito, negativamente verificata, una relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa, in quanto la stessa non conteneva le valutazioni in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b, concernente l'introduzione del parere vincolante dell'autorità militare per le attività di valutazione del rischio in sede di progettazione di lavori pubblici e privati. Nel segnalare che il medesimo dicastero ha predisposto una nuova relazione tecnica, che deposita agli atti,

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osserva che nella nuova relazione tecnica si sostiene che prioritariamente andrebbe chiarita la portata della richiamata disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Precisa, infatti, che secondo il Ministero della difesa, qualora la stessa fosse intesa come mera riproposizione degli adempimenti che già sono a carico dell'amministrazione della difesa, evidentemente non comporterebbe nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che qualora, viceversa, la norma in argomento fosse da interpretarsi come obbligo a carico della medesima Amministrazione di fornire valutazioni sul concreto rischio di rinvenire ordigni inesplosi sui cantieri, con conseguente attività di sopralluogo e monitoraggio, essa comporterebbe effetti finanziari quantificati, seppure in via presuntiva per carenza di dati certi ed oggettivi, in circa 63 milioni di euro per l'anno 2011. Evidenzia che tale valutazione, peraltro, sembrerebbe sottostimare l'effettivo onere che in ogni caso, negli anni successivi al 2011, secondo quanto affermato nella stessa relazione tecnica, sarebbe di importo più elevato, ma non puntualmente quantificato, rispetto agli indicati 63 milioni di euro. Al riguardo, posto che in relazione tecnica non possono coesistere due diverse quantificazioni e che pertanto il competente Ministero della difesa deve preliminarmente chiarire l'effettiva portata della disposizione, osserva di non poter che prendere prudenzialmente in considerazione la seconda interpretazione, che peraltro il Ministero della difesa stesso reputa più aderente al significato letterale della norma. In tale stato di cose, poiché a fronte dell'onore sopra richiamato il provvedimento risulta sprovvisto dell'indicazione delle necessarie fonti di copertura, fa presente che anche la nuova relazione tecnica è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ritenendo che i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica consentano di superare le criticità che hanno condotto alla sua verifica negativa, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 3222 e abb., recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
preso atto degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica del 28 aprile 2011, riferita al provvedimento in oggetto e negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
rilevato che, al fine di superare la contrarietà del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, occorre modificare l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, chiarendo che le attività poste in essere dall'amministrazione militare in relazione al provvedimento in esame sono esclusivamente quelle che la stessa amministrazione già svolge, su richiesta degli interessati, in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi della normativa vigente;
rilevato, altresì, che il funzionamento dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), rientra tra le funzioni già svolte a legislazione vigente dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, introdurre le seguenti modifiche:
al primo periodo, sopprimere le parole: sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio;

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al secondo periodo sostituire le parole da: sulla base del parere espresso dall'autorità militare ai sensi del periodo precedente, deve con la seguente: intenda;
al terzo periodo apportare le seguenti modifiche:
sostituire le parole da: osservando le prescrizioni impartite dal Ministero della difesa, con la consulenza tecnica e con le seguenti: sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché;
sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero della difesa
all'articolo 1, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, osserva preliminarmente che occorre riformulare l'articolo 4, comma 1, tenendo conto che l'obbligo di rilevazione statistica deriva da apposito testo unico esistente in materia e che lo stesso riguarda l'Istituto nazionale di statistica. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, evidenzia che dall'analisi delle dichiarazioni fiscali dei soggetti interessati, individuati sia sulla base della tipologia di soggetto sia dell'attività ISTAT esercitata, riferibile alla categoria ATECO 2007 94.99.30 (Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche), emerge che, in generale, tali associazioni versano complessivamente imposte a titolo di IRES e IRAP di modesto importo, pari a circa 70 mila euro a titolo di IRES e a circa 18 mila euro a titolo di IRAP. Conferma, pertanto, la sostanziale assenza di effetti finanziari delle disposizioni che equipara tali soggetti alle ONLUS, in considerazione sia del carattere di riordino normativo della norma sia della vocazione eminentemente non commerciale dell'attività svolta dai soggetti interessati. Per altro verso, fa presente che il Ministero della difesa ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, che prevedono la possibilità di concessione alle associazioni, in uso gratuito temporaneo, di locali nell'ambito di immobili in uso attuale a enti, comandi e reparti del Ministero, pienamente compatibili con la disciplina in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili militari l. Rileva, infatti, che nel caso in esame si tratta non di interi immobili ma solo di porzioni di essi, peraltro in uso attuale, quindi ancora impiegati per le finalità istituzionali del Ministero della difesa, talché per essi non sono configurabili le procedure di alienazione o valorizzazione di cui agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 3442, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che consentono l'applicazione alle associazioni di interesse delle Forze armate delle disposizioni in materia di tassazione sui redditi, contenute nell'articolo 150 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono sostanzialmente prive di effetti finanziari, anche in considerazione della vocazione eminentemente non commerciale delle attività svolte da tali associazioni;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili militari, che prevedono la possibilità di concessione degli stessi, in uso gratuito temporaneo, alle associazioni non sono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica dal momento che si tratta di porzioni di immobili già in uso per le finalità istituzionali del Ministero della difesa e per le quali non sono configurabili le procedure di alienazione o valorizzazione di cui agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
rilevata l'opportunità di prevedere esplicitamente che le attività di incentivazione delle associazioni previste dall'articolo 3, comma 2, avverranno senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: sono incentivate aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: legge 28 dicembre 1995, n. 549 aggiungere le seguenti: iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa;
con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 2, le parole da: all'articolo 14, comma 7-bis fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 al fine di garantire un miglior coordinamento con le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 che disciplinano l'obbligo di rilevazione statistica».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'annunciare il voto convintamente contrario dell'Italia dei Valori, sottolinea come il provvedimento abbia lo scopo di mettere a tacere le associazioni non gradite allo Stato maggiore della Difesa, che perderanno i finanziamenti, evidenziando come esse rappresentino un elemento di democrazia all'interno delle Forze armate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.10.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito al decreto legislativo relativo all'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, dopo che la Commissione bicamerale ha già espresso il parere di sua competenza. Osserva che tale circostanza è senza dubbio positiva in quanto consente sostanzialmente alla Commissione di esprimersi su un testo che il Governo non potrà ulteriormente modificare se non per tenere conto del parere che verrà espresso dalla stessa Commissione. Fa presente che nella proposta di parere, già inviata ai capigruppo, ha ritenuto di limitarsi ad affrontare i profili del testo che attengono alle competenze della Commissione bilancio, anche intervenendo su aspetti già oggetto del parere della Commissione bicamerale al fine di introdurre ulteriori integrazioni e modifiche del testo, ma senza entrare in contrasto con gli orientamenti espressi da quella Commissione. Rileva, in linea generale, di aver tentato, innanzitutto, di assicurare il puntuale rispetto della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica, facendo in modo che ogni rinvio a tale legge risultasse conforme ai contenuti della legge medesima e coerente con la relativa impostazione. Osserva che all'articolo 5 viene precisato che spetta al Documento di economia e finanza, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei Fondi europei, determinare l'ammontare delle risorse da destinare ai relativi interventi; all'articolo 6, comma 4, è stato aggiunto un periodo che, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, è volto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali; all'articolo 6, comma 6, è stato riprodotto il contenuto della condizione introdotta dalla Commissione bicamerale, eliminando tuttavia l'inciso «anche in conformità con la disciplina comunitaria» che appare, da un lato, ultroneo e, dall'altro, non facilmente riferibile al testo, posto che il «disimpegno automatico» dei Fondi non utilizzati è, come noto, disciplinato dalle norme dell'Unione europea, mentre scongiurarlo è interesse specifico degli Stati membri. Evidenzia che, all'articolo 6, è stato riprodotto il comma 6-bis introdotto dalla Commissione bicamerale, ma è stato omesso di prevedere che la relazione di sintesi sugli interventi nelle aree sottoutilizzate venga trasmessa alla Conferenza unificata, in quanto, dal punto di vista formale, tale previsione rappresenterebbe una modifica della legge n. 196 del 2009, da attuare intervenendo direttamente su tale legge e, inoltre, sotto il profilo sostanziale, la trasmissione alle Camere comporta la pubblicità della relazione in questione rendendo superflua una contestuale trasmissione alla Conferenza unificata alla quale non è peraltro richiesto di esprimere un parere.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328),
considerato che:
lo schema introduce nuove procedure e nuovi strumenti giuridici per l'attuazione delle politiche volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e

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la solidarietà sociale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, ridefinendo il quadro di riferimento per gli interventi nelle aree sottoutilizzate;
in sede di prima attuazione della delega di cui all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, lo schema in esame non modifica la disciplina applicabile agli altri interventi riconducibili alle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
lo schema si pone l'obiettivo di superare le criticità finora manifestatesi nell'efficace utilizzo delle risorse destinate agli interventi speciali da realizzare nelle aree meno sviluppate del Paese, recependo anche gli orientamenti emersi in sede europea e, in particolare, le indicazioni contenute nella Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale per quanto attiene all'utilizzo delle risorse destinate dall'Unione europea alle politiche di coesione;
è condivisa la scelta di definire un nuovo quadro normativo volto a garantire una più attenta programmazione delle risorse destinate agli interventi speciali, in coordinamento con la programmazione dei fondi con finalità strutturale dell'Unione europea, una più efficace selezione delle priorità di intervento nonché un migliore funzionamento dei sistemi di controllo e valutazione, attraverso la definizione di meccanismi premiali e sanzionatori e la previsione della possibilità di ricorrere al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
in questo contesto, si condividono, in particolare, le disposizioni, contenute negli articoli 4 e 5 dello schema, che disciplinano il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sostituirà l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo una nuova procedura per la programmazione delle risorse da destinare alle aree sottoutilizzate attraverso la definizione da parte del CIPE di un Documento di indirizzo strategico, da approvare prima dell'avvio del ciclo pluriennale di programmazione del fondo;
appaiono, altresì, apprezzabili le disposizioni relative alla stipula di specifici contratti istituzionali di sviluppo, che consentiranno una più puntuale definizione dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi e, quindi, una più precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, permettendo, se necessario, l'attivazione di misure sanzionatorie e di poteri sostitutivi,
rilevato che:
al fine di rafforzare il coordinamento tra la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e le procedure di programmazione economica e finanziaria di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, occorre riformulare l'articolo 5 del provvedimento, individuando nel Documento di economia e finanza presentato alle Camere all'inizio del ciclo di programmazione la sede nella quale procedere alla definizione preliminare dell'ammontare delle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione e prevedendo che la legge di stabilità fissi tale ammontare sulla base di quanto indicato nel medesimo Documento;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, appare necessario prevedere una più puntuale disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di cui al presente decreto, al fine di consentire di riconoscere in modo univoco, nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi speciali, garantendo in tal modo anche una più puntuale applicazione del principio di aggiuntività di tali risorse rispetto alle spese di carattere ordinario;
in relazione all'articolo 6, comma 6, è opportuno prevedere una più circostanziata definizione dei poteri sostitutivi che il Governo può esercitare ai sensi

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dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, specificando in particolare che a tali poteri è possibile ricorrere anche al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea;
ritenuto opportuno precisare che la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrà fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione dello schema di decreto in esame;
preso atto del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 5 maggio 2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 5, sostituire il comma 1, con i seguenti:
01. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.
1. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.
all'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivantidal Fondo.
all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.
all'articolo 6 sostituire il comma 6 con il seguente: 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto,

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anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti, nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: 6-bis. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, in sede di attuazione del presente provvedimento, di accelerare le procedure di finanziamento dei progetti già approvati nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata, integrando, ove risulti necessario, le relative risorse.

Il Ministro Raffaele FITTO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Atto n. 359.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica e disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo della finanza pubblica, anche nella prospettiva del raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Ricorda che tale delega ha integrato quella già conferita dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge delega in materia di attuazione del federalismo fiscale, relativa all'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali, il cui contenuto è stato modificato in occasione dell'approvazione della legge di contabilità proprio al fine di assicurare l'uniformità dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio delle due deleghe. Lo schema di quest'ultimo decreto legislativo è già stato trasmesso alle Camere e nella giornata di martedì 17 maggio la Commissione ne ha avviato l'esame procedendo allo svolgimento di alcune audizioni, congiuntamente alla Commissione parlamentare per

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l'attuazione del federalismo fiscale. Proprio in ragione dello stretto legame tra le due deleghe si è inoltre provveduto, con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 163 del 2010, a riavvicinare il termine per l'esercizio delle deleghe, portando il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica al 31 maggio 2011. Il termine per l'esercizio della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 scade, invece, il 21 maggio 2011, ma ad essa si applica il meccanismo di scorrimento automatico del termine previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge per il caso in cui il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente. Sottolinea come la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega in esame richieda che la Commissione svolga un esame approfondito in tempi concentrati al fine di consentire l'approvazione definitiva del decreto entro tale termine. Rileva, infatti, che si tratta di uno strumento di estrema utilità per garantire il raggiungimento di un adeguato livello di uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di classificazione, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dalle Istituzioni europee e dagli organismi internazionali, che richiedono una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati di finanza pubblica. In proposito, auspica che anche in questa circostanza, come in occasione dell'esame della legge di contabilità e finanza pubblica e della recente riforma di tale legge, nei lavori della Commissione sia possibile conseguire un ampio consenso sulla definizione di regole essenziali per il buon funzionamento della finanza pubblica, arrivando all'approvazione di un parere condiviso dalle diverse parti politiche.
Richiamando il contenuto della relazione illustrativa allegata allo schema, infatti, osserva che l'intervento normativo trae fondamento dall'esigenza di superare le molteplici criticità manifestate dalla disciplina vigente. In particolare, segnala che la relazione illustrativa ricorda le notevoli carenze di uniformità delle procedure contabili derivanti dall'adozione di differenti sistemi contabili, anche da parte di enti appartenenti allo stesso comparto, che utilizzano strutture e schemi di classificazione eterogenei sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi. Analogamente, fa presente che la relazione pone l'accento sull'assenza di coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche e sulla difficoltà di verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di disavanzi pubblici eccessivi. In definitiva, osserva come si ponga l'accento sulla circostanza che l'attuale quadro della normativa contabile applicabile alle amministrazioni pubbliche rende difficoltoso il conseguimento di un adeguato grado di conoscenza e controllo della spesa pubblica.
Quanto al contenuto dello schema di decreto, ricorda che esso è stato elaborato a seguito di una istruttoria tecnica effettuata dal Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, composto da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante della Corte dei conti, da un rappresentante dell'ISTAT, da rappresentanti degli enti territoriali e da rappresentanti tecnici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e da tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. Nel rileva che lo schema all'esame della Commissione si compone di 23 articoli, suddivisi in sei titoli, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una puntuale disamina dei contenuti delle singole disposizioni, soffermandosi in questa esclusivamente sulle linee essenziali del provvedimento.

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In particolare, segnala che il Titolo I reca disposizioni di carattere generale e di principio in materia di armonizzazione dei principi contabili generali applicabili alle amministrazioni pubbliche. In questo quadro, l'articolo 1 reca le definizioni applicabili ai fini del presente provvedimento, mentre l'articolo 2 ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione. Come anticipato, ricorda che il decreto non si applica alle regioni, agli enti locali, ai loro organismi strumentali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli organi costituzionali resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge n. 196 del 2009, in base al quale le disposizioni della legge di contabilità si applicano solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. Segnala che l'articolo 2 impone, inoltre, alle predette amministrazioni pubbliche di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al provvedimento, e ai principi definiti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, richiedendo di uniformare l'esercizio delle funzioni di programmazione, rilevazione, rendicontazione e controllo ai principi contabili generali, definiti come «regole fondamentali di carattere generale». Rileva che il successivo articolo 3 esplicita gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalle pubbliche amministrazioni nel dare attuazione ai principi contabili generali. Quanto ai principi contabili riportati nell'allegato 1, osserva che la definizione del principio di competenza finanziaria riportato al n. 22 non coincide con quella contenuta nell'allegato allo schema di decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, che - con una significativa innovazione nel sistema di bilancio - determinerebbe un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale. Sul punto, anche alla luce delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri nell'ambito dell'istruttoria sull'atto n. 339, ritiene che sarebbe necessario un approfondimento, al fine di valutare l'opportunità di prevedere una disciplina uniforme per gli enti territoriali e per le altre amministrazioni pubbliche.
Rileva che il Titolo II introduce, quale importante novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato. In particolare, segnala che il Piano è costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale, ed è redatto in base a criteri comuni di contabilizzazione. Sottolinea come l'introduzione di tale strumento è finalizzata a consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e, contestualmente, nel piano economico-patrimoniale. Rileva che tale registrazione integrata permetterà di rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno determinate. Segnala, comunque, che il procedimento di adozione del piano dei conti integrato non si esaurisce con le disposizioni del presente decreto. In primo luogo, ricorda che si renderà necessario adottare atti di natura regolamentare, modificando corrispondentemente il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici del parastato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, al fine di definire le voci del piano dei conti, i comuni criteri di contabilizzazione e il nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie. A suo avviso, potrebbe essere utile un chiarimento sulle voci che dovranno costituire l'elemento minimo comune tra le diverse amministrazioni. Ricorda, infatti, che l'articolo 4, comma 5, rimette l'individuazione di tali voci al decreto di cui all'articolo 4, comma 3 e il successivo articolo 7, comma 2, prevede che ciascuna voce del piano dei conti corrisponda in maniera univoca ad una unità elementare del bilancio finanziario, che nel bilancio dello Stato è rappresentata dai capitoli. Fa presente che l'adozione di un piano dei conti integrato

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richiederà inoltre una complessiva revisione dei sistemi di scritturazione contabile utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, con adeguamenti delle dotazioni informatiche. Sul punto, ritiene che potrebbe essere utile disporre di elementi in ordine agli adeguamenti da realizzare, acquisendo eventualmente informazioni sulla situazione nelle diverse amministrazioni pubbliche interessate, anche al fine di valutare l'eventualità di prevedere una fase di sperimentazione a partire dal 2012 o dal 2013. Osserva che l'articolo 6, comma 4, prevede infatti che le disposizioni relative al sistema integrato di scritture contabili di cui al medesimo articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2014.
Sottolinea, poi, che il Titolo III del decreto, in attuazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, in linea con la nuova articolazione del bilancio dello Stato introdotta in via amministrativa a partire dal 2008 e confermata dalla legge di contabilità e finanza pubblica. In questa ottica, al fine di favorire il consolidamento dei conti pubblici, l'articolo 11, comma 1, lettera a), prevede che le missioni dovranno essere definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri vigilanti. Ricorda come l'adozione di un bilancio articolato in missioni e programmi, come è noto, ha lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche, evidenziando le modalità di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari. Osserva come tale rappresentazione funzionale della spesa sia prevista con distinte modalità sia per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria sia per quelle che adottano, invece, la contabilità di tipo civilistico, con il fine ultimo di assicurare, per entrambe le tipologie di enti, una rappresentazione dei dati contabili utile al consolidamento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. Ricorda, inoltre, come un processo analogo di riclassificazione delle spese è previsto dallo schema di decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.
Segnala che il Titolo IV reca invece disposizioni per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, rilevando tuttavia come non si tratti delle uniche disposizioni del provvedimento relative a tali enti. Osserva, poi, come l'articolo 13 dello schema preveda che essi, in sede di redazione del budget o del documento previsionale di bilancio, assicurino in un apposito prospetto la rappresentazione della spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi. Nelle disposizioni del Titolo IV si prevede invece la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito si stabilisce l'obbligo di predisporre un budget economico previsionale, un rendiconto finanziario in termini di liquidità ed un conto consuntivo finanziario, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato. In questo contesto, si prevede poi l'adozione di nuove codifiche del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e l'estensione delle rilevazioni di tale sistema anche agli enti tenuti ad operare secondo il regime contabile previsto dal codice civile.
Fa presente, poi, che il Titolo V reca disposizioni in materia di valutazione delle politiche pubbliche, prevedendo la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. Segnala che l'introduzione di tali indicatori risponde all'esigenza, affrontata anche in altri ordinamenti, di assicurare una valutazione delle

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performance delle pubbliche amministrazioni, attraverso la verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle spese da esse sostenute. Osserva come si tratti di una esigenza fortemente sentita anche nel nostro Paese, che, nel contesto della riforma della legge di contabilità pubblica, ha portato ad un'indubbia valorizzazione, nel momento della decisione di bilancio, della fase di fissazione di obiettivi correlati a ciascun programma e di corrispondenti indicatori di risultato. Allo stesso tempo, ricorda come la legge n. 196 abbia rafforzato anche la fase di verifica ex post del conseguimento di tali obiettivi, stabilendo che nella prima sezione della nota integrativa al rendiconto sia contenuto un rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati in sede di bilancio di previsione. Sottolinea come le disposizioni dello schema in esame confermino tale impostazione, prevedendo che, in occasione della presentazione dei bilanci di previsione, sia individuato un piano degli indicatori e dei risultati attesi, che individua per ciascun programma gli obiettivi da realizzare e gli indicatori necessari per quantificare il raggiungimento di tali obiettivi. Al fine di assicurare la significatività dei dati assunti come parametro, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi dovrà essere coerente con il processo di misurazione e valutazione della performance previsto, in attuazione della «riforma Brunetta», dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Segnala che le disposizioni dello schema disciplinano puntualmente i requisiti minimi necessari del Piano e le sue modalità di pubblicità, prevedendo che esso sia pubblicato nel sito internet dell'amministrazione e trasmesso al Ministero vigilante e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Ricorda, poi, che, al fine di garantire l'omogeneità dei sistemi di indicatori prescelti dalle singole amministrazioni, l'articolo 21 prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro l'anno in corso, siano definite linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del sistema degli indicatori e le modalità per il loro eventuale aggiornamento.
Da ultimo, fa presente che il Titolo VI reca disposizioni finali, relative rispettivamente ai termini di approvazione dei bilanci e all'entrata in vigore del decreto.
In conclusione, ritiene che si possa esprimere un giudizio ampiamente positivo sullo schema al nostro esame, che potrebbe comunque essere perfezionato sia sotto il profilo formale sia dal punto di vista sostanziale, migliorando la formulazione di talune disposizioni. A tale ultimo riguardo, a suo avviso, dovrebbe in particolare valutarsi la circostanza che lo schema in esame non dà attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, che richiede l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati. Sottolinea come si tratti di una disposizione di grande rilievo, contenuta anche nei criteri di delega relativi all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, che consentirebbe una valutazione complessiva delle finanze delle amministrazioni pubbliche e degli organismi da essa controllati, consentendo di tenere conto anche degli effetti delle esternalizzazioni. Ritiene, pertanto, che, anche in considerazione della prossima scadenza della delega di cui all'articolo 2, si dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre una specifica condizione nel parere che, eventualmente rinviando l'individuazione dello schema tipo ad un atto di rango secondario, ponga comunque le basi per realizzare il consolidamento previsto in sede di delega.

Lino DUILIO (PD), nel riservarsi un più approfondito esame del provvedimento, auspica preliminarmente che il processo di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche possa completarsi in tempi brevi, in quanto la confrontabilità e la leggibilità dei bilanci

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costituisce una condizione necessaria per una gestione efficace delle risorse pubbliche. Quanto al contenuto del provvedimento, ritiene apprezzabili le osservazioni del relatore in ordine al rafforzamento dell'accountability delle amministrazioni pubbliche, rilevando tuttavia come nel parere dovrebbe sottolinearsi la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni della legge n. 196 del 2009 in materia e di rafforzare le previsioni contenute nello schema. A tale riguardo, ricorda in particolare come la nuova legge di contabilità e finanza pubblica contenga importanti innovazioni sottolineando come entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, a integrazione del DEF, è tenuto a trasmettere alle Camere un allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio e sono fornite indicazioni in ordine ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Ritiene, inoltre, insufficienti le osservazioni formulate dal relatore in ordine alla mancata attuazione del criterio che richiede l'adozione di un bilancio consolidato da parte delle pubbliche amministrazioni, sottolineando, in ogni caso, come non sia opportuno rinviarne l'attuazione ad un atto di rango secondario, dal momento che una previsione in tal senso costituirebbe un ulteriore impoverimento del ruolo del Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di precisare se il riferimento al meccanismo dello scorrimento automatico del termine previsto dall'articolo 3, comma 6, richiamato dal relatore, si riferisca alla disciplina che sarà introdotta nel caso in cui venisse approvato il disegno di legge n. 4299, ad oggi all'esame dell'Assemblea, ovvero alla normativa attualmente vigente. Sottolinea quindi il rischio che l'individuazione dei costi standard sia effettuata senza conoscere adeguatamente i costi storici, segnalando come l'attuale composizione della spesa sanitaria sfugga ad una precisa ricognizione e si presenti, come altre voci di spesa pubblica, come una massa indifferenziata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è in corso una riunione del Comitato dei nove della XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria, all'esito del quale potrebbero essere approvate nuove e significative proposte emendative. Anche in considerazione della non imminente trattazione del punto in Assemblea, propone di aggiornare i lavori della Commissione successivamente alla formale adozione da parte del Comitato dei nove di tali emendamenti e, non essendovi obiezioni né richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
Ulteriore nuovo testo C. 797.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che Commissione, nella seduta del 7 aprile 2011, aveva espresso parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge A.C. 797. In merito all'ulteriore nuovo testo della proposta di legge 797, rileva che la nuova formulazione delle disposizioni in essa contenute non differisce in modo sostanziale rispetto al precedente testo. Alla luce delle considerazioni svolte, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 797 recante modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha rappresentato che le disposizioni del provvedimento non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esso non dispone l'obbligatoria istituzione di nuovi ambulatori e reparti, intendendo piuttosto limitare l'istituzione di terapie sub-intensive divisionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame, approvata con modifiche in seconda lettura dal Senato, reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 103/1996, in materia di determinazione della misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. Ricorda che, su tale provvedimento, la Commissione aveva espresso, nella seduta del 13 gennaio 2010, parere favorevole condizionato all'approvazione di modifiche volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Osserva che le modifiche proposte sono state recepite nel testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Rileva che il Senato, nel corso dell'esame in seconda lettura, confermando le condizioni indicate nel parere della Commissione, ha introdotto ulteriori modifiche che non appaiono determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Fa presente che, in particolare, è stato fissato al due per cento del fatturato lordo la misura minima del contributo integrativo, ribadendo quanto già previsto dalla normativa vigente, laddove il testo approvato in prima lettura dalla Camera indicava solo il limite massimo. Inoltre, in relazione alla possibilità per le casse professionali di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, osserva che tale facoltà è stata subordinata alla mancanza di effetti finanziari a carico

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della finanza pubblica ed alla garanzia dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse medesime. Sulle modifiche introdotte dal Senato non ha quindi osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, pur ritenendole di scarso rilievo e non tali da giustificare una terza lettura del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, relativa al contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario, sottolineando che ritiene inopportuno, in linea di principio, trasferire a carico dei clienti dei professionisti il contributo integrativo.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), relatore, con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, ricorda che tale circostanza è, in via di prassim, largamente applicata già oggi, ed è invalsa anche rispetto agli onorari per prestazioni fornite a pubbliche amministrazioni. Sottolinea inoltre come il contributo integrativo sia anche assoggettato all'IVA.

Renato CAMBURSANO (IdV), fa presente che la risposta fornita dal relatore non è stata sufficiente a convincerlo a cambiare orientamento e, richiamandosi all'intervento dell'onorevole Borghesi, annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Atto n. 359.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

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Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.
Atto n. 358.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni sull'onorevole Borghesi svolte nella seduta del 17 con riferimento alle osservazioni dell'ANCI e dell'UPI relative al provvedimento, pur condividendo l'opportunità di un riordino delle disposizioni in materia, prospettata dalle associazioni in oggetto, osserva che tale esigenza può essere assecondata limitatamente alla redazione di un testo unico ricognitivo delle disposizioni normative vigenti, in ogni caso senza nuovi oneri per la finanza pubblica. In relazione ai commenti sui singoli articoli, fa presente quanto segue. Con riferimento all'articolo 4, comma 5-bis, per quanto riguarda la richiesta di sostituire le parole «nello stesso periodo» con le parole: «negli stessi giorni», fa presente che tale sostituzione risulta pleonastica in quanto la norma già prevede che i genitori possano fruire «alternativamente» e, quindi, non contemporaneamente, dei benefici in esame. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di estendere la possibilità dell'alternatività per l'assistenza alle persone portatrici di handicap non soltanto ai figli portatori di handicap ma anche agli altri soggetti, esprime parere contrario in quanto tale estensione di fatto eliminerebbe il requisito dell'esclusività dell'assistenza, che costituisce un presupposto legittimante per la fruizione dei permessi, con conseguenti maggiori oneri non quantificati e privi di copertura a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 6, con particolare riferimento all'ipotizzata sperequazione fra dipendenti che assistono persona in situazione di handicap grave, fa presente che la prevista produzione di idonea documentazione da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, attestante il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito nelle situazioni di distanza stradale superiore a centocinquanta chilometri, si rende necessaria al fine di evitare eventuali possibili abusi, in quanto la fruizione di tali permessi è finalizzata all'effettiva assistenza al soggetto portatore di handicap presso il luogo di residenza dello stesso. In riferimento all'articolo 7, comma 2, fa presente che il comma 2 stabilisce che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime dell'assenza per malattia. Al riguardo, rappresenta che la citata disposizione, pur assoggettando la fruizione di tale congedo alla disciplina dell'assenza per malattia, non prevede alcuna esclusione dello stesso dall'ambito di applicazione della normativa in materia di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, come, peraltro, evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario, propone di porre in votazione la seguente proposta, già avanzata dal relatore nella seduta del 17 maggio 2011:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358)
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le previsioni tendenziali relative all'andamento della spesa connessa al riconoscimento delle indennità e della relativa contribuzione figurativa incorporano gli effetti delle innovazioni previste

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dalle disposizioni introdotte ai sensi dell'articolo 4 riguardo ai soggetti titolari ad usufruire dei congedi per assistenza a soggetti gravemente disabili,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

Antonio BORGHESI (IdV), Maino MARCHI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV), annunciano il proprio voto contrario, anche a nome dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 19.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 472 del 27 aprile 2011, a pagina 47, prima colonna, quarantaquattresima riga, e a pagina 58, prima colonna, settima riga, le parole: «01.010» sono sostituite dalle seguenti «1.010».