CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2011
476.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non ha ancora espresso il parere di propria competenza sullo schema di decreto legislativo in esame e, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento, si riserva di convocare eventualmente un'altra seduta nella giornata odierna per il prosieguo dell'esame del medesimo.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Osserva che l'attribuzione alle associazioni d'interesse delle Forze armate dello speciale regime fiscale, previsto - in materia di tassazione sui redditi dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, appare suscettibile di produrre effetti finanziari di minor gettito. A tale riguardo, in assenza di una specifica quantificazione dei citati oneri, andrebbero forniti dati ed elementi, al fine di valutare i relativi effetti di gettito. Ritiene che sarebbe opportuno acquisire, inoltre, elementi di informazione in merito alla compatibilità della disposizione che prevede la cessione in uso gratuito temporaneo da parte del Ministero della difesa alle associazioni di interesse delle Forze Armate di locali, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso all'amministrazione della difesa medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 3, con i procedimenti di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa già attivati a legislazione vigente. Considera, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se si procederà a tale cessione mediante l'utilizzo di strumenti negoziali privatistici o tramite provvedimenti di natura concessoria accompagnati da eventuali strumenti convenzionali. In ogni caso valuta opportuno un chiarimento in merito agli effetti derivanti dall'eventuale necessità di effettuare interventi di manutenzione in siffatti locali. Al fine di escludere oneri per la finanza pubblica ritiene, altresì, necessari chiarimenti

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in relazione alle attività di incentivazione che verranno poste in essere per favorire l'aggregazione delle associazioni perseguenti finalità omogenee (articolo 2), considerato che il testo non specifica la tipologia e le modalità di implementazione di tali attività. Inoltre, attesa la portata generale della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, evidenzia che andrebbe confermato che dalla disposizione non derivi un'estensione della platea degli enti compresi attualmente nel riparto annuale dei fondi stanziati con legge di stabilità per gli organismi vigilati dal Ministero della difesa, al fine di evitare che si determini la necessità di incrementare la spesa annuale da sostenere per le finalità previste dalla normativa vigente. Infine, poiché il testo prevede un unico riparto riferito sia ai fondi della legge n. 549 del 1995 - stanziati annualmente dalla legge di stabilità - sia ai fondi di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che hanno invece durata triennale, ritiene che andrebbe confermato che questi ultimi contributi non debbano intendersi estesi oltre il periodo di attuale vigenza. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5, ai commi 1 e 2, dispone che, in considerazione delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, alle associazioni di interesse delle forze armate siano erogati i contributi di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché quelli previsti in altre disposizioni di legge. La disposizione prevede, inoltre, al comma 2, che alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo concorrano le risorse di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Sottolinea, infine, che il comma 3 prevede che il Ministro della difesa, tenuto conto delle finalità, delle attività e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso le forme di aggregazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, provveda annualmente con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alla ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato fra le associazioni destinatarie degli stessi. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge n. 549 del 1995 sono annualmente determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per essere successivamente ripartite con decreto di ciascun Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, ricorda che le risorse di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono iscritte nel capitolo 1352, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa e sono limitate al triennio 2009-2011. In proposito, considera opportuno un chiarimento del Governo in merito alla finalità della disposizione e, in particolare, se essa abbia esclusivamente un carattere ricognitivo delle risorse esistenti. Inoltre, nel presupposto che il provvedimento faccia riferimento alle sole tipologie di associazioni combattentistiche attualmente vigilate dal Ministero della difesa, sottolinea che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, al comma 1 dell'articolo 5, che i contributi ivi previsti sono esclusivamente quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 4, conferma che la citata disposizione appare suscettibile di recare effetti finanziari di minor gettito, rilevando pertanto anche la necessità di acquisire una adeguata quantificazione delle minori entrate determinate dalla predetta norma a carico del bilancio dello Stato. Conferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ha durata triennale, nonché il carattere ricognitivo delle risorse esistente previsto dalla disposizione. Si riserva, in ogni caso, ulteriori

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approfondimenti sugli effetti finanziari del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL) con riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che il Governo non è in grado di fornire ulteriori indicazioni in merito al provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di chiarire come si intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ricordando il mancato accoglimento dell'emendamento Motta 1.11 riferito all'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2011, relativo al finanziamento del Festival Verdi di Parma, sottolinea come l'atteggiamento del Governo, di fatto, blocchi le iniziative connesse al bicentenario verdiano.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non sono stati ancora risolti i problemi di copertura, attesa l'inidoneità di quella individuata dalla Commissione di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe farsi carico del problema del reperimento delle risorse e promuovere l'individuazione di una apposita copertura finanziaria, osservando che essa avrebbe potuto essere reperita nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che, se c'è un ampio consenso sulla proposta, si potranno svolgere ulteriori approfondimenti in sede tecnica per individuare la soluzione più appropriata.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD) rileva che, mentre per il precedente punto all'ordine del giorno la copertura individuata dalla Commissione di merito era inidonea, con riferimento a questo si tratterebbe solo di ottenere una verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica quindi che tale conferma possa intervenire rapidamente.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, in data 6 aprile 2011, la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge recante disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica nel termine di tre settimane, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Non essendo pervenuta la relazione tecnica, invita il Governo ad attivarsi per trasmetterla con sollecitudine.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di presentare celermente la relazione tecnica, sottolineando la rilevanza del provvedimento per la cantieristica italiana, che sta attraversando una fase di crisi.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Nuovo testo C. 4019 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che il Governo ha depositato agli atti della Commissione alcune note di chiarimento sul provvedimento in esame (vedi allegato) e, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4019 e abb. recante norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:
con riferimento all'articolo 1, al fine di escludere oneri superiori a quelli stimati nella documentazione elaborata dall'INPS, è necessario precisare che non possono essere riscattati periodi antecedenti al 1o gennaio 1996, data di entrata in vigore del sistema contributivo e che i periodi dei quali si consente il riscatto non devono essere coperti da altra contribuzione previdenziale e non possono essere oggetto di domande di riscatto presentate ad altro titolo;
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 determinano il riconoscimento di diritti soggettivi e, pertanto, al fine di far fronte a eventuali scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi e le spese connesse all'erogazione dei relativi trattamenti, è necessario introdurre specifiche clausole di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
con riferimento agli articoli 1 e 2, la previsione del versamento di contributi di riscatto da parte di soggetti ai quali si applica parzialmente il sistema retributivo è suscettibile di determinare minori entrate in ragione della deducibilità ai fini

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delle imposte sui redditi delle persone fisiche di tali contributi, quantificabili in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
ai fini di una puntuale definizione della platea dei soggetti ai quali si applica il provvedimento in esame, è necessario prevedere che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisca anche i criteri per la distinzione dell'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;
rilevato che i contributi di riscatto garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 e che, al fine di assicurare la copertura di eventuali maggiori oneri che dovessero emergere negli anni successivi al primo decennio di applicazione del provvedimento, con particolare riferimento al periodo successivo al 2040, potrà essere disposto un incremento dei contributi di riscatto sulla base del meccanismo previsto dalla clausola di salvaguardia riferita al medesimo articolo 1;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:
dell'attività sportiva, aggiungere le seguenti: successivi al 1o gennaio 1996;
all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto;
all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;
all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;

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dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis. - (Copertura finanziaria). - 1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» della missione «Politiche previdenziali» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: competenti, sono, aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.
Atto n. 358.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358). Rileva che lo schema di decreto non risulta, tuttavia, corredato, dal prescritto parere

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della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e, pertanto, il Presidente della Camera ha segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere detto parere. Fa presente, quindi, che la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.
In considerazione dell'andamento dei lavori, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.
(Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00532 e discussione della risoluzione n. 7-00563 e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione della risoluzione n. 7-00532 Vannucci nella seduta del 7 aprile 2011. Poiché è stata presentata la risoluzione n. 7-00563 Franzoso ed altri, propone che, vertendo quest'ultima risoluzione sul medesimo argomento della risoluzione n. 7-00532 Vannucci ed altri, la loro discussione abbia luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che, alla ripresa dei lavori parlamentari, la Commissione prosegua celermente l'esame delle risoluzioni, eventualmente procedendo all'audizione del Ministro Fitto. Dichiara inoltre di condividere l'abbinamento della risoluzione 7-00563 Franzoso ed altri a quella a sua prima firma, auspicando che possa pervenirsi all'approvazione di un atto di indirizzo unitario.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.