CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2011
475.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, per quanto riguarda la domanda in titolo e l'altra oggi all'ordine del giorno - inerenti l'una al collega Cirielli e l'altra all'ex collega Di Giandomenico - fa presente che di recente è stata emanata dalla Corte costituzionale - presidente De Siervo e relatore ed estensore Giuseppe Frigo - una sentenza che crede rilevante per i lavori della Giunta, la n. 113 del 2011. In tale sentenza si afferma, in sintesi, che il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è vincolante per l'ordinamento italiano fino al punto che eventuali decisioni giurisdizionali interne, pur passate in giudicato, che contrastino con una pronunzia della Corte europea di Strasburgo possono, a richiesta di parte, essere oggetto di revisione. Questa sentenza costituisce lo sviluppo ulteriore che la Corte costituzionale ha inteso dare all'orientamento già inaugurato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con le quali essa aveva stabilito che - ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione - sono illegittime le leggi che non rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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Propone quindi di iniziarne l'esame delle domande all'ordine del giorno ma di rinviarne il seguito a una seduta successiva e nel frattempo distribuire la pronuncia cui ha fatto riferimento.

La Giunta concorda.

Maurizio TURCO (PD), relatore, fa presente che il deputato Cirielli è stato querelato dal segretario del PD di Salerno, Michele Figliulo, per avergli rivolto le espressioni di bugiardo e aduso alla calunnia, nell'ambito di un'intervista giornalistica. Questi epiteti sono stati trasfusi nel capo d'imputazione. Di questo quindi l'on. Cirielli è chiamato a rispondere nel senso descritto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di vedere se egli sia stato citato per atti della sua funzione parlamentare. Non gli risulta che tra gli atti tipici svolti dal collega Edmondo Cirielli si rinvengano riferimenti a Michele Figliulo.
Ricorda che la Corte costituzionale - ancora di recente - ha ribadito il suo orientamento per cui, per essere coperta dall'insindacabilità, un'espressione offensiva di terzi formulata extra moenia deve avere contenuti analoghi a quelli di un atto svolto nelle procedure tipiche della funzione parlamentare. Al riguardo, cita testualmente ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2011. Per completezza ricorda che la polemica da cui scaturivano gli epiteti rivolti dall'on. Cirielli a Figliulo ineriva a una proposta di legge sulla concessioni di benefici previdenziali ai combattenti della Repubblica di Salò. La proposta era stata presentata dall'on. Barani e da altri e poi ritirata. Nella seduta della Commissione difesa del 12 novembre 2008, l'on. Cirielli quale relatore aveva illustrato i contenuti della proposta di legge. Non aveva però fatto riferimento a Figliulo. La contrarietà a questa proposta di legge era stata poi espressa dal deputato Franceschini, allora segretario del PD, in un comizio tenutosi a Salerno nel 2009, sicché l'obiettivo vero della polemica legata alla legge era in realtà l'on. Franceschini e non Figliulo. Per questi motivi si orienta per la sindacabilità.

(Viene introdotto il deputato Edmondo Cirielli).

Edmondo CIRIELLI (PdL) chiarisce che la polemica era nata in ragione della sua relazione, tenutasi presso la Commissione difesa della Camera, di cui è presidente, sulla proposta di legge Barani ed altri sull'istituzione dell'ordine del tricolore (la n. 1360). La trattazione di tale proposta gli era stata sollecitata dal ministro dei rapporti col Parlamento, l'on. Vito, una cui nota gli era stata trasmessa dal Presidente della Camera. Egli peraltro non aveva firmato la proposta perché, pur favorevole alla pacificazione nazionale, credeva e crede ancora che un simile passo debba poggiarsi sulla più larga condivisione politica. Il solo fatto di aver svolto la relazione aveva provocato reazioni polemiche nello schieramento avverso. In particolare, l'on. Franceschini lo aveva accusato di aver appoggiato una proposta di equiparazione inaccettabile. Al deputato Franceschini si era aggiunto poi il segretario provinciale del Partito Democratico, Figliulo. Poiché non rispondeva al vero che egli aveva sottoscritto la proposta di legge, ritiene giustificato aver apostrofato il Figliulo medesimo con il termine bugiardo. A comprova di quanto è venuto sostenendo, rinvia al testo dell'articolo di giornale da cui emerge la pretesa diffamazione.

Avendogli Marilena SAMPERI (PD) domandato se avesse fatto della critica a Figliulo oggetto di atti parlamentari, Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde che non saprebbe quali atti avrebbe potuto presentare per interessare il Governo di una situazione del genere: gli sembra bastevole il riferimento che ha fatto alla proposta di legge Barani.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) domanda se il riferimento al Figliulo fosse stato sollecitato da una specifica domanda del giornalista.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente.

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Francesco Paolo SISTO (PdL) gli domanda se la formula riportata dal Mattino del 28 aprile 2009 ('bugiardo comunista') fosse stata da lui intesa in chiave ideologica, quasi come una critica al metodo di una parte politica e non a persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente, precisando di non aver nulla di personale nei confronti del Figliulo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede se possa confermare che alla telefonata col giornalista abbiano assistito altre persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) conferma.

(Il deputato Edmondo Cirielli si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 104 del 2011.
(Seguito e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta brevemente i termini della questione e ricorda di aver espresso personalmente, nella seduta del 19 aprile scorso, un parere contrario all'intervento della Camera nel giudizio.

Maurizio PANIZ (PdL) sottolinea come la notifica del ricorso per conflitto d'attribuzione sia avvenuta per ordine della Corte costituzionale in ragione dell'identità della posizione costituzionale delle Camere in relazione alla questione da trattare. Ciò comporta la necessità, a suo avviso, che i due rami del Parlamento si mostrino compatti nella difesa delle prerogative parlamentari in materia di reati ministeriali.

Federico PALOMBA (IdV), messa in evidenza l'irritualità del litisconsorzio di una Camera in un affare di competenza dell'altra, esprime tutta la sua contrarietà all'adesione della Camera al giudizio. Constata che la discussione di oggi non è che la ripetizione di quella già svolta sull'on. Berlusconi. Evidenziato che si tratterebbe, ancora una volta, di uno sperpero di pubblico danaro, osserva che dalla documentazione che è stata messa a disposizione non risulta alcun elemento che possa far capire che le autorità giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli abbiano commesso errores in procedendo. Senza conoscere i fatti non si può certo sapere se essi siano riconducibili alle funzioni ministeriali. Nel ricorso redatto per conto del Senato vi è solo l'indimostrata e aprioristica rivendicazione di un passaggio procedurale che comporta un foro speciale e l'autorizzazione a procedere per il solo fatto di rivestire una qualità soggettiva. La tesi è inaccettabile per vari motivi: si limiterà a ricordare che nel corso del procedimento da cui scaturisce il conflitto, è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione (sezione VI penale), n. 10130 del 3 marzo 2011, a seguito di ricorso presentato dalla difesa dell'on. Mastella avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 20 ottobre 2010, nel presupposto della abnormità del provvedimento in questione, anche in riferimento al fatto che con esso è stata respinta l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa, senza disporre l'invio degli atti al Senato.
La Cassazione, come è noto, ha respinto il ricorso argomentando che l'autonoma valutazione da parte del Parlamento sulla natura ministeriale del reato, cui si riferisce la Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009, va intesa nel senso che la Camera competente deve essere messa in condizione di «interloquire» per esercitare le proprie prerogative, fermo restando che all'autorità giudiziaria spetta la qualifica del reato e l'individuazione del giudice competente. Il coinvolgimento del Parlamento deve avvenire «per via istituzionale e in forma ufficiale» solo nei casi in cui il collegio

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specializzato sia investito della competenza a conoscere del reato; invece, nelle altre ipotesi, in cui l'autorità giudiziaria procede in via «ordinaria», per un reato che non ha ritenuto di natura ministeriale, la Camera competente non «beneficia» di alcuna informativa per via ufficiale, non potendosi comunque escludere che, ricorrendone i presupposti, possa ricorrere allo strumento del conflitto di attribuzione, qualora si ritenga lesa nelle sue prerogative». Analoghi concetti sono stati espressi dal professor Pace nell'audizione dello scorso 22 marzo 2011: la tesi sostenuta nel ricorso del Senato è chiaramente in contrasto con la Costituzione e con il nuovo testo dell'articolo 68.

Marilena SAMPERI (PD), pur distinguendosi dal collega Palomba in ordine alla possibilità che, in effetti, le Camere possano condividere un interesse a una questione sollevata in un conflitto d'attribuzione, deve però esprimere un orientamento nettamente negativo sull'ipotesi che la Camera intervenga nel giudizio. Richiamatasi in modo insistito sugli argomenti già proposti in occasione del conflitto d'attribuzione che poi la Camera ha elevato sul caso dell'on. Berlusconi, rimarca come spetti al procuratore della Repubblica la qualificazione del reato. Osserva che - addirittura - in questa circostanza manca ogni riferimento al fatto. Nel caso dell'on. Berlusconi si era avuta una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni ed era stata avanzata la non condivisibile tesi sulle motivazioni pretesamente pubbliche e funzionali dell'intervento del Presidente del Consiglio sulla questura di Milano. Nel caso dell'ex collega Mastella, viceversa, non si ha il benché minimo ragguaglio sui fatti contestati. In definitiva, il Senato rivendica una competenza a pronunziarsi (sul presupposto di una dovuta domanda di autorizzazione a procedere avanzata dal Collegio per i reati ministeriali), sol perché si tratta, sotto il profilo soggettivo, di un ministro e non anche in presenza dell'elemento oggettivo, costituito dal nesso tra i fatti ascrittigli e le funzioni ministeriali.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) non può che rifarsi alle argomentazioni svolte in occasione della questione inerente all'on. Berlusconi e, quindi, esprime un orientamento contrario all'intervento della Camera nel giudizio. Avverte tuttavia che - per concomitanti impegni parlamentari - dovrà tra breve allontanarsi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), associandosi ai rilievi del collega Paniz, rimarca come la costituzione della Camera nel giudizio risponda a criteri di rispetto istituzionale. Avanza anche dubbi sulla la correttezza degli uffici giudiziari convenuti, i quali a più riprese non hanno dato riscontro alle sollecitazioni del Senato di ottenere copia degli atti del procedimento. Dissente inoltre dall'argomento per cui vi sarebbe uno spreco di pubbliche risorse, giacché ormai la Camera si costituisce tramite l'avvocatura interna.

Donatella FERRANTI (PD), ricordato che la sentenza della Corte di cassazione n. 10130 del 2011 si riferisce proprio al caso in titolo e quindi consente non solo un ragionamento analogico - come era per il caso dell'on. Berlusconi - ma diretto e vincolante sulla questione, afferma che di fatto la maggioranza, con la proposizione di questo tipo di conflitti tra poteri, mira surrettiziamente ad ottenere una immunità permanente per i membri del Parlamento.

Maurizio PANIZ (PdL) replica che le considerazioni che ha ascoltato dai colleghi dell'opposizione trascurano il dato elementare che è proprio la Corte costituzionale a chiedere l'intervento della Camera. Crede che le pronunzie della Corte costituzionale non possano essere richiamate solo quando fa comodo. Quanto alla difesa tecnica, sarà valutato nelle debite sedi se avvalersi o meno di un professionista esterno.

Federico PALOMBA (IdV), parlando per una precisazione, rileva che la Corte costituzionale non ha affatto richiesto l'intervento della Camera ma solo ordinato al

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Senato di notificare a essa il suo conflitto, onde consentire una valutazione sull'opportunità dell'intervento. Quest'ultimo, viceversa, si presenta sommamente inopportuno anche perché comporta il rischio teorico ulteriore che esso si risolva in una costituzione ad opponendum e non ad adiuvandum.

La Giunta, con nove voti contro cinque, esprime l'orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, riferirà dell'esito della discussione al Presidente della Camera.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Remo Di Giandomenico pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR - n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20).
(Esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, espone sommariamente i fatti di causa e crede che si tratti di un caso scolastico d'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO REMO DI GIANDOMENICO (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI)