CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.
C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge è composto di un unico articolo. Il comma 1 novella alcune disposizioni della legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, in vigore dal 21 maggio 2009. In particolare, il comma proroga di 6 mesi (da 24 a 30 mesi) il termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti attuativi (scadenza attuale: 21 maggio 2011); estende da 60 a 90 giorni il termine per l'emanazione del parere da parte della

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Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio, sopprimendo tuttavia la possibilità di richiedere una proroga di 20 giorni del relativo termine (ora prevista all'articolo 3, comma 6, della legge n. 42, che viene riformulato); proroga di un anno (da 2 a 3) il termine per l'adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi; estende da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega medesima; novellando l'articolo 23, comma 6, della legge n. 42 del 2009, proroga di un anno (da 36 a 48 mesi) il termine per l'adozione dei decreti istitutivi delle singole città metropolitane; e, novellando l'articolo 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009, proroga di 6 mesi (da 24 a 30) il termine per l'adozione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che le nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari non si applicano ai procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.
Ai sensi del comma 3 la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale in quanto rispondono all'esigenza di incrementare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento termini originari, per l'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, ricorda che gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di cultura. In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro. Si tratta di 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo; 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; e 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, le lettere b) e c) autorizzano rispettivamente stanziamenti per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali senza specificarne le modalità attuative. Su questo punto appare peraltro opportuno prevedere il parere degli enti locali interessati. Va detto che nel corso dell'esame al Senato è stato accolto l'ordine del giorno G1.101 (testo 2), con il quale il Governo si è impegnato, tra l'altro nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.

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Il comma 2 esclude il Fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2011 al fine di compensare le eventuali minori entrate derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche.
Il comma 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1o luglio 2011-31 dicembre 2013 (decreto-legge 225/2010).
I commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai comma 1 e 3, provvedendo ad aumentare l'aliquota dell'accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.
L'articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei.
In particolare, il comma 1 dispone l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali
Il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota delle risorse derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) spettanti alla regione Campania, nonché una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che verrà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione è individuata dalla medesima regione nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale.
Il comma 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto - anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego - ricorrendo alle graduatorie in corso di validità.
Il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma.
I commi da 5 a 7 recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.
In particolare, il comma 5 dimezza i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici e prevede quale requisito sufficiente per l'affidamento dei lavori il progetto preliminare, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento.
Il comma 6 dispone che gli interventi previsti dal programma che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti. Al riguardo va detto che, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, sarebbe forse preferibile che il coinvolgimento delle Regioni avvenisse mediante lo strumento dell'intesa.
Lo stesso articolo 6, comma 1, al secondo periodo demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo a un'ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l'opportunità di verificare

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tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all'anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.
Il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario.
Il comma 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.
L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 225 del 2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
L'articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l'ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
L'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva - «allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario» - la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.
Nel corso d'esame presso l'Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l'articolo. Il nuovo testo, rubricato «Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari», in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008 del 2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010 e decreto legislativo n. 41 del 2011).
In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.
In considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). Si demanda l'effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell'ordinanza di protezione civile.
L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che

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risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere.
Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, le deroghe alla disciplina del codice degli appalti non richiedono necessariamente l'intesa tra lo Stato e le regioni, in quanto la disciplina degli appalti afferisce alla materia della tutela della concorrenza, che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame. Esso reca la ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009. L'Accordo è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. L'Accordo prevede quattro aeree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle gestione di dossier globali quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale.
In riferimento ai contenuti, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea ed Indonesia si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli, che illustra brevemente.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame. Esso reca la ratifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009. Tale Accordo si inserisce in un percorso già previsto nel precedente accordo bilaterale, risalente al 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007.
La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relative agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella Southern African Development Community (SADC), cui aderisce il Sudafrica. La revisione si propone, invece, di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.
Quanto al contenuto dell'Accordo, esso consta di quattro articoli, che illustra brevemente, sottolineando che solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione
C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti e C. 4194 Veltroni.

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.
C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.

RISOLUZIONI

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.