CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2011
473.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-bis, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 28 aprile 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Esame C. 4307 - Governo - Approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, relatore, illustra brevemente i contenuti del decreto legge all'esame del Comitato, rilevando come, ancorché esso si componga di soli otto articoli, dei quali l'ultimo concerne l'entrata in vigore del provvedimento, reca tuttavia un contenuto estremamente complesso. Osserva inoltre che il decreto in oggetto presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse - ad eccezione di quelle recate dagli articoli 1 e 2, riconducibili ad interventi in favore della cultura (articolo 1) e a tutela del patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese (articolo 2) - possa essere rinvenuto alcun elemento unificante.
Rileva altresì che il provvedimento si contraddistingue per la presenza di numerose disposizioni formulate in modo non conforme alle regole poste a presidio di una corretta modalità di produzione normativa. Esso contiene, infatti, norme che introducono modifiche non testuali all'ordinamento preesistente, norme di deroga implicita ad ampi settori dell'ordinamento, norme che intervengono su disposizioni previgenti prive della forza di legge.
Più in generale, osserva come il decreto legge intervenga su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disciplinate

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sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario, dando luogo a forme di sovrapposizione degli strumenti normativi suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai vari provvedimenti intervenuti in materia.
Da ultimo, segnala che il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4307 e rilevato che:
esso presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale - aventi ad oggetto interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1), il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei (articolo 2), la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione e la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articoli 3 e 4), l'abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6) e modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7) - le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse possa essere rinvenuto alcun elemento unificante;
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, segnatamente, all'articolo 2, comma 8 - che, nell'introdurre una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome - non procede ad una contestuale abrogazione dell'articolo 39-vicies septies del decreto legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei; all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008; al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (rectius 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione, senza contestualmente modificare le disposizioni richiamate; all'articolo 5, che - nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituendo integralmente l'articolo 2 e riducendo da undici a sei le lettere in cui esso si articola - non procede ad una contestuale novella anche dell'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 31 del 2010, al fine di aggiornare il riferimento in esso contenuto alla lettera i) del richiamato articolo 2, in materia di deposito nazionale, ora oggetto della lettera e) del medesimo articolo 2; all'articolo 5, comma 7, che, nel prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 «come modificato dal comma 5» del medesimo articolo, non inserisce tuttavia tale previsione all'interno del succitato comma 5; all'articolo 6, comma 1, primo periodo, che, laddove dispone che, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il primo ed il secondo periodo

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del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 si applicano non già con riferimento all'anno 2009, bensì all'anno 2010, non procede alla contestuale novella dell'anzidetta disposizione;
il decreto-legge interviene, sia mediante modifiche testuali che implicitamente, su disposizioni di recente approvazione (si vedano l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, che incidono, l'uno esplicitamente e l'altro implicitamente sulla legge 13 dicembre 2010 n. 220; l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 3, comma 1, che modificano, l'uno esplicitamente e l'altro implicitamente, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225; nonché il comma 5 dell'articolo 5, che interviene su numerose disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificate dal recentissimo decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, il quale è sua volta quasi integralmente abrogato ad opera del successivo comma 6), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
il provvedimento si caratterizza come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (si vedano, l'articolo 2, comma 3, in materia di assunzione di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; il comma 5 del medesimo articolo 2, in materia di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; il comma 8 dello stesso articolo, in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome); in un altro caso, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori dell'ordinamento (si veda l'articolo 2, comma 6, che - laddove dispone che gli interventi previsti dal programma di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei, ove ricadano all'esterno di tale area, «sono dichiarati di pubblica necessità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti» - utilizza una formulazione talmente ampia che sembra autorizzare una deroga agli atti di pianificazione a livello comunale e regionale, urbanistici e territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica; peraltro, non appare chiaro se il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 introduca un'ulteriore deroga implicita, segnatamente al disposto dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; ciò in quanto, il comma 5 dell'articolo 2 prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori compresi nel programma di interventi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è sufficiente il livello di progettazione preliminare; conseguentemente, al successivo comma 6, laddove si dispone che i suddetti interventi possano essere dichiarati di pubblica utilità, non è chiaro se si faccia riferimento al progetto definitivo delle opere, che, ai sensi del succitato articolo 12 è presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero al progetto preliminare, con conseguente deroga implicita alla disposizione succitata);
il decreto legge, all'articolo 2, comma 8 - che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 - da un lato non interviene contestualmente sull'articolo 39-vicies septies del decreto legge n. 273 del 2005, il cui comma 1 aveva modificato la portata applicativa del succitato articolo 4, comma 3, e, dall'altro, incide su una norma contenuta in un regolamento di delegificazione; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza

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di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
il decreto legge interviene su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disciplinate sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che - nel differire al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre previsto dall'articolo 8-novies, comma 5, del decreto legge n. 59 del 2008 - non tiene conto del fatto che, in attuazione di tale disposizione, che demanda la fissazione del calendario relativo al passaggio al digitale terrestre, ed, evidentemente, le sue eventuali modifiche, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010, risultando pertanto sufficiente, al fine di modificare il calendario di transizione al digitale terrestre, una novella, mediante decreto ministeriale al succitato decreto 10 settembre 2008, come già modificato; più correttamente, invece, all'articolo 3 - nella parte in cui, novellando l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della telecomunicazione - riconduce la disciplina della materia ad una fonte primaria del diritto piuttosto che ad un atto atipico, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come era invece previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 225 del 2010, che disponevano la proroga ex lege sino al 31 marzo dei termini indicati alla Tabella 1 allegata al medesimo decreto (nella quale, alla voce n. 17, figurava il comma 12 dell'articolo 43 in questione) e l'ulteriore prorogabilità degli stessi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
esso, all'articolo 5, comma 5, lettera c), nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa, non già - come disponeva il testo novellato - ad un decreto interministeriale, bensì ad un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, o, quanto meno, in analogia con quanto previsto dalla norma novellata, di un decreto interministeriale;
il decreto legge, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo - laddove demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il parametro su cui computare per l'anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile, fissato attualmente dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un'ordinanza di protezione civile - ricorre ad un istituto di cui appare dubbia la congruità rispetto alle finalità che si intendono perseguire, nonché, più in generale, alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti

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normative, anche in considerazione del fatto che la disposizione dettata dal primo periodo del comma in questione non sembra necessitare di una disciplina applicativa;
il decreto legge, all'articolo 7, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, per la cui adozione non viene previsto alcun termine,la disciplina di una materia formulata in termini estremamente generici (l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a.); a tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
sotto il profilo della corretta formulazione del testo, esso, all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), nell'introdurre due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, non contiene alcuna indicazione sulle modalità attuative della spesa;
con riferimento al medesimo profilo, il decreto-legge adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo, altre dal contenuto estremamente generico, ovvero prive di una portata normativa autonoma; ciò si riscontra, segnatamente, al comma 1, dell'articolo 1, alinea, che, nella parte in cui sancisce che le disposizioni recate dall'articolo in questione sono volte a dare attuazione all'articolo 9 della Costituzione, contiene una previsione che appare ridondante; al comma 4 dell'articolo 2, laddove prevede che la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei possa avvalersi della società ALES S.p.a., «nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria» (rectius: dell'Unione europea), reca una disposizione di principio e priva di una portata normativa autonoma; al comma 7 del medesimo articolo 2 che, laddove consente al Soprintendente, nel caso di mancata o «insufficiente presentazione di candidature», di procedere alla selezione di ulteriori sponsor «senza ulteriori formalità» contiene una locuzione (l'insufficiente presentazione) di cui andrebbe chiarita la portata applicativa anche al fine di verificarne la relativa compatibilità con i principi generali posti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici ed un'altra (l'assenza di formalità) che appare ridondante e priva di una portata normativa autonoma; infine, all'articolo 2, comma 1, che disciplina il programma straordinario ed urgente degli interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, si riscontra un'incongruenza nella terminologia utilizzata, in quanto, in alcuni casi, si fa riferimento al «piano», in altri, al «programma» degli interventi;
infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 5, lettera c) - laddove, novellando l'articolo 3 del decreto

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legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa ad un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» - sia riformulata la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo - laddove demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il parametro su cui computare per l'anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile, fissato attualmente dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un'ordinanza di protezione civile - sia verificata la congruità della disposizione in questione, sia con riferimento alla necessità di una disciplina applicativa, sia con riferimento allo strumento allo scopo prescelto;
all'articolo 7, comma 1 - che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, per la cui adozione non viene previsto alcun termine, l'individuazione dei requisiti delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. - tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia riformulata la suddetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
per quanto detto in premessa in merito all'esigenza che le disposizioni in oggetto siano adeguatamente coordinate con le preesistenti fonti normative, si segnala quanto segue:
a) all'articolo 2, comma 8 - che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 39-vicies septies del decreto legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo - che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato articolo 8-novies, comma 5;
c) al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (rectius 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini

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di novella ai succitati commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010;
d) all'articolo 5, che - nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituisce integralmente l'articolo 2, riducendo da undici a sei le lettere in cui si articola l'unico comma del citato articolo 2 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una contestuale novella anche dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010 che, nel fare riferimento al deposito nazionale, richiama la lettera i) del succitato articolo 2, ora oggetto della lettera e) del medesimo articolo;
e) all'articolo 5, comma 7, che, nel prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 «come modificato dal comma 5» del medesimo articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale previsione all'interno del succitato comma 5;
f) all'articolo 6, comma 1, primo periodo - laddove dispone che, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il primo ed il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 si applichino non già con riferimento all'anno 2009, bensì all'anno 2010 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'anzidetta disposizione;
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che introduce due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza indicare le modalità attuative della spesa, valutino le Commissioni l'opportunità di indicarne modalità di ripartizione ed eventuali forme di controllo del Parlamento, in analogia con quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della legge n. 163 del 1985, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
all'articolo 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se il combinato disposto dei commi 5 e 6 introduca una deroga implicita a quanto previsto dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che individua quale presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo delle opere, in quanto il comma 5 dell'articolo 2 in questione prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori compresi nel programma di interventi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è sufficiente il livello di progettazione preliminare e il comma 6 precisa che i suddetti interventi possano essere dichiarati di pubblica utilità;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo - che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui l'articolo 8-novies, comma 5, del decreto legge n. 59 del 2008 - dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che, in base al succitato articolo 8-novies, comma 5, che demanda la fissazione del calendario relativo al passaggio al digitale terrestre, ed evidentemente anche le sue modifiche, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010.»

Lino DUILIO, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, non può che constatare negativamente la presenza nel provvedimento, segnatamente alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 5, di locuzioni in lingua inglese, cosa che, a suo avviso, non appare conforme alle esigenze di chiarezza dei testi normativi.

Roberto ZACCARIA, presidente, pur condividendo in termini generali l'osservazione

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dell'onorevole Duilio, in quanto certamente la presenza di espressioni in lingua straniera incide sulla chiarezza dei testi normativi, sottolinea peraltro come nel caso di specie tale effetto risulta attenuato in quanto la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 reca la definizione della locuzione in lingua inglese contenuta alla successiva lettera c).
Nel condividere anch'egli la proposta di parere formulata dal relatore, si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 6, comma 1 del decreto legge, che, nel demandare ad un'ordinanza di protezione civile l'attuazione delle disposizioni da esso recate, da un lato, utilizza uno strumento incongruo rispetto a tale scopo e, dall'altro, sembra configurare una nuova fattispecie di ordinanze - volte all'attuazione di fonti primarie, in sostituzione delle fonti secondarie del diritto - che si discosta da quelle conosciute dal nostro ordinamento, generalmente volte a dettare disposizioni in deroga all'ordinamento.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.