CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2011
472.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Documento di economia e finanza 2011.
Doc. LVII, n. 4 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 19 aprile 2011 ha formulato una proposta di parere favorevole, sulla quale invita i colleghi ad esprimere le proprie valutazioni (vedi allegato).

Sandro GOZI (PD) osserva innanzitutto che il DEF non reca elementi di vera innovazione rispetto alla bozza di PNR presentata a novembre 2010, con riferimento agli obiettivi, indicati dalla Commissione europea, che l'Italia sarebbe tenuta a raggiungere entro il prossimo 2020. Il Ministro Tremonti si è piuttosto concentrato, a suo avviso, sulle premesse politiche del documento, ponendo particolare enfasi al Patto Europlus, con indicazioni che appaiono tuttavia di una sconcertante genericità. Si tratta di buoni propositi,

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di obiettivi di buon senso sui quali tutti possono convenire ma che non definiscono alcun impegno specifico e concreto. Nulla viene detto sul tema, assai più rilevante, del semestre europeo, e il Ministro sembra volto più che altro, attraverso l'assunzione di competenze orizzontali, che vanno dall'istruzione, all'ambiente, alle politiche europee, a rafforzare il suo potere più che definire azioni concrete di intervento.
Quanto al Patto di stabilità, due sono i punti significativi richiamati: 1) l'introduzione in Costituzione dei vincoli di indebitamento; 2) il pareggio di bilancio entro il 2014 partendo dal 3,9 per cento di deficit nel 2011, per procedere dal 2015 ad avanzi primari in grado di assicurare il rispetto del vincolo di ridurre il debito di almeno 1/20. Ciò a fronte di previsioni di crescita fatte dal Ministro Tremonti che - come già messo in luce dal PD nel corso dell'audizione del Ministro medesimo e del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Olli Rehn, lo scorso dicembre - appaiono sproporzionate e non sono infatti confermate né dal Fondo monetario internazionale né dall'OCSE.
I dati assunti come base di partenza dal Documento sono dunque già disattesi, e non sembrano esservi indicazioni concrete per raggiungere gli obiettivi di crescita e lo sviluppo richiamati dal Patto Europlus. Mancano infatti, tra l'altro, un piano di riforma fiscale, come anche uno Statuto del Lavoro che riordinerebbe e semplificherebbe la normativa vigente in materia in funzione di maggiore competitività e occupazione.
Il PNR appare quindi caratterizzato da quattro principali elementi di debolezza. In primo luogo, sono confermati interamente i modestissimi obiettivi prefigurati dalla bozza di novembre. In sostanza le grandi riforme preannunciate nella premessa politica e ribadite nel PNR stesso non avrebbero alcun effetto reale sulla crescita e l'occupazione, rispetto alle modeste azioni indicate nel testo di novembre.
In secondo luogo, la griglia dettagliata allegata al PNR e recante indicazione dei tempi e delle risorse per l'attuazione di tutte le misure riportate nel Programma fornisce indirettamente una spiegazione: per gran parte dei grandi interventi declamati nella premessa (in particolare la riforma fiscale) manca l'indicazione di tempi e stanziamenti necessari. Si tratta quindi di impegni del tutto generici. In terzo luogo, diversi dei «grandi interventi» preannunciati nella premessa e nello stesso PNR (misure per l'edilizia privata e le zone balneari) sembrano ispirate alla stessa logica del piano casa: una radicale e pericolosa eliminazione di autorizzazioni e vincoli che consentirebbe di sanare o compiere abusi sia nelle aree urbane sia in quelle marittime. Infine, non si comprende come si realizzerebbe una cabina di regia nazionale per l'utilizzo dei fondi strutturali, essendo stati i Piani operativi regionali già adottati ed approvati dalla Commissione europea e stanti i principi in materia di gestione di cui ai regolamenti sui fondi strutturali.
Per le motivazioni esposte il gruppo del PD ha una posizione nettamente negativa sulla proposta del Governo e preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), nel condividere le osservazioni formulate dal collega Gozi, richiama alcuni dati, che emergono chiaramente dal Documento in esame. Innanzitutto ricorda che la crescita è minima, poiché il Pil aumenterà quest'anno dell'1,1 per cento, nel 2012 dell'1,3 per cento e nel 2013 dell'1,5 per cento. I saldi di finanza pubblica rimangono invece invariati, calano gli investimenti pubblici e non muta la pressione fiscale, come anche l'entità dell'evasione fiscale. Ciò che il Ministro Tremonti e il Governo non sembrano voler comprendere è che la misura dell'indebitamento e del deficit dipendono certamente da una riduzione dei costi, ma anche dalla capacità del Paese di crescere e produrre PIL. Non è solo una questione di cifre e percentuali, ma un problema che

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riguarda l'economia reale e la vita delle famiglie italiane.
La Banca d'Italia ha peraltro rilevato che, se nel prossimo biennio, non si farà una manovra correttiva pari almeno a 40 miliardi di euro, l'Italia non raggiungerà gli obiettivi minimi fissati dall'Unione europea.
L'azione di contenimento del debito è certo giusta e indispensabile, ma vi è, contemporaneamente, la necessità assoluta di tornare a crescere; si tratta tuttavia di una consapevolezza che appare del tutto assente, per l'ennesima volta, dal Documento presentato dal Governo.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che quello in esame sia un buon documento, che fotografa la realtà dei conti pubblici italiani. Il dato da cui partire è quello del debito pubblico, pesante eredità del passato che oggi fa vedere i suoi effetti. Per ridurre il debito pubblico occorre annullare il deficit, con diverse iniziative che l'attuale Governo ha già adottato (riduzione degli sprechi, compimento del federalismo fiscale con i conseguenti risparmi in termini di spesa pubblica). Occorre innanzitutto garantire, come ha sinora fatto il Ministro Tremonti, la tenuta dei conti pubblici, affinché le istituzioni finanziarie continuino ad acquistare titoli del debito pubblico nazionale. Solo in tal modo si potrà proseguire sulla strada della crescita, vero percorso vincente che il Ministro dell'economia è riuscito sinora a percorrere con il Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) osserva come le posizioni assunte dai colleghi del PD, se lette al netto degli elementi di polemica politica, siano in linea con la proposta di parere formulata. Ritiene che il Documento predisposto dal Governo offra infatti una buona risposta, dato l'oggettivo contesto economico e i vincoli posti dall'Unione europea. Il problema vero è lo sbilanciamento strutturale del sistema di governance economica europea, che tende più verso la stabilizzazione delle finanze pubbliche che verso la crescita; e si tratta di uno squilibrio che non dipende dall'Italia. Il Ministro Tremonti non ha fatto altro che allinearsi a tali vincoli e ciò che deve essere criticato non è dunque il DEF ma la cornice definita dall'Unione europea, all'interno della quale il Documento si colloca.
Quanto alla presunta modestia degli obiettivi del PNR, rileva come quello seguito sia puro pragmatismo: non è bene promettere obiettivi irraggiungibili.

Mario PESCANTE, presidente, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Formichella, come anche i rilievi formulati dai colleghi dell'opposizione, sebbene il bersaglio non sia il più appropriato. Se, infatti, il DEF è sbilanciato sul versante della stabilità, ciò è dovuto al sistema di governance europea, fortemente influenzato dalle posizioni in materia della Germania, anche tenuto conto dell'approssimarsi di elezioni in quel Paese.

Marco BOTTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IR) preannuncia il voto favorevole del gruppo IR sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica. L'Accordo (ratificato da Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Polonia, Slovenia e Slovacchia) è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN comprende Brunei, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Laos e Malesia) entrato in vigore il 1o ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.
L'Accordo prevede quattro aeree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l'Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.
Quanto ai contenuti, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea ed Indonesia si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli.
Il titolo I (articoli 1-5) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo (articolo 1). Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. L'articolo 3 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue ed Indonesia, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo. Con l'articolo 4 le parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.
Il titolo II, composto dal solo articolo 6, e il titolo III, articolo 7, impegnano le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia alla cooperazione bilaterale e regionale.
Il titolo IV (articoli 8-16) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Quanto alle relazioni commerciali,

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una delle principali finalità dell'Accordo in esame, la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie (articolo 8). Fra gli specifici settori di cooperazione l'Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario (articolo 9), gli ostacoli tecnici agli scambi (articolo 10) e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 11). Le Parti faciliteranno gli scambi sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione, impegnandosi altresì a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità (articolo 12). All'approfondimento della cooperazione doganale, anche attraverso un possibile futuro accordo bilaterale sul tema, è dedicato l'articolo 13. Le norme prevedono, inoltre, l'avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l'accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi (articoli 14 e 16).
Il titolo V (articoli 17-40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche. I settori di cooperazione indicati dal titolo V sono i seguenti:
turismo (articolo 17): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;
servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (articoli 18-20): le disposizioni sono tese a incentivare lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e a rafforzare la cooperazione in materia di servizi finanziari e di politica industriale;
società dell'informazione, scienza e tecnologia (articoli 21 e 22): la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e dell'Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione;
energia e trasporti (articoli 23 e 24): la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza e dell'intermodalità;
istruzione e cultura (articolo 25): al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione - attraverso scambi e iniziative comuni - in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus;
diritti umani (articolo 26) e società civile (articolo 38): la cooperazione bilaterale Ue-Indonesia nel campo dei diritti umani prevede il sostegno all'attuazione del piano nazionale indonesiano per i diritti umani e il potenziamento delle istituzioni competenti in materia;
ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca (articoli 27-30): la cooperazione in questo campo coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, con particolare riferimento all'ambiente marino e alla pesca;

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salute (articolo 31): le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali alimentazione, prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari e malattie trasmissibili, tossicodipendenza, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni;
statistiche e protezione dei dati personali (articoli 32 e 33): al fine di migliorare la qualità dei dati statistici indonesiani e gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze;
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (articoli 34-37): la cooperazione in materia di migrazione (articolo 34) prevede l'avvio di un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti dei fenomeni migratori, tra cui l'immigrazione illegale e il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che necessitano di protezione internazionale. Le parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione. Ue e Indonesia collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 35) - la disposizione nell'articolato è definita fondamentale - ed il traffico di stupefacenti (articolo 36) concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 37) anche attraverso forme di assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative in tal senso;
modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica (articolo 39): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

A norma dell'articolo 40, che chiude il titolo V dell'Accordo, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia.
Il titolo VI (articolo 41) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo di disciplinato nel dettaglio all'articolo 44). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza almeno biennale alternativamente in Indonesia e a Bruxelles. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse e, su decisione delle parti, ad esso sarà attribuito anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e l'Indonesia.
Il titolo VII (articoli 42-50) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 42). L'articolo 43 dispone che né l'Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell'Ue di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia. Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall'articolo 44 che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. Per facilitare la

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cooperazione prevista dall'Accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti (articolo 45). Gli articoli 46 e 47 sono rispettivamente dedicati all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo, e alla definizione delle parti. L' articolo 48 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie; la durata dell'Accordo, che è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno; le eventuali modifiche, da apportare di concerto tra le parti e, infine, la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica (articolo 49). L'articolo 50, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La relazione illustrativa del disegno di legge asserisce che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati dal PCA, all'organizzazione dei nuovi dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto e dei sottogruppi eventualmente istituiti (in conformità a quanto disposto dal titolo VI), saranno interamente coperte, per quanto concerne l'Unione europea, dal bilancio comunitario.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, sottolinea che l'Accordo, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007. La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relativi agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella Southern African Development Community (SADC), cui aderisce il Sudafrica.
La revisione si propone invece di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.
Passando direttamente al contenuto dell'Accordo in esame, esso consta di quattro articoli, ma solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.
La prima modifica riguarda il Preambolo stesso, al quale viene operata un'aggiunta per ricomprendere nel dialogo politico tra le Parti anche le questioni dei Trattati multilaterali in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

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Viene poi modificato l'articolo 2, sostituendone il primo comma al fine di includere la cooperazione sulle questioni del disarmo e della non proliferazione tra quelli che le Parti concordemente considerano elementi essenziali dell'Accordo.
Seguono poi le modifiche alla Sezione IV dell'Accordo del 1999, dedicata alla cooperazione economica: la sostituzione dell'articolo 55 mira ad instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita socio-economica nell'era attuale. Vengono poi modificati gli articoli 57 e 58, per dar vita a un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.
La modifica dell'articolo 59 e l'inserimento dell'articolo 59-bis mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare - con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale; nell'articolo 59-bis viene tra l'altro ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.
Il Titolo V dell'Accordo del 1999, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, subisce modifiche di diversi articoli, soprattutto allo scopo di aggiornare il testo in ordine alle novità uscite successivamente con riferimento agli strumenti per il finanziamento dello sviluppo, nonché alla problematica della valutazione dell'efficacia degli aiuti. Ciò si rinviene soprattutto nell'inserimento dell'articolo 65-bis, in base al quale viene ribadito l'impegno delle Parti alla realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati nel Vertice ONU del 2000.
Gli sforzi delle Parti verranno inoltre indirizzati anche alla realizzazione degli impegni assunti nella Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo del marzo 2002 e degli obiettivi dettati dal Piano di attuazione della Conferenza di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre del 2002). La sostituzione dell'articolo 67, d'altro canto, è intesa ad aggiornare la platea dei beneficiari potenziali dell'assistenza finanziaria e tecnica nel quadro della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica: viene allo scopo precisato trattarsi delle amministrazioni e degli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, degli attori non statali e delle organizzazioni istituzioni regionali e internazionali.
Tutte le restanti modifiche si concentrano sul Titolo VI dell'Accordo del 1999, che riporta tutti i residui settori di cooperazione fra le Parti. Ricordando che i principali aspetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti sono racchiusi nell'Accordo del novembre 1997, la sostituzione dell'articolo 83 e la modifica dell'articolo 84 mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile del Sudafrica: ciò è evidente dall'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 di riferimenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici. La sostituzione dell'articolo 85 è volta ad istituire un dialogo politico nel campo culturale, con particolare riguardo allo sviluppo di industrie culturali competitive. La sostituzione del paragrafo 1 dell'articolo 86, d'altronde, prevede l'avvio di un dialogo tra le Parti nei settori dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del post-apartheid sudafricano.
La sostituzione dell'articolo 90 riguarda la cooperazione tra le Parti nella lotta contro i traffici di droga, mentre la modifica dell'articolo 91 è dedicata al miglioramento della cooperazione per migliorare gli standard di protezione dei dati personali, con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Le modifiche più rilevanti sono rappresentate dai nuovi articoli da 91-bis a 91-novies.
L'articolo 91-bis è dedicato alle armi di distruzione di massa e relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per

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contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione: a tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'esportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa - incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso -, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni. Viene inoltre concordato che il contenuto dell'articolo 91-bis costituisce elemento essenziale dell'accordo tra UE e Sudafrica.
Gli articoli 91-ter e 91-quater riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, del quale si afferma doversi combattere anche i fattori che ne determinano la diffusione: la lotta al terrorismo dovrà inoltre essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani dei diritti dei rifugiati. Anche le fonti di finanziamento del terrorismo dovranno essere oggetto di particolare attenzione, rientrando nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di proventi di attività illecite.
Gli articoli 91-quinquies, 91-sexies e 91-septies riguardano rispettivamente la lotta al crimine organizzato, la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti. Nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi Protocolli, e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Altrettanto rilevante per i profili di diritto internazionale è l'articolo 91-opties, con il quale le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma.
L'articolo 91-novies riguarda la cooperazione in materia di immigrazione: al proposito le Parti riaffermano gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, con le garanzie di rispetto dei diritti umani e dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione.
Le Parti riconoscono inoltre il collegamento tra migrazioni e sviluppo - accettando tra l'altro di agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine, anche mediante rimesse facilitate e poco onerose -, e si impegnano all'elaborazione e all'applicazione di normative e pratiche nazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo al rispetto della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967. In questo contesto le Parti si impegnano alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità.
Infine, la serie delle modifiche all'Accordo del 1999 si chiude con la sostituzione dell'articolo 94, dedicato agli aiuti non rimborsabili, che saranno coperti dalle risorse finanziarie del bilancio comunitario dedicate alla cooperazione internazionale, e soggette alle procedure da esso previste.
L'articolo 2 dell'Accordo in esame riguarda le lingue di redazione del medesimo, che saranno tutte quelle degli Stati membri dell'Unione europea, nonché tutte le lingue del Sudafrica diverse dall'inglese.
In base all'articolo 3 l'UE, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana approveranno l'Accordo secondo le rispettive procedure, e si notificheranno l'espletamento di esse, procedendo al deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Infine, l'articolo 4 riguarda i tempi di entrata in vigore dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate in attuazione dell'Accordo del 1999, anche dopo la modifica di esso, verranno finanziate a valere sulla già ricordata dotazione di 980 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Conseguentemente non si rilevano effetti finanziari a fronte dell'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Mercoledì 27 aprile 2011. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, sette progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è ancora pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.
Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà dei seguenti atti:
la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126). La proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi e riguarda quindi la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. In considerazione della delicatezza della materia, è evidente l'opportunità di valutare, per un verso, l'idoneità della proposta ad assicurare la certezza del diritto in merito alle situazioni transnazionali e, per altro verso, l'incidenza sugli istituti del diritto di famiglia italiano. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 31 maggio 2011;
la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121). Appare infatti opportuno verificare se il un regime opzionale per la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) - prospettato dalla proposta - sia effettivamente idoneo ad eliminare gli ostacoli fiscali all'attività transnazionale delle imprese europee e a prevenire, al tempo stesso, fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri nella tassazione delle imprese. Segnala che la Commissione finanze ha già avviato l'esame della proposta per i profili di merito. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 18 maggio 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, ritiene che la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame dei seguenti atti:
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 recante il codice frontiere Schengen, e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118). La materia, soprattutto alla luce delle vicende in corso connesse ai flussi immigratori dalla Tunisia, presenta una straordinaria importanza ed attualità. La proposta, infatti, prospetta modifiche alla disciplina vigente intese ad

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apportare una maggiore chiarezza e a ridurre la possibilità di interpretazioni divergenti del testo vigente, e modifiche che rispondono a problemi pratici sorti nei primi anni dopo l'introduzione del codice frontiere Schengen. Si prevede inoltre un esplicito quadro giuridico per gli accordi bilaterali relativi alle verifiche di frontiera comuni sul traffico stradale. Le principali modifiche proposte vertono sui punti seguenti: chiara definizione del metodo di calcolo del «soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi»; chiarimento in merito al periodo di validità dei documenti di viaggio delle persone non titolari di visto, in risposta ad esigenze pratiche e per allineare il testo con l'articolo 12 del codice dei visti; possibilità di creare corsie separate per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto, allo scopo di introdurre una maggiore flessibilità e di accelerare il controllo di frontiera in funzione delle necessità pratiche; miglioramento della formazione delle guardie di frontiera per permettere loro di individuare situazioni di particolare vulnerabilità riguardanti i minori non accompagnati e le vittime della tratta di esseri umani; possibilità di deroghe relative all'ingresso e all'uscita per i membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza; un apposito quadro giuridico per i valichi di frontiera condivisi per permettere la conclusione di accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi vicini con valichi di frontiera condivisi relativi, in particolare, alle verifiche di frontiera comuni sul traffico stradale e alla situazione di coloro che chiedono protezione internazionale.
la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126), già richiamata in precedenza ai fini dell'esame di sussidiarietà;
la proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)142). La proposta mira infatti a ripristinare un mercato europeo efficiente e competitivo nel settore mutui, cui sono riconducibili molte delle responsabilità della crisi economica e finanziaria. Appare, in particolare, necessario verificare l'adeguatezza delle regole per la «concessione responsabile di mutui», con riferimento sia ai creditori e gli intermediari del credito;
la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)92). Le modifiche prospettate dalla proposta sono infatti decisive al fine di conseguire gli obiettivi delineati dall'UE, per il periodo fino al 2020, dal pacchetto «clima-energia», salvaguardando, al tempo stesso, l'esigenza di prezzi adeguati per le imprese e i consumatori italiani.
la comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146). Il documento è inteso a lanciare il dibattito politico con i soggetti interessati e le altre istituzioni in merito alla prossima revisione del pacchetto sugli aiuti di Stato sui servizi di interesse economico generale (SIEG) (il cosiddetto pacchetto «post Altmark»), adottato nel 2005 e in scadenza nel novembre 2011. La materia presenta una forte delicatezza in considerazione della rilevanza dei servizi di interesse generale, anche alla luce della crisi economica, e delle controversie in merito alla erogazioni di aiuti in varia forma da parte dello stato e soprattutto degli enti locali più volte verificatesi nel nostro Paese.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte formulate dal Presidente e riterrebbe opportuno avviare quanto prima l'esame degli atti richiamati ai fini della valutazione di sussidiarietà, come anche la Proposta di regolamento riguardante l'accordo di Schengen, di particolare rilievo.

Sandro GOZI, presidente, condivide l'osservazione del collega Formichella. Ove il

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Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione la possibilità di avviare quanto prima, già a partire dalla giornata di domani, l'esame delle proposte di atti richiamate, sia ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà che ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.55.