CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2011
472.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore, si dichiara disponibile ad un confronto con i colleghi al fine di acquisire le posizioni di tutti i gruppi per predisporre un parere il più possibile condiviso. Ritiene altresì opportuno conoscere con chiarezza la posizione del Governo riguardo al modello di separazione proprietaria della rete, soprattutto in seguito alle osservazioni espresse dai rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e gas (AEEG) auditi in Commissione nella seduta del 5 aprile 2011. Ritiene, infatti, che vi siano ancora alcuni nodi da sciogliere sul testo in esame, soprattutto in relazione al prefigurato modello ITO ispirato ad una separazione gestionale e funzionale. Rileva che è necessario assicurare a tutti gli operatori del mercato la possibilità di competere in parità di condizioni per mettere a punto un sistema realmente concorrenziale. Invita

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quindi il rappresentante del Governo ad intervenire su questi temi prima di procedere alla redazione del parere.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, sottolineato che lo schema di decreto in esame ha un'importanza strategica per lo sviluppo del mercato energetico, ritiene opportuno recepire tempestivamente nell'ordinamento interno le misure previste dalla direttiva 2009/73/CE, anche per dare un segnale in sede europea. Si tratta di definire più puntualmente norme che hanno portato all'approvazione del primo e del secondo pacchetto di liberalizzazioni. Ricorda che la normativa europea, come ben evidenziato nella relazione al provvedimento in esame, presenta tre modelli di riferimento: l'Italia ha deciso di adottare il modello ITO (Independent Transmission Operator), di separazione funzionale e gestionale. Sottolinea che la scelta effettuata è del tutto compatibile con la normativa europea, e che è stata preferita dal Governo italiano per evitare il rischio di penalizzare le infrastrutture esistenti e l'operatore dominante: infatti, imponendo la vendita per legge si sarebbe rischiato di penalizzare fortemente l'asset. Aggiunge che non si tratta di una scelta definitiva e che si potrà, in futuro, adottare il modello della separazione proprietaria; rileva altresì che parzialmente la separazione gestionale e funzionale è già effettiva perché Snam Rete Gas è società diversa rispetto ad ENI. Aggiunge che con la fissazione di alcune regole e di elementi di sorveglianza, che il decreto cerca di definire al meglio,la separazione già in atto possa diventare ancora più efficace. L'obiettivo è quello di creare una concorrenza stabile ed effettiva nel mercato del gas, sul quale deve intervenire anche l'attività regolatoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per quanto concerne alcuni dei rilievi formulati dall'Autorità nel corso dell'audizione svolta, osserva che l'attività del Governo e dell'Autorità di regolazione deve rimanere entro il perimetro della legge e, in particolare, della legge istitutiva dell'authority, che affida a quest'ultima, nella sua autonomia e indipendenza, la regolazione del mercato e di tutto ciò che incide sulla determinazione del prezzo e delle tariffe. La politica energetica ed industriale e, quindi, anche l'approvazione dei piani industriali delle aziende vigilate ritiene, invece, sia di competenza esclusiva del Governo; la Commissione potrà senz'altro approfondire e stimolare il Governo affinché si possano individuare competenze condivise tra AEEG e Governo nella liberalizzazione del mercato del gas, ma partendo da due presupposti invalicabili, ovvero che in una situazione di liberalizzazione del mercato, il Governo non possa e non debba intervenire sulle tariffe, mentre l'authority non abbia competenza sulla politica energetica complessiva elaborata dal Governo, che, ricorda, è comunque titolare di un compito di indirizzo nei confronti dell'Autorità stessa. Posto che le decisioni di politica energetica devono rimanere in seno al potere politico, nulla vieta che ci si possa favorevolmente orientare ad un potenziamento del ruolo della AEEG, in virtù delle nuove competenze ad essa riconosciute, purché senza oneri per lo Stato.
Per quanto riguarda la sorveglianza nei confronti dell'operatore verticalmente integrato, osserva che vi è una serie di competenze condivise tra il Ministero dello sviluppo economico e la AEEG. Nel piano di investimenti della rete, vi sono infatti aspetti che riguardano la regolazione e altri che attengono più propriamente all'attività legislativa e di Governo. Ritiene, quindi, necessario procedere ad una migliore e più chiara individuazione dei diversi ambiti di competenza.

Federico TESTA (PD) ricorda che i rappresentanti dell'AEEG, auditi in Commissione, e i rappresentanti dell'Antitrust, nella loro segnalazione, hanno evidenziato che il modello ITO scelto dal Governo italiano impone di prevedere nello schema di decreto disposizioni e regole estremamente dettagliate e invasive. Osserva altresì che il tema della separazione non richiama solo la libertà di accesso alle reti, ma è fortemente connesso anche allo sviluppo degli investimenti. Ricorda la lunga

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e faticosa discussione svoltasi in Commissione a proposito del cosiddetto decreto stoccaggi, al fine di convincere l'ENI ad aumentare gli stoccaggi per evitare un'attività lucrativa sul differenziale di prezzo del gas in situazioni di aumento della richiesta. Ritiene che il modello di separazione gestione e funzionale possa presentare qualche problema per gli investimenti dell'operatore dominante sulla rete.
Riguardo all'osservazione da più parti formulata circa la supposta perdita di valore della rete in caso di obbligo alla separazione effettuato con intervento normativo, osserva che si tratterebbe della cessione di un asset unico e non replicabile e quindi valuta improbabile una riduzione del valore di tale asset. Del resto, bisogna evitare di ripetere esperienze fallimentari del passato, compiute anche da Governi di centrosinistra, in cui si è prima venduto un monopolio e dopo si è effettuata la sua liberalizzazione, perché una corretta operazione di mercato richiederebbe un procedimento esattamente inverso.

Gabriele CIMADORO (IdV) manifesta un orientamento nettamente contrario alla posizione espressa dal rappresentante del Governo di una scelta intermedia di separazione gestionale e funzionale, non in linea con il modello prioritario indicato dalla normativa europea e anche con le indicazioni fornite dai rappresentanti della AEEG e dell'Antitrust che hanno privilegiato il modello di separazione proprietaria come il più adatto alla liberalizzazione del mercato del gas.

Andrea LULLI (PD) sottolinea come la scelta di non procedere per legge alla separazione proprietaria sia scelta del tutto politica e sia ascrivibile unicamente al Governo. In questo modo, a suo avviso, si rinuncia a giocare un ruolo decisivo sia in Italia sia in Europa, facendo della rete un punto centrale dello sviluppo della strategia energetica. Il mercato dell'energia a livello europeo è di tipo concorrenziale; per consentire alle imprese italiane di valorizzare appieno le loro potenzialità, questo mercato non può essere lasciato alle autonome decisioni dell'ENI che, peraltro, è partecipata dal Ministero dell'economia. Dichiara di non comprendere il motivo per cui il Governo italiano subordini le proprie scelte a quelle dell'ENI, subordinando un'eventuale separazione al suo placet. Ritiene quindi inquietanti le dichiarazioni del sottosegretario Saglia che ha confermato la scelta della separazione gestionale e funzionale non per convinzione, ma per non svalutare il bene «rete» dichiarando, al contempo, di non essere teoricamente contrario alla separazione proprietaria purché non attuata per legge. Le scelte energetiche sono di capitale importanza per gli assetti economici del Paese e non possono essere delegate a sedi estranee a quelle del Parlamento e del Governo. Ricorda altresì che lo stesso amministratore delegato dell'ENI, in audizione presso la Commissione, ha dichiarato di non essere contrario al modello della separazione proprietaria. Invita pertanto il Governo ad essere più chiaro su questo punto di fondamentale importanza.

Fabio GAVA (PdL) ritiene che la decisione assunta dal Governo sia prudente e tenga conto di tutti gli elementi in campo che hanno una dimensione sia nazionale sia europea. Ritiene che la scelta effettuata dal Governo di una separazione funzionale e gestionale possa, in questa fase, meglio rispondere alle richieste dell'Unione europea e non escluda possibili sviluppi, nel senso di una separazione proprietaria, anche nell'ordinamento italiano. Ritiene che la vendita della rete possa essere effettuata in futuro e che la scelta attuale garantisca gli operatori di operare in maniera concorrenziale sul mercato, purché siano definite regole appropriate.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), con riferimento alla predisposizione del parere allo schema di decreto legislativo sull'attuazione della direttiva 2009/72/CE, a nome del proprio gruppo, esprime nel complesso una posizione di condivisione al testo. Preannuncia la disponibilità ad sostenere favorevolmente il provvedimento in esame a condizione, tuttavia, che siano

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accolte alcune osservazioni migliorative che si appresta ad illustrare.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, che prevede che il ministro dello sviluppo economico adotti una serie di provvedimenti per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa, ritiene di fondamentale importanza un esplicito richiamo alle logiche di mercato, in assenza del si registrerebbe un importante passo indietro sul fronte delle liberalizzazioni.
Quanto all'articolo 3, propone l'abrogazione del comma 7, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) eserciti le proprie competenze in materia tariffaria in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Governo. Osservato che la materia tariffaria è di esclusiva competenza dell'AEEG, rileva che la disposizione appare in contrasto anche con le prerogative riconosciute all'Autorità.
Con riferimento all'articolo 7, ritiene opportuno valutare la necessità di introdurre una tutela in materia tariffaria per i clienti vulnerabili. Al riguardo, pur condividendo nel merito l'esigenza di una particolare attenzione alle fasce più deboli dei clienti del sistema energetico, ritiene che eventuali effetti macroeconomici del sistema tariffario vadano adeguatamente quantificati.
Con riferimento all'articolo 10, che presenta il modello scelto dal Paese relativamente alla separazione dei proprietari e dei gestori dei sistemi di trasporto, ritiene sia opportuno che nello schema di decreto si faccia esplicito riferimento al recepimento della separazione proprietaria fatto salvo che, nei casi di imprese verticalmente integrate, si opti invece per il modello ITO. Ritiene, infatti, che la separazione proprietaria sia il modello più adatto a garantire che le infrastrutture di rete possano essere usate da molteplici operatori.
Con riferimento all'articolo 15, comma 5, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata abbia ritardato gli investimenti previsti in base al piano decennale di sviluppo della rete, adotti le misure previste dal successivo articolo 16, fa presente che la direttiva attribuisce la descritta competenza all'Autorità e non all'Esecutivo.
Riguardo all'articolo 24, che apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in materia del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sul valore di rimborso delle reti di distribuzione da corrispondere al Gestore uscente, in riferimento alla disposizione che prevede che il nuovo Gestore è tenuto a corrispondere al distributore uscente il valore di bilancio degli investimenti non ancora ammortizzati, ritiene opportuno che siano meglio specificati i criteri relativi al valore di rimborso.
Con riferimento all'articolo 28, relativo alla semplificazione delle norme sull'attività di importazione del gas naturale, ritiene che l'autorizzazione del MiSE debba essere prevista solamente per importazioni provenienti da Paesi extraeuropei.
Ritiene, inoltre, opportuno che si valuti una migliore formulazione del comma 3 dell'articolo 37, in materia di accesso alle infrastrutture di interconnessione con l'estero, al fine di evitare effetti finanziari negativi conseguenti a procedure d'infrazione.
Riguardo all'articolo 35, propone una correzione volta ad escludere la possibilità di modificare l'ambito dei clienti finali che hanno diritto al regime di maggior tutela previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, con un atto di rango secondario. Ritiene, inoltre, opportuno individuare ulteriori forme di copertura finanziaria per eventuali ulteriori oneri gestionali e amministrativi che non incidano direttamente sulla componente tariffaria dell'energia elettrica.
Propone, altresì, di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 38, che prevede la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di specifici meccanismi di gradualità di applicazione del regime di perequazione generale e specifica aziendale per le imprese di distribuzione di energia elettrica, nonché di sopprimere il comma 7 dell'articolo

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43 che dispone, con riferimento agli ulteriori compiti e poteri attribuiti, che la citata Autorità vi faccia fronte le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Preannuncia infine la presentazione di una proposta alternativa di parere, qualora nella proposta di parere del relatore non siano recepite le osservazioni testé formulate.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è proceduto all'abbinamento delle proposte di legge C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava. Invita pertanto il relatore ad illustrarne il contenuto.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, osserva che la proposta C. 3531 Mastromauro, si compone di 3 articoli e prevede, all'articolo 1, l'introduzione di una specifica disposizione intesa a disciplinare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronte della fornitura di beni e servizi. A tal fine, la proposta fissa il diritto, dal 1o gennaio 2011, per il creditore della pubblica amministrazione, di poter compensare, anche parzialmente, qualora siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, gli importi maturati a credito, con i debiti tributari e contributivi nei confronti del medesimo soggetto pubblico. L'articolo 2 è finalizzato a non consentire al creditore, in posizione di minor forza contrattuale rispetto alla pubblica amministrazione debitrice, la possibilità di rinunciare ad incassare gli interessi di mora maturati nei confronti della pubblica amministrazione al fine di non creare disparità di trattamento e conseguenze commerciali negative rispetto ai creditori che non vi rinuncino. L'articolo 3 modifica l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla Sace Spa, i pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Si prevede, in particolare, il divieto di riduzione, da parte dei creditori, dell'ammontare del credito originario vantato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ricevere un privilegio in termini di priorità nei tempi di rimborso. Si intende in questo modo disincentivare la corsa alla svalutazione dei crediti per aver certezza di un recupero più a breve termine, con il rischio di creare un effetto di insolvenza, degenerativo del mercato, ed esponendo le imprese a rilevanti oneri finanziari ed organizzativi.
La proposta C. 4078, Cambursano ed altri, si compone di 4 articoli. In particolare, essa prevede la possibilità per i fornitori con crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, di cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti. A tal fine, la proposta di legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, denominato «Fondo per il

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pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese», al quale, dopo essere state versate all'entrata, sono riassegnate le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato relative ai debiti ceduti alla Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvederà ai pagamenti relativi ai crediti ceduti dai fornitori a valere su di un Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa medesima con una dotazione pari ad un miliardo di euro. La proposta di legge stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle somme erogate dalla Cassa in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo istituito presso il Ministero, e dovrà corrispondere, a decorrere dall'anno 2011, anche gli oneri di gestione. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a predisporre apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo destinato al pagamento dei crediti ad essa ceduti da parte dei fornitori. Tale rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Si prevede inoltre di demandare ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame, con riferimento alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e degli importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere alla Cassa sulle somme erogate, nonché alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla Cassa di quanto alla stessa dovuto. Gli oneri connessi all'attuazione della presente proposta di legge, sono valutati in 175 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, dove l'intervento della Cassa si configura come una operazione di sconto di crediti operata da un intermediario finanziario esterno alle amministrazioni pubbliche, cui il debitore (Stato) paga una remunerazione corrispondente agli oneri di gestione dell'operazione. L'articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, l'articolo 3 prevede un regolamento di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e l'articolo 4 prevede la clausola di entrata in vigore.
La proposta C. 4160 Gava affronta il tema della correttezza dei pagamenti tra soggetti privati appartenenti al mondo produttivo. In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali, alla quale è attribuito il ruolo di garante e mediatore nell'ambito delle controversie commerciali connesse ai contratti di fornitura e subfornitura stipulati tra imprese, Autorità dotata di adeguata autonomia funzionale e contabile. L'Autorità ha il compito di verificare la correttezza e il rispetto dei contratti di fornitura e di subfornitura stipulati tra imprese, a tutela delle imprese stesse e, in particolare, delle piccole e medie.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) i membri operativi dell'Autorità sono scelti presso gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei revisori dei conti e dei commercialisti, con almeno dieci anni di esperienza nel settore, o tra i funzionari del Ministero dello sviluppo economico con adeguata e specifica preparazione; b) l'Autorità vigila sui contratti di fornitura e di subfornitura stipulati tra imprese, con particolare riferimento al rispetto dei termini di pagamento previsti dai medesimi contratti, tenendo conto del quadro economico generale, del settore nel quale opera l'azienda debitrice, nonché della sua situazione finanziaria; c) l'Autorità può avvalersi del Corpo della guardia di finanza per svolgere controlli e indagini presso le imprese; d) possono ricorrere all'Autorità, direttamente o tramite un avvocato, le imprese che ritengono di essere state danneggiate dal mancato rispetto dei termini previsti dai contratti di cui alla lettera b); e) l'Autorità, a regime, attraverso i mezzi a propria disposizione,

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effettua almeno centoventi controlli l'anno sulle imprese con più di 250 dipendenti e almeno centoventi controlli sugli enti della pubblica amministrazione e presenta alle Camere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione annuale sull'attività svolta. Agli oneri per il funzionamento dell'Autorità, stabiliti dai citati decreti legislativi, si provvede mediante incremento del contributo dovuto dagli operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti sul territorio nazionale.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.