CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
C. 4219 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui testo non è stato modificato presso la Commissione di merito, volto a posticipare i termini per la convocazione dell'assemblea annuale successiva alla chiusura dell'esercizio 2010, in favore di alcune tipologie di società quotate. Il provvedimento deve essere inquadrato nell'ambito della vicenda che sta interessando gli assetti proprietari del gruppo Parmalat che rappresenta il principale operatore agroalimentare italiano ed uno dei principali operatori europei del settore. In tale contesto, l'iniziativa legislativa assunta dal Governo intende fornire agli amministratori di Parmalat uno strumento per verificare, in attesa dello svolgimento dell'Assemblea annuale, se sussistano ipotesi alternative rispetto all'acquisizione del controllo da parte del gruppo francese Lactalis che siano più vantaggiose per le prospettive di sviluppo del gruppo Parmalat, per gli azionisti di quest'ultimo, nonché per gli interessi complessivi dell'economia italiana.
Come ricorda la relazione illustrativa (e come specifica l'articolo 1, comma 1, del

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provvedimento), nella prossima stagione assembleare le società dovranno applicare le norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame - in deroga alle disposizioni vigenti - consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, in favore di alcune tipologie di emittenti. Ricorda, in proposito, che la normativa vigente (articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del Codice civile) prescrive che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
Il posticipo interessa le società cui si applica l'articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF), ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investiti dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica.
Il comma 2 dell'articolo 1 consente alle predette società, ove al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data. Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità, di cui all'articolo 125-bis del TUF. L'assemblea sarà dunque convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina/revoca dei liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. L'articolo 125-bis del TUF reca anche il contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione che, tra l'altro, deve contenere (oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza) la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto. La nuova convocazione è possibile solo ove non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.
Le disposizioni contemplano poi il caso in cui l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari. Viene mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, con facoltà di presentarne di nuove nel rispetto dei termini previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 1-bis del TUF, ai sensi del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e dalle

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norme regolamentari (dettate dalla Consob per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza).
La possibilità di rinvio a nuova data è estesa, infine, anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.
L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 27 marzo 2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Ludovico VICO (PD) osserva che il proprio gruppo considera questo provvedimento di urgenza come un «pannicello caldo» nei confronti di una questione di notevole importanza relativa alle modalità con cui in Italia si intende intervenire, sia pure tardivamente, sulle cosiddette scalate. Rileva che altri Paesi europei hanno varato da tempo provvedimenti che, attraverso organismi omologhi alla Consob, impediscono OPA ostili nei confronti di aziende nazionali. Ricorda che con la sua interpellanza n. 2-01013 del 23 marzo 2011, rivolta al ministro dell'economia, ha sottolineato la necessità di giungere con rapidità al modello francese che prevede percorsi di verifica da parte dell'organo di vigilanza francese.
Ricorda infine che in Francia si sono verificati due eventi simili a quello della vicenda Parmalat, quando le Ferrovie italiane hanno chiesto la partecipazione dell'8 per cento delle Ferrovie francesi e in occasione del tentativo di Enel su EDF. In entrambe le situazioni lo Stato francese è intervenuto a difesa delle proprie aziende nazionali. Diversamente, nel nostro Paese si è consentito l'acquisto di importanti realtà industriali italiane per un ammontare pari a 10 miliardi di euro.

Alberto TORAZZI (LNP), nel concordare con il collega Vico sulla tardività del provvedimento d'urgenza in esame, ritiene che esso non rappresenti una soluzione organica della problematica relativa alle scalate. Sottolinea che la posizione della Lega è stata sempre ispirata alla reciprocità che richiede garanzie soprattutto nei confronti del Paese più debole. Chiede infine al relatore se sia possibile esprimere il parere nella giornata odierna in modo da consentire una rapidissima approvazione di un provvedimento certamente settoriale, ma necessario per la tutela delle realtà industriali nazionali.

Fabio GAVA (PdL), nel manifestare disponibilità a deliberare il parere nella giornata odierna, sul quale preannuncia un voto favorevole, sottolinea che da tempo si valuta la necessità di intervenire in settori strategici nell'economia nazionale. Al riguardo, si pone certamente il problema, da un lato, di garantire la libertà di mercato e, dall'altro di tutelare l'interesse nazionale. Ritiene che il decreto-legge in esame rappresenti una misura tampone per far fronte con un'azione immediata e concreta - fissando termini diversi per la convocazione delle Assemblee - alla situazione venutasi a creare in seguito alla proposta di acquisto di Parmalat da parte della francese Lactalis. Osserva che la materia meriterebbe una trattazione più complessiva, soprattutto nell'ambito di settori strategici dell'economia italiana, nonché regole di reciprocità da rispettare nei Paesi della Comunità europea.

Savino PEZZOTTA (UdC) sottolinea la necessità in questa sede di esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento del Governo in assenza di alternative concrete. Rileva infatti il grave ritardo con cui si è mosso il Governo in questa vicenda in presenza di un vero stato di assedio da parte di imprese estere. Stigmatizza quindi l'assenza di una reale politica industriale e di strumenti adeguati al rafforzamento delle tutele a difesa delle nostre imprese.

Manuela DAL LAGO, presidente, considera opportuno prevedere nel parere della commissione un esplicito invito al Governo di farsi promotore di un'iniziativa legislativa organica di politica industriale a tutela degli assetti proprietari delle imprese italiane.

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Andrea LULLI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame che giudica del tutto inadeguato ad affrontare la nota vicenda della scalata pirata al gruppo Parmalat e che, oltretutto, non necessariamente garantirà i risultati attesi. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto intraprendere ben altre iniziative che favorissero il non facile lavoro fin qui svolto dal commissario straordinario del gruppo che a fatica sta tentando di uscire da una situazione di profonda crisi. Non si tratta a suo giudizio solamente di difendere l'italianità degli assetti proprietari ma di garantire alle nostre imprese una politica industriale efficace. Sottolinea infine che sarebbe stata opportuna una iniziativa legislativa congiunta da parte del ministro dello sviluppo economico e del ministro dell'economia e delle finanze.

Stefano ALLASIA (LNP) formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Golfo, ricorda preliminarmente che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1o agosto 2010. L'aspetto di maggiore rilevanza della Convenzione è rappresentato dal fatto che essa proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. L'Italia, che ha aderito fin dall'inizio alla Dichiarazione di Oslo, si è altresì impegnata a sottoporla in breve termine a ratifica. Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54 Paesi.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.
Il Preambolo descrive gli obiettivi della Convenzione. Sono innanzitutto richiamati la questione dell'assistenza alle vittime - il cui approccio dovrà tenere conto delle diverse sensibilità legate al genere e all'età e quella di considerare le esigenze specifiche dei gruppi più vulnerabili - e il riconoscimento dei loro diritti. Vengono poi menzionati i pericoli derivanti dai residuati di munizioni a grappolo e dalle ingenti riserve nazionali; viene richiamata la Dichiarazione di Oslo del 2007 con la quale le parti si sono impegnate a stipulare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione e assistenza alle vittime.
L'articolo 1 pone il divieto assoluto, in ogni circostanza, circa l'impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo. Il divieto è esteso altresì all'assistenza, all'incoraggiamento o all'istigazione a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione. Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, precisa che la Convenzione non si applica alle mine.
L'articolo 2 contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e qualifica la categorie di «vittime di munizioni a grappolo» che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglia e le loro comunità.
L'articolo 3 disciplina la distruzione delle scorte esistenti indicando come

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prima misura la marcatura delle munizioni a grappolo conservate ai fini di un loro possibile impiego nonché la separazione dalle altre armi. La distruzione delle munizioni a grappolo deve avvenire in ciascuno stato parte al più tardi entro otto anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione in quello Stato
L'articolo 4 riguarda la bonifica delle aree contaminate e ne detta le modalità. La responsabilità dello sminamento è in capo allo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata. La bonifica dovrà essere effettuata non appena possibile, comunque non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato parte interessato.
L'articolo 5 impegna le Parti a prestare assistenza alle vittime poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. L'assistenza dovrà essere prestata in conformità alle norme del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo.
L'articolo 6 riguarda l'assistenza e la cooperazione internazionale. Ogni Stato parte ha il diritto di cercare e di ottenere assistenza per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione e gli Stati parte in grado di farlo si impegnano a fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo.
L'articolo 7, riguardante le cosiddetto «misure di trasparenza», impone agli Stati Parte di sottoporre al Segretario generale delle Nazioni Unite rapporti annuali, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione.
L'articolo 8 promuove la collaborazione fra gli Stati parte per facilitare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.
L'articolo 9 impegna tutti gli Stati parte ad adottare le misure necessarie all'attuazione della Convenzione.
L'articolo 10 dispone che le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all'Assemblea degli Stati parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.
L'articolo 11 disciplina le riunioni dell'Assemblea degli Stati Parte e le sue attribuzioni. Viene fissato il termine per la convocazione (a cura del Segretario Generale dell'ONU) della prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, mentre le successive si terranno annualmente fino alla prima Conferenza di Riesame.
L'articolo 12 dispone che il Segretario generale delle Nazioni Unite convochi la prima Conferenza per il Riesame 5 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le successive saranno convocate su richiesta di uno o più Stati parte ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente.
L'articolo 13 prevede la possibilità di apportare emendamenti alla Convenzione e ne disciplina i termini.
L'articolo 14 prevede che i costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze per il Riesame, e delle riunioni per le modifiche siano sostenuti dagli Stati (sia Parte che non Parte) in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite.
Gli articoli da 15 a 20 e da 22 a 23 contengono le clausole finali. La durata della Convenzione è illimitata. È previsto il recesso motivato, che avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di recesso da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
L'articolo 21 riguarda i rapporti con gli Stati non parte della Convenzione. In base ad esso, gli Stati parte incoraggiano gli Stati non parte ad aderire alla Convenzione e li scoraggiano dall'impiegare munizioni a grappolo. L'articolo 21, inoltre, consente agli Stati parte di impegnarsi in cooperazioni e operazioni militari con Stati non parte della Convenzione, che potrebbero dunque utilizzare munizioni a grappolo.
Il disegno di legge di ratifica del Governo in esame, è stato approvato dal Senato (S. 2538) il 16 marzo scorso. Dopo la trasmissione alla Camera, al disegno di

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legge sono state abbinate due proposte di legge anch'esse volte principalmente ad autorizzare la ratifica della Convenzione di Oslo: si tratta della proposta C. 3716 (Sarubbi ed altri) e C. 3771 (Di Stanislao). Nella seduta del 30 marzo 2011, tuttavia, la Commissione Esteri ha convenuto di assumere come testo base il solo disegno di legge governativo, allo scopo di accelerare l'iter parlamentare del provvedimento. Il disegno di legge governativo - che ha assorbito il disegno di legge d'iniziativa della sen. Pinotti ed altri - consta di nove articoli. I primi due contengono l'autorizzazione per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione.
In base all'articolo 17, par. 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l'Italia, che procede alla ratifica successivamente alla sua entrata in vigore internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica.
L'articolo 3, del disegno di legge di ratifica, assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive; la distruzione delle scorte deve risparmiare una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni.
L'articolo 4 individua nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell'ONU in particolare per quanto riguarda la presentazione dei rapporti periodici ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e la cooperazione nel fornire aiuti e chiarimenti ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 5 prevede modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi.
L'articolo 6, inserito durante l'esame in Commissione al Senato, prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, La modifica mira ad estendere tale beneficio anche alle vittime delle munizioni a grappolo, aggiungendo inoltre che le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico sono da considerarsi tra le attività di sostegno e di assistenza alle vittime (anche quelle causate dalle mine antipersona).
L'articolo 7 contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Durante l'esame al Senato, una piccola modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.
L'articolo 8 contiene le clausole di copertura finanziaria.
L'entrata in vigore della legge è prevista dall'articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricorda, infine, che nel corso dell'esame in sede referente, il sottosegretario Stefania Craxi ha segnalato che è stato definito un piano di distruzione delle scorte di munizioni a grappolo con termini anticipati rispetto ai tempi previsti dalla Convenzione ed ha auspicato una celere conclusione dell'iter di ratifica, giudicandolo essenziale per il mantenimento della credibilità internazionale del Governo italiano che potrà annunciare all'Assemblea degli Stati-Parte, prevista per il prossimo mese di settembre a Beirut, il compimento di questo significativo passaggio da parte dell'Italia.
Conclusivamente, anche tenuto conto della necessità di assicurare a tale provvedimento un celere iter e quindi di non modificare

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il testo approvato dal Senato, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
Testo unificato C. 169 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente e relatore, evidenzia come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione Ambiente, sul testo unificato delle proposte di legge n. 169, 589, 583 e 1129, recante disposizioni in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici.
L'articolo 1 prevede in particolare interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, anche per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali (PON) e nei Programmi operativi regionali (POR) adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
Il testo unificato in esame fa inoltre riferimento alla riqualificazione e valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come «insiemi organizzati, anche in forma societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti».
Alle regioni sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici.
Nelle zone oggetto di interventi integrati si applicano in favore dei soggetti privati le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti di spesa attualmente previsti dalla legislazione vigente, nonché tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei descritti centri storici e borghi antichi, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando

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di gara destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di recupero, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni assegnatari, del marchio di «borghi antichi d'Italia». Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro.
Il suddetto Fondo è incrementato mediante utilizzazione delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'articolo 3 prevede infine che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Nel segnalare infine che il testo in esame non contiene disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, in considerazione dell'ampia condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentari emersa durante l'esame nella Commissione di merito, propone di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara di non avere particolari obiezioni sul merito del provvedimento ma sottolinea la disorganicità dell'attività del Parlamento che recentemente ha approvato un intervento sui piccoli comuni nel quale sarebbe stato opportuno inserire le disposizioni previste dal provvedimento in esame. Si chiede inoltre perché sia prevista la competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'emanazione del decreto di individuazione dei parametri degli interventi di recupero e di riqualificazione e non sia previsto il coinvolgimento del ministero dello sviluppo economico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di economia e finanza 2011.
Doc. LVII, n. 4.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che le recenti modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, sono volte, in via generale, ad assicurare la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure e i criteri stabiliti in sede europea. Ciò si è reso necessario per l'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi volti a favorire un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri ed una più stretta sorveglianza nel campo fiscale e macroeconomico.
Le nuove regole anticipano alla prima parte dell'anno l'intero provvedimento di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, del Documento di economia e finanza (DEF). Esso costituisce il principale strumento di programmazione economica e finanziaria consentendo alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio (entro il 30 aprile) al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR).
Entro il 30 giugno di ciascun anno il DEF è integrato da un apposito allegato - che il Ministro dell'economia è tenuto a trasmettere alle Camere - in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, con indicazione degli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

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Una volta completato il processo di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito del Semestre europeo, e acquisite le eventuali raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, è prevista la presentazione, entro il 20 settembre di ciascun anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
I contenuti specifici del Documento sono articolati in tre sezioni.
La prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. Nel confermare il principio della programmazione triennale delle risorse, si prevede che l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per i sottosettori del conto della PA - relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale - sia accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi.
La seconda sezione contiene una serie di dati e informazioni che il Governo era in passato tenuto a fornire nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e, in misura minore, nella Decisione di finanza pubblica. In questa sezione è previsto che siano individuate regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica, anche attraverso la fissazione di tetti di spesa.
La terza sezione presenta, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR), recante gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per tale Programma. Il PNR, che costituisce la più rilevante novità del DEF, è un documento strategico che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia «Europa 2020».
Al DEF sono, infine, allegati una serie di documenti, recanti: un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, nell'ambito della quale il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a evidenziare il contributo dei fondi nazionali addizionali e i risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale, alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi; il Programma delle infrastrutture strategiche; un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi; un documento recante l'esposizione, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Dà conto molto sinteticamente dei più rilevanti dati macroeconomici illustrati nella II Sezione (Analisi e tendenze della Finanza pubblica) del DEF. Si sottolinea che nel 2010 l'economia mondiale è tornata a crescere a un ritmo sostenuto, tuttavia la crescita economica è stata disomogenea e differenziata, più forte nei Paesi emergenti e di più recente industrializzazione. Lo scorso anno l'economia italiana è cresciuta dell'1,3 per cento, con un risultato veramente minore rispetto a quello stimato nella Decisione di finanza pubblica presentata nel settembre 2010. Si prevede che nel triennio 2012-2014, la crescita del PIL si potrebbe attestare in media all'1,5 per cento.

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Nel 2010 gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 2,5 per cento, anche in virtù della dinamicità della componente dei macchinari legata all'effetto delle agevolazioni fiscali introdotte dal Governo nella seconda metà del 2009. Nel 2011 gli investimenti in macchinari e attrezzature continuerebbero ad espandersi, sia pure con una decelerazione rispetto al 2010, in linea con gli sviluppi dell'economia globale. Nel triennio successivo, gli investimenti dei macchinari crescerebbero in media del 3,8 per cento, mentre risulterebbe costante la contrazione degli investimenti in costruzioni.
Lo scorso anno i consumi privati hanno mostrato un incremento dell'1 per cento. Le tipologie di spesa più dinamiche sono state quelle dei beni semidurevoli, non durevoli e servizi. I consumi di beni durevoli si sono invece ridotti, anche a seguito dell'esaurirsi degli incentivi per l'acquisto di autovetture. I consumi privati continuerebbero a crescere in misura moderata anche a motivo dei problemi occupazionali che rappresentano una criticità per le decisioni di spesa delle famiglie.
A fronte della ripresa del commercio mondiale nel 2010 le esportazioni italiane sono aumentate del 9,1 per cento. Il tasso di espansione è risultato inferiore rispetto a quello delle importazioni. In previsione, potrebbero continuare ad espandersi, pur essendo nel breve periodo influenzate dal rallentamento della domanda e dall'apprezzamento della moneta unica. La domanda estera netta fornirebbe un contributo nullo alla crescita del PIL, mentre il disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti si collocherebbe al 3 per cento in rapporto al PIL nel 2014, in riduzione rispetto agli anni precedenti.
Nel 2010 la crisi ha continuato ad influire sul mercato del lavoro: l'occupazione ha registrato una contrazione dello 0,7 per cento e il tasso di disoccupazione si è collocato all'8,4 per cento. Nell'anno in corso il mercato del lavoro sarebbe caratterizzato da un moderato recupero. Gli occupati crescerebbero dello 0,3 per cento. Il tasso di disoccupazione si stabilizzerebbe all'8,4 per cento, per poi ridursi gradualmente all'8,1 per cento nel 2014.
Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, dopo il rialzo dei prezzi atteso per l'anno in corso, nel 2012 il deflatore dei prezzi al consumo è stimato in decelerazione al 2 per cento e all'1,8 per cento nel biennio successivo 2013-2014.
Illustra, quindi, sinteticamente gli aspetti di competenza della X Commissione, che riguardano sostanzialmente le materie imprese e concorrenza, energia, ricerca e innovazione e turismo, trattati nella terza sezione del DEF recante il Programma nazionale delle riforme (PNR).
Tra le misure previste nel PNR a favore delle imprese si segnalano: la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle PMI, anche attraverso l'estensione degli sportelli unici, l'autocertificazione, il ricorso a organismi certificatori e la possibilità di istituire zone «a burocrazia zero» nel Mezzogiorno. Inoltre, alle imprese dell'UE che investono in Italia sarà consentito di usufruire per tre anni del regime fiscale del Paese d'origine.
L'accesso al credito è considerato uno dei temi chiave per la competitività delle imprese. Il DEF sottolinea che il Fondo centrale di garanzia ha svolto una funzione fondamentale in questo periodo di negativa congiuntura economica. Il fondo e` stato rafforzato con un rifinanziamento per il periodo 2008-2012 e con una serie di interventi che permetteranno un aumento progressivo dell'impatto del fondo a favore delle PMI: allargamento del suo intervento a settori prima esclusi (artigiani, cooperative, autotrasporto merci per conto terzi); riconoscimento al Fondo della garanzia in ultima istanza dello Stato possibilità di co-finanziamento da parte di regioni e altri soggetti. L'obiettivo futuro è di consolidare ulteriormente lo strumento, non solo in chiave anticiclica ma anche di sviluppo, al fine di valorizzare maggiormente il suo effetto moltiplicatore sul tessuto imprenditoriale italiano. In questa prospettiva, particolare attenzione sarà posta a delineare un'evoluzione del Fondo in dialogo con i territori. Si aumenterà così l'azione capillare dello strumento, per

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una sempre più ampia collaborazione con la rete di soggetti operativi del sistema della garanzia, con i fondi regionali, i Confidi e i diversi protagonisti vicini alle imprese.
Per quanto riguarda il sostegno delle PMI, nel PNR si accenna inoltre alla costituzione da parte del Ministero dell'economia del Fondo italiano di investimento, il più grande fondo istituzionale di private equity esistente in Europa esclusivamente destinato alle imprese di minori dimensioni per favorire il rafforzamento patrimoniale. Da ultimo, si segnala la previsione dell'istituzione di una Banca del Mezzogiorno specializzata in credito a medio e lungo termine per le PMI operanti nel meridione, riportata nel paragrafo del PNR relativo ai divari territoriali.
Tra le principali misure dirette a rafforzare la concorrenza, previste nel PNR, rientra innanzitutto l'adozione della legge annuale sulla Concorrenza (introdotta dalla legge n. 99/2009) che, come si legge nel documento, permetterà di affrontare le rigidità del mercato italiano, anche attraverso una drastica semplificazione di obblighi formali e oneri burocratici per le imprese che, al contempo, consentiranno di rafforzare la protezione dei consumatori, grazie ad una riduzione della frammentazione delle competenze. Il Governo ha recepito la normativa comunitaria in materia di apertura dei mercati dei servizi, del gas e dell'energia elettrica, riducendo gli oneri amministrativi per imprese e famiglie senza impatto per la finanza pubblica. Per le politiche considerate in quest'area, sono definiti tre tipi di scenari: uno prevede la riduzione delle barriere all'entrata delle imprese nel settore dei beni intermedi, con conseguente aumento della concorrenza; un altro consiste nel guadagno di efficienza conseguente alla riduzione degli oneri amministrativi; un terzo aspetto è connesso all'innovazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione, con conseguente aumento della produttività.
Con riferimento al settore energetico, si prevede un ulteriore miglioramento della legislazione sulla regolazione del mercato energetico - peraltro già avanzata nel nostro Paese, come si sottolinea nel documento - attraverso il pieno recepimento del «Terzo pacchetto mercato interno», e il miglioramento della rete distributiva, con particolare riguardo agli scambi intraeuropei e alla trasparenza del mercato.
Nel documento si accenna anche al probabile impiego di ulteriori risorse, connesso al rispetto degli accordi di Kyoto sulle emissioni di gas serra, che ha già richiesto un rifinanziamento dei Fondi per l'attuazione del protocollo, per le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, ricordando il varo di numerosi provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni e specifiche misure a favore dell'utilizzo di caldaie a biomassa e per stimolare l'adozione di tecnologie Energy saving in agricoltura. Inoltre, in merito all'efficienza energetica si prevede di conseguire un significativo incremento attraverso la piena attuazione delle direttive CE che fissano standardpiù severi nel campo degli elettrodomestici, lampade, autovetture, motori elettrici e edilizia. Si ricorda, in proposito che è attualmente all'esame della Commissione lo schema di decreto legislativo n. 335 che dà attuazione, appunto, al «terzo pacchetto» UE sul mercato interno dell'energia. Le norme entreranno in vigore dal prossimo mese di maggio 2011. Il PNR sottolinea che la legislazione italiana «già particolarmente avanzata sia sotto l'aspetto della separazione effettiva delle reti che sotto quello dei poteri dell'Autorità di regolazione» necessita di alcune modifiche per adeguarsi pienamente alle novità introdotte dalle direttive del terzo pacchetto. In particolare, per quanto concerne la direttiva sul mercato dell'energia elettrica (2009/72/CE), ai fini della piena integrazione dell'Italia nel mercato europeo, si avrà particolare riguardo alla capacità di trasporto transfrontaliera, consentendo maggiore possibilità di realizzare contratti di compravendita di energia elettrica tra produttori e consumatori ubicati in Stati membri diversi. Il Governo persegue, inoltre, l'obiettivo di conseguire un'ottimale allocazione delle infrastrutture energetiche sul

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territorio nazionale con la realizzazione di nuovi impianti di produzione e di nuove linee elettriche. Per quanto riguarda la direttiva sul mercato interno del gas, i criteri di delega sono volti ad aumentare gli scambi tra l'Italia e gli altri Paesi europei, al fine di assicurare maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e un mercato più efficiente e integrato. Nel PNR si prevede la presentazione di programmi di sviluppo di lungo periodo delle reti di trasporto in funzione della domanda di gas e della richiesta di nuova capacità, nonché la possibilità di effettuare programmi di cessione del gas a favore della concorrenza, aumentando la trasparenza delle operazioni di cessione.
Con riferimento alla necessità di diversificare le fonti energetiche, la legge n. 99/2009 ha previsto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di centrali nucleari e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 31 del 2010, modificato recentemente dal decreto legislativo n. 41/2011. Quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare è stata istituita dalla stessa legge n. 99/2009, l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Il DEF, tuttavia, richiama la profonda riflessione che si è aperta a livello europeo e mondiale sulla sicurezza dell'energia nucleare, in seguito alla tragedia di Fukushima che ha indotto il Governo a non procedere per il momento all'attuazione del programma nucleare. Pur ritenendo che non siano venute meno le ragioni che avevano portato a riconsiderare l'opzione nucleare, il Governo italiano ha deciso di sospenderne l'attuazione fino a quando le iniziative già avviate a livello di azione europea non forniranno elementi in grado di dare piene garanzie sotto il profilo della sicurezza.
Il PNR dedica un apposito paragrafo al settore della ricerca e innovazione.
Il settore delle piccole e medie imprese è esposto alle sfide sia della competizione globale di prezzo nelle produzioni nazionali tradizionali (tessile, abbigliamento, calzature, mobili, meccanica leggera, prodotti agroindustriali), sia della competizione sleale (soprattutto contraffazioni) per i prodotti del made in Italy. Le politiche per l'innovazione e lo sviluppo devono tenere conto di questi fattori e sono dunque chiamate a sostenere lo sforzo del sistema produttivo nell'innalzamento della qualità dei prodotti e dei processi tutelandolo per questa via anche da tentativi di concorrenza sleale. L'azione della policy tende quindi a favorire la diffusione delle informazioni e la costruzione di un sistema a rete che coinvolga in modo efficiente imprese, università e istituti di ricerca. Occorre intensificare gli sforzi per accrescere la produttività della ricerca e la sua incidenza nella pianificazione strategica di medio-lungo periodo, per collegare sempre più il sistema nazionale al trend di crescita internazionale e per potenziare l'impatto delle medie e grandi imprese nello scenario competitivo globale. A questo fine, il PNR individua alcune azioni di Governo qualificanti, tra le quali l'utilizzazione e massimizzazione delle risorse nazionali e comunitarie del PON Ricerca e Competitività, mediante bandi e avvisi per il finanziamento della ricerca industriale, dei distretti tecnologici e dei laboratori pubblico-privati, e per il rafforzamento della dotazione scientifica; l'accesso alle disponibilità della «legge obiettivo» per il co-finanziamento di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, finalizzate alla diffusione della conoscenza e all'erogazione di servizi ad alto contenuto di innovazione; l'ampliamento dell'utilizzo si strumenti di sostegno automatico, in particolare per le PMI, incluso il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo; il rafforzamento in chiave anticiclica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/1996, al fine di meglio certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie; l'attivazione dello Sportello della ricerca, nonché di opportunità per incentivare il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della proprietà intellettuale, anche attraverso fondi di capitale di rischio. In particolare, l'attivazione del Fondo Nazionale

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Innovazione consentirà alle PMI innovative che brevettano di accedere con maggiore facilità a finanziamenti bancari e al capitale di rischio, senza dover fornire garanzie aggiuntive e a tassi di interesse più vantaggiosi di quelli che una PMI potrebbe ottenere sul mercato. Nel documento in esame si prevede, inoltre, la prosecuzione degli interventi di sostegno dei programmi di ricerca e innovazione industriale (Progetti di innovazione industriale e Fondo innovazione tecnologica) volti alla realizzazione di prodotti e servizi innovativi riguardanti aree tecnologiche strategiche per la competitività del Paese (efficienza energetica, mobilità sostenibile, made in Italy, tecnologie della vita, beni e attività culturali, ambiente, aerospazio, ICT); la valorizzazione e diffusione delle opportunità offerte dal Contratto di rete di imprese, strumento che consente alle piccole e medie imprese di dare vita a collaborazioni anche tecnologiche per superare le difficoltà legate alla piccola dimensione, investendo maggiormente in ricerca e sviluppo, allo scopo di rafforzare la competitività sui mercati nazionali e internazionali; i contratti di innovazione tecnologica che, nel prossimo triennio, potranno favorire lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione nelle imprese e creare nuove opportunità di lavoro per i ricercatori, attraverso un'alleanza strategica fra imprese, sistema bancario e Stato. Per il finanziamento pubblico agevolato si potrà contare su una prima dote di risorse finanziarie, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa. Sono stati inoltre di recente pubblicati tre bandi volti a promuovere risultati dei progetti di ricerca in diversi settori che vanno dal manifatturiero, all'energia e ambiente, inclusi i servizi alle imprese. Infine, nuova attenzione sarà rivolta a strumenti che agiscono sul versante della domanda quali il public procurement per l'innovazione, come richiesto anche dalla Commissione europea nell'ambito della recente comunicazione «Unione per l'innovazione».
Un ultimo ambito di interesse per la X Commissione è rappresentato dal turismo per il quale si prevede (al punto h) della premessa al PNR) l'istituzione lungo le coste italiane dei «distretti turistico-balneari» (e/o reti), attraverso la ridefinizione del demanio marittimo e l'introduzione lungo le coste di «zone a burocrazia zero» in contropartita di un incremento dell'occupazione e di una maggiore realtà fiscale.
Si riserva di formulare una proposta di parere, in seguito al dibattito in Commissione.

Andrea LULLI (PD), nel manifestare un orientamento decisamente contrario al contenuto del Documento in esame, preannuncia una proposta alternativa di parere.
Giudica il Documento assolutamente deludente. Il Governo ha rivisto al ribasso le stime di crescita e ciò pone il Paese in una situazione molto difficile. Gli obiettivi di rientro dal debito pubblico con gli impegni sottoscritti da altri Paesi europei evidenziano una realtà molto complicata: l'economia cresce poco e contestualmente vi è il problema del rientro del debito.
Ricorda che la Banca d'Italia ha stimato per il prossimo biennio una manovra di 35 miliardi di euro: se l'Italia cresce meno del 2 per cento, il piano di rientro concordato con gli altri Paesi europei diventa molto problematico. Preoccupa ancora di più, a suo avviso, la revisione delle stime tendenziali del deficit pubblico confermate al 3,9 per il 2011 e al 2,7 per il 2012, in presenza di stime del Fondo monetario internazionale superiori, vicine al 5, per il 2011. Ciò significa che vi sarà bisogno, solo nel corso di quest'anno, di una manovra aggiuntiva da 8-9 miliardi di euro. Di fronte a questa situazione, il DEF non prevede alcuna iniziativa sul versante della crescita: come raggiungere il 2 per cento del PIL, come dare prospettive di lavoro ai giovani, come sostenere le imprese. A questo fine, non appare sufficiente proporre la riforma dell'articolo 41 della Costituzione, vi è la necessità di politiche in grado di dare una sterzata

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all'economia. Appare del tutto demagogico parlare di concorrenza, quando si è in un terribile ritardo sulle liberalizzazioni. Nel Documento in esame si giunge a mettere in discussione le parafarmacie (che rappresentano i 2/3 del mercato farmaceutico), senza fornire alcuna spiegazioni sulle motivazioni per cui si persegue la chiusura di questo settore, a fronte di risultati molto positivi in termini di occupazione e di costo dei farmaci.
Osserva che nel Documento non si assume alcun impegno neanche sullo Small Business Act una delle misure europee più adatte alla struttura del sistema produttivo italiano. Parimenti non vi è alcun accenno alle transazioni commerciali e a misure per contrastare i ritardi di pagamento, in linea con la direttiva europea recentemente adottata, rischiando in questo modo di accentuare una «desertificazione» del sistema delle imprese italiano. Ritiene invece che si dovrebbe sostenere il sistema produttivo con scelte politiche chiare e con investimenti significativi sull'innovazione. Sottolinea altresì la necessità di meglio organizzare la penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri intervenendo con azioni mirate sul sistema bancario e su quello della grande distribuzione. Relativamente al Mezzogiorno ritiene che il divario tuttora esistente con altre zone del Paese non possa essere risolto con i proclami delle «zone a burocrazia zero» o con «Irap zero» per le regioni che possono attuare una tale misura: vi è la necessità di scelte strutturali che possano consentire un reale sviluppo del Mezzogiorno di Italia.
Per quanto riguarda il settore energetico, ritiene non sia più possibile a continuare a penalizzare le fonti rinnovabili poiché i loro costi incidono sulle bollette dei cittadini e, al contempo, a mantenere gli oneri sulle assimilate. Osserva che le grandi potenzialità insite nello sviluppo delle fonti rinnovabili richiedono di perseguire con decisione la strada dell'innovazione. Aggiunge che sarebbe necessario intervenire in sede europea per attuare politiche più favorevoli in Italia sul versante delle rinnovabili, ad esempio, eliminando il divieto dell'utilizzo dei pannelli fotovoltaici al silicio imposto dalla Germania.
Ritiene infine del tutto illusorio che la spesa pubblica possa rimanere invariata fino al 2014 ad una cifra pari a 793 miliardi di euro.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che la situazione del Paese è certamente molto difficile, ma che questa è il risultato di scelte strategiche effettuate nel passato, soprattutto dalla sinistra, che hanno dimostrato una incondizionata apertura nei confronti delle scelte effettuate in sede europea. Ritiene che la situazione continuerà ad aggravarsi in seguito alla crescita del debito degli Stati Uniti e alle regole restrittive poste dal BCE. Osserva che i vincoli europei sono stati motivati ai fini di una presunta tutela dell'Italia a causa del suo debito pubblico e in nome della salvaguardia del potere di acquisto, ma il Paese ha pagato in termini di riduzione della crescita. Quel che è certo è che l'Italia non si può permettere una crescita economica basata sull'aumento del debito - come hanno fatto recentemente Paesi europei quali Inghilterra e Francia. La Germania è stata l'unico Paese che ha registrato una crescita reale, e ciò in ragione del fatto che è riuscita ad imporre all'Europa le proprie priorità.
Dal punto di vista della situazione italiana, quindi, occorre intervenire operando sul versante della riqualificazione della spesa: in questo senso il Governo sta ben operando, attraverso l'attuazione del federalismo, da decenni perseguita dalla Lega, e la riforma dell'università. Queste sembrano le condizioni essenziali per lo sviluppo del Paese. Per quanto riguarda i pagamenti, ricorda che nel provvedimento sullo statuto delle imprese, recentemente approvato in prima lettura dalla Camera, si prevede un diretto richiamo alla direttiva europea sui ritardi di pagamento, che comunque è onere del Governo attuare nel nostro ordinamento. Ritiene in conclusione necessaria un'azione di riqualificazione della spesa che escluda tuttavia qualsiasi possibilità di aumento del debito

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pubblico, con una politica che è stata finora coerentemente attuata dal Governo in carica.

Savino PEZZOTTA (UdC) condivide il rilievo svolto dal collega Torazzi sulla gravità della crisi mondiale in corso, ma ritiene che da questa crisi l'Italia non possa uscire soltanto tenendo sotto controllo il debito, ma che occorra soprattutto incentivare gli investimenti; in questo senso, se non si innalza il livello della qualità della produzione non si potrà uscire dall'emergenza: se continuiamo a voler difendere il manifatturiero, sarà inevitabile essere stritolati dalla concorrenza della Cina. A suo parere occorre recuperare la dimensione europea, e non ritiene affatto che l'Europa sia un fallimento: al contrario, l'Italia dell'Europa ha bisogno e se l'Italia ha potuto sostenere la crisi di questi anni è stato proprio grazie al suo ancoraggio all'Europa e all'euro. Rimanere quindi in Europa, e sostenere l'Europa è una necessità.
Ciò che ritiene criticabile, e che si evince anche dal DEF, è la gestione restrittiva del debito pubblico che il Governo continua a perseguire: da tre anni l'Italia subisce la crisi e non si palesa alcuna reattività. Pensare che si risolva tutto con il federalismo non è che l'ennesima utopia: forse darà nel prossimo futuro dei buoni frutti, ma pensare che risolva la crisi oggi è velleitario.
Per quanto concerne la politica fiscale, si continua a sentire solo vuote parole, e sottolinea che nessun riferimento è fatto al problema epocale dell'Italia, il recupero dell'evasione fiscale.
Manifesta quindi grandi perplessità su un documento dal quale senz'altro si aspettava di più dopo le affermazioni del Governo sull'intenzione di dare una scossa all'economia: il PNR è un'elencazione di titoli vuoti, senza alcuna indicazione sui modi e sui tempi di attuazione; quale esempio, la Banca del mezzogiorno: sono ormai anni che se ne parla, ma quali sono i tempi, e le modalità di attuazione, e soprattutto, i soci? Il capitale?
Rileva inoltre che non c'è un'idea di politica industriale, l'indicazione di una mission, così come sulla politica energetica si preannuncia la rinuncia al nucleare, ma al contempo non si fa maggiore affidamento sulle energie rinnovabili, insomma non siamo di fronte ad una riflessione concreta sull'approvvigionamento delle fonti energetiche.
Infine, ritiene che il Parlamento avrebbe avuto bisogno di tempi congrui per attuare una riflessione seria sul DEF, mentre anche questa volta appare chiaro che dei contributi del Parlamento questo governo ritiene di non avere bisogno; in conclusione dichiara il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento all'esame.

La seduta termina alle 15.45.