CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 aprile 2011
468.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e, quindi, allo svolgimento dell'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 ed abbinate, relative all'abuso del diritto in materia tributaria.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
COM(2011)121 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011) 121 def.), ai fini della predisposizione di un documento finale che formuli in materia indirizzi al Governo, alla Commissione europea e alle altre Istituzioni europee.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, illustra la proposta di direttiva in esame, la

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quale prevede un regime comune opzionale per calcolare la base consolidata per l'imposizione sulle società (CCCTB) che sono fiscalmente residenti nell'Unione europea e delle succursali ubicate nell'UE di società di Paesi terzi.
In linea generale, tale regime comune prevede, in particolare, regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società (o succursale), il consolidamento di tali risultati, qualora vi siano altri membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile.
Non sarebbero, invece, armonizzate le aliquote d'imposta, che rimarrebbero di esclusiva competenza nazionale, sebbene la Commissione intenda incoraggiare una leale concorrenza tra gli Stati membri al riguardo. La proposta non dovrebbe, inoltre, incidere sulla redazione dei bilanci, e dunque sulla preparazione dei conti annuali o consolidati.
Nel preambolo della proposta e nella relazione illustrativa che la accompagna, la Commissione europea motiva l'introduzione della CCCTB rilevando, anzitutto, che attualmente l'interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali conduce spesso a sovratassazione e doppia imposizione, nonché ad oneri amministrativi e regolamentari gravosi per le imprese.
Questa situazione disincentiverebbe gli investimenti nell'UE, in contrasto con le priorità stabilite dalla Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. La CCCTB è infatti contemplata nell'Analisi annuale della crescita tra le iniziative da attuare per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, contribuendo all'eliminazione degli ostacoli al completamento del mercato unico.
Nel quadro della CCCTB, i gruppi di società si atterrebbero ad un unico insieme di regole fiscali e interagirebbero con una sola amministrazione fiscale in tutta l'UE (sportello unico). Una società che opti per la CCCTB cesserebbe di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla normativa comune.
Le imprese che operano al di là dei confini nazionali beneficerebbero quindi sia dell'introduzione della compensazione delle perdite a livello internazionale, sia della riduzione dei costi di adeguamento alla normativa connessi all'imposta sul reddito della società.
L'immediato consolidamento dei profitti e delle perdite ai fini del calcolo delle basi imponibili a livello UE, ad avviso della Commissione, consentirebbe di ridurre la sovratassazione in situazioni transfrontaliere e garantire una maggiore neutralità fiscale tra attività puramente nazionali e attività transfrontaliere, così da sfruttare maggiormente il potenziale del mercato interno. Secondo le rilevazioni effettuate dalla Commissione su un campione di gruppi multinazionali dell'UE, in media ogni anno circa il 50 per cento dei gruppi multinazionali non finanziari e il 17 per cento dei gruppi multinazionali finanziari potrebbero beneficiare di un'immediata compensazione delle perdite a livello transfrontaliero.
Inoltre, la Commissione europea rileva come una grande impresa - che spende attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro - con la CCCTB ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento.
La proposta è stata predisposta dopo una lunga ed articolata fase preparatoria, avviata dalla Commissione europea nel 2001 con la pubblicazione di uno studio sulla tassazione delle società, cui hanno fatto seguito un ampio dibattito pubblico e la costituzione nel novembre 2004 di un gruppo di lavoro sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), formato da esperti delle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.
La proposta sarà esaminata secondo una procedura legislativa speciale, che

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prevede l'unanimità in seno al Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.
Sempre rimanendo su un piano generale, ricorda che l'ordinamento italiano reca, in materia di imposte sui redditi, una disciplina specifica concernente la tassazione dei gruppi di imprese distinguendo, a tal fine, i gruppi formati esclusivamente da società residenti (consolidato nazionale) dai gruppi formati da società residenti e non residenti (consolidato mondiale).
Tale specifico regime tributario è basato sul principio per cui, fermo restando che ciascuna società appartenente al gruppo costituisce una persona giuridica distinta dalle altre, il gruppo d'imprese rappresenta un unico «soggetto economico», fiscalmente rilevante, dovuto all'esistenza di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, che fanno capo ad un unico soggetto giuridico (società madre).
Passando ad esaminare più in dettaglio i contenuti della proposta di direttiva, che si articola in 18 Capi ed in 136 articoli, più tre allegati, il Capo I (articoli da 1 a 3) della proposta definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo che la nuova disciplina proposta si applichi alle società costituite conformemente alle leggi di uno Stato membro o di un Paese terzo elencate nell'allegato I della proposta.
Per quanto concerne l'Italia, si tratta di: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale. Inoltre, la società in questione deve essere soggetta ad una delle imposte indicate nell'allegato II della proposta (per l'Italia, l'imposta sul reddito delle società).
Il regime proposto dalla Commissione è facoltativo, per cui una società ammissibile al regime che opta per tale regime cessa di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutti gli aspetti disciplinati dalla direttiva stessa.
Al riguardo ricorda che il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 disciplina, ai fini dell'Imposta sul reddito delle società (IRES), l'istituto del «consolidato mondiale» applicabile ai gruppi di imprese residenti e non residenti in Italia.
Tale regime di tassazione di gruppo è un regime facoltativo, alternativo al regime ordinario di tassazione, applicabile sulla base di un'opzione irrevocabile per almeno cinque esercizi effettuata dalla società capogruppo. Gli eventuali successivi rinnovi dell'opzione, invece, sono vincolanti per tre anni.
L'opzione per il consolidato mondiale è consentita alle società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici ed enti commerciali residenti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) i loro titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 2) le società sono controllate esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta quali soggetti controllanti di altra società o ente commerciale residente o non residente.
La società controllante che opta per il consolidato mondiale non può, quale controllata, esercitare anche l'opzione per il consolidato nazionale.
In base al Capo IV della proposta di direttiva (articoli da 9 a 16), al fine del calcolo della base imponibile, i profitti e le perdite sono riconosciuti solo al momento della loro realizzazione.
In particolare, le operazioni e i fatti generatori dell'obbligazione tributaria sono misurati individualmente, il calcolo della base imponibile avviene in modo uniforme, a meno che circostanze eccezionali giustifichino una modifica, e la base imponibile stessa è determinata per ciascun esercizio fiscale, inteso come un periodo di 12 mesi, salvo che non sia altrimenti previsto.
La base imponibile viene calcolata sottraendo dai ricavi:
i ricavi esenti, che sono costituiti, ai sensi dell'articolo 11, da: i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione

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o al miglioramento delle attività immobilizzate soggette ad ammortamento; i proventi della cessione di panieri di attività; le distribuzioni di profitti; i proventi della cessione di azioni; il reddito di una stabile organizzazione in un Paese terzo;
le spese deducibili, tra cui sono inclusi, in base all'articolo 12, tutti i costi delle vendite e tutte le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, sostenute dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitali (equity) o reperire prestiti per l'esercizio dell'attività; inoltre, i doni a enti caritativi (deducibili nella misura dello 0,5 per cento dei ricavi dell'esercizio fiscale);
le altre voci deducibili di cui all'articolo 13, in particolare quelle riferite all'ammortamento di talune attività immobilizzate.

Secondo l'articolo 14, sono considerate non deducibili le seguenti spese: le distribuzioni di profitti e i rimborsi di capitale o debito; il 50 per cento delle spese di rappresentanza; il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che è parte del capitale della società; l'imposta sul reddito delle società; le bustarelle; le ammende e le multe dovute ad un'autorità pubblica per violazioni della legislazione; i costi sostenuti da una società ai fini dell'ottenimento di reddito esente; doni monetari e donazioni diverse da quelle ad enti caritativi; i costi relativi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di attività immobilizzate non soggette ad ammortamento, ad eccezione di quelli relativi alla ricerca e allo sviluppo; le imposte elencate all'allegato III (per l'Italia, ICI ed IRAP), ad eccezione delle accise sui prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati.
Ai fini del calcolo della base imponibile, le operazioni sono valutate, secondo l'articolo 22:
al corrispettivo monetario dell'operazione, ad esempio al prezzo dei beni o dei servizi;
al valore di mercato, qualora il corrispettivo dell'operazione sia integralmente o parzialmente non monetario;
al valore di mercato, nel caso di un dono non monetario ricevuto da un contribuente;
al valore di mercato, nel caso di doni non monetari, fatti da un contribuente, diversi dai doni ad enti caritativi;
al valore equo (fair value) delle attività e passività finanziarie detenute a fini di negoziazione;
al valore a fini fiscali, nel caso di doni non monetari ad enti caritativi.

Specifiche regole in materia di ammortamenti e di deduzione delle perdite sono stabilite dai Capi VI (articoli da 32 a 42) e VII (articolo 43).
La proposta di direttiva disciplina, inoltre, la valorizzazione a fini fiscali delle attività e passività al momento dell'ingresso o dell'uscita dal nuovo regime (Capo VII - articoli da 44 a 53) e le regole di consolidamento delle basi imponibili di più società appartenenti al medesimo gruppo (Capo IX - articoli da 54 a 60).
Ulteriori disposizioni riguardano l'ingresso e l'uscita del gruppo oggetto di consolidamento (Capo X - articoli da 61 a 69), nonché talune fattispecie specifiche quali le operazioni di riorganizzazione tra imprese (Capo XI - articoli 70 e 71), le operazioni tra il gruppo consolidato ed altre entità (Capo XII - articoli da 72 a 77) e le operazioni tra imprese consociate, cioè legate tra loro sotto il profilo gestionale ma non appartenenti al medesimo gruppo (Capo XIII - articoli 78 e 79).
Il Capo XIV (articoli da 80 a 83) detta, altresì, una serie di norme per contrastare l'elusione, prevedendo innanzitutto, all'articolo 80, che le operazioni artificiali con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. A tal fine, si prevede anche, all'articolo 81, che non siano deducibili gli interessi versati ad un'impresa consociata residente in un Paese con il quale non sussista un accordo sullo scambio di informazioni

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comparabile a quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE e in tale Paese si preveda un'aliquota tributaria inferiore ad un cero livello.
In base alle disposizioni del Capo XVI (articoli da 86 a 103), la base imponibile consolidata è ripartita (solo quando sia positiva) tra i membri di un gruppo (formato a una società madre e da società figlie) in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula, la quale riconosce un uguale peso ai fattori del fatturato, del lavoro (monte retribuzioni e numero di dipendenti) e delle attività.
Rispetto a tali tematiche, rammenta che, nel vigente regime italiano del consolidato mondiale, l'opzione per il predetto regime comporta la determinazione della base imponibile consolidata in capo alla società controllante. Quest'ultima ha, dunque, il dovere di calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera, determinare la base imponibile consolidata e l'imposta dovuta ed effettuare i relativi versamenti.
Ai fini del consolidamento della base imponibile, è necessario effettuare le rettifiche utili a garantire la neutralità fiscale delle operazioni infragruppo, in quanto, come sopra ricordato, il gruppo fiscale è considerato soggetto economico unitario facente capo alla controllante. In altre parole, i trasferimenti di beni, le prestazioni di servizio e ogni altra operazione effettuata nell'ambito del gruppo si considerano come non avvenuti per tutto il periodo interessato dall'opzione per il consolidato.
La determinazione del reddito della controllata estera deve essere effettuata, sulla base dei bilanci revisionati, applicando, in quanto compatibili, le norme previste per la determinazione della base imponibile IRES, tenendo comunque conto: a) dell'esigenza di applicare criteri uniformi di valutazione dei componenti di reddito: b) dell'obbligo di escludere dal calcolo gli utili e le perdite su cambi relativi a finanziamenti di durata superiore a 18 mesi stipulati fra le società incluse nel consolidato; c) del cambio del giorno di chiusura dell'esercizio della società non residente per i valori espressi in valuta estera; d) dei criteri di deducibilità riconosciuti dalle legislazioni locale per quanto concerne i costi ammessi in deduzione, anche se non imputati nel conto economico.
Per ciascuna società residente in Italia, il reddito ai fini IRES è determinato rettificando, sulla base della normativa fiscale, il risultato evidenziato nel conto economico (ottenuto in base alla normativa civilistica). Le rettifiche sono indicate in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi (Quadro EC - Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali).
In linea generale, l'imputazione nel conto economico dei costi e ricavi di esercizio avviene sulla base del criterio di competenza, non rilevando, quindi, il momento del pagamento o della riscossione.
Per quanto concerne i costi relativi a beni pluriennali, l'ordinamento italiano stabilisce appositi coefficienti che consentono di determinare la quota di ammortamento da imputare in ogni esercizio, e che variano in funzione dell'attività esercitata e del bene o della natura del costo sostenuto.
Alcune disposizioni specifiche sono previste in relazione ad alcune spese pluriennali quali, a titolo esemplificativo, le spese relative a studi e ricerche e le spese pubblicitarie che sono ammortizzabili in cinque anni, nonché le spese di rappresentanza deducibili in diverse misure (rapportate al volume d'affari) sulla base di appositi requisiti di inerenza.
Il reddito imponibile consolidato risulta dalla somma algebrica tra l'imponibile della partecipata e quelli delle consolidate proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società residenti da esso controllate, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
La società consolidante calcola l'imposta dovuta sulla base del reddito complessivo di gruppo. Dall'imposta lorda corrispondente, oltre alle detrazioni, alle ritenute e ai crediti d'imposta relativi al

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soggetto controllante, possono detrarsi le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo.
Il versamento dell'imposta, sia in acconto sia a saldo, deve essere effettuato dalla società controllante secondo le modalità e i termini ordinariamente fissati per il versamento IRES.
Per quanto attiene ai profili amministrativi del nuovo regime, regolati dal Capo XVII (articoli da 104 a 126) della proposta di direttiva, i singoli contribuenti, per esercitare l'opzione per tale regime, devono notificarlo, ai sensi dell'articolo 104, all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono residenti o, nel caso di una stabile organizzazione di un contribuente non residente, nel quale tale organizzazione è situata. Nel caso di un gruppo, il contribuente principale presenta la notifica, per conto del gruppo, all'autorità tributaria principale. Tale notifica ha luogo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel quale il contribuente o il gruppo desiderano iniziare ad applicare il regime. Analogamente, i singoli contribuenti presentano la propria dichiarazione dei redditi presso l'autorità competente. Nel caso di un gruppo, il contribuente principale presenta la dichiarazione dei redditi consolidata del gruppo all'autorità tributaria principale.
La proposta di direttiva disciplina dettagliatamente (agli articoli da 109 a 114) le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione dei redditi e le eventuali procedure di accertamento, rettifica e ricorso contro le decisioni dell'autorità competente.
Paragonando, sotto questi aspetti, la disciplina contenuta nella proposta di direttiva con la normativa italiana in materia di consolidato nazionale, ricorda come quest'ultima preveda che, entro il primo esercizio in cui ha effetto l'opzione la società consolidante è obbligata a rivolgere istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.
Dall'istanza devono risultare:
la qualificazione soggettiva della consolidante;
la descrizione della struttura societaria estera del gruppo, con l'indicazione di tutte le società consolidate;
la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le consolidate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla consolidante ed alle consolidate residenti, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;
la denominazione dei soggetti revisori dei bilanci;
l'elenco delle imposte pagate all'estero relativamente alle quali verrà richiesto il credito d'imposta.

Passando, quindi, ad una prima valutazione di massima sull'impatto che la nuova normativa proposta dalla direttiva potrebbe comportare, rileva, in primo luogo, come la relazione illustrativa alla proposta di direttiva affermi che le società interessate «dovrebbero sostenere meno costi di adeguamento alla normativa se decidono di estendere le loro attività commerciali ad un altro Stato membro» e come «Dato che non tutte le imprese operano a livello internazionale, la proposta della CCCTB non obbligherà le società che non intendono estendere la propria attività oltre i confini nazionali ad accollarsi i costi del passaggio ad un nuovo regime tributario».
In ogni caso, si può ritenere che l'esercizio dell'opzione richiederà, da parte dei soggetti interessati, una approfondita valutazione sulla convenienza o meno del nuovo regime rispetto al regime fiscale vigente nel proprio Paese.
Un primo aspetto da valutare riguarda il profilo tributario, in quanto ciascuna società cercherà di applicare il regime che consente di determinare una minore base

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imponibile e, quindi, un risparmio fiscale. A tal fine, saranno necessarie due considerazioni:
la prima riguarda l'individuazione dei singoli costi e dei ricavi riconosciuti ai fini fiscali in ciascuno dei regimi applicabili: a tale scopo, particolare importanza assumono i costi ammessi in deduzione in ciascun regime fiscale considerato;
la seconda interessa l'eventuale diversa applicazione dei criteri di valutazione di alcune voci di bilancio: in particolare, per quanto concerne i beni e i costi pluriennali, sarà necessario analizzare, oltre al valore da attribuire, anche i criteri di ripartizione per quote di costo annualmente deducibili.

Un secondo aspetto, che le società interessate approfondiranno, riguarda l'onere degli adempimenti richiesti nell'applicazione dei vari regimi.
In linea generale, la proposta di direttiva introduce per i soggetti interessati alcune semplificazioni, in quanto applica a tutte le società del gruppo la medesima disciplina fiscale.
In base alla normativa vigente in Italia, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, le società sono tenute ad osservare i criteri disciplinati dal codice civile (il cosiddetto bilancio civilistico); tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, ossia ai fini della determinazione della base imponibile IRES, le società effettuano alcune rettifiche rispetto al bilancio civilistico, finalizzate, appunto, ad adeguare i valori determinati con criteri civilistici a quelli riconosciuti ai fini tributari.
Appare opportuno ricordare che in Italia le società sono tenute anche alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i cui criteri applicativi si discostano sia da quelli civilistici sia da quelli fiscali ai fini IRES.
Complessivamente, sul piano degli adempimenti, la direttiva introduce semplificazioni per la determinazione della base imponibile consolidata ai fini IRES, mentre rimangono vigenti gli altri obblighi concernenti il bilancio civilistico e la determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Un ulteriore aspetto interessa la fase di avvio del nuovo regime da parte dei gruppi societari che già operano e che optano per il regime fiscale proposto. Infatti, a fronte di una riduzione degli attuali costi annuali di adeguamento alla normativa nazionale, l'esercizio dell'opzione comporta, nell'immediato, il sostenimento di costi dovuti al passaggio al nuovo regime fiscale.
Infatti, nel primo anno di applicazione, le società che optano per il nuovo regime dovranno effettuare dei riallineamenti contabili in relazione alle differenze di valore risultanti dall'applicazione dei criteri precedenti e dei nuovi criteri. Tali riallineamenti determineranno, contabilmente, delle componenti economiche positive e negative per le quali troveranno applicazione specifiche disposizioni fiscali.
Sul piano della finanza pubblica, una prima considerazione riguarda i possibili effetti di minor gettito tributario, in quanto è ipotizzabile che l'opzione sia generalmente esercitata in presenza di un risparmio fiscale per il gruppo societario.
Per quanto concerne l'attività dell'amministrazione finanziaria, segnala che se, da un lato, essa dovrà essere in grado di gestire più sistemi fiscali contemporaneamente vigenti ed operativi in base alle scelte effettuate dai contribuenti, dall'altro, il nuovo regime consente semplificazioni ai fini dell'attività di verifica e accertamento fiscale (ad esempio, in materia di valutazione dei prezzi nei trasferimenti operati tra società appartenenti al gruppo). A tale riguardo, è prevista, comunque, l'attivazione del programma dell'UE FISCALIS, che ha la finalità di assistere le amministrazioni fiscali degli Stati membri nella preparazione all'attuazione e all'amministrazione della CCCTB.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di documento finale all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 aprile 2011.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.