CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività.

Aldo DI BIAGIO (FLI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Aldo DI BIAGIO (FLI) nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, la quale conferma la complessità della questione affrontata dall'interrogazione, prende atto delle importanti indicazioni fornite dal Sottosegretario.
Sottolinea, quindi, l'opportunità che il Governo si adoperi affinché possa essere garantito un sostegno concreto e fattivo ai lavoratori e alle famiglie, auspicando che il regime di tassazione agevolata per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, possa trovare concreta attuazione nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato.

5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario della risposta, che ha consentito di chiarire una questione ancora controversa in merito alla ripartizione della detrazione fiscale spettante a fronte di spese per interventi di risparmio energetico.
Ritiene, tuttavia, che non sia ancora del tutto chiaro in che modo si debbano comportare quei contribuenti che abbiano omesso di inviare all'ENEA, entro il 31 marzo 2011, la comunicazione relativa alla mancata ultimazione dei lavori iniziati nel 2010 ma non conclusi entro il 31 dicembre di tale anno.
A questo proposito ritiene corretta l'interpretazione, prospettata nell'interrogazione, secondo cui i predetti contribuenti potranno scegliere di suddividere la detrazione fiscale in cinque o in dieci anni.

5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

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5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare, preliminarmente, come fosse palese anche agli interroganti la necessità di un apposito provvedimento legislativo per modificare il regime tributario dei fondi pensione, osserva che l'atto di sindacato ispettivo intendeva mettere in evidenza come la recente riforma del sistema di tassazione dei fondi comuni di investimento, ad opera dell'articolo 2, commi da 62 a 83, del decreto-legge n. 225 del 2010, pur essendo finalizzata a rilanciare i fondi di investimento italiani, equiparandoli ai fondi comunitari armonizzati, abbia determinato una sorta di discriminazione nell'ambito della gestione del risparmio, attribuendo un vantaggio fiscale alla predetta categoria dei fondi comuni e penalizzando, per converso, i fondi pensione.
Pur ritenendo di non esprimere alcuna valutazione di merito circa la scelta effettuata dal Governo, rileva come essa abbia finito per favorire in maniera significativa i fondi comuni di investimento rispetto a tutte le altre forme di impiego del risparmio.
In tale contesto ricorda, inoltre, come l'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede, per le società estere che decidano di trasferirsi in Italia di continuare a fruire del regime tributario previsto dallo Stato di provenienza, avesse già consentito, tra le altre, alle società di gestione del risparmio residenti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia - ad esempio, in Irlanda, dove il reddito d'impresa prodotto nell'esercizio di attività finanziarie è tassato con l'aliquota del 12,5 per cento - di trasferire nel nostro Paese le proprie attività economiche, mantenendo, per tre anni, il regime di tassazione più favorevole già goduto negli altri Paesi.
In considerazione di ciò, ritiene che il combinato-disposto delle due normative renda i fondi comuni di investimento un veicolo privilegiato di raccolta del risparmio.
Dichiara, quindi, di non condividere le considerazioni del Sottosegretario volte a enfatizzare la specificità dei fondi pensione, in quanto la rilevata specificità, lungi dal giustificare l'accentuata sperequazione causata dai predetti interventi legislativi, rende i fondi pensione meritevoli di una particolare attenzione da parte del legislatore, visto il basso tasso di adesione dei lavoratori a tale forma previdenziale complementare.
Ritiene pertanto superficiale l'affermazione secondo la quale non sarebbero stati realizzati, in questi ultimi anni, importanti interventi legislativi in ambito tributario, osservando come un'analisi più attenta delle misure adottate nel corso della legislatura in tale settore evidenzi invece la precisa scelta politica dell'Esecutivo di favorire non soltanto determinate tipologie di risparmio, ma anche un preciso ceto sociale. Infatti, solo l'11 per cento delle famiglie italiane, vale a dire quelle più agiate, detiene fondi comuni di investimento, mentre l'11 per cento non possiede alcuna attività finanziaria e il 61 per cento è titolare solo di depositi bancari o postali.
Esprime, infine, forti perplessità in merito all'intenzione, dichiarata recentemente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di trasformare la piazza finanziaria di Milano in una sorta di paradiso fiscale.

5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5),

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aggiungendo che l'esame dei documenti e delle proposte che saranno predisposte dai tavoli tecnici istituti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una volta terminato il vasto lavoro ricognitivo in atto, sarà certamente effettuato nella corrente legislatura.

Francesco BARBATO (IdV), pur ritenendo necessario rivolgersi al Governo con il rispetto imposto dal galateo istituzionale, considera gravissimo il tenore della risposta del Sottosegretario, laddove essa afferma che la materia oggetto dell'interrogazione non si presta ad annunci e ad anticipazioni. Ricorda infatti come proprio il Presidente del Consiglio abbia in molteplici occasioni annunciato, fin dall'ultima campagna elettorale, che il Governo di centrodestra avrebbe realizzato, nel corso della XVI legislatura, la riforma del fisco e quella della giustizia.
Sottolinea pertanto come, anche in questo caso, il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia si siano presi gioco dei contribuenti, ai quali non sono stati in grado, finora, di offrire certezze in merito alla più volte promessa riforma fiscale.
Rileva, quindi, come il comportamento tenuto dall'Esecutivo denoti la scarsa correttezza e serietà del Ministro dell'economia e delle finanze e del Governo nel suo complesso, i quali, a distanza di tre anni dalla presentazione del programma elettorale, all'interno del quale campeggiava la riforma del sistema fiscale, ancora non sono in grado di dire come e quando si porrà finalmente mano alla predetta riforma tributaria, che le imprese chiedono a gran voce, denunciando peraltro, per bocca del Presidente di Confindustria, di essere state abbandonate dal Governo.
Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364 e abb.-A.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nella seduta del 5 aprile scorso, il relatore, Comaroli, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Alberto FLUVI (PD), pur essendo consapevole che la Commissione di merito si accinge a chiedere il trasferimento dell'esame della proposta di legge alla sede legislativa, tiene ad evidenziare, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, alcune criticità che indurranno il proprio gruppo ad esprimere un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, il cui contenuto, giudica, peraltro, condivisibile.
In particolare, suscitano perplessità, dal punto di vista tecnico, alcune disposizioni contenute nel Capo II del provvedimento, il quale introduce nel nostro ordinamento una nuova modalità di composizione delle cosiddette crisi da sovraindebitamento, consistenti nelle crisi di liquidità del singolo

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debitore, ovvero di famiglie o imprese non assoggettabili a procedure concorsuali.
Più specificamente, ritiene che si determini una sovrapposizione tra l'articolo 6 e il successivo articolo 7, entrambi volti a delimitare il perimetro del nuovo procedimento di composizione.
Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 9, comma 3, ritiene incongruo disporre che il debitore che svolge attività di impresa debba depositare, unitamente alle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, anche una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, salvo che non si intenda precisare che tale attestazione di conformità è richiesta nel caso di deposito di copie delle scritture contabili e non degli originali, ipotesi che l'attuale formulazione del testo sembra, invece, presupporre.
Peraltro, al di là delle numerose incongruenze di carattere tecnico che il testo del provvedimento presenta, giudica positivo l'intento dell'intervento legislativo di affrontare il tema dell'esdebitazione con specifico riferimento ai soggetti che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali, sottolineando, tuttavia, la necessità di non creare, tra gli organi giurisdizionali fallimentari e gli organismi stragiudiziali di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sovrapposizioni o interferenze che rischierebbero di rallentare ulteriormente le procedure fallimentari o di impedire al nuovo procedimento di funzionare in maniera corretta ed efficace.
Proprio sotto il profilo dell'efficacia del nuovo strumento, rileva, altresì, come appaia poco comprensibile il dettato dell'articolo 15, comma 5, del provvedimento, il quale dispone che dalla costituzione degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i quali saranno composti da professionisti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che ai componenti dei medesimi organismi non spetti alcun compenso, rimborso spese o indennità.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), condividendo le argomentazioni già sviluppate dal deputato Fluvi, e ribadendo l'orientamento di voto da questi già espresso, ritiene anch'egli che la proposta di legge in esame presenti numerose lacune sotto il profilo tecnico.
In particolare, ritiene meritevole di una più attenta considerazione, da parte della Commissione di merito, la previsione già recata dall'articolo 11 della proposta di legge C. 2364, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, il quale modificava l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, che imponeva agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'UIF, presso la Banca d'Italia, delle operazioni finanziarie anche nel caso di sospetto di attività usurarie in corso, compiute o tentate.
A tale proposito, osserva come la Commissione Giustizia, anziché limitarsi a sopprimere tout court la disposizione, avrebbe potuto individuare una diversa soluzione, atta a contemperare le diverse esigenze rappresentate in materia di obblighi di segnalazione per finalità antiriciclaggio.
Con riferimento, invece, al testo all'esame della Commissione, reputa non del tutto chiara la ratio del comma 5 dell'articolo 11 - ai sensi del quale l'accordo raggiunto con i creditori per la ristrutturazione dei debiti è revocato se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie -, laddove si consideri che i debitori in situazione di sovraindebitamento si trovano, molto spesso, in una situazione di difficoltà tanto grave da impedire, di fatto, il soddisfacimento di una condizione così rigorosa come quella prevista dalla norma.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, suggerisce al relatore di integrare la proposta di parere, evidenziando, in un'ulteriore premessa, che il

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provvedimento, le cui finalità appaiono pienamente condivisibili, potrebbe tuttavia determinare sovrapposizioni tra l'azione dei giudici fallimentari e l'azione degli organismi di composizione stragiudiziale delle crisi da sovraindebitamento previsti dal Capo II della proposta di legge, con conseguenze potenzialmente negative sotto il profilo della durata dei procedimenti.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, condividendo il suggerimento del Presidente, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della corretta qualificazione, ai fini tributari, delle operazioni concernenti i trasferimenti di impianti radiofonici, consentiti, come le cessioni di rami di azienda e di intere emittenti televisive e radiofoniche, dall'articolo 27, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
In particolare, a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, sono emerse alcune problematiche in relazione alle cessioni di impianti radiofonici, in quanto le stesse possono essere qualificate come «cessioni di impianti» soggette ad IVA, oppure come «cessioni di ramo d'azienda» soggette ad imposta di registro. Ciò ha dato luogo a comportamenti discordanti degli uffici finanziari, i quali, sia pure in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno, in alcuni casi, accertato un maggior valore della cessione e, in altri casi, hanno contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro.
In proposito, ricorda che, secondo quanto comunicato con circolare n. 20 del 1998 dall'associazione delle imprese radiofoniche e televisive locali (AERANTI), le operazioni di compravendita di impianti e/o di rami di azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali.
Tuttavia, la predetta circolare non individua le caratteristiche delle due diverse fattispecie, limitandosi a precisare che, mentre le acquisizioni di ramo d'azienda, soggette ad imposta di registro del 3 per cento, devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio, le acquisizioni di impianti, soggette all'IVA e, quindi, all'obbligo di fatturazione, possono essere stipulate con scrittura privata registrata, anche senza autentica delle sottoscrizioni.
Osserva quindi come, al fine di considerare un impianto radiofonico quale bene giuridicamente tutelabile, sia necessario innanzitutto identificarlo, individuandone i componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in

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quanto pervia e libera, nonché dalle apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso.
Ritiene, pertanto, che occorra fare chiarezza nel complesso quadro normativo appena esposto, fornendo agli operatori del settore un'indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare. Naturalmente, ciò presuppone che siano definite con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami d'azienda o di intere emittenti, poiché soltanto una chiara delimitazione delle stesse può consentire la corretta applicazione del corrispondente regime tributario.
A tal fine, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie della cessione di impianti e della cessione di ramo d'azienda o di cessioni di emittenti.
In particolare, per quanto riguarda le cessioni di impianti radiofonici, l'atto di indirizzo afferma che devono essere qualificate come cessione di beni - e quindi soggette ad IVA - se l'atto di compravendita ha per oggetto un mero impianto radiofonico, scevro da contenuti o riferimenti a beni immateriali, considerando l'impianto nel suo insieme, ovvero l'impianto costituito dalle apparecchiature elettroniche, con i relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, ovvero se l'atto di compravendita riguarda la cessione di impianti di collegamento.
Devono, invece, essere considerati come cessioni di rami d'azienda, o come cessioni di intere emittenti televisive o radiofoniche - e quindi soggetti ad imposta di registro - gli atti di compravendita aventi ad oggetto, oltre agli impianti, anche uno dei seguenti beni immateriali: 1) l'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario; 2) i marchi; 3) le testate radiofoniche; 4) i brevetti; 5) rapporti di collaborazione autonoma e subordinata; 6) altri rapporti giuridici in essere.
Inoltre, la risoluzione impegna il Governo a considerare in ogni caso validi e non rettificabili, ai fini tributari, gli atti di cessione, sopra richiamati, precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, avverte di aver formulato alcuni emendamenti (vedi allegato 7) volti a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia, nonché le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.17, 1.18, 2.18, 2.19, 3.4, 4.5 e 6.3 del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, essendo stati acquisiti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva,

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è possibile avviare il procedimento per chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tal fine si riserva di chiedere l'assenso del Governo al trasferimento di sede, invitando altresì i gruppi ad esprimere la loro posizione in merito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che si è ancora in attesa della posizione del Governo circa il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Segnala a tale proposito che tutti i gruppi hanno espresso il proprio assenso al trasferimento di sede.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.