CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza.
Atto n. 355.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Franco GIDONI (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione difesa e sul quale la medesima Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla Commissione cultura, reca talune disposizioni concernenti la definizione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza.
Com'è noto, tali corsi di laurea, già operativi da taluni anni, sono diretti alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ricorda, infatti, che si può accedere al ruolo degli ufficiali - oltre che attraverso i corsi «normali» dell'Accademia - anche attraverso concorsi a nomina diretta riservati a cittadini italiani in possesso di uno dei diplomi di laurea adeguati al corpo militare al quale richiedono di essere ammessi. Da qui l'opportunità -

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maturata alla fine degli anni novanta - di attivare un corso universitario diretto alla formazione specifica di futuri ufficiali al quale possono, altresì, accedere per finalità di aggiornamento professionale e per il conseguimento dei nuovi titoli universitari anche ufficiali già in servizio nelle citate Forze armate.
Rispetto alla normativa vigente, lo schema di decreto ministeriale in esame tiene conto di quanto disposto dall'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale ha previsto l'intervento di un nuovo decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi con il concerto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici dei corsi di studio adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, indicando una serie di principi di carattere generale.
Allo scopo di dare ad essi piena attuazione, l'articolo 1 sancisce il principio generale secondo cui le disposizioni recate dal decreto in esame si applicano alle università statali e non statali, incluse le università telematiche, le quali procedono all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della sicurezza e della difesa nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale attualmente vigente, ossia il decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
Segnala altresì che il comma 4 dell'articolo in commento prevede che i regolamenti didattici di ateneo debbano essere modificati a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 e comunque non oltre l'anno accademico 2013/2014. Conseguentemente, le classi di laurea e di laurea specialistica attualmente organizzate secondo il vigente decreto interministeriale (decreto 12 aprile 2001) sono soppresse a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, fatta salva la conclusione dei corsi di studio per gli studenti già iscritti ai corsi. Al riguardo osserva che questi ultimi potranno optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio, sulla base di convenzioni fra le università e le Accademie e gli Istituti militari di istruzione superiore. Su tale aspetto si riserva di formulare uno specifico rilievo, ritenendo quanto mai opportuno di attivare quanto prima i nuovi corsi.
All'articolo 2 è altresì ribadito, con qualche puntualizzazione rispetto alla disciplina vigente, il principio in base al quale gli ordinamenti didattici in questione - che sono finalizzati alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza - sono definiti d'intesa fra le università e le accademie militari per gli ufficiali, nonché gli istituti militari di istruzione superiore, come peraltro già previsto dal citato articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare.
Rappresenta, invece, una novità la disposizione in base alla quale non possono essere istituiti due diversi corsi di studio se le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 per i corsi di laurea magistrale.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei titoli, lo schema di decreto ribadisce che esse competono alle università, ferma restando la facoltà degli atenei di: determinare con proprie norme statutarie e regolamentari le strutture didattiche competenti (che possono essere anche interfacoltà o interateneo); stipulare convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore al fine di utilizzare i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali.
Le convenzioni da ultimo citate - anch'esse già previste dal precedente decreto interministeriale 12 aprile 2001 - disciplinano: l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico-professionale, i docenti delle accademie e degli istituti militari e altri esperti militari; i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina recata dai bandi di concorso

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emanati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'ammissione alle accademie delle Forze armate e dai regolamenti degli istituti militari di istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso per la partecipazione di studenti non militari; l'eventuale attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti per la classe, per specifiche attività di tipo tecnico-professionale; le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli riguardanti gli ufficiali che abbiano superato il ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei Carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.
Il comma 1 dell'articolo 3 - ripercorrendo, salva qualche puntualizzazione, quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 12 aprile 2001) - dispone circa l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative, da determinare secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi specifici del corso e con le esigenze formative degli ufficiali nonché in conformità con le convenzioni.
Rappresenta, invece, una novità, la previsione in base alla quale i regolamenti didattici tengono anche conto delle esigenze istituzionali e didattiche delle accademie e degli istituti militari di istruzione superiore e degli obiettivi formativi ad essi assegnati (articolo 3, comma 2).
Un'altra novità è, infine, rappresentata dalla disposizione che consente di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali, così da realizzare una specie di «Erasmus militare» (articolo 3, comma 5), con assegnazione dei relativi crediti formativi.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinate.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), relatore, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione giustizia in merito al testo unificato delle proposte di legge C.1439 e abbinate, finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1o luglio 2002.
Al riguardo, ricorda che lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale. Esso, infatti, individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato, nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.
Tale Statuto è espressamente richiamato dall'articolo 1 del testo unificato in esame, il quale prevede che la cooperazione con la Corte penale internazionale

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avvenga sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto della Corte stessa.
Le ulteriori disposizioni del provvedimento, composto da 22 articoli, attengono ai diversi profili della cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione della cooperazione, alle competenze giudiziarie, alla consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano, all'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale compresa l'esecuzione delle pene pecuniarie e, infine, a disposizioni di natura penale.
Per quanto riguarda più direttamente i profili di competenza della Commissione difesa, segnala che l'articolo 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Spetta, quindi, a tale ministro, previa intesa con i ministri interessati - e dunque con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno - ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto.
Le competenze giudiziarie sono invece concentrate nella Corte d'appello di Roma. Tale autorità giudiziaria è sostituita dalle corrispondenti autorità giudiziarie militari (il procuratore generale presso la corte d'appello militare di Roma e la corte d'appello militare di Roma e il suo presidente) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace.
In conclusione, nell'auspicare che vi sia una rapida azione di adattamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.
C. 4142 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge all'esame della Commissione si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 è dedicato, invece, alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle consultazioni annuali da svolgere alternativamente a Doha e a Roma: al riguardo osserva che per le misure di attuazione dell'Accordo in esame è prevista, ad anni alterni, la spesa di 12.245 euro. L'articolo 4 prevede che l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica avvenga, come di consueto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa, siglato a Doha 12 maggio 2010, si compone di 11 articoli e si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale. L'intento è quello di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Come precisato nella relazione di accompagnamento, l'Accordo in esame ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza.

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Nell'attuale legislatura, la Commissione ha già avuto modo di esaminare - sempre in sede consultiva - analoghi accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e altri paesi; segnatamente con l'Arabia Saudita (C. 2384), gli Emirati Arabi Uniti, (C. 2552), la Moldova (C. 2765) ed il Brasile (C. 3882).
Venendo ai contenuti dell'accordo, segnala quanto segue. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare su base di reciprocità nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive mentre, in base all'articolo 2, le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'Accordo in esame. L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco, non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: politica militare e di difesa; politica del procurement e dell'industria di difesa militare; importazione, esportazione e trasporto d'armi; operazioni umanitarie e di peace-keeping; osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti; organizzazione delle Forze armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale; addestramento e formazione militare; questioni di polizia militare; questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari; servizio medico militare; storia militare; sport militare. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione sono elencate nell'articolo 4. Assai importante appare poi l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. Gli articoli da 6 a 8 riguardano gli aspetti finanziari, risarcitori e doganali delle attività previste dall'Accordo in esame: il principio generale è che, salvo le spese connesse all'assistenza sanitaria di urgenza, le spese per il personale inviato per attività sul territorio dell'altra Parte contraente saranno integralmente a carico della Parte inviante. L'articolo 9 concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard del paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. L'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali e, qualora necessario, tramite i canali ufficiali non meglio specificati. Infine, l'articolo 11 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analogo periodo, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra almeno sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validità. La decadenza dell'Accordo non pregiudica il completamento delle attività in essere. L'Accordo sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali. In conclusione, desidera richiamare l'attenzione sui contenuti dell'articolo 5 dell'Accordo che - in linea con quanto previsto da accordi di analogo tenore già ricordati - richiama implicitamente le disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento recate dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 9, comma 4 e articolo 11, comma 5). Le richiamate norme disciplinano, rispettivamente, le procedure di autorizzazione alle trattative e le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative».
Infine, osserva che, in base all'Accordo, l'accesso a queste procedure semplificate avviene solo qualora si pervenga ad una previa intesa a livello governativo, ovvero attraverso le ordinarie attività di autorizzazione delle aziende interessate e, pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato il 16 marzo scorso e consta di nove articoli.
I primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione. In base all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l'Italia, che procede alla ratifica dopo la sua entrata in vigore a livello internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica. I successivi articoli del disegno di legge di ratifica recano, invece, disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento interno, individuando in particolare i soggetti competenti e le relative procedure di attuazione, nonché le connesse sanzioni penali e la copertura economica.
Ricorda preliminarmente che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1o agosto 2010. L'aspetto di maggiore rilevanza della Convenzione è rappresentato dal fatto che essa proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.
Gli elementi di interesse per la Commissione difesa sono quindi molteplici. In primo luogo, evidenzia che si assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive (articolo 3, comma 1). Si tratta di un impegno di estrema rilevanza sul piano dei costi e delle attività da realizzare per tale obiettivo, da completare entro otto anni (prorogabile fino a quattro anni e, in solamente in circostanze eccezionali, di ulteriori altri quattro anni al massimo) in modo pressoché totale.
Una deroga alla conservazione o all'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo è consentita per una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni (mille unità al massimo). Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, il Ministero della difesa è tenuto a fornire al Ministero degli affari esteri - quale l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell'ONU - i dati necessari alla compilazione di periodici rapporti (quali, in particolare, il tipo e il numero di munizioni a grappolo prodotte, stoccate e progressivamente distrutte, l'ubicazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, eccetera).
Ne deriva, conseguentemente, che la massima parte degli oneri stimati per l'attuazione degli obiettivi della Convenzione siano connessi alle attività del medesimo ministero. L'articolo 8 autorizza spese per un importo complessivo di 8.506.400 euro destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte fino al 2015.
In particolare, la relazione tecnica prevede: 3.882.240 euro per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione dell'Esercito italiano; 3.969.340 euro per la distruzione del submunizionamento delle bombe d'aereo in dotazione ai reparti dell'Aeronautica militare e 271.800 euro per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione alla Marina militare. Tali cifre si giustificano, secondo il Ministero della difesa, in quanto, a causa della complessità tecnica dei manufatti oggetto della Convenzione, per la loro distruzione è indispensabile ricorrere a ditte civili specializzate. Per la stima degli oneri relativi

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alla distruzione di razzi per MLRS sono stati presi a riferimento i prezzi praticati da ditte europee per il trasporto del materiale presso un impianto di prima lavorazione, lo smantellamento del munizionamento e separazione delle varie componenti, il trasporto delle singole componenti presso i vari impianti dedicati, la distruzione delle singole componenti ed, infine, per il conferimento a discarica speciale dei materiali di risulta. Per le bombe d'aereo RBL 755 e MK20 Rockeye, gli oneri sono quelli pattuiti dall'Aeronautica militare per eventuali attività di demilitarizzazione e smaltimento di tutti i manufatti esplosivi in dotazione.
L'entrata in vigore della legge è prevista dall'articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente, il sottosegretario Stefania CRAXI ha segnalato che è stato definito un piano di distruzione delle scorte di munizioni a grappolo con termini anticipati rispetto ai tempi previsti dalla Convenzione ed ha auspicato una celere conclusione dell'iter di ratifica, giudicandolo essenziale per il mantenimento della credibilità internazionale del Governo italiano che potrà annunciare all'Assemblea degli Stati-Parte, prevista per il prossimo mese di settembre a Beirut, il compimento di questo significativo passaggio da parte dell'Italia.
Conclusivamente, anche tenuto conto della necessità di assicurare a tale provvedimento un celere iter e quindi di non modificare il testo approvato dal Senato, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.