CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2011
465.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, mercoledì 6 marzo 2011, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge 4059-A.
Avverte pertanto che, a seguito di tale determinazione, la Commissione è chiamata a riprendere l'esame del provvedimento. Nella riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, si è stabilito - come peraltro indicato dal relatore in Assemblea - che oggetto di approfondimento saranno esclusivamente gli articoli 13 e 21, già accantonati in sede

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di Comitato dei nove. Il termine per la presentazione di emendamenti, limitatamente a tali articoli, è fissato per domani, venerdì 8 marzo, alle ore 12. A tal fine, gli emendamenti già presentati nel corso dell'esame in Assemblea, e riferiti agli articoli 13 e 21, si intendono ripresentati in Commissione.
La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che è pervenuta, sull'atto in esame, una segnalazione da parte del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è in distribuzione. Avverte inoltre che nella seduta di ieri della X Commissione, il Governo ha manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni anche oltre il termine stabilito del 12 aprile.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
COM(2010)733.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.
COM(2010)738.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che assieme agli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP costituiscono il «pacchetto qualità», ricordando che l'obiettivo è duplice: garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione. Il «pacchetto qualità» costituisce la prima fase della riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli, preceduto da tre anni di consultazioni con

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i soggetti interessati; in seguito la Commissione analizzerà i problemi incontrati dai piccoli produttori nella partecipazione ai sistemi di qualità, nonché dai produttori di montagna nella commercializzazione dei prodotti.
La base giuridica delle proposte è l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca; per il titolo II della proposta sui regimi di qualità è anche l'articolo 118, paragrafo 1 del TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno.
Le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto - come evidenziato dalla Commissione europea - i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità in grado di conferire un valore aggiunto ne garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro. Viceversa la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione rileva che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino. L'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è quindi proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo.
L'adozione da parte della Commissione europea della proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) scaturisce dalle valutazioni e considerazioni emerse durante l'esame della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234), presentata a maggio 2009 ed elaborata sulla base di un'ampia consultazione avviata nel 2008 sul Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, nonché dei risultati della conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli organizzata dalla Presidenza ceca nel mese di marzo 2009.
Tra gli aspetti principali segnala: l'indicazione obbligatoria del luogo di produzione in etichetta, tenendo conto delle peculiarità di alcuni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati; l'introduzione di una norma di commercializzazione generale, che fornisca una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indichi la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione; un intervento legislativo che riformi la normativa sulle indicazione geografiche; nel contesto internazionale, la promozione di una tutela rinforzata del sistema UE nei paesi terzi; iscrizione nei registri ufficiali dell'UE delle indicazioni geografiche extra UE.
Il Consiglio agricoltura del 22 giugno 2009 ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione nella quali, tra l'altro, riguardo all'indicazione in etichetta del luogo di produzione, aveva invitato la Commissione a tenere conto della coerenza con tutte le pertinenti norme in materia di etichettatura.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in data 25 marzo 2010, nella quale sostiene l'introduzione di ulteriori «termini riservati facoltativi», soprattutto per fornire una definizione chiara delle espressioni «di montagna», «isolano» e «a bassa emissione di carbonio». Ritiene inoltre necessario promuovere l'etichettatura facoltativa di altri sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali, come la «produzione integrata», il «pascolo all'aperto» e l'«agricoltura di media montagna» e tutelare

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i prodotti delle zone esenti da OGM. Sottolinea quindi l'opportunità di indicare il paese d'origine per i prodotti agricoli freschi e, nel caso di prodotti trasformati «monoingrediente» il luogo di provenienza della materia prima agricola utilizzata nel prodotto finito, e ricorda che l'etichettatura «luogo di produzione» è attuata con successo in paesi come l'Australia e gli Stati Uniti ed è già obbligatoria nell'UE per un certo numero di prodotti agricoli. Il Parlamento europeo e ritiene inoltre utile il mantenimento del sistema UE di tutela dei prodotti IG, DOP e IGP e formula osservazioni sulla produzione integrata, sull'agricoltura biologica, sulla politica di informazione.
Sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche nonché sulle specialità tradizionali garantite, successivamente, sono state predisposte due valutazioni d'impatto, per le quali rinvia alla documentazione predisposta.
Con la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) per la prima volta si tenta di accorpare, rafforzandoli, in un unico strumento legislativo i regimi di qualità esistenti nell'Unione in materia di origine e le indicazioni geografiche protette (DOP e IGP), le specialità tradizionali e indicazioni facoltative di qualità.
Si propone, in particolare, di adottare una procedura di registrazione comune, semplificata e abbreviata, per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali, nonché disposizioni più chiare sulle relazioni fra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche, sul ruolo delle associazioni richiedenti, sulla definizione di «specialità tradizionale garantita»(STG) e sulle informazioni ai consumatori relative alle «indicazioni facoltative di qualità», come «allevati all'aperto» e «prima spremitura a freddo».
La proposta definisce il regime dei prodotti agricoli e alimentari, ma esclude dal suo ambito di applicazione le discipline, peraltro recenti, sulle indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati.
Il Consiglio agricoltura del 13 e 14 dicembre 2010 ha iniziato l'esame del provvedimento che dovrebbe essere adottato dal Consiglio il 27 giugno prossimo e dovrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 7 luglio 2011.
L'altro atto all'esame della XIV Commissione è la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, volta a semplificare le norme di commercializzazione (COM(2010)738) e ad estendere l'obbligo dell'indicazione in etichetta del luogo di produzione, in funzione delle specificità di ciascun settore agricolo.
Le norme di commercializzazione vigenti continueranno ad esistere e si potranno razionalizzare mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona (»atti delegati»), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali. Ai prodotti per i quali non esiste una norma di commercializzazione specifica verranno applicati i requisiti di base.
La Commissione europea propone inoltre di estendere le disposizioni settoriali (sempre con «atti delegati») relative all'indicazione del luogo di produzione, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario (si vedano gli atti COM(2010)727 e COM(2010)728).
Il Consiglio agricoltura del 13 e 14 dicembre 2010 ha avviato uno scambio di informazioni sulla proposta che dovrebbe essere esaminata dal Consiglio del prossimo 14 aprile e dal Parlamento europeo, dopo l'esame presso le Commissioni parlamentari, nell'ambito della sessione plenaria del 7 luglio 2011.
Del «pacchetto qualità» fanno parte, inoltre, gli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari che si applicano ai prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale); ai prodotti alimentari di cui all'articolo 2

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del regolamento (CE) n. 178/2002 (prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinato ad essere ingerito da esseri umani, bevande, gomme da masticare, acqua incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento); ai processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.
Infine, nella Gazzetta Ufficiale UE del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341 sono stati pubblicati gli Orientamenti UE sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), la cui applicazione è volontaria.
La Commissione europea focalizza la propria attenzione su due aspetti: le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni; le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.
Intende sottolineare in questa sede che il «pacchetto qualità» in esame dovrebbe essere valutato alla luce del necessario coordinamento con altre politiche dell'UE in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare appare opportuna una attenta valutazione dell'iter della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE.
Il 16 giugno il Parlamento europeo in sessione plenaria, secondo la procedura legislativa ordinaria in prima lettura, ha approvato una risoluzione Il Consiglio Occupazione del 7 dicembre 2010 ha raggiunto un accordo politico in prima lettura. Il Consiglio agricoltura del 21 febbraio ha approvato, in prima lettura, con il voto contrario dell'Italia, una posizione che, tra l'altro, rende obbligatorie: l'etichettatura del contenuto nutritivo; l'etichettatura di origine se la sua assenza si configura come un inganno per il consumatore; l'etichettatura di origine per alcuni tipi di carne (maiale, agnello e pollame).
Il 22 febbraio la Commissione ha presentato una comunicazione sulla posizione del Consiglio in cui, dopo avere ricordato che la Commissione ha accolto 113 dei 247 emendamenti adottati dal PE il 16 giugno 2010 in prima lettura, afferma che, pur non volendosi opporre a un voto espresso a maggioranza qualificata, il testo approvato dal Consiglio contiene elementi che si discostano dalla proposta della Commissione e non tiene conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, degli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.
Da ultimo evidenzia che le proposte in esame sono strettamente collegate alla comunicazione della Commissione europea «La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alle priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva.
Nel sottolineare la rilevanza e la delicatezza della materia trattata, si riserva di

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predisporre una bozza di parere, anche alla luce dei contributi che emergeranno nel prosieguo dell'esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici.
COM(2011)15 def.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, la Commissione avvia l'esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica comunitaria in materia di appalti pubblici. Si tratta di un documento di grandissima importanza per due motivi. In primo luogo, in quanto affronta in termini compiuti e tendenzialmente esaustivi le diverse problematiche che riguardano una materia, quella della disciplina degli appalti, che presenta diversi profili di criticità, sia a livello europeo che, e forse soprattutto, a livello nazionale. L'obiettivo della Commissione è appunto quello di effettuare, con il contributo che potranno fornire tutti i soggetti interessati, attori istituzionali e operatori del settore, una ricognizione complessiva e organica sui diversi aspetti che riguardano la normativa in vigore a livello europeo e i margini per sue integrazioni o modifiche, sulla base delle difficoltà che sono emerse in sede di attuazione e nella esperienza pratica. Si ripropone, in questo caso, l'utilità del metodo adottato sempre più di frequente dalle istituzioni dell'UE quando si tratta di affrontare questioni complesse e che investono diverse dimensioni (di ordinamento giuridico, di carattere economico-finanziario, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di assetto dei mercati e di livello di concorrenza tra gli operatori).
I documenti preparatori cui le istituzioni europee da tempo fanno ricorso consentono di svolgere un ampio confronto, prima di procedere alla definizione di eventuali proposte di modifica puntuale della normativa vigente.
Sul Libro verde la Commissione europea ha avviato una fase di consultazione finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in ordine alla revisione della disciplina europea degli appalti pubblici.
In secondo luogo, l'importanza del Libro verde discende dal rilievo che le questioni che ne sono oggetto rivestono in particolare per il nostro Paese. In sostanza, insieme ai vantaggi che il metodo proposto offre ai fini di un proficuo confronto, merita apprezzamento anche la qualità del lavoro svolto dagli uffici della Commissione per l'elaborazione di un documento che si presenta particolarmente denso e ricco non soltanto nell'individuazione degli aspetti suscettibili di determinare difficoltà in sede di attuazione della normativa esistente, ma anche nella prospettazione di possibili soluzioni alternative che vengono rimesse alla valutazione dei soggetti che intendono intervenire nel processo di consultazione.
Il documento sembra infatti cogliere con grande rigore tutti i problemi che si presentano, trattando di appalti pubblici.
Nel nostro Paese la materia risulta particolarmente problematica per le maggiori difficoltà di reperire le risorse necessarie per programmare con la dovuta certezza gli impegni finanziari connessi alla realizzazione di opere pubbliche; per la farraginosità di certe procedure burocratiche e l'incidenza del contenzioso; per la frammentazione dei soggetti sia sul versante delle stazioni appaltanti che per quanto concerne le imprese che operano nel mercato.
Gli obiettivi di questa revisione sono quelli di accrescere l'efficienza degli appalti pubblici, il che si traduce in primo luogo in un miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, ma anche in un

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rafforzamento della concorrenza così come nella riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche.
Il Libro verde prefigura alcune modifiche dirette anche a semplificare il quadro normativo che, nel corso degli anni, si è andato complicando sempre più, e soprattutto a ridimensionare gli adempimenti e gli oneri burocratici non soltanto a carico delle imprese, specie di piccole dimensioni, che spesso si vedono estromesse dalla possibilità di concorrere ad appalti, ma anche delle stesse stazioni appaltanti, specie quando si tratta di enti di minori dimensioni.
Come detto in precedenza, il Libro verde passa in rassegna numerosi aspetti della disciplina degli appalti pubblici formulando osservazioni, suggerimenti, riflessioni e ponendo una serie di quesiti (ben 114).
In particolare, le varie questioni vengono ricondotte a sei filoni tematici concernenti: l'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici; il miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici; l'accessibilità al mercato europeo degli appalti; l'uso strategico degli appalti in risposta alla Strategia Europa 2020; la garanzia di procedure corrette e l'accesso dei fornitori dei paesi terzi al mercato europeo.
Il Libro verde si sofferma sull'attuale distinzione tra appalti di lavori, forniture e servizi: si tratta di una questione che ha generato anche nell'ordinamento interno problemi di applicazione soprattutto nel caso degli appalti misti.
Un altro aspetto riguarda, sempre con riferimento agli appalti di servizi, un riesame della distinzione tra «servizi A», soggetti integralmente alle procedure previste dalle direttive, e «servizi B» la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente alcune disposizioni specifiche.
Altre questioni attengono all'eventuale innalzamento delle soglie comunitarie e all'adeguatezza delle attuali disposizioni in materia di «appalti esclusi», procedendo laddove possibile all'abolizione delle esclusioni non più necessarie.
Con riferimento agli acquirenti, nel Libro verde si invita a considerare, ai fini della definizione dei committenti pubblici, il concetto di «organismo di diritto pubblico», elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Quanto al miglioramento delle condizioni operative delle amministrazioni aggiudicatrici, si affrontano i problemi connessi alla modernizzazione delle procedure e più in generale la necessità di procedure d'appalto più flessibili garantendo, altresì, alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di disporre di più ampi margini per negoziare le condizioni dell'appalto con i potenziali offerenti.
Il Libro verde propone di valutare se le procedure attuali possano essere modificate al fine di ridurre la complessità e gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo pari condizioni di concorrenza ed efficienza degli appalti.
Un'altra questione affrontata dal Libro verde concerne la sequenza temporale dell'esame dei criteri di selezione e di aggiudicazione nell'ambito della procedura di appalto e, in particolare, la possibilità di esaminare i criteri di aggiudicazione non necessariamente dopo l'esame dei criteri di selezione.
Il Libro verde dedica particolare attenzione all'obiettivo di favorire la partecipazione al mercato degli appalti delle piccole e medie imprese, che rappresentano la parte nettamente prevalente dei sistemi economici europei.
Questo è un aspetto che riveste la massima importanza nel nostro Paese per l'incidenza particolarmente elevata delle piccole imprese nel tessuto produttivo nazionale.
Nel Libro verde viene, altresì, sottolineato che le amministrazioni pubbliche possono offrire un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, utilizzando gli acquisti per appaltare beni e servizi per promuovere l'innovazione, rispettare l'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici.
Il Libro verde non manca di denunciare il rischio che il settore degli appalti pubblici risulti particolarmente permeabile

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a conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. Occorre, quindi, garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure.
In conclusione, considerato che la scadenza per l'invio dei contributi esterni alla Commissione europea è fissata al 18 aprile 2011, ritiene che la Commissione debba procedere rapidamente in modo da esprimere quanto prima il parere di competenza alla VIII Commissione ambiente.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.