CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia VIALE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, allo svolgimento delle interrogazioni e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Amalia SCHIRRU (PD), si dichiara innanzitutto dispiaciuta per il fatto che il Governo abbia ritenuto di fornire risposta all'interrogazione, presentata a settembre 2010, solo dopo che l'Agenzia del territorio di Cagliari ha già avviato le operazioni di trasloco dalla vecchia sede della «cittadella finanziaria», nella quale erano stati accorpati gli uffici dell'Agenzia medesima e quelli dell'Agenzia delle entrate, al fine di attribuire funzionalità ed efficienza agli uffici stessi e di semplificare i rapporti fra pubblica amministrazione e contribuenti.
Inoltre, rileva con rammarico come nemmeno la mobilitazione dei cittadini, i quali hanno raccolto ben 15.000 firme in 15 giorni, sia valsa ad evitare il predetto trasferimento di sede.
In proposito, ricorda come l'ipotesi della separazione degli sportelli delle due Agenzie fosse ciclicamente riemersa negli ultimi otto anni, e fosse stata sempre scongiurata, finora, grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, dei consigli provinciali e comunali, dei sindacati e di alcuni ordini professionali.
Rammenta quindi che fin dal maggio 2004, anche la Commissione Finanze della Camera aveva approvato due risoluzioni sulla ricollocazione degli uffici finanziari di Cagliari, la n. 7-00411 e la n. 7-00432, presentate, rispettivamente, dai deputati Benvenuto e Maurandi e da Antonio Pepe e Anedda, le quali impegnavano il Governo a contrastare i progetti di scorporo degli uffici finanziari, a condurre un'analisi dei costi/benefici dei progetti stessi, ad acquisire i pareri degli enti locali e a disporre la revoca del progetto di scorporo e trasferimento della cosiddetta cittadella finanziaria di Cagliari.
Ciò nonostante, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto allo scorporo, incurante delle proteste di numerosi professionisti e utenti, i quali hanno invano evidenziato, in molteplici occasioni e in tutte le sedi, non soltanto i costi connessi con il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio, ma anche i disservizi derivanti dalla conclusione di quell'esperienza di strettissima collaborazione con l'Agenzia delle entrate che aveva costituito la motivazione principale della nascita della «cittadella finanziaria».
In particolare, l'attuazione di tale separazione fa compiere all'Amministrazione finanziaria un notevole passo indietro rispetto ai risultati conseguiti per effetto della centralizzazione di tutti gli

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uffici finanziari in un'unica struttura, rappresentati, fino ad oggi, dalla facile raggiungibilità da qualunque parte della città e dell'hinterland, con ampia disponibilità di parcheggi per dipendenti ed utenti, grazie ad un'intensa frequenza di mezzi pubblici e alla fermata della metropolitana leggera, dalle economie di tempo per i dipendenti, i cittadini ed i professionisti, dalla possibilità di trovare i servizi bancari prossimi a quelli finanziari centralizzati, dalle strutture organizzate per una comoda e razionale attesa dei contribuenti, nonché dai servizi di ristorazione disponibili.
D'altra parte, le economie invocate per motivare la scelta del trasferimento degli uffici - di cui non è stato possibile avere contezza, nonostante un incontro appositamente richiesto alla direttrice dell'Agenzia del territorio - saranno pesantemente controbilanciate dalle diseconomicità causate ai contribuenti e ai professionisti, i quali, per risolvere i propri problemi con l'Amministrazione finanziaria, saranno costretti a recarsi in una zona della città difficile da raggiungere, sia per la scarsa presenza di mezzi pubblici, sia perché l'accesso veicolare alla nuova sede di via Jenner avviene attraverso un tratto di strada congestionato e rischioso.
Infatti, via Jenner è un tratto di strada cieco, a due corsie, che termina con l'ingresso secondario dell'Azienda ospedaliera Brotzu, la più grande della Sardegna, che ospita reparti di eccellenza di interesse non solo regionale, nella quale lavorano circa 2.500 operatori. Inoltre, a via Jenner hanno sede altre strutture sanitarie, che si occupano della cura e della ricerca della microcitemia e delle malattie rare, molto diffuse in Sardegna, nonché di malattie oncologiche, alle quali accedono quotidianamente centinaia di cittadini, anche per sottoporsi a terapie salvavita.
A tale proposito, evidenzia come il trasferimento degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, che quotidianamente ricevono centinaia di utenti tra professionisti, notai o semplici cittadini, possa costituire un potenziale pregiudizio per il diritto alla salute di tutti i sardi, che sarebbero ulteriormente gravati dall'aumento del traffico e dall'impossibilità di trovare parcheggio nelle vicinanza dei predetti presidi ospedalieri.
Ritiene, pertanto, del tutto ingiustificata la scelta di attuare il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio di Cagliari a via Jenner, in considerazione del fatto che vi era la possibilità di realizzare risparmi sul canone di locazione dalla vecchia sede di via Vesalio, senza procedere allo smembramento della cittadella finanziaria, dal quale deriverà, purtroppo, uno scadimento del livello dei servizi erogati dall'Amministrazione finanziaria ai cittadini cagliaritani.

5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donella MATTESINI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, la quale ha reso nota l'intenzione dell'Agenzia delle entrate di assumere a tempo indeterminato anche i candidati risultati idonei al concorso per l'assunzione di 825 funzionari, bandito nel 2008, in considerazione dell'importante investimento effettuato in occasione della predetta procedura concorsuale.
Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatta, rilevando tuttavia come nella risposta permangano elementi di ambiguità, se non di contraddittorietà, in quanto l'Agenzia dichiara l'intenzione di bandire un nuovo concorso per le assunzioni relative al triennio 2011-2013 e per coprire il normale turnover.
Osserva, peraltro, come sia destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale gli idonei di un concorso non vantano un diritto soggettivo all'assunzione, essendo tale tesi contraddetta non soltanto dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008, le quali avevano vincolato l'Agenzia delle entrate ad attingere prioritariamente

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dalle graduatorie esistenti, prima di bandire nuovi concorsi, ma anche da numerose sentenze della giurisprudenza amministrativa e, più di recente, da una sentenza pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia VIALE.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea la necessità di risolvere quanto prima la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, la quale sta assumendo dimensioni ormai incresciose. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta resa dal Sottosegretario, la quale chiarisce, quanto meno, che ormai, in materia tributaria si procede attraverso atti di materia secondaria piuttosto che con interventi legislativi.
Rileva, comunque, una certa confusione nei concetti utilizzati nella risposta preparata dagli uffici del Ministero, la quale fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza invece richiamare, come sarebbe stato opportuno, la disciplina comunitaria in materia doganale. Stigmatizza, quindi, come l'orientamento assunto in sede interpretativa dall'Amministrazione finanziaria abbia completamente stravolto l'interpretazione autentica fornita dal Parlamento con l'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, sulla disciplina applicabile ai depositi fiscali a fini IVA.
A tale proposito sottolinea come, prendendo spunto da comportamenti illeciti che certamente sono stati posti in essere da alcuni operatori, si stia penalizzando un intero comparto, attraverso un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di depositi fiscali che non tiene neanche conto delle effettive modalità di funzionamento del settore doganale. A questo riguardo evidenzia come, in tutti i casi in cui le merci importate superino la linea di confine, devono essere automaticamente assolti gli obblighi IVA, depositando in dogana le somme relative, le quali costituiscono garanzia ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nei confronti dell'Erario.
Ritiene quindi opportuno approfondire in tempi brevi la tematica, attraverso una serie di audizioni, tra le quali sarebbe probabilmente utile prevedere anche quella del Ministro per le politiche comunitarie, che potrebbe chiarire alla Commissione i motivi per cui si è deciso di attribuire le competenze relative all'intero sistema doganale europeo agli organismi comunitari. Rileva, infatti, come tale decisione sia probabilmente alla base di alcune anomalie che si registrano in tale comparto, testimoniate dal fatto che le operazioni doganali svolte in Italia risultano inferiori, sia in termini assoluti, sia in

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rapporto al numero di abitanti, rispetto a quelle effettuate in altri Paesi europei, quali l'Olanda.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo, e che è anche oggetto della risoluzione 7-00455 Fugatti, suggerisce l'opportunità di procedere, nei prossimi giorni, all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, il quale potrà certamente offrire un contributo utile a risolvere i problemi evidenziati.

Cosimo VENTUCCI (PdL) condivide la proposta del Presidente di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con le considerazioni espressi dal deputato Ventucci, ritenendo anch'egli opportuno approfondire la tematica sottesa all'interrogazione attraverso l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario, prendendo atto del carattere interlocutorio della risposta, dovuto alla delicatezza della questione affrontata dall'interrogazione, e alla conseguente necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.
Ritiene peraltro che, in una fase in cui l'economia comincia a dare timidi segnali di ripresa, non debba essere negata l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 alle holding che hanno contratto, con gli istituti di credito, finanziamenti per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza alle stesse holding o alle società da esse controllate, i quali non rappresentano forme di dilazione di pagamento di operazioni già esistenti, ma nuovi finanziamenti, formalizzati con autonomi contratti e idonei a costituire la provvista di nuove disponibilità, da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi.
Auspica, quindi, che il Governo si adoperi affinché sia superato, eventualmente in via interpretativa, l'orientamento recentemente manifestato da alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno applicato ai predetti finanziamenti, peraltro in contrasto con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2004, non la menzionata imposta sostitutiva, ma le ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché la tassa sulle concessioni governative, determinando, in tal modo, una situazione di incertezza che rischia di causare il blocco dei predetti finanziamenti e conseguentemente, la stasi di attività rilevanti per l'economia del Paese.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione affrontata dall'interrogazione possa essere inclusa tra i temi da sottoporre al direttore dell'Agenzia delle entrate in occasione di un'audizione che dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane.

5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili.

Giovanni FAVA (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Giovanni FAVA (LNP), pur esprimendo soddisfazione per la precisione e la puntualità

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della risposta, che dimostra lo sforzo compiuto dal Governo per cercare di fornire agli interroganti un riscontro il più possibile esauriente, rileva come permanga la necessità di dirimere, sul piano non solo tecnico, ma anche politico, la questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, il quale pone, essenzialmente, il problema di stabilire se sia consentito ai comuni di determinare il canone di occupazione di spazi pubblici, nel caso di passi carrabili, in misura fissa per ogni accesso, indipendentemente dalla superficie dei passi medesimi e da ogni altro parametro, per lo più destinando le relative entrate al finanziamento di specifiche finalità, quali la costruzione di un polo scolastico, come disposto dalla delibera del Consiglio comunale di Gonzaga menzionata nell'interrogazione, che rischia di costituire un pericoloso precedente.
In particolare, ritiene che il comportamento del Comune di Gonzaga, il quale ha sostanzialmente approfittato di una lacuna della disciplina vigente in materia, sia improntato a criteri arbitrari e iniqui, non essendo conforme ai principi del nostro ordinamento la determinazione di un canone di occupazione di spazio pubblico che prescinda sia dalla superficie del passo carrabile sia dal tipo di autorizzazione.
Considera, pertanto, opportuno che il Parlamento e il Governo si facciano promotori di iniziative volte a colmare la predetta lacuna e, nel breve periodo, a verificare se sussistano le condizioni per dare ai cittadini una risposta non interlocutoria in merito alla problematica segnalata dagli interroganti.

5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, osserva come non si possa affatto dare per scontata la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 non avrebbe operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con decreto ministeriale n. 33 del 1990 e che, pertanto, il rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, il quale sostituisce la licenza di cui all'abrogato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione della relativa tassa di concessione governativa.
Ritiene, invece, che il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, abbia apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione - atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione gode di una posizione di supremazia sui privati - al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato, che presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Ciò sembrerebbe comportare l'implicita abrogazione di tutta la normativa basata sulla sussistenza di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico e, in particolare, il venir meno del presupposto legislativo necessario ai fini dell'imposizione dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.
Segnala, peraltro, come tale ricostruzione risulti avvalorata da due sentenze recentemente pronunciate dalle commissioni tributarie regionali di Perugia e di Venezia-Mestre, rilevando, altresì, come l'opinione contraria dell'Amministrazione finanziaria, del resto prevedibile, sia da ricondurre al timore di dover rimborsare ai contribuenti gli importi relativi alle tasse di concessione governativa versate a

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partire dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 259 del 2003.
Sospendendo, quindi, ogni giudizio in merito alla risposta fornita dal Sottosegretario, invita il Governo ad approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi anche altri organi giurisdizionali aderiranno probabilmente all'orientamento già espresso dalle citate commissioni tributarie regionali.

5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei manager.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Francesco BARBATO (IdV) esprime grande soddisfazione per le preannunciate dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione di Generali Cesare Geronzi, considerando in termini molto positivi la conclusione di una questione delicatissima, relativa alla gestione ed agli assetti interni del Gruppo Generali, che è stata al centro dell'attenzione della Commissione Finanze nell'ultimo mese. Ritiene, a tale proposito, che tale vicenda testimoni come il Parlamento, e la politica nel suo complesso, quando sono orientati a realizzare l'interesse generale, possano svolgere una positiva azione di stimolo rispetto ad alcuni fondamentali problemi del Paese. Considera invece deludente il ruolo meramente notarile che il Governo ha inteso assumere su tale tematica, che avrebbe potuto avere ricadute negative non solo sul Gruppo Generali, ma sull'intero mercato finanziario nazionale, il quale attendeva da tempo una svolta nella governance dello stesso Gruppo, come dimostrato dall'immediato, sensibile incremento della quotazione di borsa del titolo non appena si è diffusa la notizia delle dimissioni del Presidente Geronzi.
Su un piano più generale, sottolinea come le istituzioni italiane, e, segnatamente, l'Esecutivo, debbano avere la capacità di vigilare sul rispetto della normativa in materia di mercati finanziari e di gestione delle società quotate, prevenendo e sanzionando eventuali fenomeni di scarsa trasparenza o di cattiva gestione, senza dover attendere l'intervento di soggetti stranieri e senza ricorrere all'azione di supplenza svolta in molti casi dall'autorità giudiziaria.
In particolare, considera inaccettabile dover assistere alle dichiarazioni di un finanziere straniero, quale Tarek Ben Ammar, il quale ha sostenuto che, senza le recenti dichiarazioni di un socio straniero di Generali, il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione Vincent Bollorè, il bilancio del Gruppo Generali avrebbe rischiato di risultare falso, laddove invece il controllo sulla regolarità di bilancio dovrebbe essere assicurato dagli organi di controllo interni del Gruppo ovvero, in ultima istanza, dalle autorità di vigilanza.
In tale contesto sottolinea altresì la necessità di rivedere profondamente la disciplina concernente i meccanismi di remunerazione dei manager delle società quotate, stigmatizzando, al riguardo, come al Presidente dimissionario del Consiglio di amministrazione di Generali sarebbe stata riconosciuta, nel caso in cui non fosse stato confermato nella carica, un'indennità, pari a 2 annualità del suo compenso lordo, che appare scandalosa ove si consideri che molto spesso i lavoratori si vedono riconoscere un trattamento di fine rapporto addirittura inferiore all'ammontare dei versamenti effettuati nel corso della loro vita lavorativa.
Ritiene altresì improcrastinabile intervenire per rafforzare la disciplina in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, evitando che siano attribuite altissime responsabilità a soggetti che, come Geronzi, sono stati condannati per gravi reati e che, comunque, con la loro cattiva gestione, hanno provocato danni al patrimonio della società, agli azionisti, ed al mercato nel suo complesso.

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Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia VIALE.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364 e abb.-A.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere, al fine di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, accedendo alla richiesta formulata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con osservazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione negativa sul comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, il quale prevede che alle associazioni di interesse delle Forze armate si applichino, per le attività direttamente connesse alle finalità statutarie, le disposizioni dell'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi. A tale proposito ricorda che il predetto articolo 150 del TUIR sancisce il carattere non commerciale delle attività istituzionali svolte dalle ONLUS, nonché l'esclusione dal reddito imponibile dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse.
In questo contesto evidenzia come la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 si ponga in netto contrasto con la ratio della disciplina tributaria prevista per le ONLUS, sia in quanto le associazioni di interesse delle Forze armate non perseguono, diversamente dalle ONLUS, finalità di solidarietà sociale, sia in quanto le associazioni stesse hanno, in alcuni casi, personalità giuridica di diritto pubblico.
Sottolinea, inoltre, come le predette associazioni possano già avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'articolo 148 del TUIR, qualora rivestano la

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qualifica di enti non commerciali di tipo associativo senza scopo di lucro, e come esse possano altresì optare per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, la quale prevede, in particolare, modalità agevolate di determinazione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, considera opportuno approfondire le osservazioni sviluppate dal Sottosegretario.
Suggerisce, pertanto, di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani.

Gianfranco CONTE, presidente, condividendo il suggerimento formulato dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia VIALE.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha rinviato a domani il seguito dell'esame in sede consultiva del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia VIALE.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando innanzitutto che l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 istituisce e disciplina i depositi fiscali ai fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, stabilendo, alla lettera b) del comma 4, che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e, al comma 6, che l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.
In proposito, rileva come l'Amministrazione finanziaria, di recente, abbia contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito fiscale ai fini IVA da parte degli operatori, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'istituto, non sia più sufficiente la sola annotazione dei beni

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nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis, ma sia necessaria la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito. Alla luce di tale interpretazione, l'Amministrazione ha proceduto a recuperare l'imposta dagli operatori che non l'avevano assolta in dogana, usufruendo dell'esenzione di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 50-bis.
Tuttavia, l'orientamento assunto in merito dall'Amministrazione finanziaria ha comportato la paradossale e inaccettabile conseguenza di una duplicazione dell'IVA sulla base del medesimo presupposto impositivo sostanziale, disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e rappresentato dall'importazione di beni nel territorio italiano. Infatti, l'imposta che l'Amministrazione finanziaria pretende di recuperare sui beni è già stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione degli stessi beni dal deposito fiscale IVA, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993.
Ritiene, quindi, che non possa considerarsi esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, alla luce dei princìpi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione, ai quali si ispirano l'ordinamento tributario nazionale e quello comunitario, l'imposta già assolta, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA.
A favore di tale tesi milita, del resto, il disposto dell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale disciplina espressamente l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo, sia nel caso in cui il cedente abbia applicato l'IVA con le consuete modalità, addebitandola in fattura anziché avvalendosi del reverse charge, sia nel caso in cui il cedente e il cessionario abbiano commesso irregolarità - il primo emettendo fattura senza applicazione dell'imposta, il secondo emettendo autofattura in carenza dei presupposti di legge - che il tributo sia comunque considerato assolto, seppur in maniera irregolare, e che la sanzione sia limitata al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, entro un limite minimo e massimo, lasciando impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di chiarire, in primo luogo, che i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis.
Inoltre, la risoluzione intende impegnare il Governo a chiarire che l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppur irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 50-bis e dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Gianfranco CONTE, presidente, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04130 Ventucci, vertente sulla medesima materia, ritiene opportuno approfondire la tematica oggetto dell'atto di indirizzo attraverso l'audizione, nei prossimi giorni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, in particolare al fine di verificare se sia necessario un intervento legislativo oppure se il problema possa essere risolto attraverso atti di natura interpretativa.

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Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con la proposta avanzata dal Presidente, ritenendo comunque opportuno ribadire il principio secondo cui spetta al Parlamento stabilire i principi e gli indirizzi che devono orientare l'attività esecutiva ed interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando che l'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 ha introdotto disposizioni fiscali dirette a utilizzare il maggior gettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per ridurre temporaneamente l'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, il prezzo al consumo.
In particolare, il comma 291 dispone che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2 per cento rispetto al valore del petrolio indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, sono ridotte al fine di compensare il maggiore gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, stabilendo, altresì, che la riduzione delle aliquote di accisa è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Proprio in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 ha ridotto le aliquote di accisa per il periodo tra il 20 marzo 2008 e il 30 aprile 2008, sterilizzando, in tal modo, il maggior gettito IVA conseguito nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, valutato in 162,03 milioni di euro.
In proposito, osserva come lo strumento previsto dal legislatore impedisca che il consumatore sia gravato da un duplice aumento, quello determinato dal prezzo e quello originato dalla tassazione, consentendo il trasferimento sul prezzo finale del solo incremento dei costi di acquisto. Inoltre, la misura garantisce la neutralità finanziaria, provvedendo, a parità di gettito complessivo, ad una ricomposizione della quota IVA e dell'accisa.
Rammenta, quindi, come le quotazioni del greggio abbiano superato, nelle ultime settimane, i 117 dollari al barile (rispetto a un prezzo stimato dalla Decisione di finanza pubblica di 75,1 dollari al barile) ed il prezzo medio nazionale della benzina, rilevato dalla stampa specializzata, sia arrivato a 1,566 euro al litro, con punte massime di 1,611 euro al litro nel Mezzogiorno, mentre quello del gasolio per autotrazione sia a 1,458 euro al litro.
Peraltro, dai dati riportati da un quotidiano specializzato, emerge come l'incremento percentuale del prezzo della benzina da gennaio a ottobre 2010 sia stato del 2,7 per cento, e del diesel del 5,8 per cento, mentre nel periodo ottobre 2010-febbraio 2011 vi sia stata un'impennata dei prezzi che ha portato ad un aumento percentuale del 9,3 per cento del prezzo della benzina e dell'11 per cento del prezzo del diesel.
A tale proposito, evidenzia come l'incremento del prezzo del greggio si sia riflesso sul prezzo dei carburanti, determinando un incremento del gettito IVA di alcune centinaia di milioni di euro al mese, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare l'atteso decreto sulla cosiddetta accisa mobile trimestrale, al fine di abbassare subito il prezzo dei carburanti.

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Rileva, quindi, come la richiesta che le parti sociali e le associazioni dei consumatori hanno sollevato con insistenza, anche al fine di scongiurare una possibile deriva inflazionistica, sia stata finora disattesa, e come il ritardo nell'emissione del decreto al momento stia creando, attraverso il rialzo del prezzo del petrolio, un ingiusto introito per l'erario, a danno degli operatori economici e dei privati.
In particolare, le associazioni dei trasportatori, la federazione dei benzinai, l'associazione tabaccai, nonché moltissimi cittadini residenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, segnalano come il rilevante differenziale con i prezzi dei carburanti praticati nelle vicine Slovenia e Austria determini un vero e proprio «esodo» in tali Paesi confinanti, per l'approvvigionamento di carburanti, i cui effetti è possibile stimare, da quando si è verificata l'impennata dei prezzi alla pompa, in una perdita di vendite di circa 60.000 euro al giorno, con il conseguente minore introito anche per l'Erario.
In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo a procedere rapidamente all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno consentire al Governo di approfondire la questione oggetto della risoluzione, in particolare al fine di quantificare gli effetti di maggior gettito IVA che sono stati determinati dall'incremento del prezzo dei prodotti petroliferi registratosi nel corso degli ultimi mesi.

Ivano STRIZZOLO (PD) comprende l'esigenza del Governo di effettuare una precisa quantificazione dei maggiori introiti IVA derivanti dalla dinamica dei prezzi petroliferi, sottolineando, al tempo stesso, di tenere conto delle sollecitazioni ad intervenire su tale questione che giungono dal settore dell'autotrasporto e dall'intero mondo economico. Ribadisce infatti come, a causa del più alto livello del prezzo dei carburanti che si registra in Italia, nelle zone di confine con l'Austria e con la Slovenia molti cittadini preferiscono effettuare il rifornimento di carburante in tali Paesi, con evidenti danni sia per gli operatori del settore della distribuzione, sia per l'erario dello Stato e di quelle regioni, come il Friuli Venezia Giulia, cui spetta una compartecipazione al gettito dell'accisa sui carburanti stessi.
In tale contesto evidenzia la necessità che il Governo chiarisca, al più tardi entro la prossima settimana, la propria posizione in merito, ritenendo che mantenere l'attuale situazione di incertezza equivarrebbe, sostanzialmente, ad aggravare il carico tributario sui contribuenti.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea come la tematica oggetto dell'atto di indirizzo investa le competenze dell'Agenzia delle dogane, ritenendo pertanto opportuno approfondire tale tema in occasione dell'audizione, già preannunciata, del Direttore dell'Agenzia.

Alberto FLUVI (PD) condivide l'opportunità di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sottolineando tuttavia l'esigenza che essa sia svolta quanto prima, al fine di dare finalmente soluzione ad un tema che si trascina ormai da settimane.

Gianfranco CONTE, presidente, sulla base dei contatti informali già intercorsi, ritiene che l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane potrebbe aver luogo nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimi.

7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

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Gianfranco CONTE, presidente, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo BITONCI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000, vale a dire dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale;
Nonostante tale disposto normativo, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza, in data 9 dicembre 2009, ha inviato una direttiva al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, nella quale ha invitato a non inviare al registro delle imprese atti sprovvisti di autentica notarile.
Per motivare il nuovo orientamento, il conservatore ha richiamato un provvedimento del giudice del registro di Vicenza, confermato in sede di reclamo dal tribunale, che ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione di un atto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata - trasmesso da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340, come previsto dal predetto articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 -, in quanto sprovvisto dell'autentica notarile delle firme digitali sullo stesso apposte.
In sostanza, attraverso la citata direttiva, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha inteso dare efficacia erga omnes ad un provvedimento del giudice del registro delle imprese, che, sebbene confermato dal tribunale vicentino, ha efficacia solo tra le parti, peraltro senza indicare su quale provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura si basi il predetto atto.
In conseguenza di tale orientamento, che appare, al momento, unico in Italia, molti intermediari abilitati non hanno potuto ottenere l'iscrizione presso il registro delle imprese di Vicenza di atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, e sono stati invitati ad allegare alle richieste di registrazione atti di cessione muniti di autentica notarile delle firme, ritenuta requisito di legittimità per l'iscrizione al registro delle imprese.
Evidenzia, quindi, come il rifiuto di iscrizione, opposto dal conservatore del registro delle imprese di Vicenza, contrasti con la lettera dell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, impedisca alla disposizione di esplicare la propria efficacia nella provincia di Vicenza e ne vanifichi gli effetti di liberalizzazione e semplificazione, disattendendo la volontà del legislatore, chiaramente espressa nel senso di estendere agli intermediari abilitati, di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della già citata legge n. 340, la possibilità di curare gli adempimenti relativi alla formazione e al deposito degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. Infatti, ai sensi della citata norma del decreto-legge n. 112 del 2008, il controllo di legittimità formale dell'atto di cessione di quote, ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese, può essere effettuato da un dottore commercialista regolarmente iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto professionista in possesso dei requisiti richiesti per svolgere legittimamente tale tipo di controllo.
Sottolinea, altresì, come la norma recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che consente ai titolari di quote di società a responsabilità limitata di trasferire le proprie partecipazioni servendosi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, debba evidentemente applicarsi in tutto il territorio

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nazionale, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede della società.
Paradossalmente, invece, a dispetto della volontà chiaramente espressa dal legislatore, la possibilità di servirsi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è riconosciuta ai soci di società a responsabilità limitata aventi sede in provincia di Vicenza, i quali, a causa dell'orientamento assunto dal tribunale della città e dal conservatore del locale registro delle imprese, sono costretti a depositare atti di trasferimento muniti di autentica notarile delle sottoscrizioni, mentre nelle altre province, in conformità all'indirizzo generale dell'Unioncamere, tale autentica non è ritenuta necessaria.
Rileva, pertanto, come si renda ancor più necessario, al di là del caso specifico segnalato, proprio in considerazione delle predette difficoltà interpretative, un intervento normativo volto a chiarire o a semplificare il dettato legislativo. Infatti, la presenza di interpretazioni difformi in merito all'applicazione della normativa in materia di iscrizione di cessioni di quote sta creando notevoli incertezze presso gli operatori, che si trovano costretti a sostenere oneri maggiori per lo svolgimento di tali pratiche, con evidente danno anche per l'intera collettività.
In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad assumere o a favorire le iniziative normative necessarie per chiarire il quadro normativo in materia, dando effetto alla volontà del legislatore, indicata dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, di estendere ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340, la possibilità di depositare presso il registro delle imprese gli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, nonché al fine di evitare interpretazioni difformi di tale normativa, scongiurando il rischio che singoli giudici o conservatori dei registri delle imprese, quale quello di Vicenza, possano rigettare l'iscrizione nel registro di un atto di cessione di quote trasmesso da un intermediario abilitato.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva preliminarmente come la questione affronta dall'atto di indirizzo rientri nella specifica competenza del Ministero dello Sviluppo economico, richiamandosi inoltre a quanto già riferito nella seduta del 16 marzo scorso in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04391, vertente sulla medesima materia.
Passando quindi ai profili di merito, rileva come la materia sia regolata, oltre che dalle norme sostanziali di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale recentemente innovato anche sulla tematica in esame.
A tale proposito riconosce che il coordinamento di quest'ultima normativa con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 crea effettivamente delle difficoltà interpretative, risolte dalla magistratura vicentina nel senso indicato dalla risoluzione.
In tale cotesto rileva come il Ministero dello Sviluppo economico ritenga opportuno avviare un ciclo di consultazioni con tutte le parti in causa, a partire dallo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal Consiglio nazionale del notariato, dal sistema camerale, dal Ministero della Giustizia, vigilante sulle professioni interessate dalla norma e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per favorire le iniziative volte a chiarire il quadro normativo in materia.
Appare inoltre necessario precisare che la norma di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 afferma che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000.

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Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al comma sopra citato, il quale già prevede che il commercialista sia abilitato al deposito per l'iscrizione dell'atto di cessione, presso il registro delle imprese, senza che ciò abbia evitato l'intervento del giudice del registro di Vicenza.
Ribadisce, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico dispone di una vigilanza completa sul repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), mentre dispone di una vigilanza esclusivamente amministrativa sul registro delle imprese, quale la verifica delle procedure di protocollazione delle imprese, il rispetto dei tempi e la modulistica, atteso che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1999, il registro delle imprese è tenuto dall'ufficio omonimo retto da un conservatore e sotto l'unica vigilanza del giudice del registro delle imprese.
Evidenzia pertanto come il Ministero dello Sviluppo economico non disponga in sede amministrativa di poteri coercitivi nei confronti dei conservatori, ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente la questione ai fini di eventuali iniziative normative volte a chiarire o semplificare le disposizioni in questione.

Massimo BITONCI (LNP) rileva come le considerazioni testé svolte dal Sottosegretario ricalchino sostanzialmente il contenuto della risposta ad un'interrogazione a risposta immediata 5-04391, di cui egli era cofirmatario, svolta recentemente presso questa Commissione.
Ritiene quindi necessario dare quanto prima soluzione al problema determinato dall'orientamento assunto dal Tribunale di Vicenza e dal locale conservatore del registro delle imprese, che interpretano in modo difforme alla ratio la disciplina relativa alla sottoscrizione ed al deposito presso il medesimo registro degli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata. In particolare, considera urgente chiarire se sia necessario un intervento normativo per assicurare l'omogenea interpretazione, su tutto il territorio nazionale, della predetta normativa. A tale proposito suggerisce l'opportunità di svolgere alcune audizioni in merito.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come gli uffici competenti siano a lavoro per dare soluzione alla questione affrontata dalla risoluzione, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.