CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Comunicazioni del Presidente.

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 13.50.

Roberto ZACCARIA, presidente, in relazione al ciclo di seminari vertenti su «Il sistema delle fonti normative e la qualità della legislazione» (casi sintomatici) da lui promosso e conclusosi nella giornata del 18 marzo scorso, comunica che è in fase ormai avanzata la stesura di una pubblicazione unitaria volta a raccogliere, nella forma di resoconti sommari, tutti i contributi - ben 97 - forniti nell'ambito di tali incontri. Il volume sarà pubblicato entro gli inizi di giugno; anche al fine di valorizzare il lavoro di tutti coloro che sono intervenuti nei suddetti seminari, è sua intenzione promuovere un incontro formale presso una delle sale della Camera, finalizzato alla presentazione del volume; tale incontro potrebbe svolgersi intorno alla metà del mese di giugno ed auspica possa parteciparvi anche il Presidente della Camera. Considerato che le tematiche in questione investono in larga parte i profili di interesse del Comitato, inquadrate peraltro in una prospettiva di più ampio respiro, auspica che l'incontro che intende organizzare possa essere uno stimolo alla riflessione per tutti i membri del Comitato medesimo.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Esame C. 4220 - Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Arturo IANNACCONE, relatore, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4220 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare unicamente l'integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle somme stanziate alla corresponsione di assegni una tantum al citato personale;
il decreto-legge, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nel disporre, rispettivamente, l'incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto- legge n. 78 del 2010, e la possibilità che la dotazione del medesimo fondo sia ulteriormente incrementata con decreto ministeriale, non effettua un adeguato coordinamento con la preesistente fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa - che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente - si riscontra altresì al successivo comma 3 dell'articolo 1, che introduce una modifica implicita sia all'ambito soggettivo che a quello oggettivo di destinazione del fondo in oggetto, disponendo, in particolare, quanto al primo aspetto, che il fondo sia destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato «all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78», laddove, invece, il citato articolo 8, comma 11-bis si riferisce al solo personale «interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21»; quanto al secondo aspetto, disponendo che il medesimo Fondo sia preordinato alla corresponsione di assegni una tantum, identificando, come appare plausibile, in questi ultimi le «misure perequative» genericamente richiamate dal citato articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
il provvedimento, all'articolo 1, comma 2 - laddove demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, la possibilità di incrementare la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa - interviene sul sistema delle fonti, con specifico riguardo all'idoneità di fonti secondarie ad incidere sulla portata applicativa di fonti normative di rango primario; peraltro, la disposizione in oggetto, alle lettere a) e b), individua, nell'ambito del fondo - la cui struttura è unitaria - due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti, introducendo così un vincolo di destinazione di cui andrebbe valutata la congruità anche alla luce della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, talora emanate per dare attuazione a sentenze della Corte costituzionale (vedi la sentenza n. 277 del 1991);
esso, all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui richiama le disposizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, indirettamente demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti, l'individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricorrendo ad uno strumento di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;
infine, esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

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senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 2 - laddove dispone che con decreto ministeriale possa essere incrementata la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - sia valutata la congruità del ricorso alla fonte di rango secondario, tenuto conto che l'ammontare della suddetta dotazione è fissato per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa;
all'articolo 1, comma 3, sia valutata la congruità del richiamo operato alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, tenuto conto che con il richiamo a quest'ultima norma si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, piuttosto che ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al medesimo comma 3, sia valutata altresì l'opportunità di definire i criteri per la corresponsione degli assegni in oggetto, anche tenendo conto che la somma da destinare a tali assegni decresce nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1 - che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 - valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legge;
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) - che individua, nell'ambito del fondo due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti - valutino le Commissioni la congruità del vincolo di destinazione ivi previsto, tenuto conto della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia, che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, anche attuative di sentenze della Corte costituzionale.».

Roberto ZACCARIA, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea come le questioni in essa evidenziate attengano precipuamente al rispetto del sistema delle fonti normative; al riguardo, osserva infatti che, ancorché la nuova legge di contabilità attribuisca, in tale ambito, innumerevoli prerogative al Governo, nel caso di specie si è andati ben oltre tali confini.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14,10.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
Esame C. 4219 - Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Carolina LUSSANA, relatore, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4219 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre disposizioni sostanziali, puntualmente finalizzate a consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea annuale entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche ove tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società;
il decreto-legge, nel recare disposizioni volte a modificare, in sede di prima applicazione, la disciplina dettata dall'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), non effettua un adeguato coordinamento con la suddetta fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare; come più volte osservato dal Comitato in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente: in alcuni casi, esso non richiama le disposizioni derogate, che sono pertanto oggetto di una deroga implicita (si tratta, segnatamente, dell'articolo 2364 del codice civile e dell'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); in un altro caso, invece, esso deroga esplicitamente a quanto disposto dagli statuti della società che non prevedano la possibilità di convocare l'assemblea entro 180 giorni;
esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1 - che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo in oggetto;
al comma 1 dell'articolo 1, che consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, introducendo una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 2364 del codice civile, in base al quale «l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. (...)», valuti la Commissione l'opportunità di indicare la disposizione derogata;
al medesimo comma 1 dell'articolo 1, che introduce una deroga implicita a quanto disposto all'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del testo unico delle disposizioni

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in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali recitano: «1. (...) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico (...) la relazione finanziaria annuale (....). 1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.», dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare le disposizioni derogate.»

Roberto ZACCARIA, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva come i rilievi in essa contenuti siano volti, essenzialmente, a promuovere il rispetto di basilari regole per la formulazione dei testi normativi e cioè che, ove si intenda introdurre una disposizione derogatoria di altra preesistente, quest'ultima deve essere indicata espressamente e che, ove si intenda modificare una previgente fonte normativa, ciò deve avvenire nella forma della novella.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.