CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 aprile 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo: audizione informale di rappresentanti di Federfauna, dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP) e della Associazione volontari canile di Porta Portese (AVCPP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4158 Miotto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

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Gero GRASSI, presidente, avverte che, in data 4 aprile 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4158 Miotto: «Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, dopo aver brevemente ricordato i contenuti delle proposte di legge n. 2549 Reguzzoni e n. 2753 Fucci, illustrate rispettivamente nelle sedute del 20 gennaio e del 2 febbraio 2011, passa a illustrare la proposta di legge n. 4158 Miotto, testé abbinata, ricordando che tale proposta, all'articolo 1, stabilisce il principio del riconoscimento del ruolo e della funzione della persona anziana nella società da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché dei principi di cooperazione e di integrazione tra i vari livelli di governo del territorio e di valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane. Viene, altresì, adottato il metodo della concertazione con le forze sociali per individuare la politiche pubbliche prioritarie in favore delle persone anziane, qualificate come coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età. L'articolo 2, dopo aver definito attività volontarie quelle prestate dalle persone anziane in modo personale, spontaneo e gratuito, rimette agli enti competenti il compito di assicurare le strutture e i mezzi per realizzare le citate attività e di provvedere alle garanzie assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Tale articolo prevede, inoltre, che le disposizioni previste dalla proposta di legge in esame si applichino anche alle attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991. L'articolo 3 disciplina la facoltà dei comuni di istituire e organizzare un servizio civile volontario delle persone anziane per lo svolgimento di una serie di attività di sorveglianza, assistenza e compagnia, elencate alle lettere da a) a i) del comma 2, fatto salvo il coordinamento e la direzione di tali attività da parte degli uffici competenti. Sulla base del tempo offerto alla comunità con il servizio civile volontario, le persone anziane che partecipano a tale servizio possono essere destinatarie di attività ricreative o formative offerte dal comune, da altre amministrazioni o da soggetti privati convenzionati. L'articolo 4 promuove una sperimentazione di tre anni, a decorrere dall'anno 2011, per sostenere l'attivazione di iniziative da parte di persone anziane, al fine di realizzare progetti per l'invecchiamento attivo; le modalità di presentazione di tali progetti sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Per il finanziamento dei progetti è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un apposito fondo, pari a 120 milioni di euro per il triennio dal 2011 al 2013. L'articolo 5 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento, elevando l'aliquota delle imposte sui giochi.
Passa, quindi, a illustrare la proposta di legge n. 4046 Binetti, che presenta contenuti assai simili a quelli della proposta di legge n. 2549 Reguzzoni, e la proposta di legge n. 4090 Pedoto. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 4046 Binetti prevede la facoltà, per le amministrazioni locali, di impiegare le persone anziane nelle attività lavorative di utilità sociale, di cui al successivo articolo 5, anche mediante il loro impiego presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale. L'articolo 1 della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevede, invece, l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle regioni e sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative

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di utilità sociale, di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di utilità sociale per le persone anziane, volto al sostegno delle attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni o da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale, delegate dai comuni medesimi. Lo stesso articolo precisa che sono considerate persone anziane quelle che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale. L'articolo 2 della proposta di legge n. 4046 Binetti prevede che lo svolgimento delle attività lavorative di cui all'articolo 1 avvenga mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato, che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di tali attività con le condizioni di salute, le esperienze di vita e di lavoro e le attitudini della persona anziana; al riguardo, segnala che l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge n. 4090 Pedoto fa riferimento alle condizioni psico-fisiche della persona. Segnala, altresì, che l'articolo 2 della proposta di legge n. 4046 stabilisce che il contratto preveda specifici momenti di formazione e di aggiornamento. Fa presente, quindi, che l'articolo 4 della proposta di legge n. 4046 Binetti e l'articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevedono l'obbligo, per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane, di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta. L'articolo 5 della proposta di legge n. 4046 Binetti e l'articolo 2 della proposta di legge n. 4090 Pedoto recano la definizione dei lavori di utilità sociale. In particolare, il citato articolo 5 stabilisce che sono tali i lavori: di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; di carattere civile, consistenti in attività per la sicurezza degli studenti presso gli istituiti scolastici, per la vigilanza sul decoro urbano e per la prevenzione di atti vandalici; di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico, artistico e ambientale, ivi compresa la vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali. L'articolo 2 della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevede, invece, che siano attività di utilità sociale: la collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; le attività per la tutela dell'ambiente e del territorio e per il miglioramento della qualità della vita; la promozione culturale e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; l'animazione ricreativa, turistica e sportiva. L'articolo 6 della proposta di legge n. 4046 Binetti dispone che l'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane avvenga mediante delibera dell'amministrazione locale, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla stessa amministrazione e resi noti mediante pubblici avvisi nell'albo pretorio del comune in cui l'attività è svolta. Il finanziamento di tali lavori è a carico delle amministrazioni locali, che sono tenute a provvedervi con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 della medesima proposta di legge prevede, infine, l'obbligo, per i soli comuni, di organizzare annualmente una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, coinvolgendo i consigli circoscrizionali.

Paola BINETTI (UdC) rileva che la documentazione predisposta dagli Uffici evidenzia, tra l'altro, l'opportunità di verificare attentamente la necessità di un intervento legislativo sulla materia oggetto delle proposte di legge in esame. In proposito, ritiene che sarebbe preferibile svolgere tale approfondimento prima di proseguire nell'esame del provvedimento, dato il carattere preliminare della questione.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, ricorda di avere già avuto modo di precisare, dopo l'intervento del sottosegretario

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Roccella nella seduta del 16 febbraio scorso, che proprio le iniziative assunte dagli enti locali in questo settore mostrano l'esigenza di un intervento normativo di rango legislativo volto a disciplinare in modo uniforme la materia, al fine di risolvere i numerosi profili problematici riscontrati dai comuni nella gestione delle attività di utilità sociale da parte delle persone anziane. L'esigenza di un intervento legislativo è peraltro confermata, a suo avviso, dalla presentazione di proposte di legge in materia da parte della quasi totalità dei gruppi parlamentari.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di concordare con la collega Binetti sull'opportunità di procedere, preliminarmente e in tempi rapidi, a verificare la necessità dell'intervento legislativo in esame. Ritiene, altresì, che sarebbe necessario approfondire i profili di natura finanziaria relativi alla costituzione del Fondo previsto dall'articolo 4 della proposta di legge n. 4158 Miotto. Al fine di approfondire i profili richiamati, si riserva di presentare una richiesta di acquisizione di dati e informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Gero GRASSI, presidente, fa osservare che i problemi sollevati dalle colleghe Binetti e Farina Coscioni sono indubbiamente rilevanti. La documentazione predisposta dagli Uffici, peraltro, appare già abbastanza chiara in ordine al profilo relativo alla necessità di un intervento legislativo. Ricorda, inoltre, che riserve al riguardo sono state espresse anche dal rappresentante del Governo. Vi è infatti, oggettivamente, il rischio che la legge statale interferisca con la normativa regionale e con gli interventi già attuati dagli enti locali. In ogni caso, fermo restando che la valutazione delle conseguenze di natura finanziaria delle proposte di legge compete alla V Commissione, eventuali richieste presentate dal prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, saranno prese in considerazione nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.