CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364 e abb.-A.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato in due occasioni il provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 17 novembre 2009, ed esprimendo parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 13 luglio 2010.
Evidenzia inoltre come la Commissione Giustizia, dopo aver concluso l'esame in sede referente, abbia avviato la discussione in sede legislativa sulle proposte di legge, adottando come testo base il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, con alcune modifiche.
Passando ad illustrare le modifiche rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, segnala la soppressione, all'articolo 2, comma 1, lettera d), del numero 1), il quale novellava

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il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al fine di prevedere la proroga di 12 mesi, invece che di soli 300 giorni come attualmente previsto, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l'anno dall'evento lesivo determinato dall'estorsione; si prevedeva, inoltre, la possibilità di un'ulteriore proroga annuale nel caso in cui il termine scada prima della conclusione del procedimento di accesso all'unificato Fondo di solidarietà, nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi.
Per quanto riguarda per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sottolinea inoltre la soppressione dell'articolo 11 del testo precedentemente esaminato, il quale modificava l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, il quale disciplina i casi in cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalare le operazioni finanziarie sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.
In tale contesto la novella stabiliva che tale obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie vigesse anche qualora si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.
La soppressione della norma è stata richiesta dal Governo come condizione per l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Non sono stati invece modificati gli articoli 6 e 7, precedentemente numerati come articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del testo si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge.
Al riguardo ricorda che rispetto a tali disposizioni la Commissione Finanze, nel parere espresso nella seduta del 13 luglio 2010, aveva formulato un'osservazione, con cui si chiedeva alla Commissione di merito di coordinarne il dettato con quello del comma 5 dell'articolo 12 (precedentemente numerato come comma 6 dell'articolo 19), il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Sempre per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la sostituzione del comma 5 nell'articolo 11, precedentemente numerato come articolo 18, il quale prevede che l'accordo tra il debitore ed i creditori per la soluzione delle situazioni di sovraindebitamento, regolato dal predetto Capo II del testo, è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
La nuova formulazione del comma risulta più chiara della precedente versione, la quale stabiliva che all'accordo per la ristrutturazione dei debiti si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali contenute nell'articolo 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare, il quale prevede che la transazione fiscale, conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'articolo 182-bis della stessa legge fallimentare, è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
È rimasto invece invariato l'articolo 18, precedentemente numerato come articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della privacy e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati

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in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.
Rammenta che rispetto a tale disposizione la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 13 luglio 2010, un'osservazione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».
Ritiene opportuno ribadire le osservazioni già formulate nel parere espresso sulla precedente versione del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forse armate.
C. 3442 Gregorio Fontana.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito.
L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce in primo luogo, al comma 1, i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché per divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.
La disposizione stabilisce inoltre l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti così individuati:
l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali;
il perseguimento con attività programmate di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa, della sicurezza nazionale e della protezione civile;
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, nonché altre garanzie quali: la sovranità dell'organo assembleare, unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni, il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi;
l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento;

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l'obbligo che lo statuto possa prevedere la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, esclusivamente a favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate.

Il medesimo comma, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro, prevede che le associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità: sostenere e diffondere i valori costituzionali; mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti tra Forze armate e società civile; diffondere l'amore per la patria, i valori democratici delle Forze armate; custodire la memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate, inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.
In merito alla formulazione del comma 1 segnala come, in forza dei riferimenti letterali alle Forze armate ivi contenuti, sembrano risultare escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quali il Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 2 stabilisce inoltre che le associazioni siano individuate con decreto del Ministro della difesa e che con ulteriore decreto del medesimo Ministro sia disciplinato l'ordine di precedenza delle medesime in occasione di partecipazione a cerimonie militari ed altre manifestazioni pubbliche.
Ai sensi del comma 2-bis il patrimonio dell'associazione resta nella titolarità dell'associazione anche in caso di trasformazione da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato.
L'articolo 2 distingue, al comma 1, tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria, precisando, ai commi da 2 a 4, le diverse caratteristiche delle tre tipologie di associazioni.
Il comma 4-bis prevede che gli atti costitutivi o statuti delle associazioni d'arma e di categoria possono prevedere la partecipazione di quanti, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità, delle associazioni stesse, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.
L'articolo 3 disciplina il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo, al comma 1, che sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
Il comma 2 prevede, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee.
L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo, al comma 1, che tali rilevazioni siano richieste alle associazioni, dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale dispone che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Al riguardo rammenta che la predetta disposizione del TUIR prevede che lo svolgimento delle attività istituzionali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale e che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Sempre per quanto attiene a profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 3 contempla la possibilità che il Ministero della difesa consenta a tali associazioni

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l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa.
L'articolo 5, stabilisce, al comma 1, che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43 della legge n. 549 del 1995.
Al riguardo si rammenta che articolo 1, commi da 40 a 44, della citata legge n. 549 ha operato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato, prevedendo che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato e che il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi.
Il comma 2, in relazione al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al comma 1, dispone che concorrano le risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale prevede la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa per il sostegno delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati.
In relazione alle finalità, alle attività e ai progetti delle associazioni, il comma 3 prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato, sul quale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
In proposito ricorda che il decreto-legge n. 207 del 2008 ha autorizzato un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, da ripartire con decreto annuale del medesimo Ministro.
Ai sensi del comma 4 il Ministro della difesa effettua un controllo successivo sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne l'utilizzo concreto.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.