CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dei provvedimenti in sede referente e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo scorso.

Pag. 42

Gianfranco CONTE, presidente, informa che la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia hanno entrambe espresso parere favorevole sul provvedimento.
Avverte che, essendo stati acquisiti tutti i pareri prescritti, ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze di esprimere l'assenso del Governo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, informando inoltre che fino ad ora hanno espresso il loro assenso in merito i gruppi PdL, PD, Lega e IdV.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, mentre le Commissioni Giustizia e Trasporti hanno espresso parere favorevole con osservazioni.
Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, informa che l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato nella scorsa settimana, è stato rinviato alla giornata di oggi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
C. 4219 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4219, di conversione del decreto - legge n. 26 del 2011, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
L'articolo 1, comma 1, del decreto - legge prevede che, in deroga alle disposizioni vigenti, per alcune tipologie di società emittenti, sia possibile posticipare, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, i termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
Come esplicitamente indicato dal comma 1, l'opportunità di consentire il predetto slittamento delle assemblee annuali è motivata dal fatto che le società dovranno applicare le nuove norme del decreto legislativo n. 27 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di intervento in assemblea e diritto di voto.
La possibilità di posticipo interessa le società cui si applica l'articolo 154-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), vale a dire gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investite dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).
Al riguardo, rammenta che le norme di cui all'articolo 2364, secondo comma, e all'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, prescrivono che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono

Pag. 43

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
Il comma 2, primo periodo, dell'articolo 1 consente alle predette società, che abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge), di convocare a nuova data l'assemblea, in prima o unica convocazione.
Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all'articolo 125-bis del TUF: l'assemblea dovrà dunque essere convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina/revoca dei liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
In merito ricorda che il citato articolo 125-bis del TUF dispone anche in merito al contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione, prevedendo, tra l'altro, che esso deve contenere, oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.
La disposizione del primo periodo del comma 2 specifica che la nuova convocazione è possibile solo qualora non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine, stabilito dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.
A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il comma 2 del medesimo articolo 83-sexies prevede che nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la suddetta comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.
Il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 contemplano il caso in cui l'assemblea di cui si dispone il posticipo sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, stabilendo in tale ipotesi che sia mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, e che possano essere presentate nuove liste, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del TUF (ai sensi del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e delle norme regolamentari dettate dalla Consob per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

Pag. 44

Il quarto periodo del comma 2 estende la possibilità di rinvio anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.
L'articolo 2 del decreto-legge dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al di là del contenuto specifico del decreto-legge, non c'è dubbio che il provvedimento debba essere inquadrato nell'ambito della vicenda che sta interessando gli assetti proprietari del gruppo Parmalat.
Al riguardo, ricorda come il gruppo alimentare francese Lactalis abbia acquisito nelle ultime settimane, mediante acquisto di azioni sul mercato, nonché attraverso operazioni di acquisto dei pacchetti azionari precedentemente detenuti da alcuni fondi di investimento esteri, circa il 29 per cento del capitale del predetto gruppo Parmalat, acquisendone potenzialmente il controllo.
Gli assetti di controllo del gruppo Parmalat rivestono un evidente rilievo politico, in considerazione della centralità di tale gruppo sia per quanto riguarda il comparto agroalimentare, sia per quanto riguarda l'intero sistema economico nazionale.
In tale contesto, l'iniziativa legislativa assunta dal Governo intende fornire agli amministratori di Parmalat uno strumento per verificare, in attesa dello svolgimento dell'Assemblea annuale, se sussistano ipotesi alternative rispetto all'acquisizione del controllo da parte del gruppo francese che siano più vantaggiose per le prospettive di sviluppo del gruppo Parmalat, per gli azionisti di quest'ultimo, nonché per gli interessi complessivi dell'economia italiana.
A tale proposito, il Ministro dell'economia e delle finanze ha già dichiarato, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, la possibilità di intervenire su tale problematica anche attraverso emendamenti al decreto-legge in esame.
A questo riguardo, ricorda che alcuni Paesi membri dell'Unione europea, quali appunto la Francia, hanno da tempo adottato norme che subordinano l'acquisizione di imprese nazionale da parti di soggetti esteri ad alcuni vincoli.
In particolare, nel quadro delle norma per il recepimento della direttiva 2004/25/CE (cosiddetta direttiva OPA) il Décret n. 2005-1739 del 30 dicembre 2005 ha previsto, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'Economia per l'acquisizione, da parte di soggetti esteri, di aziende francesi, o parti di esse, operanti in una serie di settori ritenuti delicati per l'interesse nazionale.
Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000).
Per quanto concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa.
A tale riguardo, la Commissione europea ha trasmesso alla Francia, il 18 ottobre 2006, un parere motivato con il quale ha contestato la conformità con il diritto dell'Unione europea del predetto Decreto n. 2005-1739, in quanto, ad avviso della Commissione stessa la procedura autorizzatoria prevista dal decreto contrasterebbe con i principi in materia di libertà di stabilimento (di cui al vigente articolo 49

Pag. 45

del Trattato sul funzionamento dell'UE) e di libera circolazione di capitali (di cui al vigente articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE).
La procedura era stata avviata dalla Commissione il 6 aprile 2006 con una lettera di messa in mora, preceduta da consultazioni informali con il Governo francese.
Nel corso di questa fase preliminare il Governo francese aveva, in particolare, sostenuto la piena compatibilità con il diritto dell'Unione europea della procedura autorizzatoria per le imprese di altri Paesi dell'UE nei sette settori sopra richiamati, essendo essa giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In relazione a tali motivi il Trattato (attualmente gli articoli 52 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'UE) consente infatti ad ogni Stato membro di applicare misure restrittive della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nei confronti di cittadini o imprese di altri Stati membri.
La Commissione europea, nella lettera di messa in mora ha riconosciuto, in linea di principio, la rilevanza di investimenti esteri nei settori sopra indicati per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, ad eccezione di quelli relativi alle case da gioco, per le quali le direttive in materia di riciclaggio prevedono già norme armonizzata idonee ad assicurare un elevata tutela degli obiettivi in questione.
La Commissione europea ha, tuttavia, considerato la previsione della procedura autorizzatoria non proporzionata rispetto alle esigenze di protezione dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica, sulla base di due argomentazioni principali:
l'acquisizione di partecipazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Paesi dell'UE non implicano automaticamente e sistematicamente rischi che giustifichino un'autorizzazione preventiva;
l'autorizzazione sarebbe richiesta anche se solo una parte marginale del fatturato della società oggetto dell'investimento sia realizzato con attività rilevanti ai fini dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica.

Nella sua risposta, il Governo francese aveva risposto ai rilievi della Commissione rilevando che la procedura autorizzatoria non comporta necessario un blocco dell'investimento estero, potendo il Governo chiedere all'interessato soltanto specifici impegni e che, in relazione alle imprese le quali realizzano solo una parte marginale del proprio fatturato in settori sensibili, il decreto prevede espressamente che l'autorizzazione riguardo il ramo d'azione strategico e non l'intera impresa.
Inoltre, il Governo francese aveva dichiarato la propria disponibilità a modificare il decreto per escludere tra i settori strategici le case da gioco.
Non avendo la Commissione ritenuto soddisfacenti le argomentazioni della Francia, ha proceduto, come ricordato, all'adozione del parere motivato, senza peraltro presentare ricorso alla Corte di giustizia contro la Francia.
In linea generale, rileva inoltre come, in sede di recepimento della predetta direttiva 2004/25/CE, gli Stati membri dell'Unione europea abbiano compiuto scelte molto diversificate rispetto alle opzioni consentite dalla stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione l'obbligo di passività (previsto dall'articolo 9 della direttiva), che obbliga gli amministratori di una società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto ad adottare misure difensive successive all'offerta solo se autorizzati dagli azionisti, e per quanto riguarda la regola di neutralizzazione (previsto dall'articolo 11 della direttiva), che consente di neutralizzare le previsioni degli statuti o dei patti parasociali della società bersaglio dell'offerta pubblica che impongano limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo.
Rammenta, infatti, che l'articolo 12 della già citata direttiva 2004/25/CE consente ai legislatori nazionali di non introdurre nell'ordinamento interno una o entrambe delle predette regole, ovvero di

Pag. 46

lasciare alle società interessate la facoltà di adottare a livello statutario tali norme comunitarie, ovvero ancora di applicare una clausola di reciprocità, consentendo alle società stesse di non rispettare le predette regole solo qualora siano oggetto di OPA lanciate da società estere che non siano sottoposte a norme equivalenti.
In tale contesto alcuni Stati membri, come la Germania, hanno deciso di non rendere obbligatoria nessuna delle due regole, altri, come la Francia, hanno ritenuto di non applicare la regola sulla neutralizzazione, mentre hanno subordinato l'applicazione della regola in materia di passività ad una condizione di reciprocità, consentendo pertanto alle società francesi di attuare operazioni difensive se oggetto di un'OPA da parte di una società non vincolata a tale regola.
L'Italia ha invece deciso di rendere obbligatoria sia la regola sulla passività, sia la regola di neutralizzazione, scegliendo tuttavia di adottare una clausola di reciprocità.
Ritiene quindi evidente che le variegate opzioni adottate dagli Stati membri realizzino un diverso equilibrio tra le esigenze, tra loro confliggenti, della contendibilità del controllo societario e della difesa degli assetti proprietari di società nazionali rispetto ad acquisizioni ostili.
Nel caso specifico che sta coinvolgendo il gruppo Parmalat, le regole relative alle offerte pubbliche di acquisto non rileverebbero in via diretta, in quanto il gruppo Lactalis avrebbe acquisito, ad oggi, una percentuale del capitale che è ancora inferiore rispetto al livello del 30 per cento necessario perché scatti l'obbligo di OPA obbligatoria: tuttavia, il tema politico rilevante che certamente deve essere approfondito in questa fase è quello delle eventuali difese che, a livello nazionale, possono essere assunte al fine di tutelare importanti settori del sistema economico nazionale, quali appunto Parmalat, che rappresenta il principale operatore agroalimentare italiano ed uno dei principali operatori europei del settore, rispetto ad iniziative di acquisizione avviate da gruppi stranieri operanti nel medesimo settore.
A questo proposito, evidenzia inoltre come il tema non riguardi esclusivamente il mantenimento in Italia di importanti asset economico-finanziari, ma anche le evidenti ricadute che un'acquisizione da parte del gruppo Lactalis avrebbe sul piano della concorrenza su tale mercato, sotto il profilo della tutela dei concreti e diretti interessi dei consumatori.
Su tali questioni considera dunque opportuno compiere un'attenta istruttoria sul provvedimento, al fine di approfondirne tutti gli aspetti potenziali, procedendo a tal fine ad alcune audizioni, tra le quali sarebbe utile prevedere anche quella del Ministro dell'Economia.

Gianfranco CONTE, presidente, richiamando quanto già indicato nel corso dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, informa di aver segnalato al Ministro dell'economia, con lettera in data di ieri, l'intenzione della Commissione di procedere alla sua audizione nel quadro dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, proponendo di fissare la data dell'audizione alle ore 12 di martedì 12 aprile prossimo.
Informa inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimo. A questo proposito, avendo acquisito l'avviso in tal senso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera di posticipare l'inizio della discussione al 2 maggio, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle complesse tematiche sottese all'intervento legislativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

Pag. 47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Sergio Antonio D'ANTONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.

Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ivano STRIZZOLO (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale si limita a richiamare il fatto, già ben noto, che non si applica alle regioni a statuto speciale la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 85 del 2010 in materia di criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a regioni, province e comuni. Si sarebbe invece aspettato che il Governo manifestasse quanto meno la volontà di dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di inserire il compendio del castello di Udine, ovviamente nel pieno rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente, nell'elenco dei beni che potranno essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali.
Rileva, quindi, come dalla risposta fornita all'interrogazione non si evinca, invece, alcun intendimento dell'Esecutivo di procedere, come previsto dal predetto protocollo, alla stipula di un'intesa finalizzata al trasferimento dell'immobile, ricordando, peraltro, che il comune di Udine si è fatto carico delle spese di manutenzione e restauro del castello fin da quando, nel 1899, questo fu concesso in uso perpetuo alla città.
Inoltre, la risposta non fa alcun cenno alla lettera inviata congiuntamente dal Presidente della regione e dal Sindaco di Udine al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze, segno che la stessa non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte dei Ministeri destinatari.
Evidenzia, altresì, come l'atteggiamento del Governo appaia in contraddizione con quanto annunciato da esponenti della maggioranza, i quali hanno in molteplici occasioni assicurato che il trasferimento del castello di Udine sarebbe avvenuto in tempi brevi.
Si riserva, pertanto, di presentare in materia un atto di indirizzo.

5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio FUGATTI (LNP) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Pag. 48

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta, nella quale il Sottosegretario, lungi dall'indicare, come richiesto dall'interrogante, le iniziative di carattere normativo che il Governo intende assumere al fine di garantire una migliore tutela ai piccoli azionisti delle società quotate, si è limitato a richiamare quanto già riferito in occasione dello svolgimento di una precedente interrogazione, soffermandosi sulla normativa vigente in materia di indipendenza dei revisori e rinviando a uno schema di regolamento, predisposto ai sensi degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 209 del 2005, ma non ancora perfezionato, avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.
Nel rilevare, quindi, come il ritardo nella definizione del predetto regolamento consenta il moltiplicarsi di situazioni caratterizzate da scarsa trasparenza, considera grave e allarmante che le autorità di vigilanza, anziché intraprendere le opportune iniziative in relazione alle anomalie segnalate da componenti degli organi di amministrazione di talune compagnie, abbiano invitato questi ultimi a limitare o evitare esternazioni, favorendo, in tal modo, il perdurare di situazioni poco trasparenti, nelle quali prospera una sorta di «capitalismo casereccio», impersonato da soggetti la cui principale qualificazione è costituita dalla devozione al potere politico, anziché dalla capacità di operare in conformità alle mission delle società amministrate.
Tale è il caso, a suo avviso, del presidente del consiglio di amministrazione di Generali, Cesare Geronzi, il quale intenderebbe coinvolgere il gruppo in progetti imprenditoriali del tutto estranei a quelli propri del gruppo medesimo, quali la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e l'attività immobiliare.
Constatata, pertanto, l'inutilità del tentativo, peraltro reiterato, di ottenere dal Governo una risposta in merito alle questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo - in analogia con quanto già avvenuto, in occasioni di precedenti interrogazioni a risposta immediata, a proposito della tempisticadell'annunciata riforma fiscale -, si riserva di presentare a breve un atto di indirizzo, per impegnare l'Esecutivo a introdurre norme più stringenti in materia di onorabilità e di requisiti etici e professionali dei manager delle imprese operanti nel settore finanziario ed assicurativo.
In proposito, evidenzia come la stessa Consob abbia riconosciuto che l'eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti generi il rischio di fenomeni opachi di familiarità.
Rileva, infine, come le risposte del Governo sui temi economici e finanziari finiscano puntualmente per risultare deludenti, ribadendo, al riguardo, l'intenzione del proprio gruppo di proporre, in relazione alle questioni inutilmente segnalate, quelle soluzioni che l'Esecutivo non è stato in grado di indicare.

Sergio Antonio D'ANTONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.