CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate dal Senato al provvedi- mento

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in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a riconoscere una tutela alla minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno, in Veneto, riprendendo le tutele di cui godono i ladini delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 1 prevede il riconoscimento della minoranza ladina che risiede nella provincia di Belluno richiamando espressamente gli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, i princìpi generali dell'ordinamento e i princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. L'articolo prevede inoltre che agli appartenenti alla minoranza linguistica ladina si applicano le disposizioni della legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, salvo quanto espressamente previsto dal provvedimento in esame.
L'articolo 2 prevede che le tutele da riconoscere alla minoranza ladina si ispirano alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995, e ai princìpi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina, composto da dieci membri, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza linguistica ladina. L'istituzione è prevista entro sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni interessati (Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia).
L'articolo 4 individua il campo di applicazione della legge nei comuni anzidetti e nelle relative frazioni.
L'articolo 5 riconosce ai ladini residenti nei comuni in questione il diritto di dare ai propri figli nomi ladini, nonché di avere i propri nomi e cognomi scritti e stampati in forma corretta secondo l'ortografia ladina in tutti gli atti pubblici. Stabilisce, inoltre, che il diritto a denominazione, emblemi e insegne in lingua ladina spetta sia alle imprese ladine sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni ladini. Prevede altresì che i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica ladina possono ottenere il cambiamento del proprio nome, redatto in lingua italiana, nel corrispondente nome in lingua ladina o in quello, parimenti in lingua ladina, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. È infine garantito a ciascun cittadino il cui cognome è stato in passato modificato il diritto di ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia ladine.
L'articolo 6 disciplina l'uso della lingua ladina negli uffici pubblici e negli atti amministrativi e riconosce il diritto all'uso

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della lingua stessa nei rapporti con le autorità locali, sia verbali che scritti, ad eccezione delle Forze armate e di polizia. Anche i documenti, su richiesta dell'interessato, possono essere redatti nella doppia lingua, italiana e ladina. I cittadini di lingua ladina possono sollevare l'eccezione di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi emessi nei loro confronti redatti in italiano, con la conseguente sospensione dell'efficacia degli stessi, fino al loro perfezionamento in caso di errore, oppure fino al rigetto della richiesta in caso di infondatezza della questione sollevata.
L'articolo 7 riconosce il diritto all'uso della lingua ladina nei rapporti con l'autorità giudiziaria.
L'articolo 8 riconosce un titolo di precedenza nelle assegnazioni a determinate amministrazioni e uffici - individuati ai sensi del precedente comma 6 e localizzati in specifici territori - al personale che dimostri di conoscere il ladino, con priorità assoluta nell'ambito di procedure di trasferimento o di assegnazione di sede nonché nelle procedure concorsuali e pubbliche selezioni banditi dagli enti locali.
L'articolo 9 riconosce il diritto di usare la lingua ladina negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4.
L'articolo 10 prevede l'adeguamento delle indicazioni toponomastiche e della segnaletica stradale dei comuni e frazioni di essi delle località ladine, compresi le insegne pubbliche e i gonfaloni.
L'articolo 11 dispone che nelle scuole pubbliche dei comuni dell'articolo 4, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio. Inoltre, il ladino può essere usato quale lingua di insegnamento. Nelle scuole dell'infanzia il ladino è usato quale lingua di insegnamento, accanto alla lingua italiana. Negli istituti di istruzione obbligatoria, gli insegnamenti in questione sono compresi nell'orario curricolare obbligatorio. Vengono altresì disciplinate le procedure di assunzione, assegnazione e mobilità del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado situate nei territori individuati dall'articolo 4, comma 1.
L'articolo 12 istituisce presso l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione due strutture preposte all'attuazione delle norme riguardanti l'istruzione in lingua ladina; si tratta di un ufficio speciale presso l'ufficio scolastico regionale del Veneto e della commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua ladina.
L'articolo 13 dispone la costituzione, nell'ambito dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Veneto (I.R.R.E.), di un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento ladina.
L'articolo 14 prevede che i gestori di servizi pubblici con sede, strutture o dipendenze nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, che prima del 1993 erano affidati allo Stato, provvedano ad assegnare o trasferire nelle sedi delle località ladine, con precedenza assoluta, personale che a richiesta abbia dimostrato la conoscenza del ladino, prevedendo anche che in caso di eventuali vacanze o in occasione di assunzioni sia assicurata la precedenza assoluta a coloro che dimostrino di conoscere la lingua ladina.
L'articolo 15 prevede misure per la diffusione della cultura ladina attraverso le trasmissioni televisive della Rai.
L'articolo 16 dispone, al comma 1, che i comuni di cui all'articolo 4 provvedono al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza ladina, consultando, a tale scopo, le istituzioni anche di natura associativa della minoranza linguistica ladina.
L'articolo 17 prevede l'adozione da parte degli enti territoriali di misure di tutela volte alla salvaguardia dei monumenti storici e artistici, nonché di alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (tradizioni ed altre espressioni dell'identità culturale) riferibili alla minoranza linguistica ladina.

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L'articolo 18, stabilisce che nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei medesimi. Negli organi consultivi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica ladina.
L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.
L'articolo 20 stabilisce che rimangono comunque in vigore le misure già adottate in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. Nessuna disposizione può essere inoltre interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza linguistica ladina inferiore a quello già in godimento. È infine previsto che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza linguistica ladina.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel raccomandare l'approvazione della proposta di legge di cui è firmatario, ricorda come la comunità ladina in Italia sia attualmente stanziata nella provincia di Bolzano, dove è tradizionalmente tutelata come minoranza linguistica, nella provincia di Trento, dove gode di tutele che sono state notevolmente accresciute negli ultimi tempi, e nella provincia di Belluno, dove non beneficia di nessuna tutela.
Suggerisce che per la copertura finanziaria della proposta di legge, al fine di agevolare l'iter del provvedimento, potrebbe essere utilizzata una parte delle risorse che le province autonome di Trento e Bolzano destinano ad interventi sul territorio di comuni limitrofi, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, ritiene che la soluzione prospettata dal deputato Zeller sia meritevole di approfondimento, anche se riguarda un aspetto di dettaglio sul quale ci si potrà soffermare al termine della discussione di carattere generale.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 14 di lunedì 4 aprile e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2011.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato 2), che riproduce il testo pressoché identico delle due proposte in esame, integrandone le differenze e

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apportando inoltre alcune piccole modifiche: in primo luogo, si è precisato, seguendo in questo la proposta di legge n. 3406, che i servizi di vigilanza privata sulle navi sono a protezione delle persone, oltre che delle merci e dei valori, atteso che la misura in discussione interessa anche le navi da crociera; in secondo luogo, si è incluso, seguendo in questo la proposta di legge n. 3321, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i ministri il cui concerto è richiesto per l'adozione del decreto del ministro dell'interno di cui al comma 2; in terzo luogo, si è eliminato il riferimento alle navi da pesca, in quanto per navi mercantili si devono intendere tutte le navi non militari, compresi quindi i pescherecci; in quarto luogo, con una modifica soltanto formale al testo in questa parte identico delle due proposte di legge si è precisato che il decreto di cui al comma 2 deve stabilire le caratteristiche e i requisiti per l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi e le condizioni per il loro utilizzo ai fini della prestazione dei servizi di protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che il testo unificato proposto consente l'utilizzo delle sole «armi comuni da sparo», mentre potrebbe essere utile permettere ai servizi di vigilanza di avvalersi anche delle armi non da sparo di nuova tecnologia che permettono di stordire l'avversario senza ferirlo o ucciderlo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, fa presente che in quanto relatore ha ritenuto di doversi attenere al testo delle due proposte di legge in esame, le quali fanno riferimento soltanto alle armi da sparo, che del resto sono quelle più pericolose e per le quali è più necessaria una disciplina. Nulla impedisce di far riferimento anche ad altre armi modificando il testo in sede emendativa.

Raffaele VOLPI (LNP), rilevato che il comma 2 demanda a un decreto ministeriale la definizione, tra l'altro, delle condizioni di utilizzo delle armi da sparo sulle navi da parte dei servizi di vigilanza privati, fa presente che, data la delicatezza delle conseguenze che possono derivare da eventuali conflitti a fuoco in acque internazionali, sarebbe opportuno che la disciplina di queste condizioni, assimilabile alle «regole di ingaggio» dei militari, fosse dettata direttamente dal legislatore.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo si riserva di approfondire le questioni sottese al provvedimento in esame e di presentare eventualmente emendamenti, manifesta fin d'ora preoccupazione per questa estensione dell'ambito di azione dei servizi di vigilanza privata al di fuori dei confini nazionali. Nel sottolineare l'importanza di procedere su questa materia con particolare prudenza, in ragione del rischio di incidenti internazionali, rileva che sarebbe opportuno acquisire sulla proposta anche la valutazione dei ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

David FAVIA (IdV) osserva che andrebbe verificato se le navi mercantili battenti bandiera italiana, quando si trovano nelle acque di altri Stati, sono soggette alla legge italiana oppure a quella degli Stati sovrani.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, fa presente che il testo unificato da lui proposto fa riferimento al rischio di pirateria nelle «acque internazionali», e non nelle acque territoriali di uno Stato estero.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel ricordare che il testo unificato del relatore è basato - come è giusto che sia, non essendoci stata fino ad oggi nessun intervento sul provvedimento e quindi nessuna segnalazione di possibili problemi o miglioramenti - sulle sole proposte di legge in esame, suggerisce che le questioni sollevate dai deputati intervenuti nella discussione di oggi formino oggetto di

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proposte emendative da esaminare al momento opportuno.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva che non c'è ragione di rinviare la discussione sui profili problematici delle proposte in esame alla fase emendativa, dal momento che nulla vieta di parlarne fin da oggi.

Maria Elena STASI (IR) chiede al relatore per quale ragione il decreto ministeriale di cui al comma 2 disciplini anche l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi, quando questo aspetto è estraneo all'oggetto principale del provvedimento ed è disciplinato da apposite leggi riferibili a tutti coloro che esercitano servizi di vigilanza privata, a prescindere dal fatto che lo facciano sul territorio nazionale o su navi.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene opportuno approfondire il significato della locuzione «armi comuni da sparo», che, nell'accezione corrente, dovrebbero essere le rivoltelle e i fucili da caccia, ossia armi inadatte al servizio di vigilanza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, fa presente, rispondendo al deputato Volpi, che le norme relative alle condizioni di utilizzo delle armi da parte dei servizi di vigilanza sulle navi che saranno stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2 si aggiungeranno, senza sostituirle, alle disposizioni previste in materia dalla legge, per cui non c'è alcun tentativo di sottrarre questo aspetto alla disciplina di legge. Ricorda che il provvedimento tende soltanto a risolvere un problema concreto e rilevante anche per l'economia nazionale: vi sono acque internazionali esposte al rischio di pirateria e occorre assicurare una qualche protezione agli equipaggi e ai passeggeri delle navi italiane che vi si trovano, nonché alle merci e ai valori da esse trasportati. Aggiunge che ogni proposta di modifica del testo sarà naturalmente valutata dal relatore con la massima attenzione.

Donato BRUNO, presidente, propone di adottare il testo unificato proposto dal relatore come testo base per il seguito dell'esame.

Mario TASSONE (UdC) e David FAVIA (IdV) preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato proposto dal relatore (vedi allegato 2).

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere il rinvio di venti giorni

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del termine per l'espressione del parere al Governo sull'atto in titolo. Conseguentemente anche la Commissione affari costituzionali dispone di più tempo per la formulazione dei propri rilievi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.